TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

(GU Parte Seconda n.51 del 28-4-2012)

 
                    Ricorso ex art. 409 ss c.p.c. 
 

  Il sig. Gianuario Cossu, residente in Mondovi',  via  G.  Leopardi,
6/A, C.F. CSSGNR50C21L219G e la sig. Manuela  Damiano,  residente  in
Monterosso Grana, Fraz. Villa S.  Pietro,  40,  C.F.DMNMNL74T46D205B,
rappresentati e difesi dall'Avv.  Miriam  Kahsai  CFKHSMRM72A62D205B,
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuneo,  via  Asilo,
5, per procura agli  atti  30.05.11  ricorrono  contro  il  MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex  lege
presso l'Avvocatura dello Stato in Torino, corso Stati Uniti,  45;  i
ricorrenti  hanno  partecipato  alle  procedure  selettive  per   gli
sviluppi  economici  del  personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione
civile del suindicato  Dicastero  indette  con  decreto  ministeriale
23.09.10 per il passaggio alla fascia retributiva  F2  approvata  con
decreto ministeriale 21.03.2011; il giudice designato,  dott.  Silvia
Casarino all'udienza del  09.11.2011  ha  ordinato  alla  parte  piu'
diligente  l'integrazione  del  contraddittorio  con  le  92  persone
collocate nella graduatoria relativa alla posizione economica F2 come
vincitori che alla  data  del  31.12.2009  non  avevano  maturato  il
requisito dell'anzianita' economica F1  di  servizio  per  almeno  un
biennio;  per  pubblici  proclami  come  da  provvedimento  del   del
Tribunale di Cuneo del 12.01.2012 si autorizza la  notificazione  del
ricorso, del verbale di udienza e  della  stessa  autorizzazione;  il
Giudice, dott. S. Casarino ha fissato  l'udienza  di  discussione  il
06.06.2012, ore 9.00, presso i locali del Tribunale in Cuneo,  Piazza
Galimberti, 7, invitandondo le 92 persone collocate nella graduatoria
relativa alla posizione economica F2 come vincitori che alla data del
31.12.2009  non  avevano  maturato   il   requisito   dell'anzianita'
economica F1 di servizio per almeno un biennio, a costituirsi  almeno
10 giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria di  una
memoria difensiva nella  quale  devono  essere  proposte  a  pena  di
decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonche'  tutte
le difese, ivi compresa l'indicazione di tutti i mezzi di prova,  per
sentir accogliere le seguenti  conclusioni:  "Ritenere  e  dichiarare
illegittimo, arbitrario e/o comunque viziato da  contradditorieta'  e
quindi, disapplicare il  bando  di  selezione  del  23.09.2010  e  la
Circolare  n.  34/2010  del  Ministero  dell'Interno  relative   alle
procedure di selezione per gli sviluppi economici  all'interno  delle
aree funzionali nella parte in cui prevedono che i requisiti  per  la
partecipazione dei candidati alla selezione possano essere  posseduti
ad una  data  successiva  al  31.12.2009,  in  contrasto  con  quanto
stabilito dall'art. 18,  comma  2,  del  C.C.N.L.  e  dal  successivo
contratto decentrato; per l'effetto ritenere e dichiarare illegittima
e, quindi, disapplicare il  decreto  del  Ministro  dell'Interno  del
21.03.2011 e l'allegata graduatoria dei vincitori nella parte in  cui
includono fra i soggetti partecipanti anche i 92 dipendenti di cui 91
gia' riqualificati nel febbraio 2008, che quindi, non  possiedono  il
requisito dei due anni di anzianita'  nella  categoria  economica  di
provenienza,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  18  C.C.N.L.  del
14.09.2007  e  dal  succesivo  contratto   decentrato;   ritenere   e
dichiarare altresi' pur sempre previa eventuale disapplicazione degli
atti amministativi presupposti,  connessi  o  conseguenziali,  che  i
signori Gianuario Cossu e Manuela Damiano  hanno  diritto  ad  essere
dichiarati  vincitori  della  selezione  per  lo  sviluppo  economico
all'interno dell'Area funzionale III del Ministero dell'Interno e  di
essere  collocati,  con  decorrenza  dal  01.01.2010   nella   fascia
economica F2; in subordine, ritenere e dichiarare  che  i  ricorrenti
hanno diritto al risarcimento  del  danno  subito  per  essere  stati
illegittimante estromessi dalla possibilita' di  risultare  vincitori
della selezione per l'acquisizione della fascia retributiva superiore
e, pertanto, condannare il Ministero dell'Interno al pagamento  della
somma corrispondente all'importo dello  scatto  economico  F1-F2  per
ogni anno con decorrenza dal 01.01.2010; aggiudicare sulle somme  che
saranno liquidate, secondo i parametri  di  legge,  la  rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dalle singole  date  di  maturazione
dei crediti al pieno soddisfo". Cuneo, 24/04/2012 

                         avv. Miriam Kahsai 

 
T12ABA7263
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