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Errata corrige
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Protocollo: n.10326 bis.2012/14.7/Gabinetto Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Chieti, Vista la nota n. 200860/12 in data 6 marzo 2012, con cui il direttore della Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali per il sottoindicato Istituto di Credito della Provincia, per i giorni 3, 6 e 7 febbraio 2012 e nei cinque giorni successivi, atteso che lo stesso non ha potuto regolarmente funzionare a causa degli eccezionali eventi meteorologici (copiose nevicate); Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo, attesa l'eccezionalita' dell'evento; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di Credito, nelle giornate del 3, 6 e 7 febbraio 2012, e' dovuto ad eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali sono prorogati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. - Sede Centrale, Lanciano. Chieti, 16 aprile 2012 Il viceprefetto vicario Calabrese TC12ABP7233 (Gratuito)