Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Decreto Legislativo 385/1993") - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Creso 2 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 (la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge 130/99, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 2 luglio 2012 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (la "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00.01 del 26 maggio 2012 (la "Data di Valutazione"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Valutazione, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo fondiario assistiti da ipoteche volontarie di primo grado economico stipulati dalla Banca Cedente, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione o alla specifica data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione applicabili ai mutui (complessivamente i "Crediti"): (a) mutui erogati esclusivamente dalla Banca Cedente in qualita' di soggetto mutuante; (b) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (c) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (d) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati nel territorio della Repubblica italiana; (e) mutui garantiti da ipoteca di primo grado "economico" cioe': (1) rispetto a tali mutui non esistono altre ipoteche costituite sui relativi beni immobili a favore di soggetti terzi che abbiano pari grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a garanzia di tale mutuo o, se esistono tali ipoteche, il relativo debito risulta gia' estinto (come da documentazione prodotta dal relativo mutuatario) ovvero l'ipoteca e' in corso di cancellazione essendo stato ottenuto dal mutuatario il relativo consenso alla cancellazione della precedente ipoteca; ovvero (2) di grado legale successivo al primo e costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente, a garanzia di un mutuo erogato al medesimo debitore ceduto che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito della presente cartolarizzazione; (f) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni immobili ed in relazione ai quali il bene immobile sul quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato) e' un bene immobile residenziale ad uso abitativo rientrante in una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 o A8; (g) mutui in relazione ai quali almeno una rata (comprensiva di capitale e/o interessi) sia scaduta e sia stata pagata; (h) mutui derivanti da contratti di mutuo in riferimento ai quali non sussista alcuna rata (comprensiva di capitale e/o interessi) scaduta e non pagata; (i) mutui il cui tasso di interesse sia: (i) con riferimento ai Contratti di Mutuo "a tasso fisso", superiore o uguale al 2,50%, (cosi' come indicato nel relativo contratto di mutuo); (ii) con riferimento ai contratti di mutuo "a tasso variabile" o "a tasso variabile coperto", indicizzato ad uno dei seguenti parametri (cosi' come indicati nel relativo contratto di mutuo): (A) Euribor, (B) IRS, (C) Tasso di Riferimento BCE; (j) mutui i cui debitori ceduti, alla data di stipulazione dei rispettivi contratti di mutuo, abbiano dichiarato di essere persone fisiche residenti in Italia; (k) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche; (l) mutui in relazione ai quali sia previsto un rimborso mediante la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; (m) mutui i cui debitori ceduti non siano classificati dalla Banca Cedente come "incagliati" o come "in sofferenza" ai sensi della normativa di vigilanza applicabile emanata dalla Banca d'Italia; con esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti di mutuo stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda (i) agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), (ii) contributi pubblici di qualunque natura, (iii) sconti di legge, (iv) concessioni di agevolazioni o riduzioni in favore dei relativi debitori, datori d'ipoteca o eventuali altri garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (ii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo o rispetto ai quali i debitori abbiano diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (iii) mutui che derivino da ristrutturazione di finanziamenti precedentemente erogati; (iv) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore ad Euro 873.570,01 o inferiore ad Euro 5.012,98; (v) mutui la cui data di decorrenza del piano di ammortamento (come indicata nel relativo piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo) sia successiva al 31 gennaio 2015; (vi) mutui la cui data di pagamento dell'ultima rata, cosi' come prevista nel piano di ammortamento allegato al relativo contratto di mutuo, sia anteriore al 31 gennaio 2013 o posteriore al 30 novembre 2049; (vii) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) della Banca Cedente; (viii) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia aderito alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; (ix) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia fatto richiesta della sospensione del pagamento delle rate del mutuo ai sensi dell'accordo firmato il 18 dicembre 2009 dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni dei consumatori, come successivamente di volta in volta prorogato (il c.d. "Piano Famiglie"). (x) mutui in relazione ai quali il relativo debitore stia beneficiando della sospensione di pagamento delle rate del mutuo ai sensi del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 (il c.d. "Decreto Abruzzo"); (xi) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia fatto richiesta della sospensione di pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 21 giugno 2010, n. 132 (il c.d. "Fondo di Solidarieta'"). Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa', senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Banca Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. La Societa' ha conferito l'incarico a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. di responsabile dei servizi di cassa e pagamento per l'operazione di cartolarizzazione dei Crediti e di procedere all'incasso dei Crediti. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per legge e/o in conformita' con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere, di volta in volta, comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale incarico sara' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con sede legale in Via Colonnetta 24, 66100 Chieti Scalo. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, la Societa' non trattera' dati definiti dal Codice della Privacy come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al nuovo "Titolare", Creso 2 S.r.l., all'attenzione dell'Amministratore Unico. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Via Colonnetta 24, 66100 Chieti Scalo in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Creso 2 S.r.l. Amministratore unico Massimo Antonio Bosisio T12AAB10840