ANAF EUROPE S.A.

Societa' Anonima holding

Sede Legale: Zona Industrielle Hahneboesch, Differdange (Lux)
Capitale sociale: Euro 247.893,52 i.v.
R.C.S. del Lussemburgo n. B 42943

(GU Parte Seconda n.76 del 30-6-2012)

 
           Fusione transfrontaliera per incorporazione di 
 
 
                          ANAF EUROPE S.A. 
 
 
                (societa' di diritto lussemburghese) 
 
 
                                 in 
 
 
                             ANAF S.P.A. 
 
 
                 Societa' per Azioni con Socio Unico 
 
 
                   (societa' di diritto italiano) 
 
 
Pubblicazione  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
                 legislativo 30 maggio 2008, n. 108 
 

  I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  ANAF S.P.A., societa' per  azioni  con  socio  unico,  costituta  e
operante ai sensi del diritto italiano, con  sede  in  Torre  d'Isola
(Pv) Via del Commercio 4, 27020 ,  capitale  sociale  sottoscritto  e
interamente versato pari  ad  Euro  7.500.000,00,  codice  fiscale  e
iscrizione al registro imprese di Pavia  n.  0125054018,  interamente
partecipata di Anaf Europe S.A.; (la "Societa' Incorporante") 
  ANAF EUROPE  S.A.,  societa'  anonima  holding  (Holding  del  29),
costituita e operante ai sensi del diritto lussemburghese,  con  sede
in Differdange (Lux) Zona Industrielle Hahneboesch, capitale  sociale
sottoscritto e interamente versato pari ad Euro 247.893,52,  iscritta
al registro commerciale delle 
  societa' (R.C.S.) del Lussemburgo al n. B 42943,  ;  (la  "Societa'
Incorporata") 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  Ai sensi del diritto lussemburghese,  i  creditori  della  societa'
Incorporata e  della  societa'  Incorporante,  i  cui  crediti  siano
anteriori alla data di  pubblicazione  dei  verbali  delle  assemblee
generali, tenutesi alla presenza di un notaio, volte  ad  autorizzare
la fusione, possono, nei due mesi successivi  a  tale  pubblicazione,
chiedere al Tribunale competente, la costituzione di garanzie  per  i
crediti scaduti o non scaduti, nel caso in cui la Fusione  riduca  le
garanzie dei creditori. 
  Ai sensi dell'art. 2503 del codice  civile  italiano,  i  creditori
della societa' Incorporata  e  della  societa'  Incorporante,  i  cui
crediti siano anteriori alla data di iscrizione  presso  il  registro
delle  imprese  delle  deliberazioni   di   fusione,   possono   fare
opposizione alla Fusione, entro 60 giorni dalla  data  di  iscrizione
della decisione di fusione nel registro delle imprese. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  La Societa' incorporante, essendo societa'  per  azioni  con  socio
unico, non ha soci di minoranza. 
  La Societa' incorporanda, in  assenza  di  specifiche  disposizioni
riguardanti la fusione, e' soggetta alle disposizioni degli artt. 261
2) f e 267 della Legge  10  Agosto  1915  in  base  alle  quali  ogni
azionista puo' contattare la societa' per esercitare i propri diritti
e richiedere informazioni. 
  IV. Modalita' con le quali si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla fusione 
  Si segnala che presso la sede sociale di  ciascuna  delle  societa'
partecipanti  alla  fusione  si  potranno   richiedere   e   ottenere
gratuitamente ulteriori 
  informazioni su quanto sopra riferito. 
  Differdange, 28 giugno 2012 

                 Anaf Europe S.A. Un amministratore 
                         Clemente Yves Anaf 

 
T12AAB10629
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.