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Errata corrige
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Prot. n. 61/Gab/2012 Proroga termini Il prefetto della Provincia di Venezia, Vista la nota n. 0257785/12 in data 22 marzo 2012, con la quale il Sostituto del Titolare della Divisione di Vigilanza della Banca d'Italia comunica che le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., di seguito elencate, non hanno potuto funzionare nella giornata del 20 marzo u.s. a causa dello sciopero del proprio personale dipendente; Chioggia, viale Venezia n. 13/H, Sottomarina; Jesolo, via Aquileia n. 72; S. Dona' di Piave, via Garibaldi n. 28; Scorze', via Venezia n. 64; Portogruaro, viale Trieste n. 20; Venezia, Santa Croce n. 714; Venezia, via G. Demarchi n. 16, Marghera; Venezia, corso del Popolo n. 7, Mestre; Considerato che con la medesima nota il Sostituto del Titolare della Divisione di Vigilanza della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Decreta: il mancato regolare funzionamento delle summenzionate Agenzie di Credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per il giorno suddetto. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati Istituti di Credito. Venezia, 29 marzo 2012 Il prefetto Cuttaia TC12ABP6926 (Gratuito)