GEOGASTOCK S.P.A.

(GU Parte Seconda n.115 del 29-9-2012)

 
Decreto  2.8.12  di  conferimento  concessione   "Cugno   le   Macine
                             Stoccaggio" 
 

  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  di concerto con 
  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
  e d'intesa con 
  LA REGIONE BASILICATA 
  VISTA la legge 26 aprile  1974,  n.170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi; 
  VISTO il decreto del Presidente della  Repubblica  9  aprile  1959,
n.128, recante norme di polizia delle miniere e delle  cave,  nonche'
le successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento
a quelle introdotte dal decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n.886, ed a quelle  introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n.221; 
  VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, di attuazione
della direttiva  92/91/CEE  relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori nelle  industrie  estrattive  per  trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n.123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, di attuazione
della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio  e  di
esercizio  delle   autorizzazioni   alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi, che all'articolo 13 definisce norme  sul
conferimento ed esercizio delle  concessioni  di  coltivazione  e  di
stoccaggio; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,  di  attuazione
della direttiva  n.98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale; 
  VISTO il decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,
n.327, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
nonche'  le  successive  modifiche  e  integrazioni  con  particolare
riferimento a quelle introdotte dal decreto legislativo  27  dicembre
2004, n. 330; 
  VISTO la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni  inerenti  allo  stoccaggio   di   gas   naturale   in
giacimento; 
  VISTA la legge n. 239/2004 che all'articolo 1,  comma  60,  prevede
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, della  legge
24 novembre 2000, n. 340, anche alla realizzazione  di  stoccaggi  di
gas naturale in sotterraneo; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni  per  lo
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia" ed in particolare: 
  - l'articolo 27, comma 33, il quale abroga l'articolo 8 della legge
340/2000; 
  - l'articolo 27, comma 32, il quale stabilisce che le  disposizioni
dello stesso articolo 27 si applicano, su richiesta del proponente da
presentare entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge n.  99/2009,  ai  procedimenti  amministrativi  in  corso  alla
medesima data; 
  CONSIDERATO che il soggetto proponente non ha richiesto,  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 32, della legge n. 99/2009, l'applicazione al
procedimento delle disposizioni  dell'articolo  27,  comma  33  della
stessa legge; 
  VISTO il decreto  ministeriale  27  marzo  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, recante  "Determinazione
dei criteri per la conversione in stoccaggio di  giacimenti  in  fase
avanzata di  coltivazione  ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164", abrogato dal decreto ministeriale
21 gennaio 2011; 
  VISTO il decreto ministeriale 26 agosto 2005  del  Ministero  delle
attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, recante
le  norme  sulla  modalita'  di  conferimento  della  concessione  di
stoccaggio di  gas  naturale  in  sotterraneo  e  l'approvazione  del
relativo disciplinare tipo emanato ai sensi dell'articolo  11,  comma
1, del decreto legislativo n.164/2000, oggi  sostituito  dal  decreto
del Ministero  dello  sviluppo  economico  21  gennaio  2011  recante
"Modalita' di conferimento della concessione  di  stoccaggio  di  gas
naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo" e 
  dal  decreto  direttoriale  4  febbraio  2011,  recante  "Procedure
operative di attuazione del decreto ministeriale 21  gennaio  2011  e
modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  stoccaggio   e   di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011"; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue  modifiche
ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, in particolare: 
  - l'articolo 7, comma 3,  che  stabilisce  che  sono  sottoposti  a
valutazione di impatto ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i
progetti inerenti allo stoccaggio di gas combustibile  e  di  CO2  in
serbatoi sotterranei naturali, in unita'  geologiche  profonde  e  in
giacimenti esauriti di  idrocarburi,  come  riportato  al  numero  17
dell'Allegato II del decreto; 
  - l'articolo 7,  comma  5,  che  stabilisce  che  in  sede  statale
l'autorita' competente per la VIA  e'  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  che  emana  il  relativo
provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi nonche' le successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento
della  direttiva  96/82/CE,  modificato  e  integrato   dal   decreto
legislativo  21  settembre  2005,  n.  238,  che  detta  disposizioni
finalizzate  a  prevenire  gli   incidenti   rilevanti   connessi   a
determinate sostanze pericolose e  a  limitarne  le  conseguenze  per
l'uomo e per l'ambiente, e la Circolare Interministeriale 21  ottobre
2009 Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, Ministero dell'interno e Ministero dello sviluppo economico, di
indirizzo per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto  1999,
n. 334 agli stoccaggi sotterranei di gas  naturale  in  giacimenti  o
unita' geologiche profonde; 
  VISTO  il  decreto  ministeriale  18  giugno  2010,  di  attuazione
dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 135  del  25  settembre
2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le
modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a  tutela
dei soggetti del sistema del  gas  naturale  che  offrono  servizi  e
scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi
di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione  dei
sistemi di misura utilizzati dai  produttori  di  idrocarburi  e  dai
clienti finali, ovvero dai consumatori che  acquistano  gas  per  uso
proprio; 
  VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 di  recepimento
della Direttiva comunitaria 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle industrie estrattive; 
  VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante  misure
per la maggiore concorrenzialita' nel mercato del gas naturale ed  il
trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,  ai  sensi
dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99; 
  VISTO il Comunicato 31  ottobre  2001,  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse n.10 anno XLV, con  cui
veniva reso noto, ai sensi dell'articolo 2 del D.M.  27  marzo  2001,
l'elenco dei giacimenti in fase avanzata di  coltivazione,  risultati
idonei alla conversione a stoccaggio, tra i quali, tra gli  altri,  i
giacimenti di Grottole- Ferrandina e Pisticci, situati nel sottosuolo
della provincia di Matera e ricadenti nell'ambito  delle  concessioni
di coltivazione "CUGNO LE MACINE" e "SERRA PIZZUTA"  in  titolo  alla
Societa' ENI S.p.A.; 
  VISTE le istanze in data 10 settembre 2002, della  Societa'  Geogas
S.r.l,  poi  divenuta  GEOGASTOCK  S.p.A.   (di   seguito   "Societa'
proponente"), presentate in concorrenza con altri  operatori  per  la
conversione  in  stoccaggio  dei  giacimenti  di  gas   naturale   di
"Grottole-Ferrandina" e "Pisticci"  ricadenti  nelle  concessioni  di
coltivazione "CUGNO LE MACINE" e "SERRA PIZZUTA"; 
  VISTI i pareri del  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la
geotermia  (ora  Commissione  per  gli  idrocarburi  e   le   risorse
minerarie) espresso nella riunione del 1 luglio 2004  e  dell'Ufficio
Nazionale minerario degli  idrocarburi  e  la  geotermia  di  Napoli,
espresso con le note prot. nn. 3029 e 3033 del 12 luglio 2004; 
  VISTA la nota 27 dicembre 2004, n. 5119 con la quale  la  Direzione
generale  energia  e  risorse  minerarie   comunica   alla   Societa'
proponente che le istanze di stoccaggio da essa presentate sono state
selezionate favorevolmente con riferimento  ai  criteri  del  decreto
ministeriale 27 marzo  2001,  in  quanto  volte  a  gestire  in  modo
integrato lo stoccaggio di gas naturale nei due giacimenti di  "CUGNO
LE MACINE" e "  SERRA  PIZZUTA"  permettendo  di  limitare  l'impatto
ambientale e territoriale complessivo delle facilities di superficie; 
  VISTO il decreto 9 febbraio 2009, n 97 del Ministro  dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  di
giudizio favorevole di compatibilita' ambientale (di seguito: decreto
di  VIA)  del  progetto  di  stoccaggio  presentato  dalla   Societa'
proponente, subordinatamente al  rispetto  di  prescrizioni  in  esso
contenute; 
  CONSIDERATO che: 
  - in data 12 agosto 2009 il Ministero dello Sviluppo  Economico  ha
comunicato l'avvio e la nomina del responsabile del procedimento  con
appositi avvisi pubblicati sui quotidiani "La Stampa" e "La  Gazzetta
del mezzogiorno" riportanti le indicazioni previste dagli articoli  7
e 8 della  legge  n.  241/1990,  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, per  il
conferimento delle concessioni di  stoccaggio  denominate  "CUGNO  LE
MACINE STOCCAGGIO"  e  "SERRA  PIZZUTA  STOCCAGGIO"  con  contestuale
approvazione del progetto  delle  opere,  dichiarazione  di  pubblica
utilita', riconoscimento della conformita' urbanistica e  apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio; 
  - lo stesso avviso e' stato affisso all'albo pretorio dei comuni di
Salandra (dal 13 agosto al 12 settembre), Ferrandina (dal  12  agosto
al 10 settembre) e Pisticci (dal 12 al 27 agosto),  i  cui  territori
sono interessati da procedure di esproprio per la  realizzazione  dei
nuovi impianti, nonche' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Basilicata del 16 agosto 2009, n. 38; 
  - copia della documentazione inerente  al  progetto  definitivo  e'
stata consegnata alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera ed
ai  Comuni  di  Ferrandina,  Salandra  e  Pisticci  in  qualita'   di
Amministrazioni  pubbliche  incaricate  al  rilascio  del   nullaosta
all'approvazione del progetto della Societa' proponente; 
  - e' stato svolto l'esame contestuale degli interessi  pubblici  in
merito  alle  opere  proposte  nel  progetto  definitivo  tramite  lo
strumento della conferenza di servizi, convocata  nelle  date  del  5
novembre 2009, 26 novembre 2009, 18 dicembre 2009, 14 gennaio 2010, 2
febbraio 2010 e 19 ottobre 2011; 
  PRESO ATTO che: 
  -  i  Comuni  interessati  hanno  adottato  i  seguenti   atti   di
espressione  favorevole  al   conferimento   delle   concessioni   di
stoccaggio "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO" e "SERRA PIZZUTA  STOCCAGGIO"
e all'insediamento degli impianti del progetto definitivo: 
  - Comune di Salandra:  Delibera  n.35  del  26  novembre  2009  del
Consiglio Comunale; 
  - Comune di  Pisticci:  Delibera  n.42  del  26  ottobre  2009  del
Consiglio Comunale; 
  - Comune di Ferrandina: Delibera  n.10  del  26  gennaio  2010  del
Consiglio Comunale; 
  - sono stati acquisiti: 
  - il certificato di conformita' urbanistica rilasciato in  data  13
gennaio 2010 dall'Ufficio tecnico del Comune di Salandra; 
  - il certificato di conformita' urbanistica rilasciato in  data  13
gennaio 2010 dall'Ufficio tecnico del Comune di Ferrandina; 
  VISTE: 
  - la nota prot.3371-U-11/09/2009  del  Consorzio  per  lo  Sviluppo
Industriale della Provincia  di  Matera,  non  convocato  alla  prima
riunione della Conferenza di servizi, con la quale si fa presente che
parte delle aree  sulle  quali  la  Societa'  intende  realizzare  il
progetto  di  stoccaggio  ricadono  nel  comprensorio  del  consorzio
medesimo e si chiede altresi' che "la procedura avviata con  l'Avviso
Pubblico  sia  riconsiderata  e  riformulata  in   conformita'   alla
legislazione regionale che disciplina l'azione e  le  competenze  del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della  Provincia  di  Matera  -
L.R. 41/1998"; 
  - la nota prot. n.4953 senza data, pervenuta  al  responsabile  del
procedimento in data  22  ottobre  2009,  con  la  quale  il  sindaco
pro-tempore  del  Comune  di  Grottole  chiede  di  partecipare  alla
Conferenza di servizi a motivo  della  vicinanza  del  Comune  stesso
all'impianto da realizzare; 
  - la nota datata 15 settembre 2009 da  parte  del  sig.  Martoccia,
proprietario  di  alcune  delle  aree   interessate   dal   progetto,
riportante le seguenti osservazioni: 
  - nel progetto presentato le particelle 111 e 124 sono  interessate
dagli  impianti  nella  parte  centrale   cosi'   da   comprometterne
l'utilizzo per altri scopi; 
  - nel progetto e' omessa ogni indicazione in ordine  all'estensione
delle zone di rispetto a tutela degli impianti da realizzare; 
  - in violazione all'art. 16, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 non  e'
indicata la misura dei terreni interessati dall'eventuale esproprio e
la quantificazione dell'indennita'. 
  CONSIDERATO che: 
  - un rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Matera e' stato invitato a partecipare  alla  Conferenza
di Servizi a partire dalla seconda riunione; 
  - con nota prot. n.117989 del 22 ottobre 2009 e'  stato  comunicato
al Comune di Grottole che la presenza di rappresentanti di detto Ente
alla Conferenza di Servizi non e' necessaria in quanto  le  opere  in
progetto non  ricadono  nel  territorio  comunale  e  che  tutti  gli
interessi  locali  sono   comunque   tutelati   dalla   presenza   di
rappresentanti della Regione Basilicata e della Provincia di Matera; 
  - con nota prot. n. LGS/CL-09-039 del 20 ottobre 2010, in relazione
alle osservazioni del sig. Martoccia, la Societa'  proponente  si  e'
resa disponibile a valutare modifiche al tracciato qualora queste non
costituissero modifica sostanziale rispetto  a  quanto  approvato  in
sede di VIA. 
  VISTA la delibera n.61 del 16 dicembre 2009 con  cui  il  Consorzio
per lo Sviluppo Industriale della Provincia  di  Matera  accoglie  la
domanda della  Societa'  proponente  per  l'assegnazione  di  un'area
nell'agglomerato industriale della Valle del  Basento  e  impegna  la
Societa'  a  ridefinire  il  tracciato  del  metanodotto   rendendolo
compatibile con la pianificazione vigente; 
  VISTA la nota 5 febbraio 2010 n. GS/CL-10-009 con cui  la  Societa'
proponente  comunica  che  l'ottemperanza  alla  delibera  consortile
n.61/2009 comporta la ridefinizione di un tratto di metanodotto; 
  VISTA la nota 9 febbraio 2010, n. 17005 con la quale  la  Direzione
generale  per  le  risorse  minerarie  ed  energetiche  trasmette  al
Ministero dell'ambiente  la  nota  GS/CL-10-009/2010  della  Societa'
proponente in relazione alla necessita' di  sottoporre  le  modifiche
alla procedura di cui all'articolo 20,  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2008, n. 4 di modifica ed integrazione al d.lgs. 152/2006; 
  VISTA la nota 12 febbraio 2010 n. LGS/bc-10-007 con cui la Societa'
proponente trasmette la documentazione di  aggiornamento  progettuale
inerente  alla  ridefinizione   del   tracciato   a   seguito   della
prescrizione di cui alla Delibera n. 61 del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Matera; 
  VISTO l'avviso al pubblico del 17  febbraio  2010,  pubblicato  sui
quotidiani "Gazzetta del Mezzogiorno" e  "La  Stampa"  relativo  alla
ridefinizione del tracciato, ai sensi della legge  n.  241/1990,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001  e  del  decreto
legislativo n.330/2004; 
  VISTA la nota prot. n. DVA-2010-0006425 del 4 marzo 2010 con cui il
Ministero dell'Ambiente chiede il parere  della  Commissione  VIA-VAS
sulla necessita' di applicare alle modifiche proposte  l'articolo  20
del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i; 
  VISTA la nota prot. n. LGS/CL-10-015 del 12 aprile  2010  pervenuta
per conoscenza,  con  la  quale  la  Societa'  proponente  chiede  al
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia  di  Matera  di
prendere  atto  che,  a  seguito  di  una  piu'  accurata  analisi  e
trasposizione grafica del tracciato del metanodotto,  questo  risulta
compatibile con la lottizzazione del Piano attuativo  del  Nucleo  di
Industrializzazione consortile della Valle del Basento e  non  impone
spostamento rispetto al tracciato indicato negli elaborati  approvati
nella VIA; 
  VISTA la nota prot. n. LGS/CL-10-016 del 19  aprile  2010,  con  la
quale  la  Societa'  proponente  comunica  la  "cancellazione   della
variazione di percorso  metanodotti  prescritta  dalla  Delibera  del
Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Matera"; 
  VISTA la nota  prot.  n.  5054  del  21  aprile  2010  con  cui  il
responsabile del procedimento  comunica  al  Ministero  dell'ambiente
l'annullamento della richiesta formulata con la nota n.17005/2010; 
  VISTA la  nota  prot.  n.  DVA-2010-0013610  del  26  maggio  2010,
pervenuta per conoscenza, con cui il Ministero  dell'Ambiente  prende
atto del superamento delle precedenti richieste; 
  VISTA la nota prot. n. LMG/GS-10-024 del 2 luglio  2010,  pervenuta
per conoscenza, con cui la Societa' proponente comunica al  Ministero
dell'Ambiente, in relazione al  decreto  di  valutazione  di  impatto
ambientale 97/2009, di aver dovuto prendere atto "della necessita' di
attuare un trascurabile adeguamento del  tracciato  dei  metanodotti,
conseguente all'istituzione del Nucleo di Pianificazione  Industriale
di Salandra Scalo."; 
  VISTA la nota prot. n. DVA-2010-0027553 del 15  novembre  2010  con
cui il Ministero dell'Ambiente comunica che la Commissione Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha ritenuto che la  modifica
di cui  alla  nota  Geogastock  n.  LMG/GS-10-024/2010,  non  sia  da
sottoporre a verifica di assoggettabilita' alla procedura VIA; 
  VISTA la nota del 1 febbraio 2010, prot.  n.3799,  con  cui  l'area
tecnica della provincia di  Matera  esprime  parere  favorevole  alla
realizzazione del progetto definitivo; 
  CONSIDERATO CHE: 
  - in data 10 maggio  2011,  con  nota  prot.  n.  LMG/GS-11-03,  la
Societa'  proponente  rappresenta   al   Presidente   delle   Regione
Basilicata, e per conoscenza al responsabile  del  procedimento,  che
l'allungarsi dei tempi di rilascio delle concessioni mette a  rischio
la realizzazione del progetto; 
  - in data 10 giugno 2011, con  nota  prot.  n.12656,  il  Direttore
Generale della  Direzione  delle  Risorse  Minerarie  ed  Energetiche
rappresenta  la  medesima  situazione  al  Direttore  Generale  della
Direzione   Sicurezza   dell'approvvigionamento   e    infrastrutture
energetiche; 
  - in data 13 settembre 2011, con nota prot. n.18305 viene convocata
la riunione della Conferenza di Servizi per il  giorno  28  settembre
2011; 
  - la Regione Basilicata, con nota  0160574/7SAE  del  26  settembre
2011 chiede "di rinviare la riunione a data diversa da quella fissata
in  quanto  questa  amministrazione  sta  perfezionando  l'intesa   e
pertanto non puo' utilmente partecipare"; 
  - in data 26 settembre 2011, con nota prot.  n.19175,  la  riunione
viene rinviata al 19 ottobre 2011; 
  VISTA la nota prot. n. LCL/GS-11-022 del 27 settembre 2011 con  cui
la  Societa'  proponente  "ritiene  ampiamente  compatibile,  con  lo
sviluppo  del  Progetto,  una  eventuale   assegnazione   delle   due
concessioni disgiunta; con inizialmente l'assegnazione  di  Cugno  le
Macine..."  "...ed  in  un   secondo   tempo   l'assegnazione   della
concessione Serra Pizzuta..."; 
  CONSIDERATO CHE: 
  - in sede di Conferenza di Servizi, nel corso della riunione del 19
ottobre 2011, e' pervenuta da parte della Regione Basilicata la  nota
prot. 175796/75AE del 18 ottobre 2011  che  specifica  quanto  segue:
"L'Ufficio  geologico   ed   Attivita'   estrattive   della   regione
Basilicata, interessato al procedimento per il  rilascio  dell'Intesa
sul conferimento delle concessioni di stoccaggio in oggetto, comunica
l'esigenza  di  approfondire  alcuni  aspetti  tecnico-amministrativi
relativi alla concessione di stoccaggio in oggetto  riportato  e  con
riferimento  in  particolare  alla  dinamica  che   ha   guidato   il
procedimento di espressione del parere del Comune di  Pisticci  sulla
concessione "Serra Pizzuta". Tanto in considerazione che il  Sindaco,
a fronte di una  favorevole  determinazione  iniziale,  espressa  dal
consiglio comunale, chiede, oggi,  di  acquisire  ulteriori  elementi
tecnici in merito.  Pertanto,  in  attesa  di  un  parere  definitivo
dell'Ente locale interessato, la  Regione,  in  considerazione  della
natura dell'intesa, si riserva di esprimersi impegnandosi a  chiudere
il procedimento per il rilascio della stessa entro la fine  del  mese
di novembre p.v."; 
  -  nel  corso  della  medesima   riunione   il   responsabile   del
procedimento, accogliendo la posizione  prevalentemente  esposta  dai
convenuti, aggiorna la seduta alla data del 3 novembre 2011; 
  - nel corso della seduta del 3 novembre 2011 e' pervenuta da  parte
del  Capo  di  Gabinetto  della  Regione  Basilicata  la  nota  prot.
02/GAB/2011, di pari data, con cui si chiede "di voler  procedere  ad
un ulteriore aggiornamento, possibilmente analogo al  precedente,  al
fine di consentire" allo stesso Ente  "di  partecipare  con  adeguata
istruttoria  alla   riunione   conclusiva   della   Conferenza".   Il
responsabile  del  procedimento,  accogliendo  la  posizione  unanime
esposta dai convenuti, aggiorna la seduta alla data del  18  novembre
2011; 
  - nel corso della seduta del 18  novembre  2011,  e'  pervenuta  da
parte della Regione Basilicata  la  nota  prot.  03/GAB/2011  del  17
novembre 2011 in cui il Capo di Gabinetto rappresenta che "permangono
i  motivi  che  hanno  determinato  la  richiesta  di  aggiornamento"
espressi nella nota 02/GAB/2011. Il  responsabile  del  procedimento,
tenuto conto del notevole lasso di  tempo  trascorso  dall'avvio  del
procedimento concessorio, dichiara chiusi i lavori  della  Conferenza
di Servizi; 
  VISTA la nota della Societa' proponente prot. n.  LMG/GS-11-06  del
23 novembre 2011, pervenuta per conoscenza, di diffida  alla  Regione
Basilicata "ad esprimersi circa il rilascio della propria  intesa  al
conferimento delle concessioni di stoccaggio..." "...entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della..." nota, specificando che, "...in
caso contrario, la  Societa'  si  vedra'  costretta  suo  malgrado  a
tutelare  i  propri  interessi   giuridici,   anche   attraverso   il
risarcimento dei danni subiti, nelle sedi di giustizia". 
  VISTA la delibera n.1971 del 28 dicembre 2011, con  cui  la  Giunta
della Regione Basilicata esprime l'intesa ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 340/2000, con prescrizioni,  in  merito  al  conferimento
della  concessione  di  stoccaggio  denominata   "CUGNO   LE   MACINE
STOCCAGGIO" e stabilisce  "di  rinviare  l'assenso  all'intesa  della
Regione  Basilicata,  ai  sensi   dell'art.8   della   L.   340/2000,
relativamente al conferimento della concessione di stoccaggio di  gas
naturale in sotterraneo denominata  "Serra  Pizzuta",  ricadente  nel
territorio del Comune di Pisticci (Prov. Matera), tenuto conto  della
possibilita'  di  uno  sviluppo  disgiunto  delle   due   concessioni
denominate Cugno Le Macine e Serra Pizzuta"; 
  VISTI i verbali delle riunioni della conferenza di servizi tenutesi
in data 5 e 26 novembre,18 dicembre 2009, 14  gennaio  e  2  febbraio
2010, 19 ottobre 2011,  durante  le  quali  e'  stato  presentato  il
progetto relativo alla concessione di stoccaggio, sono state discusse
le osservazioni pervenute e sono stati acquisiti gli atti di  assenso
necessari; 
  CONSIDERATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi  e
tenuto conto delle posizioni ivi espresse; 
  VISTE la determinazione relativa al conferimento delle concessioni,
prot. n.524 del 16 dicembre 2011 e la nota integrativa prot. n.14 del
17 gennaio 2012,  trasmesse  dal  responsabile  del  procedimento  al
Direttore generale per le risorse m inerarie ed energetiche; 
  VISTA la conclusione positiva del procedimento per il  conferimento
della concessione "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO"; 
  VISTO il provvedimento emanato dal Direttore della Divisione  IV  -
Sezione UNMIG di Napoli -  in  data  4  luglio  2011  prot.  2856  di
approvazione della lista dei beni da trasferire  dalla  Societa'  ENI
S.p.A. alla Societa' GEOGASTOCK S.p.A.; 
  PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto in data 28 maggio 2012 da  ENI
S.p.A. e Geogastock S.p.A., ai sensi dell'articolo 13, comma  9,  del
D. Lgs. 164/2000, registrato  il  5  giugno  presso  l'Agenzia  delle
Entrate - Ufficio del Registro di Brescia 2 e del relativo  pagamento
effettuato in data 28 maggio 2012; 
  CONSIDERATO il carattere strategico della  realizzazione  di  nuovi
stoccaggi di gas  naturale  che  garantiscono  il  funzionamento  del
sistema nazionale del gas in relazione all'elevato livello di domanda
nazionale, sia in termini di volume che di punta; 
  D E C R E T A 
  Articolo 1 
  Conferimento della concessione 
  1. E' conferita alla  societa'  GEOGASTOCK  S.p.A.  la  concessione
denominata "CUGNO LE MACINE STOCCAGGIO"  per  lo  stoccaggio  di  gas
naturale nel giacimento  di  "Grottole  -  Ferrandina",  situato  nel
sottosuolo della provincia di Matera, nei livelli  minerari  presenti
entro le quote indicate nell'allegata scheda  tecnica  (Allegato  1),
parte integrante del presente decreto ministeriale. La concessione e'
accordata senza pregiudizio degli eventuali  diritti  dei  terzi.  La
concessione ha una durata pari a 20 (venti) anni  a  decorrere  dalla
data del presente decreto. 
  2.  L'area  della  concessione  e'  rappresentata  nel  piano  tipo
allegato al presente decreto (Allegato 2). La scheda tecnica  di  cui
al comma 1 riporta le coordinate geografiche dei  vertici  dell'area,
l'ampiezza della relativa superficie, nonche' le quote,  inferiore  e
superiore, del sottosuolo concesso per lo stoccaggio minerario. 
  3. E' fatto l'obbligo di corrispondere alla competente Agenzia  del
Demanio, dalla data di pubblicazione del presente decreto, il  canone
annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del  decreto  legislativo
625/96, aggiornato  annualmente  con  l'indice  ISTAT  per  gli  anni
seguenti. 
  4. Si applica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto, ogni altro tributo o diritto dovuto  ai  sensi  delle  leggi
vigenti, inclusi gli oneri di urbanizzazione e i contributi sul costo
di costruzione dovuti per interventi edilizi  ai  Comuni  secondo  la
disciplina applicabile, nonche' il contributo ex  articolo  2,  commi
558 e 559 della legge 24 dicembre 2007,  n.244  -  legge  finanziaria
2008. 
  5. La societa' deve ottemperare alle prescrizioni disposte  con  il
decreto del Ministero dell'ambiente 9 febbraio 2009 n.97 (Allegato 3)
e a quelle stabilite e/o richiamate nella Delibera della Giunta della
regione Basilicata n. 1971 del 28 dicembre 2011(Allegato 4),  nonche'
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente   decreto   e   del
disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al
decreto direttoriale 4 febbraio 2011. Tali prescrizioni costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
  6. Oltre a quanto previsto al comma 5, la  Societa'  e'  tenuta  ad
effettuare un monitoraggio microsismico continuo. I risultati  devono
essere comunicati alle Divisioni IV - Sezione UNMIG di Napoli  e  VII
della Direzione Generale delle Risorse  Minerarie  ed  Energetiche  -
Dipartimento dell'Energia; 
  7. In assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, punto  1,
del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 citato nelle premesse, nelle
operazioni  di  stoccaggio  non  puo'  essere  superata  l'originaria
pressione statica di fondo del giacimento corrispondente a 70,88  bar
- pari a 72,28 Kg/cm2 - alla quota di - 620 s.l.m. (sul  livello  del
mare). 
  8. Le ulteriori autorizzazioni alla  realizzazione  delle  opere  e
degli impianti sono richieste alle  competenti  Amministrazioni,  ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo n.624/1996. 
  Articolo 2 
  Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  e  dichiarazione
di pubblica utilita' 
  1.  Le  opere  e  gli  impianti  inerenti  alla   realizzazione   e
all'esercizio della concessione di stoccaggio  di  gas  naturale  nel
giacimento di "Grottole-  Ferrandina",  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1  del  decreto  legislativo  n.164/2000,  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', nonche' urgenti e indifferibili. 
  2. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 52-quater  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.327/2001,  ha  efficacia
equivalente  allo   strumento   urbanistico   generale   dei   Comuni
interessati dalla realizzazione delle  opere  e  degli  impianti  per
l'esercizio dello stoccaggio di gas naturale e integra, limitatamente
alla realizzazione di tali opere  e  impianti,  il  piano  regolatore
generale adottato dai Comuni stessi, costituendone variante. 
  3. I beni interessati dalla realizzazione delle opere del programma
definitivo, con evidenza delle relative particelle catastali, facenti
parte della  documentazione  depositata  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico e presso  gli  Uffici  competenti  dei  Comuni  di
Salandra  e  Ferrandina,  sono  sottoposti  al  vincolo   preordinato
all'esproprio dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  autorita'  espropriante
per  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente   della   Repubblica
n.327/2001, emana, qualora necessario, entro cinque anni  dalla  data
di pubblicazione del presente decreto, il decreto di esproprio per la
realizzazione delle opere del progetto definitivo. 
  5. Il titolare della concessione esegue  il  decreto  di  esproprio
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  24,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 327/2001. 
  Articolo 3 
  Programma dei lavori e caratteristiche tecniche 
  1. Con riferimento  al  Progetto  definitivo  di  trasformazione  a
stoccaggio di gas naturale del giacimento  di  "Grottole-Ferrandina",
consegnato alla  Direzione  Generale  per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche del Ministero dello sviluppo economico in data 22  luglio
2009, e depositato presso gli Uffici competenti  della  Provincia  di
Matera e dei  Comuni  di  Salandra  e  Ferrandina,  e'  approvato  il
seguente programma dei lavori: 
  - work over sui 14 pozzi individuati con le sigle "FE 13", "FE 17",
"GR 19", "GR 23", "GR 25", "GR 26", "GR28", "GR  29",  "GR  30",  "GR
33", "GR 34", "GR 35", "GR 36" e "GR 37", con realizzazione di  nuovi
completamenti e sostituzione dei tubing di produzione  con  altri  di
maggior diametro; 
  - costruzione della Centrale  di  compressione  e  trattamento  nel
Comune di Salandra; 
  - sostituzione delle tubazioni esistenti (metanodotti) tra i  pozzi
del campo Grottole - Ferrandina e la Centrale (utilizzando i medesimi
tracciati); 
  - realizzazione del metanodotto per la connessione  della  centrale
di stoccaggio alla Rete Nazionale SNAM RG. 
  Articolo 4 
  Impianti per l'esercizio dello stoccaggio e infrastrutture connesse 
  1. Il concessionario e' tenuto ad  iniziare  i  lavori  autorizzati
entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. I lavori dovranno essere conclusi nel piu' breve tempo possibile
e comunque non oltre quarantotto mesi dalla data di inizio lavori. 
  3. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono
essere concesse proroghe ai termini di cui ai commi 1 e 2  a  seguito
di motivata istanza da parte del concessionario. 
  4. Il concessionario trasmette ogni tre  mesi  al  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione  Generale
per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione VII, nonche' alla
Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli, un  rapporto  concernente  lo
stato di avanzamento complessivo dei  lavori  di  realizzazione  fino
all'entrata in esercizio degli impianti. 
  5. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
e delle  opere  previste  nel  programma  dei  lavori  approvato,  e'
rilasciata dalla Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli nel  rispetto
delle disposizioni degli articoli 84 e  85  del  decreto  legislativo
624/96, nonche' dell'articolo 7 del decreto ministeriale  21  gennaio
2011. E' fatto salvo ogni ulteriore adempimento in ottemperanza  alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto. 
  6. Le pertinenze derivanti dalla concessione  di  coltivazione  del
giacimento di "Grottole  -  Ferrandina",  elencate  nell'allegato  al
presente decreto (Allegato 5), sono trasferite al  concessionario  di
stoccaggio. 
  Articolo 5 
  Verifiche di ottemperanza 
  1. L'ottemperanza delle condizioni disposte con i provvedimenti  di
cui all'articolo 1, comma 5, e' verificata dagli organi di  vigilanza
delle competenti amministrazioni. 
  2. La Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli effettua l'esame della
documentazione   e   gli   accertamenti   tecnici   necessari    alla
realizzazione degli impianti e  all'esercizio  della  concessione  di
stoccaggio conferita con il  presente  decreto,  nel  rispetto  delle
norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio  2011  e  al  decreto
direttoriale 4 febbraio 2011. 
  3. L'esercizio  della  concessione  e'  fatto  nel  rispetto  delle
disposizioni del presente decreto, nonche' del disciplinare  tipo  di
cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale
4 febbraio 2011. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione e obblighi 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino  ufficiale  per
gli idrocarburi e le georisorse e nel  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico ed e' consegnato alla Geogastock  S.p.A  per
il tramite dell'Agenzia del Demanio  -  Filiale  di  Matera,  secondo
quanto disposto dall'articolo 8 del decreto direttoriale  4  febbraio
2011. 
  2. La Societa' concessionaria e'  tenuta,  ai  sensi  dell'articolo
14-ter, comma 10 della legge n.241/1990,  a  pubblicare  il  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  in  un
quotidiano a diffusione nazionale 
  entro sei mesi dalla data di notifica dello stesso. 
  3. Il titolare della concessione e' tenuto, ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001,  a
comunicare ai proprietari dei beni sottoposti a  vincolo  preordinato
all'esproprio la facolta' di prendere  visione  della  documentazione
depositata presso la Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli e  presso
gli Uffici competenti dei Comuni interessati. 
  4. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data  della  notifica  o  dalla  data  di  pubblicazione
dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di  cui
al punto 2. 
  Roma, 2 agosto 2012 
  Il Ministro dello sviluppo economico: PASSERA 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
CLINI 
  Allegato I 
  Ministero dello Sviluppo  Economico,  Dipartimento  per  l'energia,
Direzione generale per le risorse minerarie ed  energetiche,  Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse 
  Allegato al D.M. del 2 agosto 2012 relativo alla concessione di 
  stoccaggio  denominata  Cugno  le  Macine  Stoccaggio  della   soc.
Geogastock SpA 
  Regione: Basilicata Provincia: Matera 
  Comuni: Grottole, Ferrandina, Salandra 
  Giacimento: Grottole - Ferrandina 
  Quota superiore: - 500 m s.s.l. 
  Quota inferiore: - 750 m s.s.l. 
  Superficie: 48,16 kmq 
  Scala: 1:100.000 
  Agenzia del demanio: Filiale Basilicata 
  Sezione UNMIG di Napoli 
  Fogli IGM: 200 
  COORDINATE GEOGRAFICHE 
  VERTICI 
  Longitudine E Monte Mario Latitudine N 
  a 3°52',66 40°35',95 
  b 3°59',81 40°30',49 
  c 3°58',14 40°29',19 
  d 3°51',01 40°34',62 
  Il direttore dell'U.N.M.I.G. 
  Ing. Antonio Martini 
  Allegato II 
  [Omissis] 
  Allegato III 
  Estratto del decreto favorevole di  compatibilita'  ambientale  con
prescrizioni prot. n.DSA-DEC-2009-0000097 del  9  febbraio  2009  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' cultuali. 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 
  [omissis] 
  ritenuto sulla base di quanto premesso di dover provvedere ai sensi
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986  n.349  alla  formulazione  del
giudizio di compatibilita' ambientale del progetto sopraindicato 
  DECRETA 
  giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale  del  progetto
di  "Riconversione  in  Campo  di  Stoccaggio  di  gas  naturale  dei
giacimenti  di  Grottole/Ferrandina  e  Pisticci"  presentato   dalla
Societa'  GEOGASTOCK  S.p.A.  a  condizione  che  si  ottemperi  alle
seguenti prescrizioni: 
  1. prima dell'inizio delle operazioni di posa delle condotte  e  di
sbancamento dell'area della centrale, lo scavo delle trincee  per  il
metanodotto  e   le   flow-line   dovra'   essere   data   preventiva
comunicazione  alla  Soprintendenza  Archeologica  della   Basilicata
affinche' possa inviare un rappresentante; 
  2. nelle fasi di posa del metanodotto  di  collegamento  alla  rete
nazionale e del metanodotto di collegamento tra Centrale e  pozzi  di
Grottole/Ferrandina l'ampiezza della fascia di lavoro  dovra'  essere
limitata a quella strettamente necessaria, gli scavi e  i  lavori  di
posa della condotta non  dovranno  costituire  ostacolo  al  regolare
deflusso delle acque; 
  3. si  richiede  di  effettuare  uno  studio  della  situazione  di
possibile contaminazione ante operam dei suoli dell'area  individuata
per la costruzione della centrale,  con  particolare  riferimento  ad
alcuni analiti quali Cromo, Cadmio, Vanadio, Mercurio, Rame e Piombo,
vincolando l'utilizzo della stessa alla eventuale preventiva bonifica
del sito. Tale studio dovra' essere  presentato  all'ARPA  Basilicata
che provvedera' alla sua validazione e a comunicare alla Societa'  la
eventuale necessita' di procedere alla  presentazione  del  Piano  di
caratterizzazione del sito ed alla successiva bonifica dello stesso; 
  4. durante le fasi di sbancamento dell'area della Centrale, in fase
di messa in opera dei metanodotti e delle flow line  di  collegamento
dovranno essere  adottate  le  misure  piu'  idonee  per  ridurre  la
produzione e la propagazione di polveri; 
  5. il proponente dovra' adottare le migliori  tecnologie  possibili
per tutte le operazioni previste sia in fase di cantiere sia in  fase
di esercizio; 
  6. Il proponente dovra' comunicare  all'ARPA  Basilicata:  la  data
inizio lavori, i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti
compresi quelli derivanti della perforazione e le terre da scavo  non
riutilizzate, nonche' il volume per  ciascuna  tipologia  di  rifiuto
prodotto. 
  7. dovranno essere rispettate tutte le tecniche  di  prevenzione  e
misure di mitigazione dei rischi e degli  impatti  ambientali  citati
nello SIA 
  B. l'illuminazione notturna dell'impianto dovra' essere  realizzata
in maniera tale da garantire la sicurezza  senza  creare  disturbi  o
impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei  fasci
luminosi non verso l'alto; 
  9. il proponente entro la data di messa in esercizio  dell'impianto
dovra' provvedere alla redazione di  un  piano  di  monitoraggio  per
quanto riguarda la micro-sismicita', che puo'  essere  causata  dalla
re-iniezione di fluido nel sottosuolo. La presentazione dei risultati
del monitoraggio, da inviarsi al  competente  Ufficio  della  Regione
Basilicata dovra' avere cadenza biennale; 
  10. in fase di esercizio dello stoccaggio la pressione  statica  di
fondo di ogni livello non  dovra'  superare  i  valori  di  pressione
massima di esercizio, pari alla P originaria di  giacimento  definiti
nello SIA. Qualora si dovesse procedere a perforazioni di nuovi  fori
o pozzi che consentano il prelievo  di  carote,  e  fatti  salvi  gli
adempimenti  in  tema  di   modifiche   progettuali,   si   prescrive
l'approfondimento delle caratteristiche fisico meccaniche delle rocce
costituenti il serbatoio e il cap rock finalizzato alla verifica  del
comportamento  sottosforzo  delle  suddette   rocce   attraverso   un
programma di prelevamento di campioni  durante  le  perforazioni,  da
assoggettarsi  a  prove  geotecniche  e  petrofisiche  e   successiva
modellazione; 
  11. il Proponente dovra' presentare al MATTM almeno tre anni  prima
della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di
eventuali  successive   proroghe,   la   documentazione   finalizzata
all'attuazione  della  dismissione   dell'impianto   di   stoccaggio,
prevedendo la rimozione delle strutture  installate  ed  il  recupero
delle aree interessate con 
  l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale
dell'area; 
  12 Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali 
  12.1 dovra' essere data preventiva  comunicazione  dell'inizio  dei
lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata; 
  12.2 tutti i lavori necessari all'apertura della pista  allo  scavo
meccanico dovranno essere seguiti sin dalle prime  fasi,  da  tecnici
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata con  la
collaborazione di personale in possesso della  necessaria  competenza
professionale; 
  12.3 nelle seguenti aree: 
  - zone comprendenti i siti nn.28 e 45 e i  siti  nn.33-37  (le  due
concentrazioni sono ubicate in corrispondenza  del  nodo  n.3  e  del
pozzo Grottole n. 3, nel territorio di Ferrandina - Salandra); 
  - zona comprendente i siti 1-19; 
  si dovra' procedere, prima dell'inizio delle  operazioni  di  scavo
per  la  sostituzione  delle  condotte,  all'esecuzione  di  indagini
preventive e saggi di scavo,  anche  in  estensione,  per  verificare
l'eventuale  presenza  di   strutture   e   depositi   di   interesse
archeologico; 
  12.4 la Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al  progetto
originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero  venire
alla luce nel corso dei lavori; 
  12.5  gli  oneri  finanziari  per  gli  scavi  "preventivi,  per  i
collaboratori esterni e per gli  eventuali  approfondimenti  lungo  i
tracciati  dei  gasdotti  saranno  a  totale  carico  della  Societa'
Geogastock; 
  12.6 la morfologia dei luoghi utilizzati per le aree  di  cantiere,
con particolare riferimento alle piste, ai  piazzali  di  servizio  e
alle scarpate, dovra' essere ricondotta  al  suo  aspetto  originario
contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera  di
sistemazione che si dovesse rendere necessaria sara'  realizzala  con
tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica; 
  12.7 il taglio della vegetazione (essenze di macchia mediterranea e
alberature) e i movimenti di terra necessari per  l'esecuzione  delle
opere dovranno essere limitati in relazione  alle  mere  esigenze  di
cantiere; 
  12.8 quale opera di compensazione dell'intervento  di  abbattimento
degli  alberi,  necessario,  secondo  quanto  riportato  nel  S.I.A.,
all'ampliamento di alcune aree dove ricadono i  pozzi  di  stoccaggio
(Concessione Cugno le Macine, al fine  di  armonizzare  l'inserimento
del  nuovo  impianto  nel  contesto   ambientale,   dovranno   essere
elaborati, in fase di progettazione esecutiva, uno  specifico  studio
che individui puntualmente il numero e la localizzazione degli alberi
da  rimuovere   ed   un   progetto   di   inserimento   paesaggistico
dell'intervento  di  compensazione,  che  preveda  idonee  opere   di
sistemazione a verde con  arbusti  ed  alberature  autoctone,  ed  in
particolare il reimpianto di un congruo  numero  di  alberi  di  alto
fusto, superiore a quelli abbattuti. Si  avra'  cura  di  operare  di
concerto con  il  Comune  interessato  cosi'  da  prevedere  la  loro
localizzazione sia in prossimita' dell'area industriale di  Salandra,
sia in prossimita' della gia' esistente e contigua centrale SNAM; 
  12.9 tutte  le  opere  di  mitigazione  vegetale  e  di  reimpianto
previste nel progetto dovranno  essere  realizzate  con  l'assistenza
continua di esperti botanici  e  agronomi  e  con  l'obbligo  di  una
verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre
anni dall'impianto, Si intende che le opere di  mitigazione  vegetale
dovranno essere realizzate il piu' possibile in contemporanea con  il
procedere dei cantieri al fine di giungere al  termine  degli  stessi
con uno stato vegetativo il piu' avanzato possibile e vicino quindi a
quello previsto a regime dal progetto; 
  12.10 in corso d'opera  le  Soprintendenze  di  settore  competenti
potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni  per  tutti  gli
interventi corollari  al  progetto  non  dettagliatamente  illustrati
nella documentazione presentata. Per quanto sopra il proponente avra'
cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di  tutti  i  lavori
alle due Soprintendenze di settore e di concordare, prima dell'inizio
dei  lavori,  un  sopralluogo  con  la  Soprintendenza  per  i   beni
architettonici e paesaggistici della Basilicata; 
  12.11 le prescrizioni n.12.3; 12.6;  12.7;  12.8  e  12.9  dovranno
essere ottemperate dal  proponente  con  la  redazione  del  Progetto
Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e  i  relativi
elaborati  progettuali  di  recepimento  andranno   sottoposti   alla
verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di  settore  e
della Direzione Generale per la qualita' e la tutela  del  paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee. 
  Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare
provvedera' alla verifica di ottemperanza di  cui  alle  prescrizioni
n.11. 
  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali  provvedera'  alla
verifica di ottemperanza delle prescrizioni dal medesimo indicate. 
  Sara' cura  dell'ARPA  Basilicata  verificare  l'ottemperanza  alle
prescrizioni 3 e 6; 
  La Regione Basilicata provvedera'  alla  verifica  di  ottemperanza
della prescrizione n.9 nonche' di tutte  le  altre  prescrizioni  non
specificamente  indicate,  anche  avvalendosi  del  supporto  tecnico
dell'ARPA Basilicata. 
  Le Amministrazioni cui e' demandata  la  Verifica  di  ottemperanza
delle prescrizioni provvederanno all'inoltro dei  relativi  esiti  al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
  Il presente provvedimento sara' comunicato alla GEOGASTOCK  S.p.A.,
al Ministero per i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali,  alla  Regione
Basilicata, al Comune di Salandra,  al  Comune  di  Ferrandina  e  al
Comune di Pisticci, all'ARPA Basilicata nonche'  al  Ministero  dello
Sviluppo Economico; sara' cura della Regione Basilicata comunicare il
presente  provvedimento  alle  altre  Amministrazioni  e/o  organismi
eventualmente interessati; 
  Il proponente  trasmettera'  al  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia  Ambientale
ed al Ministero per i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali,  copia  del
provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art.  11,
comma 10 della Legge del 24.11.2000 n.340.  Il  presente  decreto  e'
reso disponibile unitamente ai pareri della  Commissione  VIA,  della
Regione e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali sul  sito
WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare. 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  Il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
  Allegato IV 
  Estratto della Deliberazione della Giunta Regionale  della  Regione
Basilicata n.1971 nella seduta del 28 dicembre 2011. 
  [omissis] 
  Su proposta dell'assessore al ramo 
  Ad unanimita' di voti 
  DELIBERA 
  per quanto espresso in premessa che qui  si  intende  integralmente
riportato e trascritto 
  1) di  esprimere  ai  sensi  dell'art  .  8  della  Legge  340/2000
l'assenso all'intesa della Regione  Basilicata  a  che  il  Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione  Generale  Risorse  Minerarie  ed
Energetiche, rilasci alla Societa' Geogastock S.p.A., con sede legale
ed  operativa  a  Via  Donatori  di  Sangue,  6/0  -  25050   Paderno
Franciacorta (BS) -  C.F.  e  P.I.  02437370345,  la  concessione  di
stoccaggio di  gas  naturale  in  sotterraneo  denominata  -Cugno  Le
Macine", dell'ampiezza di 48,16 Kmq,  ricadente  nel  territorio  dei
Comuni di Salandra e Ferrandina, (Prov. Matera), subordinatamente  al
rispetto  delle  condizioni  e  prescrizioni  contenute  nel  decreto
OSA-OEC-2009-0000097 del 9 febbraio 2009 del Ministero  dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MAAT), di concerto  con  in
Ministero dei Beni e le Attivita' Culturali e  a  quanto  di  seguito
riportato: 
  la  societa'  Geogastock  S.p.A.  dovra'  predisporre  ,   per   la
successiva attuazione, previo specifico protocollo operativo  con  la
Regione Basilicata, l'ARPAB ed i comuni interessati: 
  - un programma operativo per il monitoraggio delle  vibrazioni  del
suolo; 
  - un programma operativo per l'attivita' di valutazione e controllo
delle emissioni diffuse di gas  naturale  in  atmosfera  al  fine  di
ridurre le "emissioni fuggitive" provenienti dagli organi di tenuta e
le "emissioni puntuali" legate all'operativita' dell'impianto; 
  - un programma di monitoraggio della prima  falda  nell'area  della
centrale di trattamento e compressione e nel prospiciente  fondovalle
del fiume Basento; 
  - un programma di monitoraggio della qualita' dell'aria della  zona
circostante  le  aree  pozzi  e  la   centrale   di   trattamento   e
compressione. 
  Il protocollo operativo dovra' prevedere che, prima della messa  in
esercizio  della  centrale  di  trattamento   e   compressione,   sia
effettuato il monitoraggio ante operam, per un tempo prefissato e per
tipologia di inquinanti predefinita  tra  le  parti,  ai  fini  della
valutazione degli effetti potenziali derivanti  dall'esercizio  della
centrale e dalla reiniezione. I costi dei sopra indicati  monitoraggi
dovranno essere a carico della Societa' Geogastock S.p.A. 
  - la societa' Geogastock S.p.A. dovra' predisporre ed  attuare,  di
concerto  con  la  Regione  Basilicata,  uno   specifico   Piano   di
informazione ambientale che riguardi il  territorio  coinvolto  dalle
attivita' di stoccaggio,  nel  principio  generale  di  garantire  il
diritto di accesso all'informazione ambientale ed ai fini della  piu'
ampia trasparenza; 
  - di  rispettare  tutte  le  disposizioni  previste  dalla  vigente
legislazione mineraria e le prescrizioni rese  nelle  autorizzazioni,
pareri e nulla  osta  concorrenti,  nonche'  acquisire  le  ulteriori
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque denominati spettanti  ad
altri Enti e/o Uffici interessati; 
  - di redigere il progetto esecutivo degli interventi  previsti  dal
programma  di  sviluppo  delle  concessioni   in   conformita'   alle
specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. 
  2) di dare atto, in riferimento al decreto legislativo n.117/08  di
attuazione della direttiva  2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle industrie estrattive, che la Societa'  proponente  deve
presentare all'autorita' competente un "piano di gestione dei rifiuti
di estrazione" ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo
n.117/08 all'interno del DSS; 
  3) di far obbligo alla Societa'  Geogastock  S.p.a.  di  comunicare
all'Ufficio  Geologico  ed  Attivita'  Estrattive  del   Dipartimento
Ambiente, Territorio e Politiche  della  Sostenibilita'  le  date  di
inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori  previsti  dal  progetto   di
stoccaggio e di trasmettere un  rapporto  periodico  sulle  attivita'
svolte; 
  4) di rinviare l'assenso all'intesa della  Regione  Basilicata,  ai
sensi dell'art . 8 della L 340/2000,  relativamente  al  conferimento
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
denominata "Serra Pizzuta", ricadente nel territorio  del  Comune  di
Pisticci (Prov. Matera),  tenuto  conto  della  possibilita'  di  uno
sviluppo disgiunto delle due  concessioni  di  stoccaggio  denominate
Cugno Le Macine e Serra Pizzuta; 
  5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, a cura
dell'Ufficio  Geologico  ed  Attivita'  Estrattive,  alla   Direzione
Generale per l'Energia e le  Risorse  Minerarie  ed  Energetiche  del
Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII - Via Molise, 2  -
00187 Roma; 
  6) di incaricare l'Ufficio Geologico ed Attivita'  Estrattive  alla
notifica della presente deliberazione alla societa' Geogastock S.p.A.
Via Donatori di Sangue, 61D - 25050 Paderno Franciacorta (BS); 
  7) di disporre la pubblicazione della  presente  deliberazione  sul
BUR. 
  La presente e' valida solo ai fini dell'  art.  8  della  legge  24
novembre 2000 n.340 e sono fatti salvi  i  diritti  e  le  competenze
spettanti ad altri Enti e/o Uffici. 
  Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Lucia Possidente) 
  Il Dirigente (Ing. Maria Carmela Bruno) 

                  Geogastock S.p.A. - Il presidente 
                         dott. Marco Giorgi 

 
T12ADA14531
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.