MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia

(GU Parte Seconda n.113 del 25-9-2012)

 
                               Avviso 
 

  VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e  le  successive  modificazioni  e
integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione
dei procedimenti amministrativi; 
  VISTO il D.lgs. 23.5.2000, n. 164; 
  VISTO il D.M. 22.12.2000 del Ministero delle Attivita'  Produttive,
gia' Ministero dell'Industria, del Commercio e  dell'Artigianato  ora
Ministero dello Sviluppo  Economico  concernente  l'individuazione  e
l'aggiornamento della Rete Nazionale Gasdotti ai  sensi  dell'art.  9
del D.lgs. n. 164/2000 sopra citato; 
  VISTO il D.lgs. 30.3.2001,  n.  165,  concernente  'Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche'; 
  VISTO il D.P.R.  8.6.2001,  n.  327  e  s.m.i.,'Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', in seguito denominato 'Testo Unico'; 
  VISTO  il  D.M.  05.06.2012  recante  approvazione   del   progetto
definitivo, dichiarazione di  pubblica  utilita'  con  riconoscimento
dell'urgenza  ed  indifferibilita'  dell'opera,  accertamento   della
conformita'  urbanistica  ed  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio, per il metanodotto 'Pieve di  Soligo  -  San  Polo  di
Piave  -  Salgareda'  DN  300  (12')'  Variante  DN  300  (12')   per
interferenza con variane alla Strada Provinciale n. 38  in  progetto,
localita' Pare'; 
  VISTA l'istanza  in  data  12.07.2012  corredata  della  necessaria
documentazione con la quale la Soc. Snam  Rete  Gas  S.p.A.  Societa'
soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di  Snam  S.p.A.,
con sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara 7, ha chiesto  a
questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, per  i
terreni in comune di Conegliano in provincia di Treviso 
  a) l'asservimento di aree, indicate in  colore  rosso  tratteggiato
nell'allegato piano particellare, di proprieta' delle  ditte  di  cui
all'annesso elenco; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle aree indicate in colore verde tratteggiato nell'allegato  piano
particellare, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco 
  CONSIDERATO  che  l'opera  di  cui  sopra  riveste   carattere   di
particolare urgenza in quanto: 
  - la Provincia di Treviso  Settore  Viabilita'  ha  predisposto  un
progetto di Variante alla SP 38 ' F. Fabbri nei comuni  di  Susegana,
S.Pietro di Feletto e Conegliano - loc.  Pare'  che  interferisce  in
piu' punti  con  la  condotta  esistente  facente  parte  della  Rete
Nazionale Gasdotti rendendo, quindi, necessario la realizzazione  del
metanodotto di cui  sopra  e  delle  opere  connesse  per  motivi  di
sicurezza; 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52 quinquies, punto 2, del Testo
Unico,  il  D.M.  05.06.2012  sopra  citato  determina  l'inizio  del
procedimento di esproprio e che 
  nella  fattispecie  si  realizza  inoltre  la  condizione  prevista
dall'art. 22, comma 2 punto b) del Testo Unico; 
  DECRETA: 
  Art. 1.  Sono  disposti,  a  favore  della  Snam  Rete  Gas  S.p.A.
l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di  terreni,  in
comune di Conegliano, provincia di Treviso, interessate dal tracciato
del metanodotto 'Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda'  DN
300 (12')' Variante DN 300 (12') per interferenza  con  variane  alla
Strada Provinciale  n.  38  in  progetto,  localita'  Pare';'  meglio
evidenziate  nell'allegato  piano  particellare  con   colore   rosso
tratteggiato per l'asservimento e con colore verde per  l'occupazione
temporanea, di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco; 
  Art. 2. L'asservimento, sottoposto alla condizione  sospensiva  che
siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti
di cui ai successivi artt. 5 e 6, prevede quanto segue: 
  a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' di  circa  metri  1
(uno), misurata al momento della posa, di una tubazione  trasportante
idrocarburi nonche' cavi accessori per reti tecnologiche; 
  b)  -  l'installazione  di  apparecchi   di   sfiato   e   cartelli
segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie  ai  fini
della sicurezza; 
  c) -  la  costruzione  di  manufatti  accessori  fuori  terra,  con
relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente,
da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete  Gas  S.p.A.  come
previsto nel piano particellare in scala 1:2000; 
  d) - l'obbligo di non costruire opere  di  qualsiasi  genere,  come
pure fognature e  canalizzazioni  chiuse,  a  distanza  inferiore  di
11,50/7,50  metri  dall'asse   della   tubazione   (come   da   piano
particellare allegato), nonche' di mantenere la superficie  asservita
a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire  sulla  stessa  le
normali coltivazioni senza  alterazione  della  profondita'  di  posa
della tubazione; 
  e) - la facolta' della Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche  per
mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo  occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) - l'inamovibilita' di tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  e
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avra' anche
la facolta' di rimuoverle; 
  g) - il diritto della Snam Rete Gas S.p.A., al  libero  accesso  in
ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il  personale
ed  i  mezzi  necessari  per  la   sorveglianza,   la   manutenzione,
l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  h) - la determinazione di volta in volta ed a lavori ultimati e  la
liquidazione, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose,  alle
piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione   di   eventuali
riparazioni,   modifiche,   sostituzioni,   recuperi,   manutenzioni,
esercizio dell'impianto; 
  i)  -  il  divieto  di  compiere  qualsiasi  atto  che  costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto,  ostacoli
il  libero  passaggio,  diminuisca  o  renda  piu'  scomodo  l'uso  o
l'esercizio della servitu'; 
  l) - la permanenza a carico dei proprietari  dei  tributi  e  degli
altri oneri gravanti sui fondi 
  Art.  3.   Le   indennita'   provvisorie   per   l'asservimento   e
l'occupazione  temporanea  enunciate  nel  precedente  art.   1,   da
corrispondere agli aventi diritto, sono  state  determinate  in  modo
urgente, ai  sensi  dell'art.  22  e  conformemente  all'art.  44  ed
all'art.  52  octies  del  Testo  Unico,   nella   misura   stabilita
nell'elenco allegato al presente decreto 
  Art. 4. Il presente provvedimento,  per  quanto  necessario,  sara'
registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese della Snam Rete
Gas S.p.A., presso i competenti Uffici  e  sara'  inoltre  pubblicato
dalla stessa Societa', per estratto, sulla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana 
  Art. 5. Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla notifica del presente
decreto,  alle  ditte  proprietarie,  unitamente  ad  un   invito   a
presenziare alla redazione dello stato  di  consistenza  e  presa  di
possesso dei beni, specificando con  un  preavviso  di  almeno  sette
giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche  il
nominativo dei tecnici da essa incaricati 
  Art. 6. Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno  a
redigere  il  verbale  di  immissione  in   possesso   dei   terreni,
compilandone lo stato di consistenza anche in assenza dei proprietari
invitati, in quest'ultimo caso con la presenza di due  testimoni  che
non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A. 
  Art. 7. La Ditta proprietaria dei  terreni  asserviti,  nei  trenta
giorni successivi  all'immissione  in  possesso,  puo'  comunicare  a
questa Amministrazione (Dipartimento per  l'energia  Div.  II  -  Via
Molise 2 - 00187 Roma) e per conoscenza alla Snam  Rete  Gas  S.p.A.,
con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione  delle  indennita'  di
asservimento   e   di   occupazione   temporanea;    questa    stessa
Amministrazione,  ricevuta  dalla  proprieta'  la  comunicazione   di
accettazione  delle  indennita'  di  asservimento  e  di  occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul  bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del
terreno,  imporra'  alla  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  di  provvedere  al
pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine
alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali 
  Art. 8. Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in  caso  di
rifiuto o silenzio,  le  indennita'  provvisorie  di  asservimento  e
occupazione temporanea saranno  invece  depositate  presso  la  Cassa
Depositi e Prestiti,  a  seguito  di  apposita  ordinanza  di  questa
Amministrazione alla Snam Rete Gas S.p.A. 
  Entro  lo  stesso  termine   stabilito   per   l'accettazione,   il
proprietario che non condivide le indennita' provvisorie proposte con
il presente atto puo': 
  a) produrre a questa  Amministrazione  istanza  per  la  nomina  di
tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22 del Testo Unico, designandone uno
di sua fiducia, affinche' unitamente al tecnico  nominato  da  questo
Ministero e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente
del Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive 
  b) non avvalersi di un tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  questa
Amministrazione provvedera' a determinare  le  indennita'  definitive
tramite la  Commissione  Provinciale  competente  o  avvalendosi  dei
propri uffici ai sensi dell'art. 52 nonies del Testo Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni di cui  sopra,  il
proprietario, il promotore dell'espropriazione  o  il  terzo  che  ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini
e con le modalita' previste dall'art. 54 del Testo Unico 
  Art. 9. Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  sulle  aree
evidenziate in colore  verde  nel  piano  particellare  allegato,  si
autorizza la Snam Rete Gas S.p.A., a procedere all'occupazione  degli
immobili, di cui al precedente art. 1, per un periodo di anni  due  a
decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree 
  Art. 10. Per lo stesso periodo di due anni, sara' dovuta alla ditta
proprietaria degli immobili da occupare descritti all'art.  1,  anche
le relative indennita' riportate nel corrispondente elenco di cui  al
piano particellare allegato 
  Art.  11.  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  Amministrativo   Regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Roma, 02/08/2012 
  Elenco  delle  ditte  e  dei  terreni  da  asservire  ed   occupare
temporaneamente: Ditta 'Impresa  Tonon  S.P.A.  (Omissis)  Foglio  21
mappali 2057 (ex 257 parte) - 2058 (ex  257  pate)  -  2102  (ex  186
parte) - 2096 (ex 230) - 2018 (ex 229)  (Omissis);  Ditta  Vettoretti
Valerio - Banca della Marca Credito Cooperativo (Omissis)  Foglio  21
mappali 1921 - 2004 (ex 1922 parte) - 1996 (ex 1716 parte) (Omissis). 

                        Il capo dipartimento 
                         ing. Leonardo Senni 

 
T12ADC14346
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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