DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica

(GU Parte Seconda n.111 del 20-9-2012)

 
         Conferma decreto N. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
    
  VISTO il decreto del 21 dicembre 2010, N°55/04/2010, con il  quale,
ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, la Luminosa S.r.l.  -  con
sede  legale  in  Milano,  Largo  Guido  Donegani,  2,   cod.   fisc.
07907530633  -  e  stata  autorizzata  a  realizzare   una   centrale
termoelettrica  a  ciclo  combinato   alimentata   a   gas   naturale
caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e  una  potenza
elettrica pari a circa 385 MW, da ubicare nel territorio  del  Comune
di Benevento,  all'interno  dell'agglomerato  industriale  A.S.I.  di
Ponte Valentino, nonche' le relative opere connesse 
  CONSIDERATO  che  la  compatibilita'  ambientale  della   succitata
iniziativa e stata sancita dal decreto n. DSA-DEC-2008-0000708 del  1
agosto 2008 che impone, tra l'altro, una serie di prescrizioni,  cosi
come  riportate  nell'Allegat0   considerato   parte   integrante   e
sostanziale del menzionato decreto N°55/04/2010; 
  CONSIDERATA, in particolare, la prescrizione n.  1  del  menzionato
decreto di compatibilita' ambientale che testualmente recita: "1.  Il
giudizio favorevole  di  compatibilita'  ambientale  e'  condizionata
dall' esito negativo della procedura  autorizzativa  afferente  altra
centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea  interna
individuata  dalla  D.  GR.  n,  3533  del   05.12.2003,   causa   il
raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in casa  di
rilascio dell'autorizzazione indicata."; 
  CONSIDERATO che, nel corso  del  procedimento  autorizzativo,  alla
luce delibera n. 691 dell'8 ottobre 2010 della Giunta Regionale della
Campania con cui e stata rilasciata l'intesa prevista dalla legge  n.
55/2002, questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente
e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  se  il  giudizio  di
compatibilita'  ambientale   continuasse   ad   essere   condizionato
all'esito negativo  della  procedura  autorizzativa  afferente  altra
centrale termoelettrica localizzata nella medesima  macroarea,  cosi'
come prescritto  al  sopra  riportato  punto  n.  l  del  decreto  di
compatibilita' ambientale; 
  CONSIDERATO  che  con  lettera  del  10  novembre  2010,  prot.  n.
DVA-2010-0027156, il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare ha comunicato che: "... e'  del  parere  che  e
venuta meno 10 la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo
del decreta VIA, risultando la medesima  privata  dell'efficacia  che
avrebbe potuto avere  qualora  le  determinazioni  regionali  fossero
rimaste nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003."; 
  CONSIDERATO  che   con   lettera   del   20   dicembre   2010,   n.
DVA-2010-0030822, il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del  Mare  ha  trasmesso  il  parere  della  Commissione
tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 623 del 17
dicembre  2010  con  il  quale  la  medesima   Commissione   "ritiene
confermata la validita' del giudizio favorevole, con prescrizioni, di
compatibilita' ambientale trasposta nel parere  allegata  al  Decreta
DSA e DEC - 2008 - 0000708 del 1° agosto 2008,  nonche'  ritiene  che
sia venuta meno, la condizione indicata al  punta  n.  1  del  quadra
prescrittiva del  succitata  decreta  di  compatibilita'  ambientale,
essendo mutate le condizioni di  fattibilita'  previste  inizialmente
dalla DGR 3533/2003,  sostituita  dalle  disposizioni  contenute  nel
PEAR"; 
  VISTA la sentenza n. 05327/2012 del 12/06/2012 in cui il TAR Lazio,
pronunciandosi in merito al ricorso proposto da W.W.F. Italia  O.N.G.
-   O.N.L.U.S.   avverso   l'Autorizzazione   Integrata    Ambientale
dell''impianto in parola, ha  sancito  che  "...  quale  che  sia  il
rilievo della pianificazione energetica regionale, il Ministero dell'
Ambiente, e la Commissione VIA, non  potevano  limitarsi  a  prendere
atto del mutamento di  tali  indirizzi,  ma  dovevano  promuovere  la
rinnovazione del giudizio di VIA della centrale di Luminosa  al  fine
di  considerarne  espressamente  l'interazione  con  la  centrale  di
Flumeri. Ne consegue che, alla stato, la condizione n. 1 apposta alla
VIA.: 
  - non si e' realizzata, poiche' il procedimento  di  autorizzazione
della centrale di Flumeri e' ancora in itinere; 
  - e' tuttora vigente, occorrendo che, ai fini  della  modifica  e/o
revoca della condizione medesima, venga rinnovata il procedimento  di
VIA, attraverso  l'espressa  inclusione,  ai  fini  del  giudizio  di
compatibilita' ambientale,  della  centrale  di  Flumeri,  in  quanto
localizzata nella stessa macro area interna."; 
  CONSIDERATO  che  la   citata   sentenza,   pur   non   riferendosi
direttamente   all'autorizzazione   unica   rilasciata   da    questa
Amministrazione, sviluppa considerazioni che possono essere riportate
anche al caso in parola; 
  VISTA  la  lettera  n.  ASEE/Siti-GC/PU-1087  del  4  giugno  2012,
acquisita al protocollo di questo Ministero con il numero  11803  del
13/06/2012, con cui la Edison S.p.A. ha comunicato  di  rinunciare  a
proseguire nell'iter autoritativo concernente la realizzazione  della
centrale termoelettrica da ubicarsi  nel  territorio  del  Comune  di
Flumeri; 
  VISTA  la  nota  n.   13281   del   03/07/2012   con   cui   questa
Amministrazione, preso atto dell'esplicita rinuncia  formulata  dalla
Societa' Edison S.p.A., ha  ritenuto  il  procedimento  autorizzativo
relativo alla centrale di Flumeri concluso e, quindi, archiviato; 
  CONSIDERATO,  pertanto,  che   l'archiviazione   del   procedimento
autorizzativo   relativo   alla    realizzazione    della    centrale
termoelettrica di Flumeri (AV) permette di  considerare  superata  la
condizione  di  cui  alla  prescrizione   n.   1   del   decreto   di
compatibilita' ambientale n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1 agosto  2008,
prescindendo da quanto argomentato al riguardo nelle  due  menzionate
lettere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e
del Mare prot. n. DVA - 2010 - 0027156 del 10 novembre 2010 e prot. n
DVA-2010-0030822 del 20 dicembre 2010; 
  RITENUTO pertanto di confermare l'esito e le condizioni di  cui  al
citato decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010; 
    
  D E C R E T A 
    
  Art. 1 Si conferma il decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010. 
  Art. 2 Restano ferme tutte le prescrizioni ed indicazioni formulate
con il decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010. 
  Art. 3 Il presente provvedimento sara' reso noto sul sito  internet
del        Ministero         dello         Sviluppo         Economico
(http://www.sviluppgoeconomico.gov.it). 
  Avverso   il   presente   provvedimento    E:    ammesso    ricorso
giurisdizionale al  TAR  del  Lazio  -  Sezione  di  Roma,  ai  sensi
dell'art.  41  della  L.  n.  99/2009,  0,  in  alterativa,   ricorso
straordinario al Capo dello  Stato  nel  termine  rispettivamente  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento. 
 
  Roma, li', 23 LUG. 2012 

                        Il direttore generale 
                       dott.ssa Rosaria Romano 

 
T12ADQ14078
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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