TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
Sezione Prima

(GU Parte Seconda n.47 del 19-4-2012)

 
              Avviso di notifica per pubblici proclami 
 

  Il sottoscritto Avv. Simona Viola di Milano, via  Mozart  9,  quale
difensore, unitamente agli Avv.ti Mario Bucello di Milano, via Mozart
9, e Eduardo Giuliani di Potenza, via Pretoria  133,  di  TRE  S.p.A.
TOZZI RENEWABLE ENERGY, di Mezzano (RA), via Zuccherificio  10,  cod.
fisc. e P. IVA n. 02132890399, notifica 
  a tutti i soggetti che hanno presentato istanza  di  autorizzazione
unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387  per
la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione  di  energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili  alla  Regione  Basilicata
prima e dopo il 15 gennaio 2011 e a tutti i  soggetti  che  risultano
inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Regione Basilicata  e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ente, pertanto, per  quanto
a conoscenza della  ricorrente,  quantomeno  a:  Valle  Sinni  Solare
S.r.l., Pietragalla Eolico S.r.l., E.ON, CO.GE.IN. S.r.l.,  Apanaz  I
S.r.l., Gamesa Energia Italia S.p.A., Valdagri  Fotovoltaico  S.r.l.,
Warex S.r.l.,  Daunia  Energia  S.r.l.,  Impresa  del  Fiume  S.p.A.,
MarcopoloEngineering S.p.A., Agricola Grumento S.r.l.,  Balvano  Wind
S.p.A., Progetto Europa Energy S.p.A., Finpower Wind S.r.l.,  Meltemi
Energia S.r.l., WRG Wind 127 S.r.l., Enel Green Power S.p.A., Inergia
S.p.A., Windenergys S.r.l., C.E.A. Engineering S.r.l., Energetic Side
S.r.l., Ambrasol 1 S.r.l., Apanaz III S.r.l., Servizi e  Investimenti
Innovativi S.r.l. Unipersonale, Castel del Vento, Crossenergy S.r.l.,
Ventisei  S.r.l.,  Alfa  Wind  S.r.l.,  Max  Solar  1   S.r.l.,   EDP
Renewables, D.I.T.V. Engineering S.r.l.,  Marant  S.r.l.,  Green  San
Fele S.r.l., General Appalti 1 S.r.l., Serre dei Venti S.r.l., Boreas
S.r.l., Vis Elettrica S.r.l., Grottole  Energie  Rinnovabili  S.r.l.,
Cancellara Energie Rinnovabili S.r.l., Basento Solar S.r.l., Novawind
Sud S.r.l. Unipersonale, Asja Ambiente Italia S.p.A.,  Elica  Energia
S.r.l., Di Grazia S.p.A., Company Wind S.r.l., Serra Energie  S.r.l.,
Bluvento S.r.l., FRI-EL S.p.A., Wincap S.r.l.,Aquatella S.r.l., C & C
Energy S.r.l., Andromeda Energy S.r.l., Agrienergie Lucania  Societa'
Agricola S.r.l., Cipoderi S.r.l., Winderg S.r.l.,  Burgentia  Energia
S.r.l., Eolica Cancellara S.r.l.,  Vento  di  Lucania  S.r.l.,  Apani
Solar S.r.l., Agricola Mattina S.r.l., Gruppo D'Amato Holding S.r.l.,
Senergy Wind, Sunlab S.r.l.,  SunrayItaly  S.r.l.,  Eusebio  Energia,
Venosa Energie Rinnovabili S.r.l., Skywind S.r.l., Apanaz II  S.r.l.,
Energia ed Ambiente S.r.l. Unipersonale, Zeus S.r.l.,  Melfi  Energie
Rinnovabili S.r.l.,  Lucana  Wind  S.r.l.,  Edison  Energie  Speciali
S.p.A., Melfi Energia S.r.l., Wind  Farm  S.r.l.,  Genertech  S.r.l.,
Alisei Wind S.p.A., WKN Basilicata Development  PE1  S.r.l.,  Relight
Energie S.r.l., Zefiro Energy S.r.l., Sorgenia S.p.A., Tisol  S.r.l.,
Tiemes S.r.l., Enipower S.p.A., Bronzino Solar Project S.r.l., Eolica
Lucana S.r.l., Nextwind S.r.l., Foto Otto S.r.l., Elica S.r.l., Parco
Fotovoltaico di Montescaglioso S.r.l., Finair S.r.l., Targen  S.r.l.,
Basivolt S.r.l., Effe.Gi, A.P. Project - Francesco Paolo  Monteleone,
Solargenz  Ltd,  Etirya,  ProjettoEngineering,  Steam,  Fergas  Solar
S.r.l., Alvania S.r.l., Mara Solar S.r.l., San Nicola Seconda S.r.l.,
San Nicola Terza S.r.l., San Nicola Prima S.r.l., Energia Sud S.r.l.,
GebPower Limited, Green Water  Engineering  and  Contracting  S.r.l.,
Oppimitti Energy  S.r.l.,  A.L.L.  Engineering  S.r.l.,  Api  Energie
Rinnovabili X S.r.l., Winp S.r.l., Energy  Aliano  S.r.l.,  Starwind,
Tecnoparco  Val  Basento,  Cargo,  Nuovapanelectric  S.r.l.,  Bas  FV
Iniziative Italia, Eri S.r.l., Ser S.r.l., Enerterra, Bas FV Grottole
S.r.l., T.Power S.p.A., WPD  Basilicata  1,  Adest  S.r.l.,  Picareda
S.r.l., Eurodies Italia, Westwind, E.P.B., H.P.E. 
  che TRE S.p.A. TOZZI RENEWABLE ENERGY ha proposto 
  - nel novembre 2009 ricorso al Tar Basilicata,  n.  r.g.  504/2009,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  e  il  Dipartimento  Attivita'  Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione  Tecnologica  -  Ufficio  Energia
della Regione Basilicata, in persona del Dirigente  pro  tempore,  al
fine  di  ottenere  l'annullamento  della  deliberazione  di   Giunta
Regionale Basilicata n. 1549  del  31  agosto  2009,  comunicata  con
lettera prot.  n.  170149/73AD  del  16  settembre  2009,  avente  ad
oggetto"D.Lgs n. 387/2003, art. 12 - L.r. n. 9/2007, art. 3 e L.r. n.
31/2008 - autorizzazione regionale alla costruzione  e  all'esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica  in
agro del Comune di Montemilone  (PZ)  -  Societa'  TRE  S.p.A.  Tozzi
Renewable Energy - diniego", nonche' di tutti gli  atti  presupposti,
conseguenti  o  comunque  connessi,  ancorche'  non  conosciuti,  ivi
inclusa la delibera del Consiglio Regionale 26 giugno  2001  n.  220,
recante approvazione  del  PER  (Piano  Energetico  Regionale)  della
Basilicata. 
  - nel marzo 2011 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g.
504/2009 contro la Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale  pro  tempore,  e  il  Dipartimento  Attivita'
Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio
Energia della  Regione  Basilicata,  in  persona  del  Dirigente  pro
tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione
della Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260, avente  ad  oggetto
"Legge regionale 19  gennaio  2010,  n.  1,  art.  3  -  Approvazione
Disciplinare  e  relativi  allegati  tecnici",  pubblicata  nel  B.U.
Basilicata S.O.31 dicembre 2010, n. 51; della nota in data 5  gennaio
2011, prot. n.  1697/73AD,  del  Dipartimento  Attivita'  Produttive,
Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica  -  Ufficio  Energia;
della nota  in  data  24  gennaio  2011,  prot.  n.  11064/75AB,  del
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita'  -
Ufficio  Compatibilita'  Ambientale;  nonche'  di  tutti   gli   atti
presupposti,  conseguenti  o   comunque   connessi,   ancorche'   non
conosciuti, ivi inclusi la delibera della Giunta regionale 9 novembre
2010, n. 1896 avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010,  n.
1, art. 3 - Adozione disciplinare"  ed  il  parere  della  competente
Commissione consiliare, trasmesso con nota n. 10424/C del 24 dicembre
2010. 
  Motivi del ricorso n. r.g. 504/2009: 
  1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione  dell'art.  3
comma 1 della legge regionale Basilicata n. 9  del  26  aprile  2007;
violazione e falsa applicazione del Piano Energetico Regionale  della
Basilicata approvato con delibera di Consiglio Regionale n.  220  del
26 giugno 2001. Eccesso di potere per erroneita', irragionevolezza  e
travisamento. 
  Il diniego di autorizzazione si fonda  sull'affermazione,  erronea,
dell'esistenza  di  un  limite  quantitativo   all'installazione   di
impianti eolici sul territorio lucano, discendente dal PER rimasto in
vigore per  effetto  del  ritardo  dell'approvazione  del  PIEAR.  In
realta' il PER non impone alcun limite,  ma  formula  unicamente  una
previsione ottimistica di espansione.  L'erroneita'  del  presupposto
logico invalida di per se' il diniego. 
  2) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art.  10
comma 2 della legge regionale Basilicata n. 31 del 24 dicembre  2008;
violazione e falsa applicazione  dell'art.  2  comma  2  della  legge
regionale Basilicata n. 9 del 26  aprile  2007;  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 2 della  legge  n.  241  del  7  agosto  1990.
Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicita' manifesta. 
  Quand'anche fosse per assurdo vero che la  previsione  del  PER  si
fosse trasformata in misura di contingentamento sino all'approvazione
del PIEAR, la durata temporale di tale abusivo limite non avrebbe mai
potuto sconfinare dal tempo assegnato a quest'ultimo adempimento  dal
combinato disposto dell'art. 2 comma 2 della l.r.  9/07  e  dell'art.
10, comma 2 della l.r. n.  31/08.  L'incapacita'  o  la  mancanza  di
volonta' della Regione di rispettare i suoi obblighi di tempestivita'
non possono  costituire  titolo  per  la  protrazione  di  misure  di
contingentamento temporali. 
  3)  motivo  di  ricorso:  In  via  subordinata.Violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 10 comma 2 della legge regionale Basilicata n.
31 del 24 dicembre 2008; violazione e falsa applicazione dell'art.  2
comma 2 della legge regionale Basilicata n. 9  del  26  aprile  2007;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del  7
agosto 1990; violazione e falsa applicazione  dell'art.  12  DLgs  n.
387/03 e dell'art. 6 della direttiva 2001/77/Ce.  Eccesso  di  potere
per   irragionevolezza   ed   illogicita'   manifesta.   Difetto   di
motivazione. 
  In ogni caso, quando  pure  il  regime  transitorio  di  (presunta)
limitazione   avesse   dovuto    necessariamente    protrarsi    sino
all'effettiva  approvazione,  ancorche'  tardiva,   del   PIEAR,   la
circostanza non avrebbe giustificato una  decisione  di  diniego,  ma
semmai avrebbe dovuto condurre a sospendere ogni decisione, in attesa
del completamento del quadro normativo. Ne' varrebbe opporre  che  le
pubbliche amministrazioni sono tenute  a  concludere  i  procedimenti
instaurati,  perche'  nella   fattispecie   era   stata   la   stessa
richiedente, nel cui interesse i termini acceleratori sono posti,  ad
invitare la Regione a posporre la decisione  finale  all'approvazione
del Piano. 
  4)  motivo  di  ricorso:  Violazione  e  falsa  applicazione  della
direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttiva 2001/77/Ce e 2003/30/Ce; violazione  e  falsa  applicazione
della direttiva 2001/77/Ce; violazione e falsa applicazione della  L.
120/02 approvativa in Italia del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti  climatici;  violazione  e
falsa applicazione del DLgs n. 79/99; violazione e falsa applicazione
delle leggi n. 10/91 e 9/01; violazione e falsa applicazione del DLgs
n. 387/03; violazione  dell'art.  41  Cost.  Eccesso  di  potere  per
irragionevolezza,  illogicita'  manifesta,   per   contraddittorieta'
intrinseca e per contraddittorieta' con il Protocollo di  Intesa  per
favorire la diffusione delle centrali eoliche siglato  tra  Ministero
delle Attivita' Produttive, Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'
Culturali e Conferenza delle Regioni nel dicembre 2002. 
  Le previsioni  del  PER,  come  interpretate  dall'atto  impugnato,
avrebbero  stabilito  un   indebito   contingentamento   dell'energia
producibile, ormai convertito (per l'esaurimento del contingente)  in
divieto assoluto di nuove installazioni eoliche nella  Regione.  Tale
limitazione si pone in irrimediabile contrasto con tutta la normativa
internazionale,  comunitaria   e   statale   indicata   in   rubrica,
finalizzata all'incentivazione ed all'incremento dell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili: ne consegue la sua illegittimita', destinata
a travolgere l'atto applicativo su di essa fondato. 
  Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 504/2009: 
  1)  motivo  di  ricorso:  Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative  norme
di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs.  n.  387/03,
nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli  articoli
3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE. 
  Il disciplinare impugnato e l'art. 3, commi 2 e 3,  della  l.r.  n.
1/2010, se intesi come ritengono gli  Uffici  Regionali,  contrastano
con la finalita' di promozione delle fonti rinnovabili  assunta  come
obiettivo  "prioritario"  dell'Unione  dall'art.  1  della  direttiva
2001/77/CE e, soprattutto, con i precisi obblighi, imposti agli Stati
membri dagli artt. 3 e  6,  di  adottare  misure  atte  a  promuovere
l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti  rinnovabili,
di ridurre gli ostacoli normativi  all'aumento  della  produzione  di
elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le
procedure  autorizzative,  cosi'  come  ulteriormente   precisati   e
rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE. Dunque le disposizioni di  cui
ai commi 2 e 3 dell'art. 3  della  l.r.  n.  1/2010  dovranno  essere
disapplicate, in ragione  del  primato  del  diritto  europeo  e  del
corrispondente obbligo di disapplicazione della normativa interna con
esso contrastante che grava sui giudici nazionali;  mentre  gli  atti
amministrativi impugnati dovranno conseguentemente essere annullati. 
  2) motivo di ricorso: Illegittimita'  derivata  per  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r.  n.  1/2010,  per
violazione dell'art. 117,  commi  1  e  3,  della  Costituzione,  con
riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del  d.lgs.
n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. 
  Gli atti amministrativi impugnati sono inoltre illegittimi, perche'
emanati in applicazione  di  disposizioni  legislative  regionali  in
contrasto con la Costituzione ed, in  particolare,  con  l'art.  117,
terzo comma, Cost., violando i principi fondamentali posti  dall'art.
12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03,  con  l'ulteriore  sospensione
inflitta ai procedimenti di  autorizzazione  unica  in  corso  ed  il
divieto, ancorche' temporaneo, di presentazione di nuove domande, con
l'art. 117, primo comma, Cost., in  considerazione  del  rapporto  di
diretta strumentalita' intercorrente tra il d.lgs. n.  387/03  e  gli
obblighi imposti da una normativa dell'Unione  europea,  ed,  infine,
con il  diritto  di  libera  iniziativa  economica  di  cui  all'art.
41Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., non  sussistendo  nella
specie alcun ragionevole motivo di interesse pubblico per limitare il
diritto degli operatori alla realizzazione di impianti di  produzione
da  fonti  rinnovabili,   impedendo   loro   anche   l'accesso   alle
incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge statale. 
  Nel ricorso sono state proposte le  seguenti  conclusioni:  "Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare
illegittimi e conseguentemente annullare i  provvedimenti  impugnati.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di  proporre
motivi aggiunti di impugnazione e di  chiedere  il  risarcimento  dei
danni ingiustamente subiti". Nei motivi di impugnazione  aggiunti  al
ricorso n. r.g. 504/2009 sono state proposte le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta  ogni  contraria  istanza,
dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare  i  provvedimenti
impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.  Con  riserva
di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti". 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia  del  ricorso
n. r.g. 504/2009 e dei motivi aggiunti di  impugnazione  al  medesimo
ricorso e' depositata nella casa comunale del Comune di Potenza. 
  Milano - Potenza, 6 aprile 2012 

                          avv. Simona Viola 

 
T12ABA6840
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.