TAR LAZIO ROMA

(GU Parte Seconda n.88 del 28-7-2012)

 
Ricorso Rg. n. 9726/2011 - Consorzio per lo studio  e  l'applicazione
                                della 
 
 
bio-informatica alla genomica "BIOGENE" - Ministero  dell'Istruzione,
                  dell'Universita' e della Ricerca 
 

  Il consorzio ricorrente, rapp.to e difeso dall'avv.  Arturo  Testa,
con il quale elegge domicilio in Roma,  Piazza  Del  Popolo,  n.  18,
presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rizzo, agiva in giudizio  contro
il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Generale di Stato ed elett.te dom.ta
in Roma, Via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento: a)  del  decreto
direttoriale del predetto Ministero - Dipartimento per l'Universita',
l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca  -
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo  della  ricerca
prot. n. 290/Ric. del 26 maggio 2011, con cui  si  e',  tra  l'altro,
stabilita la definitiva non ammissione alla fase  istruttoria  finale
del progetto GENOBU relativamente al PON  "Ricerca  e  Competitivita'
2007-2013" - Regioni Convergenza - Asse I  -  Sostegno  ai  mutamenti
strutturali  -  Obiettivo  Operativo:  Aree  scientifico-tecnologiche
generatrici di processi di trasformazione del  sistema  produttivo  e
creatrici di nuovi settori - Azione:  Interventi  di  sostegno  della
ricerca industriale (di seguito, per comodita' espositiva, anche solo
il "PON"); b) della nota del Ministero prot. n. 6553  del  10  giugno
2011, comunicata il 28 luglio  2011,  con  cui  e'  stata  comunicata
l'adozione  del  decreto  direttoriale  sub  a);   c)   del   decreto
direttoriale del Ministero prot. n.  293/Ric.  del  31  maggio  2011,
depositato il 27 giugno 2011, nella parte in cui non inserisce  nella
graduatoria finale  del  PON  il  progetto  GENOBU;  d)  del  decreto
direttoriale del Ministero prot. n.  250/Ric.  del  16  maggio  2011,
laddove avrebbe escluso dalla graduatoria finale del PON del progetto
GENOBU; e) del decreto direttoriale del Ministero prot.  n.  251/Ric.
del 16 maggio 2011, laddove non avrebbe  ammesso  provvisoriamente  e
con riserva alla graduatoria finale del PON il  progetto  GENOBU;  f)
delle  risultanze  delle  verifiche   relative   all'osservanza   dei
prescritti  parametri  di  affidabilita'  economico-finanziaria   dei
soggetti proponenti svolte dagli istituti  convenzionati  incaricati,
ai sensi dell'art. 5 del decreto  del  Ministero  dell'Universita'  e
della Ricerca; g) delle valutazioni  tecnico-scientifiche,  da  parte
degli esperti tecnico-scientifici di seconda fase, di cui all'art. 9,
comma 4, dell'Invito e del d.m. 593/2000;  h)  delle  valutazioni  di
carattere    economico-finanziario    espresse     dagli     istituti
convenzionati, di cui all'art. 9, comma 4, dell'Invito e 5, comma 16,
del d.m. 593/2000; i) del verbale del  comitato  FAR  del  31  maggio
2011; l) della nota prot. N. 179 del 31 maggio 2011, con cui e' stato
trasmesso il verbale sub i); m)  dell'art.  5,  comma  11,  del  d.m.
593/2000,  laddove  non  interpretato  nel  senso  che  la   verifica
sull'affidabilita' economico-finanziaria di ciascuno dei  consorziati
debba riguardare esclusivamente  i  consorziati  che  partecipano  al
progetto; n) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
comunque  lesivi  degli  interessi  e  diritti  del  ricorrente,  ivi
incluso, ove occorra, il decreto direttoriale del Ministero prot.  n.
621/Ric. del 7 ottobre 2011. FATTO:  il  ricorrente  espone  di  aver
presentato,  quale  soggetto  capofila,   un   progetto   a   seguito
dell'invito formulato  dal  predetto  Ministero  -  Dipartimento  per
l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
per la Ricerca  -  Direzione  Generale  per  il  coordinamento  e  lo
sviluppo della ricerca -  Ufficio  VII  per  la  ricerca  industriale
nell'ambito del PON "Ricerca e Competitivita'  2007-2013"  -  Regioni
Convergenza - Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali -  Obiettivo
Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di  processi  di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori  -
Azione:  Interventi  di  sostegno  della  ricerca  industriale.   Dai
provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente appurava che il  suo
progetto non era stato ammesso all'istruttoria finale  in  base  alle
risultanze   negative   delle   verifiche   svolte   dagli   istituti
convenzionati, relativamente all'osservanza dei prescritti  parametri
di affidabilita' economico-finanziaria dei  soggetti  proponenti,  ai
sensi dell'art. 5 del D.M. 593/2000. Il ricorrente proponeva  ricorso
dinanzi al Tar Lazio Roma lamentando: 1) Violazione dell'art. 3 della
legge 241/1990 per difetto  di  istruttoria  e  motivazione  carente.
Errata  applicazione  dell'art.  5,  comma  11,  del  d.m.  593/2000.
Violazione del principio di buon andamento di cui all'art.  97  della
Costituzione. Perplessita', deducendo che l'art. 5 del d.m.  593/2000
va interpretato  nel  senso  che,  qualora  un  consorzio  decida  di
partecipare non nella sua interezza bensi' esclusivamente a mezzo  di
alcuni     consorziati,      la      verifica      sull'affidabilita'
economico-finanziaria di ciascuno dei  consorziati  debba  riguardare
esclusivamente quelli che partecipano  al  progetto;  2)  Eccesso  di
potere per disparita' di trattamento, deducendo che nella graduatoria
erano state  comunque  inseriti,  con  riserva,  altri  progetti  che
presentavano   criticita'   legati   ad    aspetti    di    carattere
economico-finanziario; 3) Illegittimita' dell'art. 5, comma  11,  del
d.m. 593/2000 laddove non interpretato  nel  senso  che  la  verifica
sull'affidabilita' economico-finanziaria di ciascuno dei  consorziati
debba riguardare esclusivamente  i  consorziati  che  partecipano  al
progetto,  per  violazione  dei  principii  di   proporzionalita'   e
ragionevolezza e violazione dell'art. 97 della Costituzione deducendo
la conseguente illegittimita'  derivata  dei  restanti  provvedimenti
impugnati. Successivamente,  con  ricorso  per  motivi  aggiunti,  il
ricorrente impugnava il decreto direttoriale del predetto Ministero -
Dipartimento per l'Universita', l'Alta Formazione artistica, musicale
e  coreutica  e  per  la  Ricerca  -  Direzione   Generale   per   il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca prot. n.  231/Ric.  del  18
maggio 2012, con  cui  e'  stata  modificata  la  graduatoria  finale
originariamente impugnata, deducendone l'illegittimita' derivata  per
tutti i motivi gia' articolati con il ricorso  introduttivo.  Il  Tar
Lazio  Roma,  con  ordinanza   presidenziale   13279/2012,   ordinava
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i rimanenti
controinteressati,  coincidenti  con  tutti  i   soggetti   utilmente
collocati nella  graduatoria  per  il  finanziamento  dei  rispettivi
progetti come  risultante  dall'ultimo  provvedimento  a  tale  scopo
approvato  dal  Ministero,  con  espressa  dispensa  dall'indicazione
nominativa, mediante notifica  per  pubblici  proclami  ex  art.  150
c.p.c.. Si notifichi, cosi' come disposto  dal  Tar  Lazio  Roma  con
ordinanza presidenziale n. 13279/2012, ai sensi dell'art. 41,  quarto
comma, d. lgs.  104/2010,  ai  soggetti  inseriti  nella  graduatoria
allegata  al  decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca -  Dipartimento  per  l'Universita',
l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca  -
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo  della  ricerca
prot. n. 231/Ric. del 18 maggio 2012. 

                          avv. Arturo Testa 

 
T12ABA11885
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