ICARO FINANCE S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico costituita ai
sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede Legale: Via Statuto 10, 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.
07738470967

(GU Parte Seconda n.72 del 21-6-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n.  130
del  30  aprile  1999  (la   "Legge   sulla   Cartolarizzazione")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo  n.  385  del  1°  settembre
1993, come successivamente modificato e integrato  (il  "Testo  Unico
Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  30
                        giugno 2003, n. 196. 
 

  Icaro Finance S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 18 giugno
2012 (la "Data di Stipulazione") ha concluso con Cassa  di  Risparmio
di Bra  S.p.A.,  Banca  Alpi  Marittime  Credito  Cooperativo  Carru'
Societa' Cooperativa per Azioni, Banca di Romagna S.p.A. e  Cassa  di
Risparmio di Cesena S.p.A. (ciascuna, la "Banca Cedente" ed  insieme,
le "Banche Cedenti"), 4 (quattro) contratti di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per  gli  effetti  della
Legge sulla Cartolarizzazione e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico
Bancario (i "Contratti di Cessione").  In  virtu'  dei  Contratti  di
Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche  Cedenti,
con effetti economici alle ore 00:01 del 1 giugno 2012 (la  "Data  di
Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la  quota
capitale delle  rate  scadute  e  non  ancora  pagate),  nonche'  gli
interessi  (anche  di  mora)  maturati  a  tale  data  (compresi  gli
interessi, diversi dagli interessi di mora, maturati  ma  non  ancora
scaduti (o scaduti) a tale data) e gli interessi  che  matureranno  a
partire da tale data, accessori, spese,  danni,  indennizzi  ed  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti  di  Mutuo"),  ivi
inclusi i crediti nascenti dalle polizze  assicurative  stipulate  in
relazione ai Contratti di Mutuo  ma  rimanendo  esclusi  gli  importi
dovuti alle Banche Cedenti ai sensi dei Contratti di Mutuo  a  titolo
di commissioni di incasso di ogni singola rata nonche' le commissioni
e le penali  dovute  alle  Banche  Cedenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, crediti individuabili in blocco ai sensi  delle
citate  disposizioni,  qualificabili  come  in  bonis  in  base  alla
normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra  quelli  che
al 31 maggio 2012 (la "Data di Valutazione") o  alla  specifica  data
indicata in relazione al relativo  criterio,  soddisfino  i  seguenti
criteri generali di  selezione  comuni  a  tutte  le  Banche  Cedenti
("Criteri Generali") ed altresi',  per  ciascuna  Banca  Cedente  gli
ulteriori  criteri  specifici  ("Criteri  Speciali",  ed  insieme  ai
Criteri Generali, i "Criteri") successivamente indicati in  relazione
a tale Banca Cedente (complessivamente i "Crediti"): 
  (i) denominati in Euro; 
  (ii) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; 
  (iii) derivanti da Contratti di Mutuo in relazione ai quali  almeno
una rata sia stata pagata; 
  (iv) in relazione ai quali sia integralmente trascorso  il  periodo
di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto  di
Mutuo; 
  (v) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  prevedano  il  rimborso
integrale del relativo mutuo ad una data non successiva al 30  giugno
2037; 
  (vi) derivanti da Contratti di Mutuo (1) che, in relazione a  tutte
le rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata
alla Data di Valutazione; (2) che,  alla  Data  di  Valutazione,  non
presentino nessuna rata scaduta e non pagata per piu' di 30 giorni; 
  (vii) derivanti da mutui  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di  erogare,  ne'  sia  possibile,  effettuare
ulteriori erogazioni; 
  (viii) derivanti da Contratti di Mutuo i cui debitori  ceduti  e  i
relativi garanti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in
Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento
italiano ed aventi sede legale in Italia; 
  (ix) derivanti da Contratti di Mutuo che se garantiti da ipoteca su
bene  immobile,  il  relativo  bene  immobile  e'   localizzato   nel
territorio della Repubblica Italiana; 
  (x) derivanti da Contratti  di  Mutuo  che  se  a  tasso  variabile
prevedano uno spread almeno pari o superiore a 0,50%; 
  (xi) derivanti da Contratti di Mutuo i  cui  debitori  ceduti  sono
qualificabili  come  microimprese,  piccole  imprese  e  delle  medie
imprese  (PMI)  ai  sensi  della  Raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione Europea del  6  maggio  2003,  come  di  volta  in  volta
modificata. 
  ad esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti
di  contributi  finanziari  di  alcun  tipo  ai  sensi  di  legge   o
convenzione o normativa comunitaria (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati") ad eccezione  (i)  dell'intervento  statale  previsto
dalla Legge n.662/96 come implementata dalla Legge n. 266/1997 e  dal
D.M. n. 248/99 e (ii) dalla Legge 949/1952, come di  volta  in  volta
modificata ed integrata; 
  (ii) derivanti da contratti di mutuo concessi a favore di  soggetti
che siano dipendenti della Banca Cedente; 
  (iii) derivanti  da  mutui  che  alla  Data  di  Valutazione  siano
classificati come incagli ai  sensi  delle  Istruzioni  di  Vigilanza
della Banca d'Italia; 
  (iv) derivanti da  mutui  che  siano  stati  in  qualunque  momento
classificati come crediti in sofferenza ai sensi delle Istruzioni  di
Vigilanza della Banca d'Italia; 
  (v) derivanti da mutui in relazione ai quali, al 31 maggio 2012, la
Banca Cedente ed il relativo Debitore Ceduto  abbiano  in  essere  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola componente capitale); 
  (vi) derivanti da contratti di mutuo  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento c.d. bullet in relazione al quale le rate sono  composte
dalla sola componente interessi ad eccezione dell'ultima rata che  e'
composta della componente interessi e dalla componente capitale; 
  (vii) derivanti da contratti di mutuo erogati a mutuatari  che,  in
conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla  Banca
d'Italia con circolare 140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'  come  in
seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore  di
attivita'  economica)  da  n.  100   a   n.   191   ("amministrazioni
pubbliche"), 500 ("istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle
famiglie"),   501   ("enti   non   riconosciuti");   600   ("famiglie
consumatrici"); 615 ("altre famiglie produttrici") con  finalita'  di
acquisto ad uso prima casa. 
  I crediti ceduti alla Societa'  da  Banca  Alpi  Marittime  Credito
Cooperativo  Carru'  Societa'  Cooperativa  per  Azioni  sono   stati
selezionati  anche  sulla  base  dei   seguenti   criteri   specifici
applicabili a  ciascun  Credito  alla  Data  di  Valutazione  o  alla
specifica data indicata in relazione al relativo criterio specifico: 
  (a) derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo  il
1 gennaio 2001 e prima del 1 maggio 2012; 
  (b) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia superiore a Euro 3.750.000 alla Data di Valutazione; 
  (c) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia inferiore a Euro 10.000 alla Data di Valutazione; 
  (d) derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  relazione  ai  quali  il
rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di
Valutazione e (ii) il minore  tra  l'importo  garantito  dall'ipoteca
iscritta a garanzia di tale mutuo  e  la  valutazione  alla  data  di
erogazione del mutuo dell'immobile ipotecato resa  nota  la  debitore
non e' superiore al 93%; 
  (e) derivanti da Contratti di Mutuo che se a tasso  variabile  sono
esclusivamente indicizzati (i) al tasso  ufficiale  di  sconto  della
Banca  Centrale  Europea  o  (ii)  all'Euribor  a  1  mese  o   (iii)
all'Euribor a 3 mesi o (iv) all'Euribor a 6 mesi; 
  (f) derivanti da mutui che se garantiti  da  un'ipoteca  in  favore
della relativa Banca  Cedente  sia  (i)  un'ipoteca  di  primo  grado
legale, ovvero (ii) un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi
per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado
legale nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente
(salvo eventuali ipoteche di grado  precedente  le  cui  obbligazioni
garantite  siano  state  integralmente  soddisfatte  alla   Data   di
Valutazione) siano iscritte a favore della  stessa  Banca  Cedente  a
garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi
alla stessa Banca Cedente e (iii) ipoteca di grado  legale  superiore
al primo, ove i relativi Mutui abbiano i seguenti numeri di  rapporto
02/24/50840,  01/20/50906,  05/20/50648,  17/24/80474,   17/24/80442,
03/20/50801,  14/24/50953,  12/24/21362,  06/24/21505,   01/24/51023,
05/20/50632,  06/20/20294,  12/24/21330,  01/24/50892,   01/20/03486,
11/20/80388,  14/20/01303,  17/24/80603,  17/24/80664,   06/24/21541,
01/24/50929, 01/24/51038, 06/24/21537. 
  ad esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da  contratti  di  mutuo  qualificati  come  "credito
agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario,  nemmeno
qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante
utilizzo di cambiale agraria; 
  (ii) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio Credit
Agri Italia e da contratti di mutuo  connessi  alla  concessione  dei
finanziamenti erogati alle PMI in forza della  convenzione  stipulata
tra l'ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2010; 
  (iii) derivanti da contratti di mutuo che prevedano il pagamento di
rate in misura fissa e con durata variabile. 
  (iv) derivanti da contratti di mutuo aventi i  seguenti  numeri  di
rapporto: 06/21/21478, 17/21/80600, 17/21/80608. 
  I crediti ceduti alla Societa' da Cassa di Risparmio di Bra  S.p.A.
sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei  seguenti   criteri
specifici applicabili a ciascun Credito alla Data  di  Valutazione  o
alla specifica  data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio
specifico: 
  (a) derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo  il
1 giugno 1999; 
  (b) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia superiore a Euro 3.600.000 alla Data di Valutazione; 
  (c) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia inferiore a Euro 10.000 alla Data di Valutazione; 
  (d) derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  relazione  ai  quali  il
rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di
Valutazione e (ii) il minore  tra  l'importo  garantito  dall'ipoteca
iscritta a garanzia di tale mutuo  e  la  valutazione  alla  data  di
erogazione del mutuo dell'immobile ipotecato resa  nota  la  debitore
non e' superiore al 94%; 
  (e) derivanti da Contratti  di  Mutuo  a  tasso  fisso  o  a  tasso
variabile (inclusi i Contratti di Mutuo che prevedano  l'opzione  per
il relativo debitore ceduto di modificare periodicamente il tasso  di
interesse da variabile a fisso  e/o  viceversa)  e  che  se  a  tasso
variabile sono esclusivamente indicizzati (i) all'Euribor a 1 mese  o
(ii) all'Euribor a 3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi; 
  (f) derivanti da mutui che se garantiti  da  un'ipoteca  in  favore
della relativa Banca  Cedente  sia  (i)  un'ipoteca  di  primo  grado
legale, ovvero (ii) un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi
per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado
legale nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente
(salvo eventuali ipoteche di grado  precedente  le  cui  obbligazioni
garantite  siano  state  integralmente  soddisfatte  alla   Data   di
Valutazione) siano iscritte a favore della  stessa  Banca  Cedente  a
garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi
alla stessa Banca Cedente e (iii) ipoteca di grado  legale  superiore
al primo, ove i relativi Mutui abbiano i seguenti numeri di rapporto:
07/20/99423, 01/20/99560, 01/20/99535; 
  ad esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da contratti di mutuo concessi a favore  di  soggetti
che siano societa' partecipate della Banca Cedente; 
  (ii) derivanti da contratti di mutuo garantiti dal Consorzio Credit
Agri Italia; 
  (iii) derivanti da contratti di mutuo che prevedano il pagamento di
rate in misura fissa e con durata variabile. 
  (iv) derivanti da contratti di mutuo aventi i  seguenti  numeri  di
rapporto:   13/28/22008,   13/21/02076,   01/21/30013,   15/20/22593,
01/21/30036, 01/21/30009, 08/26/21417. 
  I crediti ceduti alla Societa' da  Cassa  di  Risparmio  di  Cesena
S.p.A. e Banca di Romagna S.p.A. sono stati selezionati  anche  sulla
base dei seguenti criteri specifici  applicabili  a  ciascun  Credito
alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in  relazione
al relativo criterio specifico: 
  (a) derivanti da Contratti di Mutuo che sono stati erogati dopo  il
1 gennaio 1997; 
  (b) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia superiore a Euro 3.600.000 alla Data di Valutazione; 
  (c) derivanti da mutui il cui debito residuo in linea capitale  non
sia inferiore a Euro 15.000 alla Data di Valutazione; 
  (d) derivanti da Contratti  di  Mutuo  in  relazione  ai  quali  il
rapporto tra (i) importo erogato e non ancora rimborsato alla Data di
Valutazione e (ii) il minore  tra  l'importo  garantito  dall'ipoteca
iscritta a garanzia di tale mutuo  e  la  valutazione  alla  data  di
erogazione del mutuo dell'immobile ipotecato resa  nota  la  debitore
non e' superiore al 94%; 
  (e) derivanti da Contratti di Mutuo a tasso  variabile  indicizzati
all'Euribor 6 mesi o all'Euribor 3 mesi; 
  (f) derivanti da Contratti di Mutuo che se prevedano  il  pagamento
di rate  in  misura  fissa  e  con  durata  variabile,  il  pagamento
dell'ultima rata sia previsto ad una data non successiva al 30 Giugno
2032; 
  (g) derivanti da mutui che se garantiti  da  un'ipoteca  in  favore
della relativa Banca  Cedente  sia  (i)  un'ipoteca  di  primo  grado
legale, ovvero (ii) un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi
per tale: (a) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui alla Data di Valutazione, erano  state  integralmente
soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di
grado precedente; (b) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado
legale nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente
(salvo eventuali ipoteche di grado  precedente  le  cui  obbligazioni
garantite  siano  state  integralmente  soddisfatte  alla   Data   di
Valutazione) siano iscritte a favore della  stessa  Banca  Cedente  a
garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi
alla stessa Banca Cedente. 
  ad esclusione dei crediti: 
  (i) derivanti da  contratti  di  mutuo  qualificati  come  "credito
agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario,  nemmeno
qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante
utilizzo di cambiale agraria. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai Crediti) e  tutte  le  garanzie  specifiche  ed  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti  ad  essi  inerenti,
senza bisogno di alcuna  ulteriore  formalita'  o  annotazione  salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  La Societa' ha conferito  incarico,  ai  sensi  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, a Cassa di Risparmio di  Bra  S.p.A.,  Banca  Alpi
Marittime Credito Cooperativo Carru' Societa' Cooperativa per  Azioni
e Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.,  affinche'  ciascuna,  in  suo
nome  e  per  conto,  in  qualita'  di  soggetto   incaricato   della
riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso  dei  rispettivi
Crediti  e  delle  garanzie  e  dei  privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono (nei limiti sopra indicati)  e  Cassa  di  Risparmio  di
Cesena  S.p.A.  e'  stata  altresi'  incaricata  dalla  Societa'   di
incassare, in suo nome e per conto, i  Crediti  ceduti  da  Banca  di
Romagna S.p.A alla Societa'. Inoltre, Cassa di  Risparmio  di  Cesena
S.p.A. ha subdelegato, sotto la  propria  responsabilita',  Banca  di
Romagna S.p.A. a procedere all'incasso dei  Crediti  da  quest'ultima
ceduti alla Societa'..  Pertanto,  i  debitori  ceduti  dalle  Banche
Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati
a pagare a ciascuna  di  esse  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo  o
dalle relative polizze assicurative o in forza di legge,  nonche'  in
conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere
loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di  tali
incarichi  sara'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
    
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Cassa
di Risparmio di Bra S.p.A.,  con  sede  legale  in  Via  Principe  di
Piemonte, 12 - 12042 Bra (CN),  (ii)  Banca  Alpi  Marittime  Credito
Cooperativo Carru' Societa' Cooperativa per Azioni, con  sede  legale
in Via Stazione, 10 - 12061 Carru' (CN), (iii) Cassa di Risparmio  di
Cesena S.p.A., con sede  legale  in  Piazza  Leonardo  Sciascia  141,
47023, Cesena, a seconda del caso. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi  ai  debitori  ceduti.  Tanto
premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento  dei
dati personali ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/03,  con  la
presente intende  fornire  ai  debitori  ceduti  alcune  informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti
del decreto  legislativo  196/03  (in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'articolo 13), la  Societa'  non  trattera'  dati  definiti  come
"sensibili". La Societa' trattera' i  dati  personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero  del  Credito
(ad  es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico  professionale  del
recupero del credito, etc.); agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa comunitaria,  nonche'  da  disposizioni
emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e  da  organi  di
vigilanza e controllo. Per il trattamento per le  suestese  finalita'
non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre  l'eventuale
opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire
il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei
dati personali avviene  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati  personali  per
le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a  persone,
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale e societa'  di  recupero
crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso
la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti  esterni,  ai
quali possono essere comunicati i dati del cliente,  utilizzeranno  i
medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del  decreto  legislativo
196/03,  in  piena   autonomia,   essendo   estranei   all'originario
trattamento  effettuato  presso  la  Societa'.  I  diritti   previsti
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  196/03  potranno   essere
esercitati anche mediante  richiesta  scritta  al  "Titolare",  Icaro
Finance  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Statuto   10,   20121   Milano,
all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.,  Banca  Alpi  Marittime  Credito
Cooperativo  Carru'  Societa'  Cooperativa  per  Azioni  e  Cassa  di
Risparmio di Cesena S.p.A., ciascuna in  qualita'  di  "Responsabile"
designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di  essi
ceduti ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003,  e  di
"Titolare" in proprio;  ovvero  a  Banca  di  Romagna  S.p.A.,  Corso
Garibaldi 1, Faenza, nel suo ruolo di "Titolare" in proprio. 
  Milano, 19 Giugno 2012 

                       L'amministratore unico 
                          Fabio Stupazzini 

 
T12AAB10125
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.