PADOVANA RMBS S.R.L.

Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/1999

Sede Legale: Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n.
04511820260
Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29
aprile 2011

(GU Parte Seconda n.81 del 12-7-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  della  legge  n.
130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  successivamente
modificato ed integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai
debitori  ceduti  sul  trattamento  dei  dati  personali,  ai   sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (il
                      "Codice della Privacy"). 
 

  Padovana RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo  3
della Legge 130/99 ("Padovana RMBS" o la "Societa'"),  comunica  che,
nell'ambito di un'operazione  di  cartolarizzazione  dei  crediti  ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di  un  contratto
di cessione di crediti pecuniari concluso in data 6  luglio  2012  ai
sensi degli articoli 1 e 4 della Legge  sulla  Cartolarizzazione  (il
"Contratto di Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e
pro  soluto  da  Banca  Padovana  Credito  Cooperativo  S.c.  ("Banca
Padovana" o la "Banca Cedente"),  con  effetti  economici  dalle  ore
00:01 dell'8 giugno 2012 (la "Data di Godimento"),  tutti  i  crediti
per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e
non ancora pagate), interessi (anche di  mora)  maturandi  a  partire
dalla Data di Godimento, commissioni, penali  ed  altri  pagamenti  a
titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori,  spese,  danni,
indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente,
i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario
(i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti  nascenti  dalle
polizze assicurative stipulate in relazione  ai  Contratti  di  Mutuo
"Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23.59 del  30  marzo
2012  (o  alla  diversa  data  indicata  in  relazione  al   relativo
criterio),  soddisfacevano  cumulativamente  i  seguenti  criteri  di
selezione: 
  (a) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo  nei
quali non vi siano previsioni che ne  permettano  la  conversione  in
diversa valuta; 
  (b) mutui derivanti da Contratti  di  Mutuo  regolati  dalla  legge
italiana; 
  (c) mutui erogati a persone  fisiche  che,  in  conformita'  con  i
criteri  di  classificazione  adottati  dalla  Banca   d'Italia   con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata), siano ricomprese in una  delle  seguenti  categorie  SAE
(settore di attivita' economica): n. 600  ("famiglie  consumatrici");
n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); 
  (d) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni immobili  ubicati
nel territorio italiano ed in relazione ai quali il bene immobile sul
quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso  di  costituzione  di
una o piu' ipoteche su piu' beni immobili  a  garanzia  dello  stesso
mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi  per  tale  il  bene
immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu'
beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore  risultante
da perizia piu' elevato) e' un  bene  immobile  residenziale  ad  uso
abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel  "Gruppo
A1- A8"); 
  (e) mutui in relazione ai quali sia stata pagata  almeno  una  rata
(comprensiva di capitale e/o interessi); 
  (f)  mutui  derivanti  da  contratti  che  prevedano  un  piano  di
ammortamento cosiddetto "alla francese",  per  tale  intendendosi  il
metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa
in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui con scadenza oltre il 31 ottobre 2044; 
  (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o  comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"); 
  (iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  superiore
ad Euro 600.000 (seicentomila/00); 
  (iv) mutui il cui importo  erogato  alla  data  di  erogazione  sia
superiore a: (A) Euro 900.000 (novecentomila/00)  in  caso  di  mutui
erogati a persone  fisiche  che  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio  1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600     ("famiglie     consumatrici");     (B)      Euro      450.000
(quattrocentocinquantamila/00) in caso di  mutui  erogati  a  persone
fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione  adottati
dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio  1991  (cosi'
come in seguito modificata)  siano  ricomprese  nella  categoria  SAE
(settore di attivita'  economica)  n.  614  ("artigiani")  o  n.  615
("famiglie produttrici"); 
  (v) mutui erogati a favore di soggetti che siano  amministratori  o
dipendenti della Banca Cedente; 
  (vi)  mutui  derivanti  da  contratti  di  mutuo  qualificati  come
"credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario,
anche qualora l'operazione di credito agrario  sia  stata  effettuata
mediante utilizzo di cambiale agraria; 
  (vii)  mutui  che  sono  stati  concessi   al   relativo   debitore
congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese la
Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati  oggetto  di
sindacazione; 
  (viii)  mutui  non  interamente  erogati  ai  sensi  del   relativo
contratto di mutuo; 
  (ix) mutui in relazione  ai  quali  il  bene  immobile  oggetto  di
ipoteca non risulti interamente costruito; 
  (x) mutui concessi a  debitori  che  presentassero,  nei  confronti
della Banca Cedente: (a)  partite  incagliate  (come  definite  nella
sezione "B", paragrafo 2, della circolare di Banca  d'Italia  n.  272
del  30  luglio  2008  (Matrice  dei  Conti),  come   successivamente
modificata); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi  per  tali
crediti scaduti con un ritardo  nel  pagamento  di  almeno  una  rata
superiore a 90 (novanta) giorni); 
  (xi) mutui derivanti da contratti che presentano,  alle  ore  23.59
del 30 marzo 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; 
  (xii) mutui derivanti da contratti che  presentano,  alla  Data  di
Godimento, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; 
  (xiii) mutui identificati dai seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati   nel   relativo   contratto   di   mutuo:   n.01070050596;
n.15070062766;    n.12070062698;    n.11070052579;     n.01070050857;
n.24070054155;    n.20070041069;    n.12070033955;     n.01070053111;
n.30070055490;    n.20070059951;    n.12070056181;     n.04070051451;
n.31070055816;    n.20070059956;    n.12070063722;     n.08070063864;
n.02070059095;    n.25070049293;    n.12070063741;     n.09070045843;
n.06070061595;    n.25070056210;    n.15070046112;     n.09070050041;
n.15070031753;    n.27070053573;    n.02070063403;     n.09070054225;
n.02070039672;    n.27070053574;    n.07070061121;     n.09070065129;
n.02070055712; n.02070055997; 
  (xiv) mutui i cui crediti siano alla  Data  di  Godimento  o  siano
stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca  Cedente
come   "sofferenze",   "incagli",   "esposizioni   ristrutturate"   o
"esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre  90  giorni"  ai  sensi
della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in
volta applicabile. 
  In virtu' del  Contratto  di  Cessione,  la  Banca  Cedente  si  e'
impegnata a trasferire a titolo oneroso, in blocco e pro  soluto,  ai
sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'articolo  1  e
dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,  alla  Societa',
che si e'  impegnata  ad  acquistare,  un  portafoglio  ulteriore  di
crediti derivanti da  contratti  di  mutuo  fondiario  e  ipotecario,
avente le caratteristiche di cui al Contratto di Cessione. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed  ai  Crediti  da  Polizze
Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla  Societa'  ai  sensi
dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi
diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed
ai relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed  i
privilegi che assistono e garantiscono i  Crediti  ed  i  Crediti  da
Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi  inclusi,  a
titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute  a
fronte di tutte le garanzie reali e personali da  chiunque  prestate,
senza bisogno di alcuna  ulteriore  formalita'  o  annotazione  salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Padovana RMBS ha conferito incarico a Banca Padovana ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo  conto,
in qualita' di soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti
ceduti, proceda all'incasso dei  Crediti,  dei  relativi  Crediti  da
Polizze  Assicurative  e  delle  garanzie  e  dei  privilegi  che  li
assistono e  garantiscono.  Pertanto,  i  debitori  ceduti  da  Banca
Padovana, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati
a pagare a Banca Padovana ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti
ed ai relativi Crediti da  Polizze  Assicurative,  nelle  forme  gia'
previste dai relativi Contratti di Mutuo  o  delle  relative  polizze
assicurative o  in  forza  di  legge,  nonche'  in  conformita'  alle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in
volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale  incarico  verra'
data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a  Banca
Padovana Credito Cooperativo S.c., Via Caltana, 7, 35011 Campodarsego
(PD). 
  Inoltre, a  seguito  della  cessione,  Padovana  RMBS  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, Padovana RMBS,
in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori
ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i
commi 1 e 2 dell'articolo 13), Padovana RMBS od il soggetto  da  essa
incaricato non trattera' dati  definiti  come  "sensibili".  Padovana
RMBS trattera' i dati personali per finalita' connesse e  strumentali
alla gestione ed amministrazione del portafoglio  di  Crediti  e  dei
relativi Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del  Credito  e
del relativo Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento  a
legali dell'incarico professionale del recupero del  credito,  etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa
comunitaria, nonche' da  disposizioni  emesse  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per  il
trattamento per le sue stesse finalita' non e' richiesto il  consenso
dei debitori ceduti, mentre l'eventuale  opposizione  al  trattamento
comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In  relazione
alle indicate finalita', il trattamento dei  dati  personali  avviene
mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici  con  logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo  da
garantire la sicurezza e la riservatezza  dei  dati  stessi.  Per  lo
svolgimento della  propria  attivita'  di  gestione  e  recupero  dei
Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, Padovana RMBS
od il  soggetto  da  essa  a  cio'  incaricato  comunichera'  i  dati
personali per le "finalita' del  trattamento  cui  sono  destinati  i
dati", a persone, societa', associazioni o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza o consulenza  in  materia  legale  e
societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali  soggetti
e' disponibile presso la sede di Padovana RMBS, come sotto  indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere  comunicati  i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso Padovana RMBS. I diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al  "Titolare",  Padovana
RMBS S.r.l., da inviarsi a Padovana RMBS S.r.l., via Vittorio Alfieri
1, 31015, Conegliano (TV), all'attenzione del Responsabile di Ruolo. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a Banca Padovana Credito Cooperativo  S.c.,  Via  Caltana,  7,  35011
Campodarsego (PD)  in  qualita'  di  "Responsabile"  designato  dalla
Societa' ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. 

             Padovana RMBS S.r.L. - Amministratore unico 
                            Andrea Fantuz 

 
T12AAB11098
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.