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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Alico Italia S.p.A. (societa' di diritto italiano) e Alico Life International Limited (societa' di diritto irlandese) in MetLife Europe Limited (societa' di diritto irlandese). Pubblicazione richiesta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera Alico Italia S.p.A., societa' per azioni a socio unico, costituita e operante ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Vesalio 6, 00161, capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari a Euro 22.351.000,00, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 04637801004 ("Alico Italia") interamente partecipata e soggetta a direzione e coordinamento di American Life Insurance Company; Alico Life International Limited, societa' a responsabilita' limitata, costituita e operante ai sensi del diritto irlandese, con sede legale in Dublino 2 (Irlanda), in Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, capitale sociale sottoscritto e interamente versato di Euro 1.905.000,00, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Dublino al numero 243620, interamente partecipata e soggetta a direzione e coordinamento di American Life Insurance Company ("ALIL"), (ALIL unitamente ad Alico Italia, le "Societa' Incorporate"); e MetLife Europe Limited, societa' a responsabilita' limitata, costituita e operante ai sensi del diritto irlandese, con sede in Dublino 2 (Irlanda), in Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, capitale sociale versato e sottoscritto di Euro 100.000.000 diviso in 100.000.000 di azioni ordinarie di valore pari ad Euro 1 ciascuna di cui 635.000 emesse, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Dublino al numero 415123 (la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori sociali possono fare opposizione nei sessanta giorni successivi all'iscrizione della delibera di fusione di Alico Italia presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile italiano e nei tempi e nelle modalita' di cui all'articolo 15 della legge irlandese ("European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008") attuativa della direttiva comunitaria 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali come modificata dalla Direttiva 2009/109/CE. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Non vi sono soci di minoranza nelle societa' partecipanti alla fusione essendo tutte societa' a socio unico. Pertanto nulla e' previsto nel Progetto di Fusione a tal riguardo. IV. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione Si segnala che presso la sede sociale di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione si potranno richiedere e ottenere gratuitamente ulteriori informazioni su quanto sopra riferito. Roma, 27 aprile, 2012 Alico Italia S.p.A. Presidente Umberto Nicodano T12AAB7564