CRESO 2 S.R.L.

Societa' a Responsabilita' Limitata con socio unico


costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/99

Sede Legale: Milano, Via Gustavo Fara 26
Capitale sociale: Euro 10.000,00
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al numero
09334851004
Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo di cui al provvedimento
di Banca di Italia del 29 aprile 2011

(GU Parte Seconda n.79 del 7-7-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi  della  legge  30
aprile 1999, n. 130  (la  "Legge  130/99")  e  dell'articolo  58  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   (il   "Decreto
Legislativo 385/1993")  -  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Creso 2 S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3  della
Legge  130/99  (la  "Societa'"),   comunica   che,   nell'ambito   di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi  della  Legge
130/99, in forza di un contratto di  cessione  di  crediti  pecuniari
concluso in data 2 luglio 2012 ai sensi degli articoli 1  e  4  della
Legge 130/99, ha acquistato pro soluto da Cassa  di  Risparmio  della
Provincia  di  Chieti  S.p.A.  (la  "Banca  Cedente"),  con   effetti
economici  dalle  ore  00.01  del  26  maggio  2012  (la   "Data   di
Valutazione"), tutti i crediti  per  capitale  residuo  (compresa  la
quota capitale delle rate scadute e  non  ancora  pagate),  interessi
(anche di mora)  maturandi  a  partire  dalla  Data  di  Valutazione,
commissioni,  penali  ed  altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione
anticipata dei mutui, accessori, spese,  danni,  indennizzi  ed  ogni
altra somma eventualmente dovuta in base  ai  relativi  contratti  di
mutuo fondiario assistiti  da  ipoteche  volontarie  di  primo  grado
economico stipulati dalla Banca  Cedente,  crediti  individuabili  in
blocco ai sensi delle  citate  disposizioni,  qualificabili  come  in
bonis  in  base  alla  normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia   e
selezionati tra quelli che alla Data di Valutazione o alla  specifica
data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio,  soddisfino  i
seguenti criteri di selezione applicabili ai mutui  (complessivamente
i "Crediti"): 
  (a) mutui erogati esclusivamente dalla Banca Cedente in qualita' di
soggetto mutuante; 
  (b) mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (c) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (d) mutui  garantiti  da  ipoteca  su  beni  immobili  ubicati  nel
territorio della Repubblica italiana; 
  (e) mutui garantiti da ipoteca di primo  grado  "economico"  cioe':
(1) rispetto a tali mutui non esistono altre ipoteche costituite  sui
relativi beni immobili a favore di soggetti terzi  che  abbiano  pari
grado o grado prioritario rispetto a quello dell'ipoteca costituita a
garanzia di tale mutuo o, se  esistono  tali  ipoteche,  il  relativo
debito risulta gia' estinto  (come  da  documentazione  prodotta  dal
relativo mutuatario) ovvero l'ipoteca e' in  corso  di  cancellazione
essendo stato ottenuto  dal  mutuatario  il  relativo  consenso  alla
cancellazione della precedente ipoteca; ovvero (2)  di  grado  legale
successivo al primo e costituita su un bene immobile gia' gravato  da
ipoteca di grado precedente,  a  garanzia  di  un  mutuo  erogato  al
medesimo debitore ceduto che soddisfa i presenti criteri e che  viene
pertanto   contestualmente   ceduto   nell'ambito   della    presente
cartolarizzazione; 
  (f) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni  immobili  ed  in
relazione ai quali il bene immobile sul quale e' costituita l'ipoteca
(ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni
immobili a garanzia dello stesso mutuo, il bene immobile  prevalente,
intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di  costituzione
di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello  stesso
mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato)  e'  un  bene
immobile residenziale  ad  uso  abitativo  rientrante  in  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 o A8; 
  (g) mutui in relazione ai quali almeno  una  rata  (comprensiva  di
capitale e/o interessi) sia scaduta e sia stata pagata; 
  (h) mutui derivanti da contratti di mutuo in riferimento  ai  quali
non sussista alcuna rata  (comprensiva  di  capitale  e/o  interessi)
scaduta e non pagata; 
  (i) mutui il cui tasso di interesse sia: 
  (i)  con  riferimento  ai  Contratti  di  Mutuo  "a  tasso  fisso",
superiore o uguale  al  2,50%,  (cosi'  come  indicato  nel  relativo
contratto di mutuo); 
  (ii) con riferimento ai contratti di mutuo "a tasso variabile" o "a
tasso variabile coperto", indicizzato ad uno dei  seguenti  parametri
(cosi' come indicati nel relativo contratto di mutuo):  (A)  Euribor,
(B) IRS, (C) Tasso di Riferimento BCE; 
  (j) mutui i cui debitori ceduti,  alla  data  di  stipulazione  dei
rispettivi contratti di mutuo, abbiano dichiarato di  essere  persone
fisiche residenti in Italia; 
  (k) mutui i cui debitori ceduti siano persone fisiche; 
  (l) mutui in relazione ai quali sia previsto un  rimborso  mediante
la corresponsione di rate mensili, trimestrali o semestrali; 
  (m) mutui i cui debitori ceduti non siano classificati dalla  Banca
Cedente come "incagliati" o  come  "in  sofferenza"  ai  sensi  della
normativa di vigilanza applicabile emanata dalla Banca d'Italia; 
  con esclusione dei: 
  (i) mutui derivanti da contratti di mutuo stipulati e  conclusi  ai
sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda (i)  agevolazioni
finanziarie (cd. "mutui  agevolati"),  (ii)  contributi  pubblici  di
qualunque  natura,  (iii)  sconti  di  legge,  (iv)  concessioni   di
agevolazioni o riduzioni in  favore  dei  relativi  debitori,  datori
d'ipoteca o eventuali altri garanti riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi; 
  (ii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo  contratto
di mutuo o rispetto ai quali i debitori abbiano diritto ad  ulteriori
erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; 
  (iii) mutui  che  derivino  da  ristrutturazione  di  finanziamenti
precedentemente erogati; 
  (iv) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore ad
Euro 873.570,01 o inferiore ad Euro 5.012,98; 
  (v) mutui la cui data di decorrenza del piano di ammortamento (come
indicata nel relativo piano di ammortamento allegato al contratto  di
mutuo) sia successiva al 31 gennaio 2015; 
  (vi) mutui la cui data di pagamento dell'ultima  rata,  cosi'  come
prevista nel piano di ammortamento allegato al relativo contratto  di
mutuo, sia anteriore al 31 gennaio 2013 o posteriore al  30  novembre
2049; 
  (vii)  mutui  concessi  a  soggetti  che  sono  amministratori  e/o
dipendenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma  non  esaustivo,
dirigenti e funzionari) della Banca Cedente; 
  (viii) mutui in relazione  ai  quali  il  relativo  debitore  abbia
aderito  alla  proposta  di   rinegoziazione   formulata   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito
con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione  Bancaria
Italiana; 
  (ix) mutui in relazione ai quali il relativo debitore  abbia  fatto
richiesta della sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo  ai
sensi dell'accordo firmato  il  18  dicembre  2009  dall'Associazione
Bancaria  Italiana  e  dalle  Associazioni  dei   consumatori,   come
successivamente  di  volta  in  volta  prorogato  (il   c.d.   "Piano
Famiglie"). 
  (x)  mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  debitore   stia
beneficiando della sospensione di pagamento delle rate del  mutuo  ai
sensi del Decreto Legge 28 aprile  2009,  n.  39  (il  c.d.  "Decreto
Abruzzo"); 
  (xi) mutui in relazione ai quali il relativo debitore  abbia  fatto
richiesta della sospensione di pagamento delle  rate  del  mutuo  per
l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 2, comma  475  e  ss.,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 21  giugno  2010,  n.
132 (il c.d. "Fondo di Solidarieta'"). 
  Unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa',
senza bisogno di alcuna formalita' e  annotazione,  salvo  iscrizione
della cessione presso il registro delle  imprese  e  salvo  eventuali
forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca
d'Italia, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4  della
Legge 130/99 e 58 del Decreto Legislativo 385/1993, tutti  gli  altri
diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti alla Banca  Cedente
in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie  e  le  altre
garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli
accessori, i diritti  derivanti  da  qualsiasi  polizza  assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di  mutuo
ed ai relativi beni immobili  e,  piu'  in  generale,  ogni  diritto,
ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facolta' e  prerogativa  ad  essi  inerenti  o  comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile. 
  La Societa' ha conferito l'incarico  a  Cassa  di  Risparmio  della
Provincia di Chieti S.p.A. di responsabile dei  servizi  di  cassa  e
pagamento per l'operazione di  cartolarizzazione  dei  Crediti  e  di
procedere all'incasso dei Crediti. In  virtu'  di  tale  incarico,  i
debitori ceduti e gli eventuali loro  garanti,  successori  o  aventi
causa, sono legittimati a pagare  presso  Cassa  di  Risparmio  della
Provincia di Chieti S.p.A. ogni somma dovuta in relazione ai  Crediti
ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle quali il  pagamento  di  tale
somma era loro consentito,  per  legge  e/o  in  conformita'  con  le
eventuali ulteriori indicazioni che potranno loro essere, di volta in
volta, comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale  incarico  sara'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  Cassa  di
Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con sede  legale  in  Via
Colonnetta 24, 66100 Chieti Scalo. 
  Inoltre,  a  seguito  della  cessione,  la  Societa'  e'   divenuta
esclusiva titolare dei Crediti  e,  di  conseguenza,  "Titolare"  del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. 
  Tanto  premesso,  la  Societa',  in  qualita'  di  "Titolare"   del
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con
la presente intende fornire  ai  debitori  ceduti  e  agli  eventuali
garanti  alcune  informazioni   riguardanti   l'utilizzo   dei   dati
personali. 
  Ai sensi e per gli effetti del Codice della  Privacy,  la  Societa'
non  trattera'  dati  definiti  dal   Codice   della   Privacy   come
"sensibili". 
  La Societa' trattera' i dati personali  per  finalita'  connesse  e
strumentali alla  gestione  ed  amministrazione  del  portafoglio  di
Crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell'incarico professionale del recupero  del  credito,  etc.);  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche'  da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione  e  recupero
Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le  "finalita'
del trattamento cui sono destinati  i  dati",  a  persone,  societa',
associazioni  o  studi  professionali  che  prestano   attivita'   di
assistenza o consulenza in materia  legale  e  societa'  di  recupero
crediti. 
  Un elenco dettagliato di tali soggetti  e'  disponibile  presso  la
sede della Societa', come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. 
  I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno
essere  esercitati  anche  mediante  richiesta   scritta   al   nuovo
"Titolare", Creso 2 S.r.l., all'attenzione dell'Amministratore Unico. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., Via Colonnetta
24, 66100 Chieti Scalo in qualita' di "Responsabile" designato  dalla
Societa' ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. 

                 Creso 2 S.r.l. Amministratore unico 
                       Massimo Antonio Bosisio 

 
T12AAB10840
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.