TRIBUNALE DI GENOVA

(GU Parte Seconda n.82 del 14-7-2012)

 
               Atto di citazione per pubblici proclami 
 

  Il Sig. Silvio Ruggeri, proprietario dell'immobile di via  Mansueto
45 in Genova, rappresentato e difeso  dagli  Avv.ti  Fausto  Maggi  e
Danilo Ariotti, cita i condomini del caseggiato di Via Mansueto 47 in
Genova, l'amm.ne di detto condominio nella persona  dell'amm.re  p.t.
c/o Studio  Immobiliare  Professionale  corrente  in  Genova  Via  C.
Centurione 3/11 S, 16134 e gli eredi del dante causa Sig. Valter Elio
Casarino res. a Genova Via W. Fillak 44/a int. 19, 16151,  la  Sig.ra
Marisa Parziali, res. in Roma, Via F.  Seismit  Doda  60,  00100,  la
Sig.ra Maria Bellomo, res. in Genova Via  W.  Fillak  44/a  int.  19,
16151, il Sig. Aldo Bottino, res. in Genova Via Napoli 10/23,  16100,
il Sig. Giorgio Persano, res. in Fubine (AL) Via M. Polo  28,  15043,
il Sig. Benito Ruggeri, res. in Genova  Via  Mansueto  45,  16159,  a
comparire nanti il Tribunale di Genova all'udienza del 13.02.2013 ore
di rito invitandoli a costituirsi nel termine di venti  giorni  prima
dell'udienza, ai sensi dell'art. 166 c.p.c.  con  avvertenza  che  la
costituzione oltre suddetto  termine  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 38 e  167  c.p.c.  e  che  in  difetto  di  costituzione  si
procedera' in loro contumacia per sentire  dichiarare  nei  confronti
dei condomini e dell'amm.ne condominiale l'accertamento  del  diritto
di passaggio  pedonale  e  carrabile  su  strada  di  proprieta'  del
condominio di Via Mansueto 47 in Genova e  l'ordine  agli  stessi  di
interruzione  di  ogni  turbativa  di  detto  diritto  nonche',   nei
confronti dei danti causa, nel solo caso di soccombenza rispetto alla
domanda principale, la condanna al  pagamento  di  Euro  50.000,00  a
titolo di  omesso  trasferimento  del  passo  carrabile  ed,  in  via
subordinata, l'inibizione ai condomini ed all'amm.ne di Via  mansueto
47 in Genova dall'uso  dello  spazio  carrabile  quale  posteggio  in
quanto  limitativo  del  diritto  di  passaggio  del  conchiudente  e
comunque  l'inibizione  della  sosta  a  detti  veicoli   in   quanto
ostruiscono la manovra  ad  eventuali  veicoli  di  soccorso;  infine
ampliare il diritto di passo pedonale in quello carrabile previo equo
indennizzo. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Vinte  le  spese  ed
onorari di giudizio. 
  avv. Danilo Ariotti 

                          avv. Fausto Maggi 

 
T12ABA11215
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