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Errata corrige
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Prot. n. 5111/14.7/Gab. Mancato funzionamento sportelli bancari Il prefetto della Provincia di Avellino, Vista la nota n. 0165095/12 del 23 febbraio 2012, con la quale la Banca D'Italia - sede di Napoli, ha comunicato che nella giornata del 3 febbraio u.s. le filiali di Grottaminarda e Solofra della Banca Monte dei Paschi di Siena non hanno potuto funzionare regolarmente a causa delle «avverse condizioni metereologiche» e conseguentemente ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto istituto; Riconosciuta, la necessita' di provvedere ai sensi dell'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il non regolare funzionamento, nel giorno 3 febbraio u.s., delle filiali di Grottaminarda e Solofra della Banca Monte dei Paschi di Siena, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal 6 febbraio 2012. Il signor direttore della Banca D'Italia, sede Napoli, e' incaricato della esecuzione del presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avellino, 27 marzo 2012 Il prefetto Blasco TC12ABP8647 (Gratuito)