Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Sara Longhitano, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Scuderi e Giovanni Mania, domiciliata presso il loro studio a Roma via Stoppani 1, ha proposto ricorso al TAR Catania (n. 2557/2011 r.g.), poi riassunto al T.A.R. Lazio - Roma (ove pende col n.7693/11 r.g.), per l'annullamento: a) del decreto del Rettore dell'Universita' di Catania del 17/06/2011 n. 3113 di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio per l'a.a. 2010/2011 e della graduatoria (in particolare, nelle parti in cui la Longhitano e' collocata al 18° posto con 88,85 punti, anziche' al 6° posto o comunque in migliore posizione, col maggior punteggio che le spetta o col minor punteggio che spetta agli altri candidati); b) di ogni atto antecedente o successivo, anche istruttorio, presupposto, connesso o consequenziale (tra cui il bando e particolarmente l'art. 10 punto b.3; l'art. 5 c. 1 lett. b.3 del D.M. 06/03/2006 n. 172; tutti gli atti e verbali della Commissione giudicatrice; le schede di attribuzione dei punteggi dei titoli della ricorrente e degli altri candidati, nonche' le determinazioni assunte). Col ricorso si deduce l'illegittimita' dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 10 punto b.3 del bando, dell'art. 5 c.1 lett. b.3 del D.M. 06/03/2006 n. 172, degli art. 3, 33, 34 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento e uguaglianza, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparita' di trattamento e arbitrarieta', nonche' l'illegittimita' derivata, in quanto, in relazione ai titoli, lo svolgimento delle attivita' elettive ed equipollenti e' stato valutato con punteggio massimo di 3 punti soltanto a favore dei candidati che hanno seguito il corso di laurea in Medicina e Chirurgia secondo l'ordinamento degli studi successivo alla riforma approvata con decreto n. 270/2004. La Longhitano chiede l'annullamento degli atti impugnati, da cui dovra' discendere l'obbligo per l'amministrazione di riformulare la graduatoria, sottraendo ai candidati cui e' stato attribuito il punteggio relativo alle attivita' elettive ed equipollenti, ovvero in subordine attribuendo alla ricorrente 3 punti e comunque il punteggio che le spetta, per le attivita' elettive ed equipollenti dalla stessa dichiarate e certificate (in ogni caso, con la sua ammissione alla Scuola di Specializzazione, anche in sovrannumero). Il ricorso e' stato notificato al Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca, all'Universita' degli Studi di Catania ed a Floriana Ciccio'. Il TAR Lazio - Roma Sez.III bis con ordinanza collegiale n.6773/12 ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami a tutti coloro che sarebbero pretermessi qualora il ricorso fosse accolto, cioe' ai soggetti inclusi dalla posizione 6° alla 14° nella graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio dell'Universita' di Catania per l'a.a. 2010-2011 (rinviando la trattazione all'Udienza del 03/12/2012). Pertanto si notifica il ricorso a Albani Adriana, Martina Tavarelli, Rosaria Certo, Romina Amodeo, Rossella Liguori, Teresa Balliro', Erika Mangione, Flavia Di Bari e Maria Leotta e comunque ai soggetti pretermessi in graduatoria qualora il ricorso fosse accolto. Copia integrale del ricorso viene depositata presso il Comune di Roma. Roma, 5 settembre 2012 avv. Andrea Scuderi avv. Giovanni Mania T12ABA13622