TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

(GU Parte Seconda n.111 del 20-9-2012)

 
              Avviso di notifica per pubblici proclami 
 

  Il sottoscritto Avv. Simona Viola  di  Milano,  via  Serbelloni  7,
quale difensore, unitamente agli Avv.ti Mario Bucello di Milano,  via
Serbelloni 7, Prof. Bruno Emilio Tonoletti di Milano, via  Serbelloni
7, e Eduardo Giuliani di  Potenza,  via  Pretoria  133,  di  Societa'
Compagnia Generale Investimenti (CO.GE.IN.) S.r.l.,  di  Napoli,  via
San Pasquale 13, cod. fisc. e P. IVA n. 04594670962 
  notifica 
  a tutti i soggetti che hanno presentato istanza  di  autorizzazione
unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387  per
la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione  di  energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili  alla  Regione  Basilicata
prima e dopo il 15 gennaio 2011 ed a tutti i soggetti  che  risultano
inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Regione Basilicata  e
pubblicato sul sito internet del medesimo Ente, pertanto, per  quanto
a conoscenza della  ricorrente,  quantomeno  a:  Valle  Sinni  Solare
S.r.l., Pietragalla Eolico S.r.l.,  E.ON,  Apanaz  I  S.r.l.,  Gamesa
Energia Italia S.p.A., Valdagri Fotovoltaico  S.r.l.,  Warex  S.r.l.,
Daunia Energia S.r.l., Impresa del Fiume S.p.A., MarcopoloEngineering
S.p.A., Agricola  Grumento  S.r.l.,  Balvano  Wind  S.p.A.,  Progetto
Europa Energy S.p.A., Finpower Wind S.r.l., Meltemi  Energia  S.r.l.,
WRG Wind  127  S.r.l.,  Enel  Green  Power  S.p.A.,  Inergia  S.p.A.,
Windenergys S.r.l., C.E.A. Engineering S.r.l., Energetic Side S.r.l.,
Ambrasol  1  S.r.l.,  Apanaz  III  S.r.l.,  Servizi  e   Investimenti
Innovativi S.r.l. Unipersonale, Castel del Vento, Crossenergy S.r.l.,
Ventisei  S.r.l.,  Alfa  Wind  S.r.l.,  Max  Solar  1   S.r.l.,   EDP
Renewables, D.I.T.V. Engineering S.r.l.,  Marant  S.r.l.,  Green  San
Fele S.r.l., General Appalti 1 S.r.l., Serre dei Venti S.r.l., Boreas
S.r.l., Vis Elettrica S.r.l., Grottole  Energie  Rinnovabili  S.r.l.,
Cancellara Energie Rinnovabili S.r.l., Basento Solar S.r.l., Novawind
Sud S.r.l. Unipersonale, Asja Ambiente Italia S.p.A.,  Elica  Energia
S.r.l., Di Grazia S.p.A., Company Wind S.r.l., Serra Energie  S.r.l.,
Bluvento S.r.l., FRI-EL S.p.A., Wincap S.r.l., Aquatella S.r.l., C  &
C  Energy  S.r.l.,  Andromeda  Energy  S.r.l.,  Agrienergie   Lucania
Societa' Agricola S.r.l., Cipoderi S.r.l., Winderg S.r.l.,  Burgentia
Energia S.r.l., Eolica Cancellara S.r.l., Vento  di  Lucania  S.r.l.,
Apani Solar S.r.l., Agricola Mattina S.r.l., Gruppo  D'Amato  Holding
S.r.l., Senergy Wind,  TRE  Tozzi  Renewable  Energy  S.p.A.,  Sunlab
S.r.l.,  SunrayItaly  S.r.l.,   Eusebio   Energia,   Venosa   Energie
Rinnovabili S.r.l., Skywind S.r.l.,  Apanaz  II  S.r.l.,  Energia  ed
Ambiente S.r.l. Unipersonale, Zeus S.r.l., Melfi Energie  Rinnovabili
S.r.l., Lucana Wind S.r.l., Edison  Energie  Speciali  S.p.A.,  Melfi
Energia S.r.l., Wind  Farm  S.r.l.,  Genertech  S.r.l.,  Alisei  Wind
S.p.A.,  WKN  Basilicata  Development  PE1  S.r.l.,  Relight  Energie
S.r.l., Zefiro Energy S.r.l., Sorgenia S.p.A., Tisol  S.r.l.,  Tiemes
S.r.l., Enipower S.p.A., Bronzino Solar Project S.r.l., Eolica Lucana
S.r.l., Nextwind  S.r.l.,  Foto  Otto  S.r.l.,  Elica  S.r.l.,  Parco
Fotovoltaico di Montescaglioso S.r.l., Finair S.r.l., Targen  S.r.l.,
Basivolt S.r.l., Effe.Gi, A.P. Project - Francesco Paolo  Monteleone,
Solargenz  Ltd,  Etirya,  ProjettoEngineering,  Steam,  Fergas  Solar
S.r.l., Alvania S.r.l., Mara Solar S.r.l., San Nicola Seconda S.r.l.,
San Nicola Terza S.r.l., San Nicola Prima S.r.l., Energia Sud S.r.l.,
GebPower Limited, Green Water  Engineering  and  Contracting  S.r.l.,
Oppimitti Energy  S.r.l.,  A.L.L.  Engineering  S.r.l.,  Api  Energie
Rinnovabili X S.r.l., Winp S.r.l., Energy  Aliano  S.r.l.,  Starwind,
Tecnoparco  Val  Basento,  Cargo,  Nuovapanelectric  S.r.l.,  Bas  FV
Iniziative Italia, Eri S.r.l., Ser S.r.l., Enerterra, Bas FV Grottole
S.r.l., T.Power S.p.A., WPD  Basilicata  1,  Adest  S.r.l.,  Picareda
S.r.l., Eurodies Italia, Westwind, E.P.B., H.P.E., Fergas, WKN,  WRG,
SEL, Anemoi International Italy, Italcantieri S.p.A., Energie S.p.A. 
  che Societa' Compagnia Generale Investimenti (CO.GE.IN.) S.r.l.  ha
proposto 
  - nell'agosto 2010 ricorso al Tar  Basilicata,  n.  r.g.  306/2010,
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento della  nota
in data 1° giugno 2010, prot. n. 110619  del  Dipartimento  Ambiente,
Territorio e Politiche della Sostenibilita' - Ufficio  Compatibilita'
Ambientale, avente ad oggetto "Progetto per la  realizzazione  di  un
impianto eolico nei Comuni di Vietri di Potenza e Savoia  di  Lucania
alle localita' Boscariello, Toppo Iacanella, La Guardiola,  Piani  di
Mauro  e  Toppo  Capece.  Comunicazione  di  archiviazione"  e  della
deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 958, avente ad
oggetto "D.lgs. 387/2003, art. 12  -  L.R.  1/2010,  art.  3  e  L.R.
21/2010 - Autorizzazione regionale alla costruzione  e  all'esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica  in
agro del Comune di Savoia di Lucania (PZ) e Vietri di Potenza (PZ)  -
Societa' CO GE IN s.r.l. - Non accoglibilita' della domanda". 
  - nel marzo 2011 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g.
306/2010 contro la Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale   pro   tempore,   al   fine   di   ottenere
l'annullamento anche della nota in data 20 settembre 2010,  prot.  n.
173331/73AD  del   Dipartimento   Attivita'   Produttive,   Politiche
dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia della Regione
Basilicata avente ad  oggetto  "D.  Lgs.  387/03,  art.  12  -  Legge
Regionale n. 1/2010, art. 3 e L.R. 21/2010 - Autorizzazione Regionale
alla costruzione e all'esercizio  di  un  impianto  i  produzione  di
energia elettrica da fonte eolica in agro dei  Comuni  di  Savoia  di
Lucania (PZ) e Vietri di Potenza (PZ) - Soc. CO.GE.IN. S.r.l.  -  Non
accoglibilita' della domanda, Del. n. 958  del  08/06/2010  -  Ritiro
elaborati di progetto"; della deliberazione della Giunta regionale 29
dicembre 2010, n. 2260, avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio
2010, n. 1, art. 3 - Approvazione Disciplinare  e  relativi  allegati
tecnici", pubblicata nel B.U. Basilicata S.O. 31  dicembre  2010,  n.
51; della nota in data 24  gennaio  2011,  prot.  n.  11062/75AB  del
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita'  -
Ufficio Compatibilita' Ambientale, avente ad oggetto "Progetto per la
costruzione e l'esercizio di un parco eolico in agro  dei  Comuni  di
Vietri  di  Potenza  e  Savoia   Lucania   (PZ).   Comunicazione   di
archiviazione  istanza";  nonche'  di  tutti  gli  atti  presupposti,
conseguenti  o  comunque  connessi,  ancorche'  non  conosciuti,  ivi
inclusi la delibera della Giunta regionale 9 novembre 2010,  n.  1896
avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,  art.  3  -
Adozione disciplinare" ed  il  parere  della  competente  Commissione
consiliare, trasmesso con nota n. 10424/C del 24 dicembre 2010. 
  Motivi del ricorso n. r.g. 306/2010: 
  1)  motivo  di  ricorso:  Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative  norme
di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs.  n.  387/03,
nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli  articoli
3, 4 e 13  della  direttiva  2009/28/CE.  Dovere  di  disapplicazione
dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010. 
  L'art. 3 della l.r. n. 1/2010, nella  parte  in  cui  subordina  la
procedibilita' (comma 2) e la stessa  possibilita'  di  presentazione
(comma 3) delle domande di autorizzazione per gli impianti alimentati
da fonti rinnovabili all'emanazione di un disciplinare da parte della
Giunta  regionale,  e'  lesivo  del  diritto  alla  presentazione   e
all'esame in tempi ragionevoli delle domande in questo  settore,  che
le  direttive  2001/77/CE  e  2009/28/CE  attribuiscono  ai   singoli
operatori in maniera piena e incondizionata. Questi diritti, che sono
la contropartita di precisi obblighi imposti dalle  citate  direttive
agli  Stati  membri,   sono   perfettamente   esigibili   e   possono
conseguentemente essere fatti valere davanti ai giudici nazionali,  i
quali hanno il  dovere  di  disapplicare  le  normative  interne  che
impediscono od ostacolano la loro realizzazione. 
  Una normativa quale quella contenuta nell'art.  3  della  legge  n.
1/2010 della Regione Basilicata si pone in insanabile  contrasto  con
la finalita' di  promozione  delle  fonti  rinnovabili  assunta  come
obiettivo  "prioritario"  dell'Unione  dall'art.  1  della  direttiva
2001/77/CE e, soprattutto,  con  gli  obblighi,  imposti  agli  Stati
membri dagli artt. 3 e  6,  di  adottare  misure  atte  a  promuovere
l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti  rinnovabili,
di ridurre gli ostacoli normativi  all'aumento  della  produzione  di
elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le
procedure  autorizzative,  cosi'  come  ulteriormente   precisati   e
rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE. 
  E  tali  obblighi  sono  sufficientemente  chiari  e   precisi   da
attribuire ai singoli operatori dei corrispondenti diritti, sicche' i
commi 2 e 3 della l.r.  n.  1/2010  devono  essere  disapplicati  dal
giudice italiano. 
  L'art. 12 del d.lgs. n. 387/03 - che costituisce l'atto  a  partire
dal  quale   la   direttiva   2001/77/CE   ha   acquisito   efficacia
nell'ordinamento interno  -  ha  sancito  l'immediata  procedibilita'
delle domande di autorizzazione  unica,  anche  a  prescindere  dalla
ripartizione tra le Regioni degli obiettivi indicativi nazionali. 
  Inoltre, tali disposizioni  regionali  si  pongono  chiaramente  in
contrasto  con  l'obbligo  di  aumentare  la  produzione   da   fonti
rinnovabili   mediante    misure    appropriate    e    proporzionate
all'obiettivo.  La   sospensione   delle   procedure   autorizzatorie
costituisce ingiustificato rifiuto di esercitare  la  competenza  che
l'art. 12 ha attribuito alla Regione in  attuazione  della  direttiva
2001/77/CE. 
  Il  diritto  di   presentare   domande   di   autorizzazione   deve
considerarsi un diritto pieno, perfetto ed incomprimibile, fin  dalla
scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2001/77/CE  e
comunque a far data dall'approvazione  dell'art.  12  del  d.lgs.  n.
387/03. 
  Allo stesso modo, e' perfetto e incomprimibile il diritto a che  la
domanda sia esaminata entro un termine ragionevole - che l'art. 12 ha
fissato in 180 giorni con disposizione che, specificando  e  attuando
il preciso obbligo imposto allo Stato membro, prevale automaticamente
su qualsiasi norma regionale con esso direttamente  o  indirettamente
contrastante - e secondo l'ordine di presentazione. 
  Per tutti i motivi sopra indicati, le disposizioni di cui ai  commi
2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 non  devono  essere  applicate
nel  presente  giudizio  e   gli   atti   impugnati   devono   essere
conseguentemente dichiarati illegittimi per contrarieta' all'art. 12,
commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, che resta l'unica norma  abilitata
a disciplinare la presentazione delle domande di autorizzazione unica
e il termine per la conclusione del relativo procedimento. 
  La non applicazione dei commi 2 e  3  dell'art.  3  della  l.r.  n.
1/2010 comporta altresi'  l'illegittimita'  della  nota  dell'Ufficio
Compatibilita'  Ambientale,  nella   parte   in   cui   ha   ritenuto
improcedibile l'istanza di VIA, in relazione all'art. 7 della  stessa
legge. 
  2) motivo di ricorso: Illegittimita'  derivata  per  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r.  n.  1/2010,  per
violazione dell'art. 117,  commi  1  e  3,  della  Costituzione,  con
riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del  d.lgs.
n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. 
  I commi 2 e 3 dell'art.  3  della  l.r.  Basilicata  n.  1/2010  si
pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art.  12,
commi 3  e  4,  del  d.lgs.  n.  387/03,  sia  in  quanto  comportano
un'ulteriore sospensione dei procedimenti di autorizzazione unica  in
corso, sia in quanto inibiscono la  presentazione  di  nuove  domande
prima dell'emanazione del disciplinare previsto  dal  comma  2:  essi
sono,  dunque,   costituzionalmente   illegittimi,   per   violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
  Dal  momento,  inoltre,  che  il  d.lgs.  n.   387/03   costituisce
attuazione di obblighi imposti da una normativa dell'Unione  europea,
la disciplina regionale che si  ponga  con  esso  in  contrasto  deve
essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  per   violazione
dell'art. 117, primo comma della Costituzione. 
  La  disciplina  censurata  risulta,   altresi',   illegittima   per
violazione del diritto di libera iniziativa economica di cui all'art.
41, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo
nella specie alcun fine sociale, ne' alcun altro  ragionevole  motivo
di interesse pubblico, per limitare il diritto degli  operatori  alla
realizzazione  di  impianti  di  produzione  da  fonti   rinnovabili,
impedendo loro anche l'accesso alle incentivazioni previste per  tali
attivita' dalla legge statale. 
  L'illegittimita'  degli  atti  amministrativi  impugnati   discende
dall'illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  legislative
regionali di cui essi fanno applicazione. 
  Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 306/2010: 
  1)  motivo  di  ricorso:  Violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative  norme
di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs.  n.  387/03,
nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli  articoli
3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE. 
  Le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r.  n.  1/2010  e
del  disciplinare,  se  interpretate  come   assunto   dagli   Uffici
Regionali, subordinando la procedibilita' e la stessa possibilita' di
presentazione  delle  domande  di  autorizzazione  per  gli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili all'emanazione  di  un  disciplinare,
contrastano con la finalita' di promozione  delle  fonti  rinnovabili
assunta come obiettivo "prioritario" dell'Unione  dall'art.  1  della
direttiva 2001/77/CE e, soprattutto, con i precisi obblighi,  imposti
agli Stati membri dagli artt. 3  e  6,  di  adottare  misure  atte  a
promuovere l'aumento del consumo di elettricita'  prodotta  da  fonti
rinnovabili, di ridurre  gli  ostacoli  normativi  all'aumento  della
produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e
accelerare  le  procedure  autorizzative,  cosi'  come  ulteriormente
precisati e  rafforzati  dalla  direttiva  2009/28/CE:  essi  ledono,
dunque,  il  diritto  alla  presentazione  e   all'esame   in   tempi
ragionevoli delle domande, che le citate direttive  attribuiscono  ai
singoli operatori in maniera piena e incondizionata. 
  Pertanto le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  dell'art.  3  della
l.r. n. 1/2010 dovranno essere disapplicate, in ragione  del  primato
del diritto europeo e del corrispondente obbligo  di  disapplicazione
della normativa interna con esso contrastante che grava  sui  giudici
nazionali;  mentre  gli  atti   amministrativi   impugnati   dovranno
conseguentemente essere annullati. 
  2) motivo di ricorso: Illegittimita'  derivata  per  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r.  n.  1/2010,  per
violazione dell'art. 117,  commi  1  e  3,  della  Costituzione,  con
riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del  d.lgs.
n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. 
  Gli atti impugnati sono, inoltre, illegittimi  poiche'  emanati  in
applicazione di disposizioni legislative regionali in  contrasto  con
la Costituzione. 
  Infatti, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della l.r.
n.  1/2010,  se   disponessero   l'improcedibilita'   delle   domande
presentate   prima   del   quindicesimo   giorno   successivo    alla
pubblicazione     del     disciplinare,     dovrebbero      ritenersi
costituzionalmente illegittime. 
  Esse violerebbero, in primo luogo, i  principi  fondamentali  posti
dall'art. 12, commi 3 e 4, del  d.lgs.  n.  387/03,  con  l'ulteriore
sospensione inflitta ai procedimenti di autorizzazione unica in corso
ed il  divieto,  ancorche'  temporaneo,  di  presentazione  di  nuove
domande. 
  Inoltre, dato il rapporto di diretta  strumentalita'  intercorrente
tra il d.lgs. n. 387/03 e  gli  obblighi  imposti  da  una  normativa
dell'Unione europea, la disciplina regionale  con  esso  contrastante
incorre in violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione. 
  L'art. 3, commi 2 e  3,  della  l.r.  n.  1/2010  risulta  altresi'
illegittimo per violazione del diritto di libera iniziativa economica
di cui all'art. 41, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione,
non sussistendo nella specie alcun ragionevole  motivo  di  interesse
pubblico per limitare il diritto degli operatori  alla  realizzazione
di impianti di produzione da fonti rinnovabili, impedendo loro  anche
l'accesso alle incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge
statale. 
  Nel ricorso sono state proposte le  seguenti  conclusioni:  "Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere
il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli  atti  impugnati,
previa disapplicazione dell'art. 3,  commi  2  e  3,  della  l.r.  n.
1/2010, per  contrarieta'  agli  artt.  1,  3  e  6  della  direttiva
2001/77/CE, come recepiti dagli artt. 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03,
nonche' per contrasto con le disposizioni dotate di efficacia diretta
di cui agli artt. 3,  4  e  13  della  direttiva  2009/28/CE,  o,  in
subordine,  previa  rimessione  alla  Corte   Costituzionale,   della
questione di legittimita' del medesimo art. 3, commi  2  e  3,  della
l.r. n.  1/2010,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  in
relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 12, commi 3  e  4,
del d.lgs. n. 387/03, nonche' degli artt. 117, primo comma,  3  e  41
della Costituzione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.  Con
riserva di proporre motivi aggiunti di impugnazione e di chiedere  il
risarcimento  dei  danni  ingiustamente  subiti".   Nei   motivi   di
impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 306/2010 sono state proposte
le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale  adito,  respinta
ogni  contraria  istanza,  accogliere  il  presente  ricorso  e,  per
l'effetto,  annullare  gli  atti  impugnati,  previa  disapplicazione
dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per contrarieta' agli
artt. 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, come recepiti dagli  artt.
1, 3 e 12  del  d.lgs.  n.  387/03,  nonche'  per  contrasto  con  le
disposizioni dotate di efficacia diretta di cui agli artt. 3, 4 e  13
della direttiva 2009/28/CE, o, in subordine, previa  rimessione  alla
Corte Costituzionale, della questione di  legittimita'  del  medesimo
art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per  violazione  dell'art.
117, terzo comma,  in  relazione  ai  principi  fondamentali  di  cui
all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, nonche'  degli  artt.
117, primo comma, 3 e 41 della Costituzione. Con vittoria di spese  e
onorari di giudizio. Con riserva  di  chiedere  il  risarcimento  dei
danni ingiustamente subiti". 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia  del  ricorso
n. r.g. 306/2010 e dei motivi aggiunti di  impugnazione  al  medesimo
ricorso e' depositata nella casa comunale del Comune di Potenza. 
 
  Milano - Potenza, 4 settembre 2012 

                          Avv. Simona Viola 

 
T12ABA14132
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.