Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' Etruria Securitisation SPV S.r.l., con sede legale in Arezzo, Via Calamandrei 255, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da BancaEtruria Societa' Cooperativa, in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 12 luglio 2012 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da BancaEtruria Societa' Cooperativa con sede legale e direzione generale in via Calamandrei, 255, 52100 Arezzo, Italia, codice fiscale n. 00367210515, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Arezzo n. 00367210515, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 6 luglio 2012 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario, ipotecario e chirografario, che alla data del 6 luglio 2012 risultavano nella titolarita' di BancaEtruria Societa' Cooperativa e che alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui originariamente erogati da: i) BancaEtruria Societa' Cooperativa nel periodo compreso tra il 31 luglio 1998 (incluso) ed il 30 marzo 2012 (incluso) (i "Mutui Banca Etruria"); ovvero ii) UniCredit Banca di Roma S.p.A. o UniCredit S.p.A. divenuti di titolarita' di BancaEtruria per effetto di tre contratti di cessione di ramo d'azienda bancaria stipulati in data 27 novembre 2008, aventi effetto a far data dal 1° dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 e di cui e' stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 13 dicembre 2008 (i "Mutui Unicredit"); 2) mutui ipotecari, ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, garantiti da ipoteca su immobili localizzati nel territorio della Repubblica Italiana tra i quali (i) i Mutui BancaEtruria siano stati erogati nel periodo compreso tra il 31 luglio 1998 (incluso) e il 28 marzo 2012 (incluso) e (ii) i Mutui Unicredit siano stati erogati nel periodo tra il 17 aprile 2000 (incluso) ed il 14 aprile 2008 (incluso). Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri da 101001 a 122800 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 3) mutui chirografari tra i quali (i) i Mutui Banca Etruria siano stati erogati nel periodo compreso tra il 21 settembre 2000 (incluso) ed il 30 marzo 2012 (incluso) ovvero (ii) i Mutui Unicredit siano stati erogati nel periodo tra il 16 settembre 2005 (incluso) ed il 9 aprile 2008 (incluso). Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri da 206000 a 224000 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 4) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso di cointestazioni) rientri in una delle seguenti categorie: persona fisica, societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice ad un solo socio accomandatario, societa' in accomandita semplice a piu' soci accomandatari, societa' cooperativa a responsabilita' limitata, societa' semplice ovvero associazione professionale; 5) mutui i cui debitori principali risultino tutti residenti in Italia; 6) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 7) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro); 8) mutui ipotecari garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo a condizione che (A) sia stata presentata richiesta di cancellazione al competente ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari in relazione alle ipoteche di grado legale precedente e (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte; ovvero (iii) un'ipoteca volontaria di secondo grado legale ovvero successivo a condizione che (A) tutte le ipoteche siano in favore di BancaEtruria Societa' Cooperativa in relazione ai diversi mutui e (B) i mutui garantiti da ipoteche di grado precedente siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato da questi criteri; 9) mutui ipotecari in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato in prossimita' della stipulazione del relativo contratto di mutuo e' inferiore o pari al 100%; 10) mutui che alla data del 6 luglio 2012 (incluso) presentano una o piu' rate scadute e non pagate per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi; 11) mutui il cui importo originariamente erogato sia compreso tra Euro 5.000,00 (cinquemila/00) (incluso) e Euro 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/00) (incluso); 12) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla data del 6 luglio 2012 sia compreso tra Euro 1.933,64 (millenovecentotrentatre e sessantaquattro centesimi) (incluso) e Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni e zero centesimi) (incluso); 13) mutui retti dal diritto italiano; 14) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento: i) metodo di ammortamento "alla francese" (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile); ii) metodo di ammortamento all'italiana (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono composte da una quota capitale determinata e costante per tutta la durata del finanziamento e da una quota interessi il cui ammontare varia nel corso della durata del finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo); iii) metodo di ammortamento con capitale personalizzato (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono composte da una quota capitale il cui ammontare e' determinato al momento dell'erogazione sulla base della richiesta del cliente e da una quota interessi il cui ammontare varia nel corso della durata del finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo); iv) metodo di ammortamento con maxi rata finale (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono composte da una quota capitale il cui ammontare e' determinato al momento dell'erogazione sulla base della richiesta del cliente e da una quota interessi il cui ammontare varia nel corso della durata del finanziamento in relazione al tasso applicato ed al debito residuo e nei quali l'ultima rata presenta una quota di importo maggiore rispetto alle rate precedenti); v) metodo di ammortamento "all'americana" (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate, ad eccezione dell'ultima, sono comprensive della sola componente interessi il cui ammontare nel corso della durata del finanziamento puo' variare in relazione al tasso applicato e l'ultima rata e' comprensiva di una quota capitale pari al debito residuo in linea capitale e di una componente interessi); vi) mutui denominati "quando vuoi" (per tali intendendosi i mutui per i quali il rimborso del capitale avviene ogni 18 mesi, in quote di importo percentualizzate rispetto al capitale iniziale, mentre e gli interessi sono pagati con cadenza trimestrale ed in relazione ai quali il mutuatario puo' rimborsare, alle scadenze fissate per il pagamento degli interessi, una qualsiasi quota di capitale, comunque rispettando nell'ambito dei 18 mesi le percentuali di rimborso prefissate); vii) mutui cosi' detti "a rata fissa" con ammortamento alla francese (per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo predeterminato che rimane costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo); 15) mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata - e nel caso dei mutui cosi' detti "a rata fissa", la data massima di scadenza prevista contrattualmente - sia compresa tra il 30 novembre 2018 (incluso) ed il 30 aprile 2035 (incluso); 16) mutui il cui pagamento rateale ha una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale; 17) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: i) mutui a tasso fisso. Ai fini del presente punto (i), per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato al 6 luglio 2012 non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; ii) mutui a tasso variabile. Ai fini del presente punto (ii), per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui (A) il cui tasso di interesse subisca variazioni per tutta la durata del finanziamento per effetto della variazione del relativo indice di riferimento e (B) che non prevedano la possibilita' di variazione ne' dell'indice di riferimento ne' della maggiorazione; iii) "mutui opzionali". Ai fini del presente punto (iii), per "mutui opzionali" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi da una modalita' a tasso variabile ad una modalita' a tasso fisso e viceversa, il cui tasso di interesse, al 6 luglio 2012, sia un tasso variabile indicizzato all'Euribor che prevedono: A) che la facolta' di scelta di modificare la modalita' di calcolo degli interessi possa essere esercitata dal mutuatario successivamente alla data del 6 luglio 2012; e B) che il tasso di interesse applicabile in caso di esercizio della facolta' di scelta da parte del debitore di modificare la modalita' di calcolo degli interessi da una modalita' da tasso variabile ad una modalita' a tasso fisso, successivamente alla data del 6 luglio 2012 sara' un tasso fisso. 18) mutui in relazione ai quali sia stata rilasciata una garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi (c.d. Confidi) organizzato sotto forma di cooperativa ovvero consorzio; 19) mutui che alla data del 6 luglio 2012 beneficiavano della sospensione del pagamento delle rate per effetto (a) di accordi di moratoria promossi da BancaEtruria, (b) dell'"Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio" sottoscritto in data 3 agosto 2009 (come successivamente integrato e prorogato) tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza della imprese, (c) dell'"Accordo per il Credito alle piccole e medie imprese" sottoscritto in data 16 febbraio 2011 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, (d) dell'Accordo "Nuove Misure per il Credito alle PMI" sottoscritto in data 28 febbraio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, e che alla stessa data del 6 luglio 2012 non presentavano rate in quota interesse insolute e (e) delle disposizioni di cui al Decreto legge 6 giugno 2012, n.74 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"; 20) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 21) mutui i cui debitori principali siano classificabili come micro imprese, piccole imprese o medie imprese (PMI), secondo la definizione contenuta all'articolo 2 dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come di volta in volta modificata. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 6 luglio 2012 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' al 6 luglio 2012 una o piu' delle seguenti caratteristiche: 22) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 23) mutui che siano stati erogati per la promozione di iniziative industriali e di servizi di piccole e medie dimensioni promosse da piccole e medie imprese e che sin dalla conclusione del relativo contratto prevedevano la erogazione di fondi riconosciuti dalla Banca Europea per gli Investimenti (B.E.l.). Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri 122002; 126000; 126001; 226000 e 226001 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 24) mutui denominati a stato avanzamento lavoro. Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga alla categoria identificativa, utilizzata da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinta dal numero 122001 e l'appartenenza a tale categoria sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 25) mutui erogati per finanziare progetti relativi a fonti rinnovabili e di impianti fotovoltaici a fronte della cessione dei crediti relativi alle tariffe incentivanti in conto energia erogate dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri 118100; 206210; 206220; 201100; 217100; 217200; 222200 e 222300 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 26) mutui denominati "metallo". Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri da 650001 a 651002 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 27) mutui denominati "in pool" con altre societa' o istituti finanziari. Il presente criterio si intendera' soddisfatto qualora il mutuo appartenga ad una delle categorie identificative, utilizzate da BancaEtruria Societa' Cooperativa, contraddistinte dai numeri da 805000 a 875000 e l'appartenenza a tali categorie sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di una espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 28) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che alla data del 6 luglio 2012 beneficiano della garanzia dello SGFA (Societa' Gestione Fondi Agricoli) ex FIG (Fondo Interbancario di Garanzia); 29) mutui per i quali il debitore principale abbia stipulato un contratto di copertura parziale o totale dal rischio di oscillazioni del tasso di interesse applicato al finanziamento (c.d. contratto di copertura derivato); 30) mutui per i quali sia stata attivata una garanzia consortile che non permette il trasferimento del credito; 31) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un finanziamento precedente; 32) mutui erogati a persone fisiche per fini diversi da quelli dell'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; 33) mutui erogati ad enti pubblici; 34) mutui erogati ad enti ecclesiastici; 35) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 256 (Holding Finanziarie Private), ovvero il codice SAE 270 (Societa' di Gestione di Fondi), ovvero il codice SAE 283 (Promotori Finanziari), ovvero il codice SAE 450 (Associazioni fra Imprese non Finanziarie), ovvero il codice SAE 500 (Istituzioni ed Enti Ecclesiastici e Religiosi), ovvero il codice SAE 501 (Istituzioni/Enti/Associazioni di Beneficienza, Istruzione, Cultura, Sindacati, Politici/che, Sport e Ricreativi) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare n. 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti. L'appartenenza a tale categoria sia nota al relativo mutuatario in virtu' (i) di un'espressa indicazione nel relativo contratto di mutuo ovvero (ii) di apposita comunicazione inviata (o da inviarsi) al relativo debitore principale; 36) Mutui Banca Etruria identificati da: codice univoco n. 15\90075143 erogato presso la Filiale Agenzia 2 di Arezzo (cod. 15); codice univoco n.23\90070964 erogato presso la Filiale di Capolona (AR) (cod. 23); codice univoco n. 28\90068634 e codice univoco 28\90070589 erogati presso la Filiale Sede di Arezzo (cod. 28); codice univoco 33\90069236 erogato presso la Filiale Agenzia 9 di Arezzo (cod. 33); codice univoco 41\90070898 erogato presso la Filiale Figline Valdarno (AR) (cod. 41); codice univoco 58\90075014 erogato presso la Filiale Sede di Livorno (cod. 58); codice univoco 61\90073578 e codice univoco 61\90073579 erogati presso la Filiale di Venturina (LI) (cod. 61); codice univoco 67\90072381 erogato presso la Filiale di Citta' di Castello (PG) (cod. 67); codice univoco 81\90070197 erogato presso la Filiale di Abbadia di Montepulciano (SI); codice univoco 90\90048853 erogato presso la Filiale Montepulciano (SI);codice univoco 114\90068398 erogato presso la Filiale Sede di Prato (cod. 114); codice univoco 118\90071951 erogato presso la Filiale Agenzia 8 di Roma (cod. 118); codice univoco 124\90068510 erogato presso la Filiale Agenzia 3 di Perugia (cod. 124); codice univoco 134\90070966 erogato presso la Filiale Agenzia 6 di Roma (cod. 134); codice univoco 182\90062138 erogato presso la Filiale di Fano (cod. 182); codice univoco 189\90075433 erogato presso la Filiale Sede di L'Aquila (cod. 189); codice univoco 211\90067868 e codice univoco 211\90070868 erogati presso la Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) (cod. 211); codice univoco 214\90073400 erogato presso la Filiale di Bastia Umbra (PG) (cod. 214); codice univoco 86/90029655 erogato presso la Filiale Agenzia 2 di Siena (cod. 86); codice univoco 126/114383 erogato presso la Filiale di Castel del Piano (GR) (cod. 126); codice univoco 74/90065552 erogato presso la Filiale Sede di Gualdo Tadino (PG) (cod. 74); codice univoco 74/90065914 erogato presso la Filiale Sede di Gualdo Tadino (PG) (cod. 74); codice univoco 74/90065915 erogato presso la Filiale Sede di Gualdo Tadino (PG) (cod. 74). Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti ad Etruria Securitisation SPV S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a BancaEtruria Societa' Cooperativa dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione di quelle fideiussioni omnibus in relazione alle quali BancaEtruria Societa' Cooperativa abbia riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, che tali fideiussioni garantiscono unicamente uno o piu' mutui che rispettino i summenzionati criteri). BancaEtruria Societa' Cooperativa ha ricevuto incarico da Etruria Securitisation SPV S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di BancaEtruria Societa' Cooperativa presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di BancaEtruria Societa' Cooperativa, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, Etruria Securitisation SPV S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Etruria Securitisation SPV S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di BancaEtruria Societa' Cooperativa e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da BancaEtruria Societa' Cooperativa, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Etruria Securitisation SPV S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Etruria Securitisation SPV S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da Etruria Securitisation SPV S.r.l. a BancaEtruria Societa' Cooperativa per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali BancaEtruria Societa' Cooperativa abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, sono a disposizione nel sito web di BancaEtruria www.bancaetruria.it/privacy, ovvero presso le Filiali di BancaEtruria. Etruria Securitisation SPV S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di BancaEtruria Societa' Cooperativa e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. 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Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Etruria Securitisation SPV S.r.l. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: BancaEtruria Societa' Cooperativa, Servizio Affari Legali, Sede Legale e Direzione Generale via Calamandrei, 255 - 52100 Arezzo - Tel.0575 3371, utilizzando il modulo reperibile al sito web di BancaEtruria: www.bancaetruria.it/privacy, oppure inoltrando una specifica e-mail: servizioaffarilegali_reclami@bancaetruria.it. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Arezzo, 12 luglio 2012 Per Etruria Securitisation SPV S.r.L. - L'amministratore unico dott. Andrea Di Cola T12AAB11439