TAR LOMBARDIA - MILANO
Sezione IV

(GU Parte Seconda n.55 del 10-5-2012)

 
              Avviso di notifica per pubblici proclami 
 

  Il sottoscritto Avv. Enzo Barila' di Milano, difensore di  Societa'
Agricola Rubetti Gianfranco, Domenico e Martino s.s., nel ricorso  RG
n. 3284/2011 pendente avanti il Tar Lombardia -  Milano  -  sez.  IV-
comunica quanto segue. 
  -1. Con ricorso proposto contro  Provincia  di  Brescia  e  Regione
Lombardia , in persona dei rispettivi Presidenti, e nei confronti  di
Azienda agricola Cologna Deretti Benedetta -  ditta  individuale,  la
ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensiva  dei  seguenti
atti:  1)  nota  Provincia  di  Brescia  prot.  n°  0106383/2011  del
3/10/2011; 2) nota Regione Lombardia-DG Agricoltura prot. n° 1893 del
1/2/2010; 3)  parere  reso  dalla  Regione  Lombardia  indicato  come
"richiesto"  nel  provvedimento  1;  4)  ogni  altro  atto  connesso,
presupposto e conseguente. La ricorrente espone di avere  partecipato
al bando indetto con D.D.U.O. della Regione  Lombardia  n.  7840/2008
per l'erogazione di aiuti comunitari a carico del  FEARS  e  riferito
alla misura 311/b ; solo per l'esigenza  di  rispettare  il  c.d.  de
minimis, l'aiuto concretamente riconosciutole con atto  del  2009  e'
stato limitato ad Euro 200.000,00. Tuttavia, nel corso  del  2009  la
Commissione Europea disponeva la temporanea modifica del  regime  "de
minimis" ammettendo gli aiuti entro la soglia di Euro 500.000,00.  La
Regione Lombardia ha recepito  il  diverso  regime  degli  aiuti  nel
D.D.U.O. 5433/2010 punto 6.1 dove si prevede che "limitatamente  alle
domande presentate con atti approvati nel 2009  e  2010,  l'aiuto  e'
concesso conformemente all'aiuto 248/2009 che prevede  un  contributo
pubblico massimo di 500.000 Euro". La ricorrente ha chiesto l'aumento
dell'aiuto in suo favore  ad  Euro  500.000,00  ma  la  Provincia  di
Brescia,  con  nota  Prot.  0106383/2011  ha  respinto  tale  domanda
richiamando la nota della Regione  Lombardia-DG  agricoltura  n°1893/
2010. Tali atti sono impugnati per  i  seguenti  motivi:  Eccesso  di
potere per travisamento; Violazione delle decisioni della Commissione
Europea 28 maggio 2009 C (2009) 4277 e  20  dicembre  2010  C  (2010)
nonche' delle comunicazioni della Commissione Europea  2009/C  83/01,
2009/C 261/01 e 2001/C 6/05 definitorie del  regime  degli  aiuti  de
minimis applicabile nel periodo dal 1 gennaio  2008  al  31  dicembre
2011; Falsa applicazione dal regolamento "de  minimis"  CE  1998/2006
del  15  dicembre  2006  solo  in   precedenza   applicabile;   Falsa
applicazione della decisione CE n.  10347  del  17  dicembre  2009  ,
nonche' del D.D.U.O. Regione Lombardia n. 10915 del 9 ottobre 2009  .
Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicita';  Difetto
di motivazione. Violazione del principio di leale cooperazione  (art.
4 del TUE; gia' art. 3 B del Trattato di Maastricht) Violazione della
direttive disposte con DPCM 4 giugno  2009  aggiornate  con  DPCM  23
dicembre 2010 ; Violazione del d.D.U.O. Regione Lombardia  25  maggio
2010 n. 5540. -2. La notificazione del presente estratto per pubblici
proclami e' stata autorizzata dal Tar adito con ordinanza n° 1222 del
26/04/2012 ritenuto che "altri soggetti finanziati e/o ammessi ma non
finanziabili dalla Regione Lombardia potrebbero  essere  pregiudicati
nella loro attuale posizione in caso di accoglimento del gravame"; la
stessa ordinanza ha fissato per il prosieguo del giudizio la data del
2 luglio 2012. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150  c.p.c.,  una
copia del ricorso  introduttivo  r.g.n.  3284/2011  viene  depositata
presso la casa comunale del Comune di Milano. 

                          avv. Enzo Barila' 

 
T12ABA7737
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