PREFETTURA DI CASERTA

(GU Parte Seconda n.108 del 13-9-2012)

Protocollo: n. 0023588/02.14/Gab. del 29/08/2012
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Caserta, 
  Visto il precedente D.P. pari numero, in data 22  agosto  2012,  di
riconoscimento -  ai  sensi  del  D.Lgs  15  gennaio  1948,  n.  1  -
dell'eccezionalita' dell'evento del 27 luglio 2012 che ha causato  la
non regolare funzionalita' delle Agenzie della Banca Monte dei Paschi
di Siena  S.p.a.  situate  in  provincia  di  Caserta  e  di  seguito
indicate: 
    9100 Caserta - 9101 Caserta Ag. n. 1 - 9110 Capua  -  9113  Capua
C.I.R.A. - 9128 Piedimonte Matese - 9130 San Felice a Cancello - 9134
Maddaloni - 9136 Maddaloni Alcatel Face Standard - 9140 Aversa - 9141
Aversa S. Anna  -  9150  Marcianise  -  9151  Marcianise  Polo  della
Qualita' - 9174 Santa Maria a Vico - 9190 Cancello ed Arnone  -  9192
Grazzanise; 
  Vista la nota n. 0685447/12 del 9  agosto  2012,  pervenuta  il  21
agosto 2012, con la quale la Divisione Vigilanza della Sede di Napoli
della Banca d'Italia ha segnalato che, a causa di  un'astensione  dal
lavoro del personale della Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.a.,
determinata dallo sciopero proclamato dalle Organizzazioni  Sindacali
per l'intera giornata del 27  luglio  2012,  ha  determinato  la  non
regolare funzionalita', anche dell'Agenzia n. 9160 di San Prisco  del
citato Istituto di Credito; 
  Considerato che, con la citata nota, e' stato richiesto, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 15 gennaio 1948, n.  1,  l'emissione  del
decreto determinante  l'eccezionalita'  dell'evento,  ai  fini  della
proroga di giorni 15 dei termini legali o convenzionali scadenti  nel
giorno 27 luglio 2012, a  decorrere  dal  30  luglio  2012,  data  di
ripresa del regolare funzionamento anche dell'Agenzia di  San  Prisco
della citata Banca; 
  Ritenuto  di  dover  integrare  il  precedente   D.P.   anche   con
l'indicazione dell'Agenzia n. 9160 di San Prisco  della  Banca  Monte
dei Paschi di Siena S.p.a.; 
  Visto l'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  Art. 1) Il mancato funzionamento nel giorno 27  luglio  2012  dello
sportello di San Prisco dell'Istituto di Credito citato in  narrativa
e' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del  D.  Lgs  15  gennaio
1948, n. 1, come causato da evento eccezionale; 
  Art. 2) I termini legali o convenzionali  scadenti  nel  giorno  27
luglio 2012 sono, pertanto, prorogati di 15  giorni  a  favore  della
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., a  decorrere  dal  giorno  30
luglio 2012, data di ripresa del regolare funzionamento  anche  della
filiale di San Prisco. 
  Il presente decreto sara' affisso, per estratto, nei  locali  della
Banca  d'Italia,  a  cura  della  stessa,  ed  inviato   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale (Parte Seconda). 
 
    Caserta, 29 agosto 2012 

              P. il prefetto - Il vice prefetto vicario 
                              Campanaro 

 
TC12ABP13613 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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