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Fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' Lighthouse International Company S.A. nella societa' SEAT Pagine Gialle S.p.A. Avviso ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008 Le societa' SEAT Pagine Gialle S.p.A. e Lighthouse International Company S.A. intendono procedere alla fusione per incorporazione della seconda nella prima sulla base di un progetto comune di fusione da sottoporre alle rispettive assemblee dei soci. Si riportano di seguito le informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008: Societa' incorporante: SEAT Pagine Gialle S.p.A., societa' per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Via Grosio n. 10/4 e sede secondaria in Torino, C.so Mortara n. 22, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 450.265.793,58, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano - Ufficio Registro delle Imprese di Milano al n. 03970540963, REA 1715428. Societa' incorporanda: Lighthouse International Company S.A., societa' di diritto lussemburghese (societe' anonyme) con sede legale e recapito in Lussemburgo, L-1855, Avenue J. F. Kennedy n. 46/A e con il centro degli interessi principali a Londra W1K 4GQ, 17 Grosvenor Street, capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 31.000, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese lussemburghese (Registre de Commerce et des Societes) al n. B 94.548. Per quanto riguarda l'esercizio dei propri diritti da parte dei creditori, si segnala che i creditori della Societa' incorporante i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese, avranno facolta' di opposizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2503 del Codice Civile, da esercitarsi entro 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis del Codice Civile. Inoltre, ai sensi della normativa lussemburghese, i creditori della Societa' incorporanda, i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Lussemburgo Memorial C dell'atto notarile relativo all'Assemblea Straordinaria della Societa' incorporanda e riguardante la fusione, possono presentare una richiesta al Tribunale competente entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione nel Memorial C sopra indicata, al fine di ottenere un'adeguata garanzia in relazione a debiti, scaduti o meno, laddove i creditori medesimi dimostrino adeguatamente che, a causa della fusione, sussistono rischi relativi al soddisfacimento dei propri crediti e che non abbiano ottenuto garanzie sufficienti. I diritti degli azionisti delle societa' partecipanti alla fusione sono quelli ordinariamente spettanti ai sensi delle normative rispettivamente applicabili. Si segnala che presso le sedi sociali delle Societa' partecipanti alla fusione si possono ottenere gratuitamente informazioni sulle condizioni di esercizio dei diritti dei creditori e dei soci sopra indicati. Milano, 2 maggio 2012 Seat Pagine Gialle S.p.a. - Il presidente del consiglio di amministrazione avv. Enrico Giliberti T12AAB7621