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Errata corrige
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Conferma decreto N. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del 21 dicembre 2010, N°55/04/2010, con il quale, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, la Luminosa S.r.l. - con sede legale in Milano, Largo Guido Donegani, 2, cod. fisc. 07907530633 - e stata autorizzata a realizzare una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale caratterizzata da una potenza termica di circa 680 MW e una potenza elettrica pari a circa 385 MW, da ubicare nel territorio del Comune di Benevento, all'interno dell'agglomerato industriale A.S.I. di Ponte Valentino, nonche' le relative opere connesse CONSIDERATO che la compatibilita' ambientale della succitata iniziativa e stata sancita dal decreto n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1 agosto 2008 che impone, tra l'altro, una serie di prescrizioni, cosi come riportate nell'Allegat0 considerato parte integrante e sostanziale del menzionato decreto N°55/04/2010; CONSIDERATA, in particolare, la prescrizione n. 1 del menzionato decreto di compatibilita' ambientale che testualmente recita: "1. Il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale e' condizionata dall' esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D. GR. n, 3533 del 05.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in casa di rilascio dell'autorizzazione indicata."; CONSIDERATO che, nel corso del procedimento autorizzativo, alla luce delibera n. 691 dell'8 ottobre 2010 della Giunta Regionale della Campania con cui e stata rilasciata l'intesa prevista dalla legge n. 55/2002, questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare se il giudizio di compatibilita' ambientale continuasse ad essere condizionato all'esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea, cosi' come prescritto al sopra riportato punto n. l del decreto di compatibilita' ambientale; CONSIDERATO che con lettera del 10 novembre 2010, prot. n. DVA-2010-0027156, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che: "... e' del parere che e venuta meno 10 la condizione indicata al n. 1 del quadro prescrittivo del decreta VIA, risultando la medesima privata dell'efficacia che avrebbe potuto avere qualora le determinazioni regionali fossero rimaste nella rappresentazione data dalla DGR 3533/2003."; CONSIDERATO che con lettera del 20 dicembre 2010, n. DVA-2010-0030822, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 623 del 17 dicembre 2010 con il quale la medesima Commissione "ritiene confermata la validita' del giudizio favorevole, con prescrizioni, di compatibilita' ambientale trasposta nel parere allegata al Decreta DSA e DEC - 2008 - 0000708 del 1° agosto 2008, nonche' ritiene che sia venuta meno, la condizione indicata al punta n. 1 del quadra prescrittiva del succitata decreta di compatibilita' ambientale, essendo mutate le condizioni di fattibilita' previste inizialmente dalla DGR 3533/2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel PEAR"; VISTA la sentenza n. 05327/2012 del 12/06/2012 in cui il TAR Lazio, pronunciandosi in merito al ricorso proposto da W.W.F. Italia O.N.G. - O.N.L.U.S. avverso l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell''impianto in parola, ha sancito che "... quale che sia il rilievo della pianificazione energetica regionale, il Ministero dell' Ambiente, e la Commissione VIA, non potevano limitarsi a prendere atto del mutamento di tali indirizzi, ma dovevano promuovere la rinnovazione del giudizio di VIA della centrale di Luminosa al fine di considerarne espressamente l'interazione con la centrale di Flumeri. Ne consegue che, alla stato, la condizione n. 1 apposta alla VIA.: - non si e' realizzata, poiche' il procedimento di autorizzazione della centrale di Flumeri e' ancora in itinere; - e' tuttora vigente, occorrendo che, ai fini della modifica e/o revoca della condizione medesima, venga rinnovata il procedimento di VIA, attraverso l'espressa inclusione, ai fini del giudizio di compatibilita' ambientale, della centrale di Flumeri, in quanto localizzata nella stessa macro area interna."; CONSIDERATO che la citata sentenza, pur non riferendosi direttamente all'autorizzazione unica rilasciata da questa Amministrazione, sviluppa considerazioni che possono essere riportate anche al caso in parola; VISTA la lettera n. ASEE/Siti-GC/PU-1087 del 4 giugno 2012, acquisita al protocollo di questo Ministero con il numero 11803 del 13/06/2012, con cui la Edison S.p.A. ha comunicato di rinunciare a proseguire nell'iter autoritativo concernente la realizzazione della centrale termoelettrica da ubicarsi nel territorio del Comune di Flumeri; VISTA la nota n. 13281 del 03/07/2012 con cui questa Amministrazione, preso atto dell'esplicita rinuncia formulata dalla Societa' Edison S.p.A., ha ritenuto il procedimento autorizzativo relativo alla centrale di Flumeri concluso e, quindi, archiviato; CONSIDERATO, pertanto, che l'archiviazione del procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica di Flumeri (AV) permette di considerare superata la condizione di cui alla prescrizione n. 1 del decreto di compatibilita' ambientale n. DSA-DEC-2008-0000708 del 1 agosto 2008, prescindendo da quanto argomentato al riguardo nelle due menzionate lettere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. DVA - 2010 - 0027156 del 10 novembre 2010 e prot. n DVA-2010-0030822 del 20 dicembre 2010; RITENUTO pertanto di confermare l'esito e le condizioni di cui al citato decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010; D E C R E T A Art. 1 Si conferma il decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010. Art. 2 Restano ferme tutte le prescrizioni ed indicazioni formulate con il decreto N°55/04/2010 del 21 dicembre 2010. Art. 3 Il presente provvedimento sara' reso noto sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppgoeconomico.gov.it). Avverso il presente provvedimento E: ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, 0, in alterativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Roma, li', 23 LUG. 2012 Il direttore generale dott.ssa Rosaria Romano T12ADQ14078