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Errata corrige
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Protocollo: n. 0012168 del 26/04/2012 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Isernia, Visto il messaggio di Posta Certificata protocollo n. 0265730/12 del 26 marzo 2012 con il quale la Banca d'Italia Filiale di Campobasso (410), ha comunicato che la dipendente «Banca Monte dei Paschi di Siena», Filiali di Frosolone (IS), piazza A. Volta n. 9, di Isernia sulla s.s. 17 n. 51/57 e l'Agenzia n. 1 in corso Garibaldi n. 387, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali, non hanno regolarmente funzionato le Filiale suindicate per l'intera giornata del 16 marzo 2012 dalle 8,15 alle 16,15 ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della «Banca Monte dei Paschi di Siena», Filiali di Frosolone (IS), piazza A. Volta n. 9, di Isernia sulla s.s. 17 n. 51/57 e l'Agenzia n. 1 in corso Garibaldi n. 387, per l'intera giornata del 16 marzo 2012, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e viene inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 26 aprile 2012 Il prefetto Piritore TC12ABP7648 (Gratuito)