Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Con riferimento all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 12 luglio 2012 sezione "Altri annunci commerciali", Padovana RMBS S.r.l. ("Padovana RMBS") comunica che in data 19 settembre 2012 ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto da Banca Padovana Credito Cooperativo S.c. ("Banca Padovana" o la "Banca Cedente"), con effetti economici dalle ore 00:01 del 31 luglio 2012 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23:59 del 30 marzo 2012 (o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio), soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione: (a) mutui i cui crediti (i) siano stati ceduti in data 22 aprile 2009 dalla Banca Cedente alla societa' per la cartolarizzazione Alta Padovana Finance S.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130/99, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2009, parte II, sezione "Altri annunci commerciali"; e (ii) siano stati riacquistati da parte della Banca Cedente ai sensi di un contratto di riacquisto stipulato con Alta Padovana Finance S.r.l. in data 30 agosto 2012, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 settembre 2012, parte II, sezione "Altri annunci commerciali"; (b) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (c) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (d) mutui erogati a persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"); n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); (e) mutui garantiti da ipoteca su uno o piu' beni immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il bene immobile sul quale e' costituita l'ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, il bene immobile prevalente, intendendosi per tale il bene immobile che, nel caso di costituzione di una o piu' ipoteche su piu' beni immobili a garanzia dello stesso mutuo, ha il valore risultante da perizia piu' elevato) e' un bene immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8"); (f) mutui in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata (comprensiva di capitale e/o interessi); (g) mutui derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; ad esclusione dei: (i) mutui con scadenza oltre il 31 luglio 2039; (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (iii) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia superiore ad Euro 640.000 (seicentoquarantamila/00); (iv) mutui il cui importo erogato alla data di erogazione sia superiore a: (A) Euro 900.000 (novecentomila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B) Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila/00) in caso di mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); (v) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente; (vi) mutui derivanti da contratti di mutuo qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (vii) mutui che sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (viii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo; (ix) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (x) mutui concessi a debitori che presentassero, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite nella sezione "B", paragrafo 2, della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni); (xi) mutui derivanti da contratti che presentano, alle ore 23.59 del 30 marzo 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; (xii) mutui derivanti da contratti che presentano, alla Data di Godimento, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; (xiii) mutui derivanti da contratti che presentano, alle ore 16.02 del 13 settembre 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 31 giorni; (xiv) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n.01070046147; n.11070054813; n.15070046113; n.11070054812; n.07070046139; n.12070047533; n.07070048060; n.12070047696; n.07070046146; n.12070047534 n.2070053382; n.3070038095; n.3070039845; n.7070050702; n.7070051935; n.7070051936; n.8070051078; n.11070036032; n.11070041094; n.12070042169; n.16070053806; n.18070041650; n.19070053268; n.20070048706; n.20070050700; n.20070054301; n.20070054693; n.23070045847 n.23070052397; n.24070042289; n.12070046233; n.4070039654; n.6070055498; n.4070048752; n.23070053884; n.5070040141; n.13070045632; n.16070054061; n.24070039292; (xv) mutui i cui crediti siano alla Data di Godimento o siano stati classificati prima della Data di Godimento dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed ai Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti a Padovana RMBS ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a fronte di tutte le garanzie reali e personali da chiunque prestate, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Padovana RMBS ha conferito incarico a Banca Padovana ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti, dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti da Banca Padovana, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Banca Padovana ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Padovana Credito Cooperativo S.c., Via Caltana, 7, 35011 Campodarsego (PD). Inoltre, a seguito della cessione, Padovana RMBS e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, Padovana RMBS, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), Padovana RMBS od il soggetto da essa incaricato non trattera' dati definiti come "sensibili". Padovana RMBS trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del Credito e del relativo Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, Padovana RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede di Padovana RMBS, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Padovana RMBS. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Padovana RMBS S.r.l., da inviarsi a Padovana RMBS S.r.l., via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV), all'attenzione del Responsabile di Ruolo. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Banca Padovana Credito Cooperativo S.c., Via Caltana, 7, 35011 Campodarsego (PD) in qualita' di "Responsabile" designato da Padovana RMBS S.r.l. ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy. Padovana RMBS S.r.l. - Amministratore unico Andrea Fantuz T12AAB14296