ETRURIA SECURITISATION SPV S.R.L.
Sede Legale: via Calamandrei, 255, Arezzo
Capitale sociale: Euro 10.000, interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. 02113060517 e
in corso di iscrizione all'elenco delle societa' veicolo istituito ai
sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso da
Banca d'Italia del 29 aprile 2011
Partita IVA n. 02113060517

(GU Parte Seconda n.84 del 19-7-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il  "Codice  in
materia di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
                            gennaio 2007. 
 

  La societa' Etruria Securitisation SPV S.r.l., con sede  legale  in
Arezzo,  Via  Calamandrei   255,   comunica   che,   nell'ambito   di
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da BancaEtruria  Societa'  Cooperativa,  in
forza di un contratto  di  cessione  di  crediti,  "individuabili  in
blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1  e  4  della
Legge 130, concluso in data 12 luglio 2012  e  con  effetto  in  pari
data, ha acquistato pro-soluto da BancaEtruria  Societa'  Cooperativa
con sede legale e direzione generale in via Calamandrei,  255,  52100
Arezzo, Italia, codice fiscale n. 00367210515, partita IVA  e  numero
di  iscrizione  presso  il  registro  delle  imprese  di  Arezzo   n.
00367210515, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
maturati e maturandi  a  far  tempo  dal  6  luglio  2012  (escluso),
accessori, spese,  danni,  indennizzi  e  quant'altro)  derivanti  da
contratti di mutuo fondiario, ipotecario e  chirografario,  che  alla
data del 6 luglio 2012 risultavano nella titolarita' di  BancaEtruria
Societa' Cooperativa e che alla medesima data (salvo ove diversamente
previsto)  presentavano  altresi'  le  seguenti  caratteristiche  (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 
  1) mutui originariamente erogati da: 
  i) BancaEtruria Societa' Cooperativa nel periodo compreso tra il 31
luglio 1998 (incluso) ed il 30 marzo 2012 (incluso) (i  "Mutui  Banca
Etruria"); ovvero 
  ii) UniCredit Banca di Roma S.p.A. o UniCredit S.p.A.  divenuti  di
titolarita' di BancaEtruria per effetto di tre contratti di  cessione
di ramo d'azienda bancaria stipulati in data 27 novembre 2008, aventi
effetto a far data dal 1° dicembre 2008, ai  sensi  dell'articolo  58
del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e di cui  e'  stata
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  n.
147 del 13 dicembre 2008 (i "Mutui Unicredit"); 
  2) mutui ipotecari, ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa
sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti  del  decreto
legislativo 1  settembre  1993,  n.  385,  garantiti  da  ipoteca  su
immobili localizzati nel territorio della Repubblica Italiana  tra  i
quali (i) i  Mutui  BancaEtruria  siano  stati  erogati  nel  periodo
compreso tra il 31 luglio 1998 (incluso) e il 28 marzo 2012 (incluso)
e (ii) i Mutui Unicredit siano stati erogati nel periodo  tra  il  17
aprile 2000 (incluso) ed il 14 aprile  2008  (incluso).  Il  presente
criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una
delle categorie identificative, utilizzate da  BancaEtruria  Societa'
Cooperativa,  contraddistinte  dai  numeri  da  101001  a  122800   e
l'appartenenza a tali categorie sia nota al  relativo  mutuatario  in
virtu' (i) di una espressa  indicazione  nel  relativo  contratto  di
mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o  da  inviarsi)
al relativo debitore principale; 
  3) mutui chirografari tra i quali (i) i Mutui Banca  Etruria  siano
stati erogati nel periodo compreso tra il 21 settembre 2000 (incluso)
ed il 30 marzo 2012 (incluso) ovvero (ii)  i  Mutui  Unicredit  siano
stati erogati nel periodo tra il 16 settembre 2005 (incluso) ed il  9
aprile 2008 (incluso). Il presente criterio si intendera' soddisfatto
qualora il mutuo appartenga ad una  delle  categorie  identificative,
utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte  dai
numeri da 206000 a 224000 e l'appartenenza a tali categorie sia  nota
al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione  nel
relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di  apposita  comunicazione
inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 
  4) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso
di cointestazioni) rientri in una delle seguenti  categorie:  persona
fisica, societa' per azioni,  societa'  a  responsabilita'  limitata,
societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice  ad  un
solo socio accomandatario, societa' in accomandita  semplice  a  piu'
soci accomandatari, societa' cooperativa a responsabilita'  limitata,
societa' semplice ovvero associazione professionale; 
  5) mutui i cui debitori principali  risultino  tutti  residenti  in
Italia; 
  6) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  7) mutui denominati in euro (ovvero erogati  in  valuta  diversa  e
successivamente ridenominati in euro); 
  8) mutui ipotecari garantiti da ipoteca di primo grado economico su
immobili, intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo  al  primo  a
condizione che (A) sia stata presentata richiesta di cancellazione al
competente ufficio della Conservatoria dei  Registri  Immobiliari  in
relazione  alle  ipoteche  di  grado  legale  precedente  e  (B)   le
obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di  grado  legale  precedente
siano interamente estinte; ovvero 
  (iii)  un'ipoteca  volontaria  di  secondo  grado   legale   ovvero
successivo a condizione che (A) tutte le ipoteche siano in favore  di
BancaEtruria Societa' Cooperativa in relazione ai diversi mutui e (B)
i mutui garantiti da ipoteche  di  grado  precedente  siano  comunque
ricompresi nel blocco di mutui individuato da questi criteri; 
  9) mutui ipotecari in  relazione  ai  quali  il  rapporto  tra  (i)
l'importo originario del mutuo e (ii)  il  valore  dell'immobile  sul
quale  e'  stata  concessa  la  garanzia  ipotecaria,  calcolato   in
prossimita' della stipulazione del relativo  contratto  di  mutuo  e'
inferiore o pari al 100%; 
  10) mutui che alla data del 6 luglio 2012 (incluso) presentano  una
o piu' rate scadute e non pagate per un periodo non  superiore  a  90
giorni consecutivi; 
  11) mutui il cui importo originariamente erogato sia  compreso  tra
Euro  5.000,00  (cinquemila/00)  (incluso)   e   Euro   10.500.000,00
(diecimilionicinquecentomila/00) (incluso); 
  12) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla data  del  6
luglio 2012 sia compreso tra Euro 1.933,64 (millenovecentotrentatre e
sessantaquattro   centesimi)   (incluso)    e    Euro    5.000.000,00
(cinquemilioni e zero centesimi) (incluso); 
  13) mutui retti dal diritto italiano; 
  14) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  i) metodo di ammortamento "alla francese" (per tali intendendosi  i
mutui per i quali tutte le rate sono comprensive  di  una  componente
capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel  tempo  e
di una componente interesse variabile); 
  ii) metodo di ammortamento all'italiana (per  tali  intendendosi  i
mutui per i quali tutte le rate sono composte da una  quota  capitale
determinata e costante per tutta la durata del finanziamento e da una
quota interessi il cui ammontare varia nel  corso  della  durata  del
finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo); 
  iii) metodo di ammortamento con capitale personalizzato  (per  tali
intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono composte  da  una
quota  capitale  il  cui  ammontare   e'   determinato   al   momento
dell'erogazione sulla base della richiesta del cliente e da una quota
interessi  il  cui  ammontare  varia  nel  corso  della  durata   del
finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo); 
  iv)  metodo  di  ammortamento  con  maxi  rata  finale  (per   tali
intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono composte  da  una
quota  capitale  il  cui  ammontare   e'   determinato   al   momento
dell'erogazione sulla base della richiesta del cliente e da una quota
interessi  il  cui  ammontare  varia  nel  corso  della  durata   del
finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo  e
nei quali l'ultima  rata  presenta  una  quota  di  importo  maggiore
rispetto alle rate precedenti); 
  v) metodo di ammortamento "all'americana" (per tali intendendosi  i
mutui per i quali tutte  le  rate,  ad  eccezione  dell'ultima,  sono
comprensive della sola componente  interessi  il  cui  ammontare  nel
corso della durata del finanziamento puo'  variare  in  relazione  al
tasso applicato e l'ultima rata e' comprensiva di una quota  capitale
pari al  debito  residuo  in  linea  capitale  e  di  una  componente
interessi); 
  vi) mutui denominati "quando vuoi" (per tali intendendosi  i  mutui
per i quali il rimborso del capitale avviene ogni 18 mesi,  in  quote
di importo percentualizzate rispetto al capitale iniziale,  mentre  e
gli interessi sono pagati con cadenza trimestrale ed in relazione  ai
quali il mutuatario puo' rimborsare, alle  scadenze  fissate  per  il
pagamento degli interessi, una qualsiasi quota di capitale,  comunque
rispettando nell'ambito  dei  18  mesi  le  percentuali  di  rimborso
prefissate); 
  vii) mutui  cosi'  detti  "a  rata  fissa"  con  ammortamento  alla
francese (per tali intendendosi i mutui le cui rate sono  di  importo
predeterminato che rimane costante nel tempo e  sono  comprensive  di
una componente capitale e di una componente interesse che  variano  a
seconda dell'aumento ovvero della riduzione del  tasso  di  interesse
applicabile; eventuali aumenti o riduzioni  del  tasso  di  interesse
applicabile comportano l'estensione o la riduzione della  durata  del
mutuo); 
  15) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata - e nel caso dei
mutui cosi' detti  "a  rata  fissa",  la  data  massima  di  scadenza
prevista contrattualmente - sia compresa  tra  il  30  novembre  2018
(incluso) ed il 30 aprile 2035 (incluso); 
  16) mutui  il  cui  pagamento  rateale  ha  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale; 
  17) mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  i) mutui a tasso fisso. Ai fini del presente punto (i), per  "mutui
a tasso fisso" si intendono quei mutui  il  cui  tasso  di  interesse
applicato al 6 luglio 2012 non preveda variazioni per tutta la durata
residua del finanziamento; 
  ii) mutui a tasso variabile. Ai fini del presente punto  (ii),  per
"mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui (A) il cui tasso di
interesse subisca variazioni per tutta la  durata  del  finanziamento
per effetto della variazione del relativo indice di riferimento e (B)
che non prevedano la possibilita' di variazione  ne'  dell'indice  di
riferimento ne' della maggiorazione; 
  iii) "mutui opzionali". Ai  fini  del  presente  punto  (iii),  per
"mutui opzionali"  si  intendono  quei  mutui  che  attribuiscono  al
mutuatario l'opzione di  modificare,  anche  piu'  volte  durante  la
durata residua del  finanziamento,  la  modalita'  di  calcolo  degli
interessi da una modalita' a tasso variabile ad una modalita' a tasso
fisso e viceversa, il cui tasso di interesse, al 6 luglio  2012,  sia
un tasso variabile indicizzato all'Euribor che prevedono: 
  A) che la facolta' di scelta di modificare la modalita' di  calcolo
degli   interessi   possa   essere    esercitata    dal    mutuatario
successivamente alla data del 6 luglio 2012; e 
  B) che il tasso di interesse applicabile in caso di esercizio della
facolta' di scelta da parte del debitore di modificare  la  modalita'
di calcolo degli interessi da una modalita' da tasso variabile ad una
modalita' a tasso fisso, successivamente alla data del 6 luglio  2012
sara' un tasso fisso. 
  18) mutui in relazione ai quali sia stata rilasciata  una  garanzia
da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi  (c.d.  Confidi)
organizzato sotto forma di cooperativa ovvero consorzio; 
  19) mutui che alla data  del  6  luglio  2012  beneficiavano  della
sospensione del pagamento delle rate per effetto (a)  di  accordi  di
moratoria promossi da BancaEtruria, (b) dell'"Avviso  Comune  per  la
sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema
creditizio" sottoscritto in data 3 agosto 2009 (come  successivamente
integrato  e  prorogato)  tra  il  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e  le  Associazioni  di
rappresentanza della imprese, (c) dell'"Accordo per il  Credito  alle
piccole e medie imprese" sottoscritto in data 16  febbraio  2011  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze, dal Presidente dell'Associazione Bancaria  Italiana  e
dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, (d)  dell'Accordo
"Nuove Misure per il  Credito  alle  PMI"  sottoscritto  in  data  28
febbraio  2012  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  il
Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria  Italiana
e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, e che alla  stessa
data del 6 luglio 2012  non  presentavano  rate  in  quota  interesse
insolute e (e) delle disposizioni di cui al Decreto  legge  6  giugno
2012, n.74  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 131 del 7 giugno 2012,  recante  "Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"; 
  20) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  21) mutui i cui debitori principali siano classificabili come micro
imprese,  piccole  imprese  o  medie  imprese   (PMI),   secondo   la
definizione   contenuta    all'articolo    2    dell'Allegato    alla
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come
di volta in volta modificata. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che alla data del 6 luglio 2012 pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' al 6 luglio 2012 una o piu' delle
seguenti caratteristiche: 
  22) mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda  contributi
o agevolazioni in conto  capitale  e/o  interessi  (cosiddetti  mutui
agevolati e convenzionati); 
  23) mutui che siano stati erogati per la promozione  di  iniziative
industriali e di servizi di piccole e medie  dimensioni  promosse  da
piccole e medie imprese e che  sin  dalla  conclusione  del  relativo
contratto prevedevano la erogazione di fondi riconosciuti dalla Banca
Europea per  gli  Investimenti  (B.E.l.).  Il  presente  criterio  si
intendera' soddisfatto qualora  il  mutuo  appartenga  ad  una  delle
categorie  identificative,  utilizzate   da   BancaEtruria   Societa'
Cooperativa,  contraddistinte  dai  numeri  122002;  126000;  126001;
226000 e 226001  e  l'appartenenza  a  tali  categorie  sia  nota  al
relativo mutuatario in virtu' (i) di  una  espressa  indicazione  nel
relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di  apposita  comunicazione
inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 
  24) mutui  denominati  a  stato  avanzamento  lavoro.  Il  presente
criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo  appartenga  alla
categoria  identificativa,  utilizzata   da   BancaEtruria   Societa'
Cooperativa, contraddistinta dal numero  122001  e  l'appartenenza  a
tale categoria sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i)  di  una
espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di
apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al  relativo  debitore
principale; 
  25)  mutui  erogati  per  finanziare  progetti  relativi  a   fonti
rinnovabili e di impianti fotovoltaici a fronte  della  cessione  dei
crediti relativi alle tariffe incentivanti in conto  energia  erogate
dal Gestore dei Servizi Elettrici  (GSE).  Il  presente  criterio  si
intendera' soddisfatto qualora  il  mutuo  appartenga  ad  una  delle
categorie  identificative,  utilizzate   da   BancaEtruria   Societa'
Cooperativa,  contraddistinte  dai  numeri  118100;  206210;  206220;
201100; 217100; 217200; 222200  e  222300  e  l'appartenenza  a  tali
categorie sia nota al  relativo  mutuatario  in  virtu'  (i)  di  una
espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di
apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al  relativo  debitore
principale; 
  26) mutui denominati "metallo". Il presente criterio si  intendera'
soddisfatto qualora  il  mutuo  appartenga  ad  una  delle  categorie
identificative,  utilizzate  da  BancaEtruria  Societa'  Cooperativa,
contraddistinte dai numeri da 650001 a 651002 e l'appartenenza a tali
categorie sia nota al  relativo  mutuatario  in  virtu'  (i)  di  una
espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di
apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al  relativo  debitore
principale; 
  27) mutui denominati  "in  pool"  con  altre  societa'  o  istituti
finanziari. Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il
mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da
BancaEtruria Societa'  Cooperativa,  contraddistinte  dai  numeri  da
805000 a 875000  e  l'appartenenza  a  tali  categorie  sia  nota  al
relativo mutuatario in virtu' (i) di  una  espressa  indicazione  nel
relativo contratto di mutuo ovvero  (ii)  di  apposita  comunicazione
inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 
  28) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385 che alla data del 6  luglio  2012  beneficiano
della garanzia dello SGFA (Societa' Gestione Fondi Agricoli)  ex  FIG
(Fondo Interbancario di Garanzia); 
  29) mutui per i quali il debitore  principale  abbia  stipulato  un
contratto di copertura parziale o totale dal rischio di  oscillazioni
del tasso di interesse applicato al finanziamento (c.d. contratto  di
copertura derivato); 
  30) mutui per i quali sia stata attivata  una  garanzia  consortile
che non permette il trasferimento del credito; 
  31) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un finanziamento
precedente; 
  32) mutui erogati a persone fisiche  per  fini  diversi  da  quelli
dell'attivita'   imprenditoriale,    commerciale,    artigianale    o
professionale; 
  33) mutui erogati ad enti pubblici; 
  34) mutui erogati ad enti ecclesiastici; 
  35) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito,  in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque
momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo,  il  codice
SAE 256 (Holding Finanziarie  Private),  ovvero  il  codice  SAE  270
(Societa' di Gestione di Fondi), ovvero il codice SAE 283  (Promotori
Finanziari), ovvero il codice SAE 450 (Associazioni fra  Imprese  non
Finanziarie),  ovvero  il  codice  SAE  500  (Istituzioni   ed   Enti
Ecclesiastici   e   Religiosi),   ovvero   il    codice    SAE    501
(Istituzioni/Enti/Associazioni di Beneficienza, Istruzione,  Cultura,
Sindacati, Politici/che, Sport e Ricreativi) secondo  le  "Istruzioni
relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di
attivita' economica" di cui alla circolare  n.  140  del  1991  della
Banca d'Italia e  successivi  aggiornamenti.  L'appartenenza  a  tale
categoria  sia  nota  al  relativo  mutuatario  in  virtu'   (i)   di
un'espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo  ovvero  (ii)
di  apposita  comunicazione  inviata  (o  da  inviarsi)  al  relativo
debitore principale; 
  36)  Mutui  Banca  Etruria  identificati  da:  codice  univoco   n.
15\90075143 erogato presso la Filiale Agenzia 2 di Arezzo (cod.  15);
codice univoco n.23\90070964 erogato presso la  Filiale  di  Capolona
(AR) (cod. 23);  codice  univoco  n.  28\90068634  e  codice  univoco
28\90070589 erogati presso la  Filiale  Sede  di  Arezzo  (cod.  28);
codice univoco 33\90069236 erogato presso la  Filiale  Agenzia  9  di
Arezzo (cod.  33);  codice  univoco  41\90070898  erogato  presso  la
Filiale Figline Valdarno (AR) (cod. 41); codice  univoco  58\90075014
erogato presso la Filiale Sede di Livorno (cod. 58);  codice  univoco
61\90073578 e codice univoco 61\90073579 erogati presso la Filiale di
Venturina (LI) (cod. 61); codice univoco 67\90072381  erogato  presso
la Filiale di Citta' di  Castello  (PG)  (cod.  67);  codice  univoco
81\90070197 erogato presso la Filiale  di  Abbadia  di  Montepulciano
(SI);  codice  univoco  90\90048853   erogato   presso   la   Filiale
Montepulciano (SI);codice  univoco  114\90068398  erogato  presso  la
Filiale Sede di Prato (cod. 114); codice univoco 118\90071951 erogato
presso la Filiale Agenzia  8  di  Roma  (cod.  118);  codice  univoco
124\90068510 erogato presso la Filiale Agenzia  3  di  Perugia  (cod.
124); codice univoco 134\90070966 erogato presso la Filiale Agenzia 6
di Roma (cod. 134); codice univoco  182\90062138  erogato  presso  la
Filiale di Fano  (cod.  182);  codice  univoco  189\90075433  erogato
presso la  Filiale  Sede  di  L'Aquila  (cod.  189);  codice  univoco
211\90067868 e codice univoco 211\90070868 erogati presso la  Filiale
di  Santarcangelo  di  Romagna  (RN)  (cod.  211);   codice   univoco
214\90073400 erogato presso la Filiale di  Bastia  Umbra  (PG)  (cod.
214); codice univoco 86/90029655 erogato presso la Filiale Agenzia  2
di Siena (cod. 86);  codice  univoco  126/114383  erogato  presso  la
Filiale  di  Castel  del  Piano  (GR)  (cod.  126);  codice   univoco
74/90065552 erogato presso la Filiale  Sede  di  Gualdo  Tadino  (PG)
(cod. 74); codice univoco 74/90065914 erogato presso la Filiale  Sede
di Gualdo Tadino (PG) (cod. 74); codice univoco  74/90065915  erogato
presso la Filiale Sede di Gualdo Tadino (PG) (cod. 74). 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti ad Etruria  Securitisation  SPV  S.r.l.,  senza  ulteriori
formalita'  o  annotazioni,   ai   sensi   del   combinato   disposto
dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario,
tutti  gli  altri  diritti  -  derivanti  a   BancaEtruria   Societa'
Cooperativa dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono  il
pagamento  dei  crediti  oggetto  del  summenzionato   contratto   di
cessione, o altrimenti ad esso accessori,  ivi  incluse  le  garanzie
ipotecarie, le altre garanzie reali e  personali,  i  privilegi,  gli
accessori e, piu'  in  generale,  ogni  diritto,  azione  facolta'  o
prerogativa inerente ai suddetti  crediti,  escluse  le  fideiussioni
cosiddette omnibus (ad eccezione di quelle  fideiussioni  omnibus  in
relazione  alle  quali  BancaEtruria   Societa'   Cooperativa   abbia
riconosciuto per iscritto,  entro  la  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, che
tali fideiussioni  garantiscono  unicamente  uno  o  piu'  mutui  che
rispettino i summenzionati criteri). 
  BancaEtruria Societa' Cooperativa ha ricevuto incarico  da  Etruria
Securitisation SPV S.r.l., di procedere - in  nome  e  per  conto  di
quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle  somme
dovute in relazione ai crediti  ceduti  e,  piu'  in  generale,  alla
gestione di tali crediti in qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di
tale incarico, i  debitori  ceduti  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa,  sono  legittimati  a  pagare  ogni  somma
dovuta in relazione ai crediti e diritti  ceduti  nelle  forme  nelle
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per  contratto
o in forza di  legge  anteriormente  alla  suddetta  cessione,  salvo
specifiche  indicazioni  in  senso  diverso   che   potranno   essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
di  BancaEtruria  Societa'  Cooperativa  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei 
  Dati Personali 
  La cessione da parte di BancaEtruria Societa' Cooperativa, ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto di  cessione,  di  tutte  le
ragioni  di  credito  vantate  nei  confronti  dei  debitori   ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale,  interessi  e
spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant'altro  di  ragione  (i  "Crediti  Ceduti"),  ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati  personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati  Personali").  Cio'
premesso, Etruria Securitisation SPV S.r.l. -  tenuta  a  fornire  ai
debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed  aventi
causa (gli "Interessati") l'informativa di cui  all'articolo  13  del
Codice in materia di Protezione dei Dati  Personali  -  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007.  Pertanto,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati
Personali, Etruria Securitisation SPV S.r.l. - in nome  e  per  conto
proprio nonche' di BancaEtruria Societa' Cooperativa  e  degli  altri
soggetti di  seguito  individuati  -  informa  di  aver  ricevuto  da
BancaEtruria Societa' Cooperativa,  nell'ambito  della  cessione  dei
crediti di cui al  presente  avviso,  Dati  Personali  relativi  agli
Interessati contenuti nei documenti  e  nelle  evidenze  informatiche
connesse ai Crediti Ceduti. 
  Etruria Securitisation SPV S.r.l. informa, in  particolare,  che  i
Dati Personali  saranno  trattati  esclusivamente  nell'ambito  della
normale attivita',  secondo  le  finalita'  legate  al  perseguimento
dell'oggetto sociale di Etruria Securitisation SPV S.r.l.  stessa,  e
quindi: 
  - per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  - per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati  -  in  ogni
momento  -  da  Etruria  Securitisation  SPV  S.r.l.  a  BancaEtruria
Societa' Cooperativa per  trattamenti  che  soddisfino  le  finalita'
sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali  gli  Interessati
siano stati debitamente informati da  quest'ultima  e  per  le  quali
BancaEtruria Societa' Cooperativa abbia  ottenuto  il  consenso,  ove
prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"),  unitamente  alla  presente  informativa,   sono   a
disposizione      nel      sito       web       di       BancaEtruria
www.bancaetruria.it/privacy,   ovvero   presso    le    Filiali    di
BancaEtruria. 
  Etruria Securitisation SPV S.r.l. - in nome  e  per  conto  proprio
nonche' di BancaEtruria Societa' Cooperativa e degli  altri  soggetti
sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali  potranno
essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per
valutare il rischio creditizio consultabili da  molti  soggetti  (ivi
inclusi i sistemi di informazione  creditizia).  In  virtu'  di  tale
comunicazione, altri  istituti  di  credito  e  societa'  finanziarie
saranno  in  grado  di  conoscere  e   valutare   l'affidabilita'   e
puntualita' dei pagamenti (ad  es.  regolare  pagamento  delle  rate)
degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma 
  sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di  cui
sopra. 
  Titolare  del   trattamento   dei   Dati   Personali   e'   Etruria
Securitisation SPV 
  S.r.l., con sede legale in Arezzo, via Calamandrei, 255. 
  Responsabile del trattamento dei  Dati  Personali  e'  BancaEtruria
Societa' Cooperativa, con sede legale e  direzione  generale  in  via
Calamandrei,  255,  52100   Arezzo,   Italia,   codice   fiscale   n.
00367210515, partita IVA e numero di iscrizione  presso  il  registro
delle imprese di Arezzo n. 00367210515. 
  Etruria Securitisation SPV S.r.l. informa,  infine,  che  la  legge
attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui
all'articolo  7  del  Codice  in  materia  di  Protezione  dei   Dati
Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il  diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno  dei  propri
dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e
modalita'  del  trattamento,   l'aggiornamento,   la   rettificazione
nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei 
  Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati Personali,  rivolgendosi  a  Etruria  Securitisation  SPV
S.r.l. presso il responsabile  del  trattamento  dei  Dati  Personali
sopra menzionato: BancaEtruria Societa' Cooperativa, Servizio  Affari
Legali, Sede Legale e Direzione Generale via Calamandrei, 255 - 52100
Arezzo - Tel.0575 3371, utilizzando il modulo reperibile al sito  web
di BancaEtruria: www.bancaetruria.it/privacy, oppure  inoltrando  una
specifica e-mail: 
  servizioaffarilegali_reclami@bancaetruria.it. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati 
  Personali). 
  Arezzo, 12 luglio 2012 

   Per Etruria Securitisation SPV S.r.L. - L'amministratore unico 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T12AAB11439
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.