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Errata corrige
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Ricorso ex art. 409 ss c.p.c. Il sig. Gianuario Cossu, residente in Mondovi', via G. Leopardi, 6/A, C.F. CSSGNR50C21L219G e la sig. Manuela Damiano, residente in Monterosso Grana, Fraz. Villa S. Pietro, 40, C.F.DMNMNL74T46D205B, rappresentati e difesi dall'Avv. Miriam Kahsai CFKHSMRM72A62D205B, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuneo, via Asilo, 5, per procura agli atti 30.05.11 ricorrono contro il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Torino, corso Stati Uniti, 45; i ricorrenti hanno partecipato alle procedure selettive per gli sviluppi economici del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile del suindicato Dicastero indette con decreto ministeriale 23.09.10 per il passaggio alla fascia retributiva F2 approvata con decreto ministeriale 21.03.2011; il giudice designato, dott. Silvia Casarino all'udienza del 09.11.2011 ha ordinato alla parte piu' diligente l'integrazione del contraddittorio con le 92 persone collocate nella graduatoria relativa alla posizione economica F2 come vincitori che alla data del 31.12.2009 non avevano maturato il requisito dell'anzianita' economica F1 di servizio per almeno un biennio; per pubblici proclami come da provvedimento del del Tribunale di Cuneo del 12.01.2012 si autorizza la notificazione del ricorso, del verbale di udienza e della stessa autorizzazione; il Giudice, dott. S. Casarino ha fissato l'udienza di discussione il 06.06.2012, ore 9.00, presso i locali del Tribunale in Cuneo, Piazza Galimberti, 7, invitandondo le 92 persone collocate nella graduatoria relativa alla posizione economica F2 come vincitori che alla data del 31.12.2009 non avevano maturato il requisito dell'anzianita' economica F1 di servizio per almeno un biennio, a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonche' tutte le difese, ivi compresa l'indicazione di tutti i mezzi di prova, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Ritenere e dichiarare illegittimo, arbitrario e/o comunque viziato da contradditorieta' e quindi, disapplicare il bando di selezione del 23.09.2010 e la Circolare n. 34/2010 del Ministero dell'Interno relative alle procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree funzionali nella parte in cui prevedono che i requisiti per la partecipazione dei candidati alla selezione possano essere posseduti ad una data successiva al 31.12.2009, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, del C.C.N.L. e dal successivo contratto decentrato; per l'effetto ritenere e dichiarare illegittima e, quindi, disapplicare il decreto del Ministro dell'Interno del 21.03.2011 e l'allegata graduatoria dei vincitori nella parte in cui includono fra i soggetti partecipanti anche i 92 dipendenti di cui 91 gia' riqualificati nel febbraio 2008, che quindi, non possiedono il requisito dei due anni di anzianita' nella categoria economica di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 18 C.C.N.L. del 14.09.2007 e dal succesivo contratto decentrato; ritenere e dichiarare altresi' pur sempre previa eventuale disapplicazione degli atti amministativi presupposti, connessi o conseguenziali, che i signori Gianuario Cossu e Manuela Damiano hanno diritto ad essere dichiarati vincitori della selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'Area funzionale III del Ministero dell'Interno e di essere collocati, con decorrenza dal 01.01.2010 nella fascia economica F2; in subordine, ritenere e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno subito per essere stati illegittimante estromessi dalla possibilita' di risultare vincitori della selezione per l'acquisizione della fascia retributiva superiore e, pertanto, condannare il Ministero dell'Interno al pagamento della somma corrispondente all'importo dello scatto economico F1-F2 per ogni anno con decorrenza dal 01.01.2010; aggiudicare sulle somme che saranno liquidate, secondo i parametri di legge, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti al pieno soddisfo". Cuneo, 24/04/2012 avv. Miriam Kahsai T12ABA7263