T.A.R. LAZIO - ROMA
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.107 del 11-9-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Sara Longhitano, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Scuderi e
Giovanni Mania, domiciliata presso il loro studio a Roma via Stoppani
1, ha proposto ricorso  al  TAR  Catania  (n.  2557/2011  r.g.),  poi
riassunto al T.A.R. Lazio - Roma (ove pende col n.7693/11 r.g.),  per
l'annullamento:  a)  del  decreto  del  Rettore  dell'Universita'  di
Catania del 17/06/2011 n.  3113  di  approvazione  della  graduatoria
generale di merito del concorso per  l'ammissione  al  I  anno  della
Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del  ricambio
per l'a.a. 2010/2011 e della graduatoria (in particolare, nelle parti
in cui la Longhitano e' collocata  al  18°  posto  con  88,85  punti,
anziche' al 6° posto o comunque in migliore  posizione,  col  maggior
punteggio che le spetta o col minor punteggio che spetta  agli  altri
candidati);  b)  di  ogni  atto  antecedente  o   successivo,   anche
istruttorio, presupposto, connesso o consequenziale (tra cui il bando
e particolarmente l'art. 10 punto b.3; l'art. 5 c. 1  lett.  b.3  del
D.M. 06/03/2006 n. 172; tutti gli atti e  verbali  della  Commissione
giudicatrice; le schede di attribuzione dei punteggi dei titoli della
ricorrente  e  degli  altri  candidati,  nonche'  le   determinazioni
assunte). Col ricorso si deduce  l'illegittimita'  dei  provvedimenti
impugnati per violazione dell'art. 10 punto b.3 del bando,  dell'art.
5 c.1 lett. b.3 del D.M. 06/03/2006 n. 172, degli art. 3, 33, 34 e 97
Cost. e dei principi di buon andamento e uguaglianza, per eccesso  di
potere per  difetto  di  istruttoria,  disparita'  di  trattamento  e
arbitrarieta',  nonche'  l'illegittimita'  derivata,  in  quanto,  in
relazione ai titoli,  lo  svolgimento  delle  attivita'  elettive  ed
equipollenti e' stato valutato  con  punteggio  massimo  di  3  punti
soltanto a favore dei candidati che hanno seguito il corso di  laurea
in Medicina e Chirurgia secondo l'ordinamento degli studi  successivo
alla riforma approvata con decreto n. 270/2004. La Longhitano  chiede
l'annullamento  degli  atti  impugnati,  da  cui  dovra'   discendere
l'obbligo  per  l'amministrazione  di  riformulare  la   graduatoria,
sottraendo ai candidati cui e' stato attribuito il punteggio relativo
alle  attivita'  elettive  ed  equipollenti,  ovvero   in   subordine
attribuendo alla ricorrente 3 punti e comunque il  punteggio  che  le
spetta, per  le  attivita'  elettive  ed  equipollenti  dalla  stessa
dichiarate e certificate (in ogni caso, con la  sua  ammissione  alla
Scuola di Specializzazione, anche in  sovrannumero).  Il  ricorso  e'
stato notificato al Ministero dell'Istruzione Universita' e  Ricerca,
all'Universita' degli Studi di Catania ed a Floriana Ciccio'. Il  TAR
Lazio - Roma  Sez.III  bis  con  ordinanza  collegiale  n.6773/12  ha
disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici
proclami a tutti coloro che sarebbero pretermessi qualora il  ricorso
fosse accolto, cioe' ai soggetti inclusi dalla posizione 6° alla  14°
nella graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione al
I anno della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e  Malattie
del  ricambio  dell'Universita'  di  Catania  per  l'a.a.   2010-2011
(rinviando la trattazione all'Udienza del  03/12/2012).  Pertanto  si
notifica il ricorso a  Albani  Adriana,  Martina  Tavarelli,  Rosaria
Certo,  Romina  Amodeo,  Rossella  Liguori,  Teresa  Balliro',  Erika
Mangione, Flavia Di Bari  e  Maria  Leotta  e  comunque  ai  soggetti
pretermessi in graduatoria qualora il ricorso  fosse  accolto.  Copia
integrale del ricorso viene depositata  presso  il  Comune  di  Roma.
Roma, 5 settembre 2012 

                         avv. Andrea Scuderi 
                         avv. Giovanni Mania 

 
T12ABA13622
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