Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di notifica per pubblici proclami Il sottoscritto Avv. Simona Viola di Milano, via Mozart 9, quale difensore, unitamente agli Avv.ti Mario Bucello di Milano, via Mozart 9, e Eduardo Giuliani di Potenza, via Pretoria 133, di TRE S.p.A. TOZZI RENEWABLE ENERGY, di Mezzano (RA), via Zuccherificio 10, cod. fisc. e P. IVA n. 02132890399, notifica a tutti i soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili alla Regione Basilicata prima e dopo il 15 gennaio 2011 e a tutti i soggetti che risultano inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Regione Basilicata e pubblicato sul sito internet del medesimo Ente, pertanto, per quanto a conoscenza della ricorrente, quantomeno a: Valle Sinni Solare S.r.l., Pietragalla Eolico S.r.l., E.ON, CO.GE.IN. S.r.l., Apanaz I S.r.l., Gamesa Energia Italia S.p.A., Valdagri Fotovoltaico S.r.l., Warex S.r.l., Daunia Energia S.r.l., Impresa del Fiume S.p.A., MarcopoloEngineering S.p.A., Agricola Grumento S.r.l., Balvano Wind S.p.A., Progetto Europa Energy S.p.A., Finpower Wind S.r.l., Meltemi Energia S.r.l., WRG Wind 127 S.r.l., Enel Green Power S.p.A., Inergia S.p.A., Windenergys S.r.l., C.E.A. Engineering S.r.l., Energetic Side S.r.l., Ambrasol 1 S.r.l., Apanaz III S.r.l., Servizi e Investimenti Innovativi S.r.l. Unipersonale, Castel del Vento, Crossenergy S.r.l., Ventisei S.r.l., Alfa Wind S.r.l., Max Solar 1 S.r.l., EDP Renewables, D.I.T.V. Engineering S.r.l., Marant S.r.l., Green San Fele S.r.l., General Appalti 1 S.r.l., Serre dei Venti S.r.l., Boreas S.r.l., Vis Elettrica S.r.l., Grottole Energie Rinnovabili S.r.l., Cancellara Energie Rinnovabili S.r.l., Basento Solar S.r.l., Novawind Sud S.r.l. Unipersonale, Asja Ambiente Italia S.p.A., Elica Energia S.r.l., Di Grazia S.p.A., Company Wind S.r.l., Serra Energie S.r.l., Bluvento S.r.l., FRI-EL S.p.A., Wincap S.r.l., Aquatella S.r.l., C & C Energy S.r.l., Andromeda Energy S.r.l., Agrienergie Lucania Societa' Agricola S.r.l., Cipoderi S.r.l., Winderg S.r.l., Burgentia Energia S.r.l., Eolica Cancellara S.r.l., Vento di Lucania S.r.l., Apani Solar S.r.l., Agricola Mattina S.r.l., Gruppo D'Amato Holding S.r.l., Senergy Wind, Sunlab S.r.l., SunrayItaly S.r.l., Eusebio Energia, Venosa Energie Rinnovabili S.r.l., Skywind S.r.l., Apanaz II S.r.l., Energia ed Ambiente S.r.l. Unipersonale, Zeus S.r.l., Melfi Energie Rinnovabili S.r.l., Lucana Wind S.r.l., Edison Energie Speciali S.p.A., Melfi Energia S.r.l., Wind Farm S.r.l., Genertech S.r.l., Alisei Wind S.p.A., WKN Basilicata Development PE1 S.r.l., Relight Energie S.r.l., Zefiro Energy S.r.l., Sorgenia S.p.A., Tisol S.r.l., Tiemes S.r.l., Enipower S.p.A., Bronzino Solar Project S.r.l., Eolica Lucana S.r.l., Nextwind S.r.l., Foto Otto S.r.l., Elica S.r.l., Parco Fotovoltaico di Montescaglioso S.r.l., Finair S.r.l., Targen S.r.l., Basivolt S.r.l., Effe.Gi, A.P. Project - Francesco Paolo Monteleone, Solargenz Ltd, Etirya, ProjettoEngineering, Steam, Fergas Solar S.r.l., Alvania S.r.l., Mara Solar S.r.l., San Nicola Seconda S.r.l., San Nicola Terza S.r.l., San Nicola Prima S.r.l., Energia Sud S.r.l., GebPower Limited, Green Water Engineering and Contracting S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l., A.L.L. Engineering S.r.l., Api Energie Rinnovabili X S.r.l., Winp S.r.l., Energy Aliano S.r.l., Starwind, Tecnoparco Val Basento, Cargo, Nuovapanelectric S.r.l., Bas FV Iniziative Italia, Eri S.r.l., Ser S.r.l., Enerterra, Bas FV Grottole S.r.l., T.Power S.p.A., WPD Basilicata 1, Adest S.r.l., Picareda S.r.l., Eurodies Italia, Westwind, E.P.B., H.P.E. che TRE S.p.A. TOZZI RENEWABLE ENERGY ha proposto - nel novembre 2009 ricorso al Tar Basilicata, n. r.g. 505/2009, contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, e il Dipartimento Attivita' Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia della Regione Basilicata, in persona del Dirigente pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di Giunta Regionale Basilicata n. 1547 del 31 agosto 2009, comunicata con lettera prot. n. 170148/73AD del 16 settembre 2009, avente ad oggetto"D.Lgs n. 387/2003, art. 12 - L.r. n. 9/2007, art. 3 e L.r. n. 31/2008 - autorizzazione regionale alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Lavello (PZ) - Societa' TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy - diniego", nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorche' non conosciuti, ivi inclusa la delibera del Consiglio Regionale 26 giugno 2001 n. 220, recante approvazione del PER (Piano Energetico Regionale) della Basilicata. - nel marzo 2011 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 505/2009 contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, e il Dipartimento Attivita' Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia della Regione Basilicata, in persona del Dirigente pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260, avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici", pubblicata nel B.U. Basilicata S.O.31 dicembre 2010, n. 51; della nota in data 5 gennaio 2011, prot. n. 1694/73AD, del Dipartimento Attivita' Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia; della nota in data 24 gennaio 2011, prot. n. 11066/75AB, del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita' - Ufficio Compatibilita' Ambientale; nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorche' non conosciuti, ivi inclusi la delibera della Giunta regionale 9 novembre 2010, n. 1896 avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 - Adozione disciplinare" ed il parere della competente Commissione consiliare, trasmesso con nota n. 10424/C del 24 dicembre 2010. Motivi del ricorso n. r.g. 505/2009: 1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 della legge regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007; violazione e falsa applicazione del Piano Energetico Regionale della Basilicata approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 220 del 26 giugno 2001. Eccesso di potere per erroneita', irragionevolezza e travisamento. Il diniego di autorizzazione si fonda sull'affermazione, erronea, dell'esistenza di un limite quantitativo all'installazione di impianti eolici sul territorio lucano, discendente dal PER rimasto in vigore per effetto del ritardo dell'approvazione del PIEAR. In realta' il PER non impone alcun limite, ma formula unicamente una previsione ottimistica di espansione. L'erroneita' del presupposto logico invalida di per se' il diniego. 2) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 2 della legge regionale Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 della legge regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicita' manifesta. Quand'anche fosse per assurdo vero che la previsione del PER si fosse trasformata in misura di contingentamento sino all'approvazione del PIEAR, la durata temporale di tale abusivo limite non avrebbe mai potuto sconfinare dal tempo assegnato a quest'ultimo adempimento dal combinato disposto dell'art. 2 comma 2 della l.r. 9/07 e dell'art. 10, comma 2 della l.r. n. 31/08. L'incapacita' o la mancanza di volonta' della Regione di rispettare i suoi obblighi di tempestivita' non possono costituire titolo per la protrazione di misure di contingentamento temporali. 3) motivo di ricorso: In via subordinata.Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 2 della legge regionale Basilicata n. 31 del 24 dicembre 2008; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 della legge regionale Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 DLgs n. 387/03 e dell'art. 6 della direttiva 2001/77/Ce. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicita' manifesta. Difetto di motivazione. In ogni caso, quando pure il regime transitorio di (presunta) limitazione avesse dovuto necessariamente protrarsi sino all'effettiva approvazione, ancorche' tardiva, del PIEAR, la circostanza non avrebbe giustificato una decisione di diniego, ma semmai avrebbe dovuto condurre a sospendere ogni decisione, in attesa del completamento del quadro normativo. Ne' varrebbe opporre che le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti instaurati, perche' nella fattispecie era stata la stessa richiedente, nel cui interesse i termini acceleratori sono posti, ad invitare la Regione a posporre la decisione finale all'approvazione del Piano. 4) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/Ce e 2003/30/Ce; violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/77/Ce; violazione e falsa applicazione della L. 120/02 approvativa in Italia del Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; violazione e falsa applicazione del DLgs n. 79/99; violazione e falsa applicazione delle leggi n. 10/91 e 9/01; violazione e falsa applicazione del DLgs n. 387/03; violazione dell'art. 41 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicita' manifesta, per contraddittorieta' intrinseca e per contraddittorieta' con il Protocollo di Intesa per favorire la diffusione delle centrali eoliche siglato tra Ministero delle Attivita' Produttive, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e Conferenza delle Regioni nel dicembre 2002. Le previsioni del PER, come interpretate dall'atto impugnato, avrebbero stabilito un indebito contingentamento dell'energia producibile, ormai convertito (per l'esaurimento del contingente) in divieto assoluto di nuove installazioni eoliche nella Regione. Tale limitazione si pone in irrimediabile contrasto con tutta la normativa internazionale, comunitaria e statale indicata in rubrica, finalizzata all'incentivazione ed all'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili: ne consegue la sua illegittimita', destinata a travolgere l'atto applicativo su di essa fondato. Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 505/2009: 1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative norme di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03, nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli articoli 3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE. Il disciplinare impugnato e l'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, se intesi come ritengono gli Uffici Regionali, contrastano con la finalita' di promozione delle fonti rinnovabili assunta come obiettivo "prioritario" dell'Unione dall'art. 1 della direttiva 2001/77/CE e, soprattutto, con i precisi obblighi, imposti agli Stati membri dagli artt. 3 e 6, di adottare misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili, di ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le procedure autorizzative, cosi' come ulteriormente precisati e rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE. Dunque le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 dovranno essere disapplicate, in ragione del primato del diritto europeo e del corrispondente obbligo di disapplicazione della normativa interna con esso contrastante che grava sui giudici nazionali; mentre gli atti amministrativi impugnati dovranno conseguentemente essere annullati. 2) motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Gli atti amministrativi impugnati sono inoltre illegittimi, perche' emanati in applicazione di disposizioni legislative regionali in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando i principi fondamentali posti dall'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, con l'ulteriore sospensione inflitta ai procedimenti di autorizzazione unica in corso ed il divieto, ancorche' temporaneo, di presentazione di nuove domande, con l'art. 117, primo comma, Cost., in considerazione del rapporto di diretta strumentalita' intercorrente tra il d.lgs. n. 387/03 e gli obblighi imposti da una normativa dell'Unione europea, ed, infine, con il diritto di libera iniziativa economica di cui all'art. 41Cost., anche in relazione all'art. 3 Cost., non sussistendo nella specie alcun ragionevole motivo di interesse pubblico per limitare il diritto degli operatori alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, impedendo loro anche l'accesso alle incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge statale. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnazione e di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti". Nei motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 505/2009 sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia del ricorso n. r.g. 505/2009 e dei motivi aggiunti di impugnazione al medesimo ricorso e' depositata nella casa comunale del Comune di Potenza. Milano - Potenza, 6 aprile 2012 avv. Simona Viola T12ABA6841