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Errata corrige
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Protocollo: n.0031144 del 29/08/2012 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0681459/12 dell'8 agosto 2012, con la quale la Banca d'Italia - Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., per le agenzie di seguito indicate: di Pescara; Pescara agenzie n. 1, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6; l'agenzia di Manoppello Scalo, Penne e Popoli, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e' stato determinato da uno sciopero generale indetto dalle OO.SS., l'intera giornata del 27 luglio 2012; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate Agenzie di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 28 agosto 2012 p. il prefetto - il viceprefetto Leonardo Bianco TC12ABP13606 (Gratuito)