Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di notifica per pubblici proclami Il sottoscritto Avv. Simona Viola di Milano, via Serbelloni 7, quale difensore, unitamente agli Avv.ti Mario Bucello di Milano, via Serbelloni 7, Prof. Bruno Emilio Tonoletti di Milano, via Serbelloni 7, e Eduardo Giuliani di Potenza, via Pretoria 133, di Societa' Compagnia Generale Investimenti (CO.GE.IN.) S.r.l., di Napoli, via San Pasquale 13, cod. fisc. e P. IVA n. 04594670962 notifica a tutti i soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili alla Regione Basilicata prima e dopo il 15 gennaio 2011 ed a tutti i soggetti che risultano inseriti nell'apposito elenco predisposto dalla Regione Basilicata e pubblicato sul sito internet del medesimo Ente, pertanto, per quanto a conoscenza della ricorrente, quantomeno a: Valle Sinni Solare S.r.l., Pietragalla Eolico S.r.l., E.ON, Apanaz I S.r.l., Gamesa Energia Italia S.p.A., Valdagri Fotovoltaico S.r.l., Warex S.r.l., Daunia Energia S.r.l., Impresa del Fiume S.p.A., MarcopoloEngineering S.p.A., Agricola Grumento S.r.l., Balvano Wind S.p.A., Progetto Europa Energy S.p.A., Finpower Wind S.r.l., Meltemi Energia S.r.l., WRG Wind 127 S.r.l., Enel Green Power S.p.A., Inergia S.p.A., Windenergys S.r.l., C.E.A. Engineering S.r.l., Energetic Side S.r.l., Ambrasol 1 S.r.l., Apanaz III S.r.l., Servizi e Investimenti Innovativi S.r.l. Unipersonale, Castel del Vento, Crossenergy S.r.l., Ventisei S.r.l., Alfa Wind S.r.l., Max Solar 1 S.r.l., EDP Renewables, D.I.T.V. Engineering S.r.l., Marant S.r.l., Green San Fele S.r.l., General Appalti 1 S.r.l., Serre dei Venti S.r.l., Boreas S.r.l., Vis Elettrica S.r.l., Grottole Energie Rinnovabili S.r.l., Cancellara Energie Rinnovabili S.r.l., Basento Solar S.r.l., Novawind Sud S.r.l. Unipersonale, Asja Ambiente Italia S.p.A., Elica Energia S.r.l., Di Grazia S.p.A., Company Wind S.r.l., Serra Energie S.r.l., Bluvento S.r.l., FRI-EL S.p.A., Wincap S.r.l., Aquatella S.r.l., C & C Energy S.r.l., Andromeda Energy S.r.l., Agrienergie Lucania Societa' Agricola S.r.l., Cipoderi S.r.l., Winderg S.r.l., Burgentia Energia S.r.l., Eolica Cancellara S.r.l., Vento di Lucania S.r.l., Apani Solar S.r.l., Agricola Mattina S.r.l., Gruppo D'Amato Holding S.r.l., Senergy Wind, TRE Tozzi Renewable Energy S.p.A., Sunlab S.r.l., SunrayItaly S.r.l., Eusebio Energia, Venosa Energie Rinnovabili S.r.l., Skywind S.r.l., Apanaz II S.r.l., Energia ed Ambiente S.r.l. Unipersonale, Zeus S.r.l., Melfi Energie Rinnovabili S.r.l., Lucana Wind S.r.l., Edison Energie Speciali S.p.A., Melfi Energia S.r.l., Wind Farm S.r.l., Genertech S.r.l., Alisei Wind S.p.A., WKN Basilicata Development PE1 S.r.l., Relight Energie S.r.l., Zefiro Energy S.r.l., Sorgenia S.p.A., Tisol S.r.l., Tiemes S.r.l., Enipower S.p.A., Bronzino Solar Project S.r.l., Eolica Lucana S.r.l., Nextwind S.r.l., Foto Otto S.r.l., Elica S.r.l., Parco Fotovoltaico di Montescaglioso S.r.l., Finair S.r.l., Targen S.r.l., Basivolt S.r.l., Effe.Gi, A.P. Project - Francesco Paolo Monteleone, Solargenz Ltd, Etirya, ProjettoEngineering, Steam, Fergas Solar S.r.l., Alvania S.r.l., Mara Solar S.r.l., San Nicola Seconda S.r.l., San Nicola Terza S.r.l., San Nicola Prima S.r.l., Energia Sud S.r.l., GebPower Limited, Green Water Engineering and Contracting S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l., A.L.L. Engineering S.r.l., Api Energie Rinnovabili X S.r.l., Winp S.r.l., Energy Aliano S.r.l., Starwind, Tecnoparco Val Basento, Cargo, Nuovapanelectric S.r.l., Bas FV Iniziative Italia, Eri S.r.l., Ser S.r.l., Enerterra, Bas FV Grottole S.r.l., T.Power S.p.A., WPD Basilicata 1, Adest S.r.l., Picareda S.r.l., Eurodies Italia, Westwind, E.P.B., H.P.E., Fergas, WKN, WRG, SEL, Anemoi International Italy, Italcantieri S.p.A., Energie S.p.A. che Societa' Compagnia Generale Investimenti (CO.GE.IN.) S.r.l. ha proposto - nell'agosto 2010 ricorso al Tar Basilicata, n. r.g. 306/2010, contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento della nota in data 1° giugno 2010, prot. n. 110619 del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita' - Ufficio Compatibilita' Ambientale, avente ad oggetto "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Vietri di Potenza e Savoia di Lucania alle localita' Boscariello, Toppo Iacanella, La Guardiola, Piani di Mauro e Toppo Capece. Comunicazione di archiviazione" e della deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 958, avente ad oggetto "D.lgs. 387/2003, art. 12 - L.R. 1/2010, art. 3 e L.R. 21/2010 - Autorizzazione regionale alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Savoia di Lucania (PZ) e Vietri di Potenza (PZ) - Societa' CO GE IN s.r.l. - Non accoglibilita' della domanda". - nel marzo 2011 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 306/2010 contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della nota in data 20 settembre 2010, prot. n. 173331/73AD del Dipartimento Attivita' Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia della Regione Basilicata avente ad oggetto "D. Lgs. 387/03, art. 12 - Legge Regionale n. 1/2010, art. 3 e L.R. 21/2010 - Autorizzazione Regionale alla costruzione e all'esercizio di un impianto i produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro dei Comuni di Savoia di Lucania (PZ) e Vietri di Potenza (PZ) - Soc. CO.GE.IN. S.r.l. - Non accoglibilita' della domanda, Del. n. 958 del 08/06/2010 - Ritiro elaborati di progetto"; della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260, avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici", pubblicata nel B.U. Basilicata S.O. 31 dicembre 2010, n. 51; della nota in data 24 gennaio 2011, prot. n. 11062/75AB del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilita' - Ufficio Compatibilita' Ambientale, avente ad oggetto "Progetto per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico in agro dei Comuni di Vietri di Potenza e Savoia Lucania (PZ). Comunicazione di archiviazione istanza"; nonche' di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorche' non conosciuti, ivi inclusi la delibera della Giunta regionale 9 novembre 2010, n. 1896 avente ad oggetto "Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art. 3 - Adozione disciplinare" ed il parere della competente Commissione consiliare, trasmesso con nota n. 10424/C del 24 dicembre 2010. Motivi del ricorso n. r.g. 306/2010: 1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative norme di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03, nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli articoli 3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE. Dovere di disapplicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010. L'art. 3 della l.r. n. 1/2010, nella parte in cui subordina la procedibilita' (comma 2) e la stessa possibilita' di presentazione (comma 3) delle domande di autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'emanazione di un disciplinare da parte della Giunta regionale, e' lesivo del diritto alla presentazione e all'esame in tempi ragionevoli delle domande in questo settore, che le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE attribuiscono ai singoli operatori in maniera piena e incondizionata. Questi diritti, che sono la contropartita di precisi obblighi imposti dalle citate direttive agli Stati membri, sono perfettamente esigibili e possono conseguentemente essere fatti valere davanti ai giudici nazionali, i quali hanno il dovere di disapplicare le normative interne che impediscono od ostacolano la loro realizzazione. Una normativa quale quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 1/2010 della Regione Basilicata si pone in insanabile contrasto con la finalita' di promozione delle fonti rinnovabili assunta come obiettivo "prioritario" dell'Unione dall'art. 1 della direttiva 2001/77/CE e, soprattutto, con gli obblighi, imposti agli Stati membri dagli artt. 3 e 6, di adottare misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili, di ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le procedure autorizzative, cosi' come ulteriormente precisati e rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE. E tali obblighi sono sufficientemente chiari e precisi da attribuire ai singoli operatori dei corrispondenti diritti, sicche' i commi 2 e 3 della l.r. n. 1/2010 devono essere disapplicati dal giudice italiano. L'art. 12 del d.lgs. n. 387/03 - che costituisce l'atto a partire dal quale la direttiva 2001/77/CE ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno - ha sancito l'immediata procedibilita' delle domande di autorizzazione unica, anche a prescindere dalla ripartizione tra le Regioni degli obiettivi indicativi nazionali. Inoltre, tali disposizioni regionali si pongono chiaramente in contrasto con l'obbligo di aumentare la produzione da fonti rinnovabili mediante misure appropriate e proporzionate all'obiettivo. La sospensione delle procedure autorizzatorie costituisce ingiustificato rifiuto di esercitare la competenza che l'art. 12 ha attribuito alla Regione in attuazione della direttiva 2001/77/CE. Il diritto di presentare domande di autorizzazione deve considerarsi un diritto pieno, perfetto ed incomprimibile, fin dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2001/77/CE e comunque a far data dall'approvazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03. Allo stesso modo, e' perfetto e incomprimibile il diritto a che la domanda sia esaminata entro un termine ragionevole - che l'art. 12 ha fissato in 180 giorni con disposizione che, specificando e attuando il preciso obbligo imposto allo Stato membro, prevale automaticamente su qualsiasi norma regionale con esso direttamente o indirettamente contrastante - e secondo l'ordine di presentazione. Per tutti i motivi sopra indicati, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 non devono essere applicate nel presente giudizio e gli atti impugnati devono essere conseguentemente dichiarati illegittimi per contrarieta' all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, che resta l'unica norma abilitata a disciplinare la presentazione delle domande di autorizzazione unica e il termine per la conclusione del relativo procedimento. La non applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 comporta altresi' l'illegittimita' della nota dell'Ufficio Compatibilita' Ambientale, nella parte in cui ha ritenuto improcedibile l'istanza di VIA, in relazione all'art. 7 della stessa legge. 2) motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. Basilicata n. 1/2010 si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, sia in quanto comportano un'ulteriore sospensione dei procedimenti di autorizzazione unica in corso, sia in quanto inibiscono la presentazione di nuove domande prima dell'emanazione del disciplinare previsto dal comma 2: essi sono, dunque, costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. Dal momento, inoltre, che il d.lgs. n. 387/03 costituisce attuazione di obblighi imposti da una normativa dell'Unione europea, la disciplina regionale che si ponga con esso in contrasto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione. La disciplina censurata risulta, altresi', illegittima per violazione del diritto di libera iniziativa economica di cui all'art. 41, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo nella specie alcun fine sociale, ne' alcun altro ragionevole motivo di interesse pubblico, per limitare il diritto degli operatori alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, impedendo loro anche l'accesso alle incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge statale. L'illegittimita' degli atti amministrativi impugnati discende dall'illegittimita' costituzionale delle disposizioni legislative regionali di cui essi fanno applicazione. Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 306/2010: 1) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, e delle relative norme di recepimento di cui agli articoli 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03, nonche' delle norme dotate di efficacia diretta di cui agli articoli 3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE. Le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010 e del disciplinare, se interpretate come assunto dagli Uffici Regionali, subordinando la procedibilita' e la stessa possibilita' di presentazione delle domande di autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili all'emanazione di un disciplinare, contrastano con la finalita' di promozione delle fonti rinnovabili assunta come obiettivo "prioritario" dell'Unione dall'art. 1 della direttiva 2001/77/CE e, soprattutto, con i precisi obblighi, imposti agli Stati membri dagli artt. 3 e 6, di adottare misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili, di ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricita' da fonti rinnovabili e di razionalizzare e accelerare le procedure autorizzative, cosi' come ulteriormente precisati e rafforzati dalla direttiva 2009/28/CE: essi ledono, dunque, il diritto alla presentazione e all'esame in tempi ragionevoli delle domande, che le citate direttive attribuiscono ai singoli operatori in maniera piena e incondizionata. Pertanto le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 1/2010 dovranno essere disapplicate, in ragione del primato del diritto europeo e del corrispondente obbligo di disapplicazione della normativa interna con esso contrastante che grava sui giudici nazionali; mentre gli atti amministrativi impugnati dovranno conseguentemente essere annullati. 2) motivo di ricorso: Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali sanciti dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/03, e per violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Gli atti impugnati sono, inoltre, illegittimi poiche' emanati in applicazione di disposizioni legislative regionali in contrasto con la Costituzione. Infatti, le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, se disponessero l'improcedibilita' delle domande presentate prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del disciplinare, dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime. Esse violerebbero, in primo luogo, i principi fondamentali posti dall'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, con l'ulteriore sospensione inflitta ai procedimenti di autorizzazione unica in corso ed il divieto, ancorche' temporaneo, di presentazione di nuove domande. Inoltre, dato il rapporto di diretta strumentalita' intercorrente tra il d.lgs. n. 387/03 e gli obblighi imposti da una normativa dell'Unione europea, la disciplina regionale con esso contrastante incorre in violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione. L'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010 risulta altresi' illegittimo per violazione del diritto di libera iniziativa economica di cui all'art. 41, anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo nella specie alcun ragionevole motivo di interesse pubblico per limitare il diritto degli operatori alla realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, impedendo loro anche l'accesso alle incentivazioni previste per tali attivita' dalla legge statale. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, previa disapplicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per contrarieta' agli artt. 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, come recepiti dagli artt. 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03, nonche' per contrasto con le disposizioni dotate di efficacia diretta di cui agli artt. 3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE, o, in subordine, previa rimessione alla Corte Costituzionale, della questione di legittimita' del medesimo art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, nonche' degli artt. 117, primo comma, 3 e 41 della Costituzione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnazione e di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti". Nei motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. r.g. 306/2010 sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, previa disapplicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per contrarieta' agli artt. 1, 3 e 6 della direttiva 2001/77/CE, come recepiti dagli artt. 1, 3 e 12 del d.lgs. n. 387/03, nonche' per contrasto con le disposizioni dotate di efficacia diretta di cui agli artt. 3, 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE, o, in subordine, previa rimessione alla Corte Costituzionale, della questione di legittimita' del medesimo art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 1/2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03, nonche' degli artt. 117, primo comma, 3 e 41 della Costituzione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio. Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni ingiustamente subiti". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. copia del ricorso n. r.g. 306/2010 e dei motivi aggiunti di impugnazione al medesimo ricorso e' depositata nella casa comunale del Comune di Potenza. Milano - Potenza, 4 settembre 2012 Avv. Simona Viola T12ABA14132