PREFETTURA DI ISERNIA

(GU Parte Seconda n.55 del 10-5-2012)

Protocollo: n. 0012168 del 26/04/2012
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Isernia, 
  Visto il messaggio di Posta Certificata  protocollo  n.  0265730/12
del 26  marzo  2012  con  il  quale  la  Banca  d'Italia  Filiale  di
Campobasso (410), ha comunicato che la dipendente  «Banca  Monte  dei
Paschi di Siena», Filiali di Frosolone (IS), piazza A. Volta n. 9, di
Isernia sulla s.s. 17 n. 51/57 e l'Agenzia n. 1 in corso Garibaldi n.
387,  a  causa  dello  sciopero   proclamato   dalle   organizzazioni
sindacali, non hanno regolarmente funzionato  le  Filiale  suindicate
per l'intera giornata del 16 marzo 2012 dalle 8,15 alle 16,15  ed  ha
chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali; 
  Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui  all'art.
1 del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1  e,  pertanto,
ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali  e
convenzionali; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della «Banca Monte dei
Paschi di Siena», Filiali di Frosolone (IS), piazza A. Volta n. 9, di
Isernia sulla s.s. 17 n. 51/57 e l'Agenzia n. 1 in corso Garibaldi n.
387, per l'intera giornata del 16 marzo 2012,  e'  riconosciuto  come
causato da evento eccezionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n.  340  e
viene inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per  il
seguito di competenza. 
 
    Isernia, 26 aprile 2012 

                             Il prefetto 
                              Piritore 

 
TC12ABP7648 (Gratuito)
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