> INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta al n. 5361 dell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia


(ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1°
settembre 1993)

Sede Legale: in Torino, Piazza San Carlo n. 156
e sede secondaria in Milano, via Monte di Pieta' n. 8
Capitale sociale: Euro 8.545.561.614,72 interamente versato
Numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino e
codice fiscale 00799960158 e numero di partita I.V.A. 10810700152

> ADRIANO FINANCE 2 S.R.L.

Iscritta al n. 33356.7 dell'Elenco delle Societa' Veicolo istituito
ai sensi dell'art 4 del Provvedimento della Banca d'Italia 29 aprile
2011 ("Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici
delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione")

Sede Legale: in Milano, Via Lodovico Mancini n. 5
Capitale sociale: Euro 10.000 interamente versato
Numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano,
codice fiscale e partita I.V.A. 02832660985

(GU Parte Seconda n.55 del 10-5-2012)

 
       Avviso di risoluzione di cessione pro soluto di crediti 
 
 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.  130
del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione")  e  dell'art.
58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre  1993  (il  "Testo
Unico Bancario") corredato dall'Informativa, ai  sensi  dell'art.  13
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Provvedimento  dell'Autorita'
  Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  ("Intesa  Sanpaolo")  comunica   che   il
contratto di cessione pro soluto di crediti  pecuniari  individuabili
in blocco, ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e  dell'art.  58  del
Testo Unico Bancario  (il  "Contratto  di  Cessione"),  dalla  stessa
concluso con Adriano Finance 2 S.r.l.  (la  "Societa'")  in  data  25
novembre 2011 - di cui all'avviso di cessione ai sensi delle predette
norme di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana, Parte II, No. 142 del 10 dicembre 2011 - si e' risolto. Per
l'effetto, Intesa Sanpaolo comunica che si e' risolta  con  efficacia
retroattiva al 25 novembre  2011  ai  sensi  dell'articolo  1353  del
codice civile, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  14.1(c)  del
Contratto di Cessione (come successivamente modificato), la  cessione
dei crediti (comprensivi di  capitale,  interessi  (anche  di  mora),
commissioni, penali,  spese,  perdite,  costi,  indennizzi  e  danni,
nonche' qualsiasi diritto inerente e  accessorio  in  relazione  alle
polizze  assicurative  sottoscritte  in  relazione  ai  crediti,   ai
contratti di mutuo e ai beni immobili posti a garanzia dei crediti  -
incluse, a mero titolo esemplificativo, le polizze per  la  copertura
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile
o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine  di  garantire
il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai  sensi  dei  contratti  di
mutuo o ai sensi delle polizze  assicurative  per  la  copertura  del
rischio di decesso del debitore o di eventi che possano compromettere
la  capacita'  di  rimborsare  il  relativo  mutuo   (disoccupazione,
malattia grave o ricovero ospedaliero, inabilita' temporanea  totale)
e le polizze assicurative stipulate da Intesa  Sanpaolo  o  dai  suoi
danti causa (nelle quali ultime  la  predetta  e'  subentrata)  quale
garanzia integrativa al fine di elevare il limite di  finanziabilita'
nell'ambito di finanziamenti di cui agli  artt.  38  e  seguenti  del
Testo Unico Bancario e in generale  di  ogni  altra  somma  dovuta  a
Intesa Sanpaolo in relazione ai  relativi  contratti)  e  i  relativi
privilegi e garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque  prestati  o
comunque esistenti, nonche' le cause di prelazione  che  assistono  i
predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri  accessori  ad  essi
relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione  e  pretesa
(anche di danni),  azione  ed  eccezione  sostanziali  e  processuali
inerenti  o  comunque  accessori  ai  predetti  crediti  ed  al  loro
esercizio (di  seguito,  complessivamente,  i  "Crediti"),  esistenti
all'inizio della giornata lavorativa del 25 novembre 2011 che: 
  1. alla chiusura della  giornata  lavorativa  del  31  agosto  2011
soddisfacevano i seguenti criteri: 
  a) derivano da mutui fondiari o da mutui ipotecari  non  aventi  le
caratteristiche del mutuo fondiario, concessi in forza  di  contratti
di mutuo fondiario o  ipotecario,  a  seconda  del  caso,  erogati  a
famiglie consumatrici e  famiglie  produttrici  residenti  in  Italia
ovvero  ad  imprese  aventi  sede  legale  in  Italia  (in   seguito,
congiuntamente, i "Contratti di Mutuo"), stipulati da: 1)  Cariplo  -
Cassa di Risparmio  delle  Provincie  Lombarde  S.p.A.  (in  seguito,
"Cariplo"), nei quali Banca Intesa BCI S.p.A., che ha successivamente
modificato la propria denominazione in Banca Intesa S.p.A. a far data
dal 1 gennaio  2003  (in  seguito,  "Intesa"),  e'  subentrata  quale
successore a titolo universale a far data dal 31  dicembre  2000,  in
forza di fusione  per  incorporazione;  2)  Banco  Ambrosiano  Veneto
S.p.A., nei quali Intesa e'  subentrata  quale  successore  a  titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2000, in forza di  fusione  per
incorporazione; 3) Banca Commerciale Italiana S.p.A.  ("Comit"),  nei
quali Intesa e' subentrata quale successore a titolo universale a far
data dal 1 maggio 2001, in forza di fusione  per  incorporazione;  4)
Intesa che, in seguito alla  fusione  con  Sanpaolo  IMI  S.p.A.  (in
seguito "Sanpaolo  IMI"),  ha  successivamente  cambiato  la  propria
denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio  2007;  (5)
Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.  che,  in  seguito  alla
fusione  con  IMI  -   Istituto   Mobiliare   Italiano   S.p.A.,   ha
successivamente cambiato la propria denominazione in Sanpaolo  IMI  a
far data dal 1 novembre 1998; (6) Sanpaolo IMI che, in  seguito  alla
fusione  con  Intesa,  ha   successivamente   cambiato   la   propria
denominazione in Intesa Sanpaolo a far data dal 1 gennaio  2007;  (7)
Intesa Sanpaolo; (8) Banco di Napoli S.p.A., nei quali  Sanpaolo  IMI
(oggi Intesa  Sanpaolo)  e'  subentrata  quale  successore  a  titolo
universale a far data dal 31 dicembre 2002, in forza di  fusione  per
incorporazione; (9) Cassa dei  Risparmi  di  Forli'  S.p.A.  (che  ha
successivamente modificato la  propria  denominazione  in  Cassa  dei
Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A. a  far  data  dal  1  marzo
2007), per il tramite di filiali  che  sono  state  cedute  a  Intesa
Sanpaolo, nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda, a  far  data
dal 1 ottobre 2007; (10)  Cassa  di  Risparmio  di  Padova  e  Rovigo
S.p.A., per il tramite di filiali che sono state  cedute  a  Sanpaolo
IMI (oggi Intesa Sanpaolo),  nell'ambito  di  una  cessione  di  ramo
d'azienda, a far data dal 24 gennaio 2005; (11) Cassa di Risparmio in
Bologna S.p.A., per il tramite di filiali che  sono  state  cedute  a
Sanpaolo IMI (oggi Intesa Sanpaolo), nell'ambito di una  cessione  di
ramo d'azienda, a far data dal 31 gennaio 2005; (12)  Banca  Popolare
dell'Adriatico S.p.A., nei quali Sanpaolo IMI (oggi Intesa  Sanpaolo)
e' subentrata quale successore a titolo universale a far data dal  17
giugno 2006, in forza di fusione per incorporazione;  (13)  Banca  di
Trento e Bolzano S.p.A., per il tramite di  filiali  che  sono  state
cedute a  Intesa  Sanpaolo,  nell'ambito  di  una  cessione  di  ramo
d'azienda, a far data dal 21 giugno 2010; 
  b) ciascun Credito rappresenta la totalita' dei  crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo o, in caso di frazionamento  mediante
accollo, la totalita' dei  crediti  vantati  da  Intesa  Sanpaolo  in
relazione all'accollo interessato; 
  c) derivano da mutui  interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni; 
  d)  sono  garantiti  da  ipoteca  costituita  su  immobili  ad  uso
residenziale siti in Italia; 
  e) non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovverosia
da fideiussioni dirette a garantire anche ogni altro credito  vantato
da Intesa Sanpaolo nei confronti del relativo debitore; 
  f) i  cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private non finanziarie, variamente configurate, costituite ed aventi
sede principale in Italia(SAE 430, 431, 480, 481,  482,  490,  491  o
492)  operanti  nei  gruppi  di  attivita'  economica  relativi  alla
costruzione d'immobili ed attivita' ausiliarie (RAE 505), ai  servizi
ausiliari finanziari, d'assicurazione e di  affari  immobiliari  (RAE
830), o ai servizi di locazione di beni  immobuili  (RAE  850),  come
risulta  dalle  informazioni  disponibili  per  i   debitori   presso
qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 
  g) non sono classificati come crediti in sofferenza  o  incagliati,
nell'accezione di  cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i  debitori
presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 
  h) non presentano un ammontare dovuto e non pagato  dal  rispettivo
debitore, per capitale e interessi (ad eccezione degli  interessi  di
mora) (l'"Arretrato"), di i) importo superiore  al  300%  dell'ultima
rata scaduta per i mutui in relazione ai quali sono  contrattualmente
previsti pagamenti  con  cadenza  mensile  ovvero  ii)  di  qualunque
importo nel caso di mutui che  prevedono  contrattualmente  pagamenti
con cadenza trimestrale o semestrale ed ultimo pagamento dovuto negli
scorsi mesi  di  marzo,  aprile  o  maggio  ovvero  iii)  di  importo
superiore al 100% dell'ultima rata scaduta per i mutui che  prevedono
contrattualmente pagamenti con cadenza trimestrale  o  semestrale  ed
ultimo pagamento dovuto negli scorsi mesi di giugno, luglio o agosto;
ai fini del calcolo dell'Arretrato in relazione al presente  criterio
h), la determinazione degli importi pagati alla  rispettiva  data  di
scadenza e' stata effettuata sulla base delle risultanze contabili di
Intesa Sanpaolo a tale data, tenuto conto delle  modalita'  operative
di pagamento applicate a ciascun Contratto di Mutuo; 
  i) derivano da Contratti di Mutuo  che  non  sono  stati  stipulati
nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o  privati  o  con
enti nazionali e/o sovranazionali in  virtu'  delle  quali  la  banca
erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione  dei  mutui  a   particolari
categorie di debitori o a tassi particolari; 
  j) derivano da mutui fondiari o ipotecari i  quali  non  godono  di
contributi ed agevolazioni da parte di enti terzi; 
  k)  derivano  da  mutui  che  non   fruiscono   delle   particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  gruppo  bancario
Intesa Sanpaolo o i cui rispettivi debitori non  sono  dipendenti  di
societa' appartenenti  al  gruppo  bancario  Intesa  Sanpaolo,  o  in
cointestazione con gli stessi; 
  l)  derivano  da  mutui  che,  al  momento  della  stipula,   erano
denominati in Lire e/o in Euro; 
  m) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; 
  n) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  a  fronte  della
Legge 27 luglio 1962, n. 1228 (Imposta annua in abbonamento); 
  o) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; 
  p) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle
fondiarie; 
  q) non derivano da mutui derivanti da operazioni  di  finanziamento
in pool; 
  r) derivano da mutui che hanno capitale residuo a scadere superiore
a Euro 2.500 ed inferiore o uguale a Euro 3.000.000; 
  s) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi  della
cosiddetta 'Convenzione ABI - MEF' di cui all'art. 3 della  Legge  24
luglio 2008 n. 126; 
  t) derivano da mutui  che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una  facolta'  derivante  da  disposti  normativi  a  sostegno  delle
famiglie in difficolta' ed in particolare da: 
  a. Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre2007,  n.
244 (cd Fondo Gasparrini); 
  b. l'Accordo cd 'Piano Famiglie' sottoscritto in data  18  dicembre
2009 tra ABI e le principali associazioni di consumatori, cui  Intesa
Sanpaolo ha aderito in data 28 gennaio 2010; 
  c. l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI  del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011; 
  d. il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella Legge 24
giugno 2009 n. 77; 
  e. le Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre  2010  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  u) derivano da mutui  ipotecari  o  fondiari  che  non  sono  stati
erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in  base  agli  accordi
quadro tra Sanpaolo IMI o Intesa Sanpaolo e le cooperative di Piccole
Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  v) non derivano da mutui che sono stati oggetto di ristrutturazione
(ovverosia di rimodulazione delle poste in arretrato e/o allungamento
della durata del finanziamento  allo  scopo  di  rendere  sostenibile
l'onere della rata per il mutuatario che  abbia  fatto  richiesta  di
ristrutturazione) e che presentano pagamenti in linea capitale e/o in
linea interessi in arretrato; 
  w) derivano da mutui  che  prevedono  che  l'eventuale  periodo  di
preammortamento stabilito contrattualmente cessi entro e non oltre il
31 dicembre 2011; 
  x) derivano da mutui che sono: 
  a. a tasso  fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
semestrale, ovvero 
  b. a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  i. Euribor 1 mese, per i mutui  con  periodicita'  di  ammortamento
mensile, ovvero ad 
  ii. Euribor 3 mesi, per i mutui con  periodicita'  di  ammortamento
mensile o trimestrale, ovvero ad 
  iii. Euribor 6 mesi, per i mutui con periodicita'  di  ammortamento
mensile o semestrale, ovvero ad 
  iv. tasso MRO (Main Refinancing  Operations)  fissato  dalla  Banca
Centrale  Europea  (rilevato  puntualmente  e  a  frequenze  regolari
contrattualmente definite), per i mutui che abbiano la scadenza  rata
il primo giorno del mese; 
  y) derivano da mutui che possono prevedere, piu'  volte  nel  corso
della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo  di  tasso
da  variabile  a  fisso  o  viceversa  (cosidetti   prodotti   'multi
opzione'); 
  z) derivano  da  mutui  fondiari  o  ipotecari  che  non  prevedono
l'esistenza contestuale di piu' modalita' di  ammortamento  (prodotto
'Domus Mix Bilanciato'); 
  aa) derivano da  mutui  che  non  hanno  piano  di  ammortamento  a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; 
  bb) qualora abbiano rata  costante  con  piano  di  ammortamento  a
durata  variabile  (cosidetti  'Sonni  Tranquilli'),  soddisfino   le
seguenti condizioni: 
  a. siano stati erogati da Intesa o  dalle  filiali  della  rete  ex
Intesa appartenenti ad Intesa Sanpaolo; 
  b. abbiano iniziato l'ammortamento nel 1999 o nel  2001  e  abbiano
durata originaria di 20 anni, ovvero 
  c. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2000 o nel  2002  e  abbiano
durata originaria di 15 o 20 anni, ovvero 
  d. abbiano  iniziato  l'ammortamento  nel  2003  e  abbiano  durata
originaria di 15 o 20 o 25 anni, ovvero 
  e. abbiano iniziato l'ammortamento nel 2004 o nel 2005 o nel 2006 e
abbiano durata originaria di 10 o 15 o 20 o 25 anni, ovvero 
  f. abbiano  iniziato  l'ammortamento  nel  2007  e  abbiano  durata
originaria di 20 o 25 anni; 
  cc) qualora  derivino  da  mutui  a  tasso  variabile,  i  relativi
Contratti di Mutuo non prevedano un limite minimo di tasso (floor) al
di sotto del quale il tasso complessivamente  dovuto  dal  mutuatario
per il calcolo degli interessi non possa scendere; 
  dd) qualora derivino da mutui erogati anteriormente  al  1  gennaio
2008 non  abbiano  un  piano  di  ammortamento  di  tipo  flessibile,
ovverosia un piano di ammortamento ai sensi  del  quale  il  rimborso
delle quote capitale debba avvenire entro talune scadenze  prefissate
(anziche'   in   occasione   del   pagamento   di    ciascuna    rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli  interessi),  avendo
il debitore la facolta' di decidere  la  frequenza  e  l'entita'  dei
pagamenti in linea capitale, nel rispetto  dell'obbligo  di  rimborso
entro le predette scadenze (i cosiddetti "mutui flex"); 
  ee) non presentano rata  variabile  con  piano  di  ammortamento  a
durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse; 
  ff) derivano da  Contratti  di  Mutuo  che  non  prevedono  che  il
rimborso dell'intero capitale erogato avvenga in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo contratto di mutuo; 
  gg) non sono oggetto di opzione di acquisto a favore  di  Cassa  di
Risparmio di Parma e Piacenza  "Cariparma")  a  seguito  dell'accordo
stipulato tra Cariparma e Intesa Sanpaolo  in  data  13  maggio  2011
nell'ambito dell'operazione di cessione  di  sportelli  da  parte  di
Intesa Sanpaolo a Credit Agricole S.A. siglata in  data  17  febbraio
2010, i cui numeri  di  finanziamenti  sono  riportati  nel  seguente
elenco: 
  10323202.1.0; 3831088.1.0; 4297388.1.0;  5362322.1.0;  5445325.1.0;
5919410.1.0;    6281414.2.2060;     6454623.3.3007;     8725657.1.11;
10371458.1.0; 3898590.1.10;  4300653.1.0;  5364294.1.0;  5447164.1.0;
5925466.1.0;  6355762.1.0;  6497648.1.8;  8725657.1.6;  10500411.1.0;
3931797.1.1014; 4342366.1.0; 5383401.1.0;  5465356.1.0;  6033310.1.3;
6371728.1.4; 6531552.1.140; 8753253.1.24; 10634921.1.0; 3942802.1.26;
4501995.1.0;  5394762.1.0;  5465737.1.0;  6059919.1.4;   6384465.1.9;
6531552.1.52; 8777021.1.23; 2614626.1.0;  3942836.1.19;  4547741.1.0;
5399324.1.0; 5665302.1.0; 6078307.1.106; 6454623.1.1005; 6634240.1.0;
8785412.6.6004;    3115318.1.1002;    4013397.2.2011;    4682829.1.0;
5399993.1.0;     5687694.1.0;     6115125.2.2001;     6454623.2.2002;
8128415.1.6; 8796393.1.3; 3229440.1.0;  4017786.1.1003;  5015789.1.0;
5409446.1.0;     5709233.1.0;     6115141.1.1001;     6454623.2.2007;
8327132.1.3; 8840365.1.3; 3651171.2.2001;  4110805.1.0;  5319306.2.0;
5416748.1.0;     5775622.1.0;     6115141.1.1007;     6454623.2.2010;
8388100.1.45;  8956070.1.5;  3794427.1.0;  4205746.1.0;  5329255.1.0;
5419411.1.0;     5821442.1.0;     6115141.1.1008;     6454623.3.3001;
8452229.1.88; 8993123.1.0;  3815271.1.20;  4224853.1.0;  5333133.1.0;
5424908.1.0;     5855606.1.0;     6115182.1.1008;     6454623.3.3003;
8520066.1.17; 9171273.1.1;  3824737.1.33;  4233623.1.0;  5342050.1.0;
5430871.1.0;     5858279.1.0;     6115307.1.1003;     6454623.3.3004;
8528184.1.2;  9378936.1.0;  3824737.1.91;  4292058.1.0;  5351200.1.0;
5431630.1.0; 5874565.1.0; 6268262.1.83; 6454623.3.3006;  8560484.1.8;
9451394.3.3001; 8725657.1.10; 9635046.1.3; 60753515; 60782454; 
  60818740; 60843096; 60869890; 60903777; 60932612; 50386705; 
  60713681; 60753676; 60782758; 60818814; 60843340; 60870487; 
  60903797; 60934930; 60635344; 60714214; 60754481; 60783955; 
  60818822; 60844477; 60870515; 60904074; 60939447; 60658199; 
  60715396; 60754789; 60784785; 60818838; 60844662; 60871308; 
  60904664; 60940799; 60667804; 60715612; 60755191; 60785849; 
  60818939; 60844773; 60872818; 60904777; 60941956; 60668408; 
  60716308; 60755217; 60786351; 60819854; 60845386; 60873243; 
  60904999; 60942498; 60671236; 60716326; 60755848; 60788086; 
  60819874; 60846481; 60873979; 60905750; 60942546; 60673590; 
  60717989; 60756497; 60789460; 60820198; 60846618; 60875813; 
  60907011; 60942948; 60673640; 60718038; 60756784; 60789747; 
  60820400; 60847279; 60878161; 60908051; 60945961; 60674742; 
  60720912; 60756874; 60789803; 60821076; 60850682; 60879553; 
  60908165; 60948081; 60675489; 60721076; 60757424; 60790765; 
  60821188; 60851200; 60879754; 60910576; 60948248; 60675724; 
  60721285; 60760214; 60793430; 60821610; 60853409; 60880291; 
  60910884; 60950348; 60675744; 60721487; 60760826; 60800431; 
  60823312; 60854632; 60880334; 60911025; 60950468; 60678323; 
  60724253; 60761708; 60803639; 60824023; 60854875; 60880639; 
  60911479; 60952153; 60678998; 60725059; 60765942; 60804857; 
  60824687; 60855726; 60880856; 60912434; 60952341; 60683989; 
  60725298; 60766990; 60805355; 60824823; 60855803; 60882489; 
  60913430; 60953292; 60686693; 60725488; 60768014; 60806598; 
  60825928; 60856344; 60883823; 60914252; 60955148; 60689368; 
  60725944; 60768955; 60807361; 60828923; 60856796; 60884364; 
  60914345; 60957088; 60692474; 60729009; 60770654; 60808505; 
  60829414; 60858984; 60887232; 60916314; 60957153; 60692825; 
  60729890; 60770733; 60809679; 60830117; 60862048; 60887815; 
  60916908; 60957807; 60692994; 60730653; 60770853; 60810138; 
  60830145; 60862428; 60887969; 60917965; 60959120; 60695449; 
  60731379; 60771517; 60810405; 60830878; 60862588; 60888145; 
  60918020; 60959680; 60695513; 60732490; 60772822; 60810597; 
  60831727; 60862934; 60888878; 60918044; 60959936; 60696135; 
  60733609; 60772907; 60810740; 60831878; 60863103; 60888953; 
  60919060; 60961330; 60696903; 60734868; 60773775; 60810771; 
  60832155; 60863535; 60889355; 60920505; 60962947; 60698608; 
  60738488; 60773877; 60810856; 60834806; 60863860; 60889607; 
  60922407; 60963272; 60700618; 60739100; 60774980; 60812296; 
  60834994; 60864607; 60890716; 60922906; 60964589; 60706072; 
  60742723; 60776924; 60812846; 60836777; 60864750; 60891075; 
  60923548; 60970043; 60706777; 60746263; 60777062; 60813319; 
  60837733; 60864968; 60891297; 60924186; 60970939; 60707111; 
  60747373; 60777183; 60813897; 60839497; 60865213; 60891843; 
  60924962; 60974543; 60708519; 60747641; 60779024; 60814295; 
  60839655; 60865311; 60891889; 60924972; 60979329; 60708534; 
  60749184; 60779144; 60815498; 60839723; 60865654; 60893385; 
  60925373; 60995674; 60709012; 60750311; 60779316; 60816365; 
  60839831; 60865979; 60895899; 60927216; 60996828; 60711706; 
  60750881; 60779332; 60816598; 60840359; 60866987; 60896916; 
  60928070; 60999655; 60712217; 60751938; 60781616; 60816622; 
  60841300; 60867511; 60897930; 60928072; 60713193; 60752903; 
  60781766; 60817428; 60842122; 60867915; 60902405; 60930154; 
  60713428; 60752908; 60782105; 60818610; 60842905; 60868103; 
  60903036; 60930484; 
  2. con esclusione dei crediti che derivino da mutui che  rispettino
tutte le seguenti condizioni: 
  a. siano stati erogati successivamente al 31 dicembre 2010; 
  b. i cui mutuatari alla Data di Riferimento siano  persone  fisiche
appartenenti  alle  categorie  famiglie  consumatrici  (SAE  600)   o
famiglie Produttrici (SAE 614 e 615); 
  c.  rispettino  i  requisiti  di  "attivita'  cedibili"  ai   sensi
dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme,
anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare il D.M.  14
dicembre 2006, n. 310, come vigenti a ciascuna Data  di  Riferimento.
Rientrano nella presente categoria anche  quei  mutui  che  non  sono
censiti nei sistemi di  Intesa  Sanpaolo  come  "attivita'  cedibili"
unicamente per il fatto che mancano a sistema i  dati  relativi  alla
data di iscrizione ipotecaria; 
  d. non siano stati erogati nell'ambito di un  processo  di  surroga
attiva; 
  e. non siano a tasso variabile indicizzato all'Euribor  ad  1  mese
rilevato puntualmente; 
  f. abbiano la scadenza rata diversa dal fine mese solare se mensili
o dal fine semestre solare se semestrali, 
  come individualmente indicati in  un  apposito  elenco  informatico
consultabile a partire dal 25 novembre 2011 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Intesa Sanpaolo; 
  3. alla data del  24  novembre  2011  non  sono  classificati  come
crediti in  sofferenza  o  incagliati,  nell'accezione  di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Intesa Sanpaolo. 
  I Crediti devono pertanto intendersi come mai ceduti alla  Societa'
e tornare nella piena disponibilita' di Intesa  Sanpaolo,  unitamente
alle somme incassate in relazione agli stessi durante il  periodo  di
efficacia del Contratto di Cessione. 
  L'incasso dei Crediti sara' effettuato con le medesime modalita' in
essere anteriormente alla cessione  alla  Societa',  salvo  eventuali
diverse indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
e ai terzi garanti o loro successori o aventi causa. 
  Per le posizioni interessate dalla normativa sulla  protezione  dei
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -  "Codice
della Privacy) si comunica che  il  trattamento  dei  dati  personali
sara' effettuato come precedentemente al Contratto di Cessione  ed  i
diritti di coloro che si riconoscono  coinvolti  nella  cessione  dei
Crediti in qualita' di debitori ceduti e di eventuali  loro  garanti,
successori ed aventi causa, torneranno ad  essere  disciplinati  come
precedentemente  al  predetto  Contratto.  Pertanto,   le   richieste
relative  all'esercizio  dei  diritti  ovvero  alla  conoscenza   dei
soggetti che operano  in  qualita'  di  responsabili  per  conto  dei
Titolari   potranno   essere   avanzate,   anche   mediante   lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  - Intesa Sanpaolo S.p.A.,  Tutela  Aziendale  Privacy,  Piazza  San
Carlo   156,   10121   Torino;   casella   di    posta    elettronica
privacy@intesasanpaolo.com; 
  - Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a., presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A., Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino;
casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com. 
 
  Milano, 27 aprile 2012 

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Il responsabile del servizio  funding  della
                         direzione tesoreria 
                           Camilla Tinari 

 
T12AAB7785
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.