Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso Rg. n. 9726/2011 - Consorzio per lo studio e l'applicazione della bio-informatica alla genomica "BIOGENE" - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Il consorzio ricorrente, rapp.to e difeso dall'avv. Arturo Testa, con il quale elegge domicilio in Roma, Piazza Del Popolo, n. 18, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rizzo, agiva in giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale di Stato ed elett.te dom.ta in Roma, Via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento: a) del decreto direttoriale del predetto Ministero - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca prot. n. 290/Ric. del 26 maggio 2011, con cui si e', tra l'altro, stabilita la definitiva non ammissione alla fase istruttoria finale del progetto GENOBU relativamente al PON "Ricerca e Competitivita' 2007-2013" - Regioni Convergenza - Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori - Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale (di seguito, per comodita' espositiva, anche solo il "PON"); b) della nota del Ministero prot. n. 6553 del 10 giugno 2011, comunicata il 28 luglio 2011, con cui e' stata comunicata l'adozione del decreto direttoriale sub a); c) del decreto direttoriale del Ministero prot. n. 293/Ric. del 31 maggio 2011, depositato il 27 giugno 2011, nella parte in cui non inserisce nella graduatoria finale del PON il progetto GENOBU; d) del decreto direttoriale del Ministero prot. n. 250/Ric. del 16 maggio 2011, laddove avrebbe escluso dalla graduatoria finale del PON del progetto GENOBU; e) del decreto direttoriale del Ministero prot. n. 251/Ric. del 16 maggio 2011, laddove non avrebbe ammesso provvisoriamente e con riserva alla graduatoria finale del PON il progetto GENOBU; f) delle risultanze delle verifiche relative all'osservanza dei prescritti parametri di affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti proponenti svolte dagli istituti convenzionati incaricati, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca; g) delle valutazioni tecnico-scientifiche, da parte degli esperti tecnico-scientifici di seconda fase, di cui all'art. 9, comma 4, dell'Invito e del d.m. 593/2000; h) delle valutazioni di carattere economico-finanziario espresse dagli istituti convenzionati, di cui all'art. 9, comma 4, dell'Invito e 5, comma 16, del d.m. 593/2000; i) del verbale del comitato FAR del 31 maggio 2011; l) della nota prot. N. 179 del 31 maggio 2011, con cui e' stato trasmesso il verbale sub i); m) dell'art. 5, comma 11, del d.m. 593/2000, laddove non interpretato nel senso che la verifica sull'affidabilita' economico-finanziaria di ciascuno dei consorziati debba riguardare esclusivamente i consorziati che partecipano al progetto; n) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi e diritti del ricorrente, ivi incluso, ove occorra, il decreto direttoriale del Ministero prot. n. 621/Ric. del 7 ottobre 2011. FATTO: il ricorrente espone di aver presentato, quale soggetto capofila, un progetto a seguito dell'invito formulato dal predetto Ministero - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VII per la ricerca industriale nell'ambito del PON "Ricerca e Competitivita' 2007-2013" - Regioni Convergenza - Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori - Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale. Dai provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente appurava che il suo progetto non era stato ammesso all'istruttoria finale in base alle risultanze negative delle verifiche svolte dagli istituti convenzionati, relativamente all'osservanza dei prescritti parametri di affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 593/2000. Il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tar Lazio Roma lamentando: 1) Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione carente. Errata applicazione dell'art. 5, comma 11, del d.m. 593/2000. Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Perplessita', deducendo che l'art. 5 del d.m. 593/2000 va interpretato nel senso che, qualora un consorzio decida di partecipare non nella sua interezza bensi' esclusivamente a mezzo di alcuni consorziati, la verifica sull'affidabilita' economico-finanziaria di ciascuno dei consorziati debba riguardare esclusivamente quelli che partecipano al progetto; 2) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, deducendo che nella graduatoria erano state comunque inseriti, con riserva, altri progetti che presentavano criticita' legati ad aspetti di carattere economico-finanziario; 3) Illegittimita' dell'art. 5, comma 11, del d.m. 593/2000 laddove non interpretato nel senso che la verifica sull'affidabilita' economico-finanziaria di ciascuno dei consorziati debba riguardare esclusivamente i consorziati che partecipano al progetto, per violazione dei principii di proporzionalita' e ragionevolezza e violazione dell'art. 97 della Costituzione deducendo la conseguente illegittimita' derivata dei restanti provvedimenti impugnati. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il decreto direttoriale del predetto Ministero - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca prot. n. 231/Ric. del 18 maggio 2012, con cui e' stata modificata la graduatoria finale originariamente impugnata, deducendone l'illegittimita' derivata per tutti i motivi gia' articolati con il ricorso introduttivo. Il Tar Lazio Roma, con ordinanza presidenziale 13279/2012, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i rimanenti controinteressati, coincidenti con tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria per il finanziamento dei rispettivi progetti come risultante dall'ultimo provvedimento a tale scopo approvato dal Ministero, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.. Si notifichi, cosi' come disposto dal Tar Lazio Roma con ordinanza presidenziale n. 13279/2012, ai sensi dell'art. 41, quarto comma, d. lgs. 104/2010, ai soggetti inseriti nella graduatoria allegata al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca prot. n. 231/Ric. del 18 maggio 2012. avv. Arturo Testa T12ABA11885