PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.108 del 13-9-2012)

Protocollo: n.0031144 del 29/08/2012
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0681459/12 dell'8 agosto 2012,  con  la  quale  la
Banca d'Italia - Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza
della Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.a.,  per  le  agenzie  di
seguito indicate: di Pescara; Pescara agenzie n. 1, n. 3, n. 4, n.  5
e n. 6; l'agenzia di Manoppello Scalo, Penne e Popoli, l'applicazione
del decreto legislativo del 15 gennaio 1948,  n.  1,  concernente  la
sospensione dei termini legali e convenzionali  scadenti  durante  il
periodo di interruzione delle operazioni bancarie  in  dipendenza  di
eventi eccezionali; 
  Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e' stato  determinato  da  uno
sciopero generale indetto dalle  OO.SS.,  l'intera  giornata  del  27
luglio 2012; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  i termini legali e convenzionali scaduti nel citato  giorno  e  nei
cinque giorni successivi sono prorogati,  a  favore  degli  sportelli
bancari indicati in premessa, di  quindici  giorni  a  decorrere  dal
giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate Agenzie di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Li', 28 agosto 2012 

                  p. il prefetto - il viceprefetto 
                           Leonardo Bianco 

 
TC12ABP13606 (Gratuito)
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