TAR VENETO

(GU Parte Seconda n.120 del 11-10-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  In esecuzione dell'ordinanza TAR Veneto Sez. I, 13 settembre  2012,
si notifica ai signori: Causin  Alessio,  Ranuffi  Francesco,  Carrer
Stefano, Panizzi Daniele, Bevilacqua Daniele,  Galante  Stefano,  Dal
Zennaro  Cristiano,  Passaler  Giorgio,   Mazzega   Andrea,   Carraro
Alessandro, Costantini Filippo,  Gasparini  Mario,  Forzutti  Manolo,
Lanza Manuele, Nordio Michele,  Rizzi  Roberto,  Aldrigo  Gianfranco,
Modenese  Marco,  Tabacco  Alessio,  Vianello   Mario,   De   Piccoli
Alessandro, Tiozzo Davide,  Mirra  Alessandro,  Battistuzzo  Massimo,
Caratti  Roberto,  Vianello  Alberto,  Bernardi  Fabio,  Dal  Zennaro
Matteo, Todesco Mario, Penso Daniele, Dalla Pieta' Andrea,  Guarinoni
Marco, Hadj Henni Ali', Santini Claudio, Dei Rossi Roberto, Benvenuti
Francesco, Padoan Moreno, Scarpa Gabriele, Rosso  Sebastiano,  Ghezzo
Alessandro, Canella Eros,  Statua  Marco,  Mingardi  Massimo,  Mugnol
Enrico, Rogante  Guerrino,  Torcellan  Marco,  Fava  Marco,  Bellotto
Diego,  Pompeo  Fabiano,  Bortolozzo  Paride,  Bigozzi  Marco,  Sambo
Danilo,  Fanello  Tiziano,  Vallotto  Mattia,  Rizzi  Stefano,  Zanon
Samuele, Camuffo Lorenzo, Bacci  Ugo,  Vianello  Federico,  Durazzano
Marco, Bullo Michele, De  Lorenzi  Manuel,  Tussetto  Davide,  Magris
Luca, Toso Alessandro, Dei Rossi Cristian, Casson  Andrea,  Desiderio
Sebastiano, Scarpa Pietro, Bullo Gianfranco, Fabris Roberto,  Piccoli
Mattia,  Dal  Zennaro  Andrea,  Tenderini  Michele,  Rossetto  Lucio,
Esalini Paolo, Fabris Thomas, Manao Manuel,  Gardi  Tommy,  Zancarlin
Emiliano, Falconi Andrea, Volpe Giovambattista, Pagan Andrea, Cemolin
Mattia, Erizzo Nicola, Naccari Piero  Riccardo,  Zennaro  Sebastiano,
Cortesi Tommaso, Bottion Moris, Bottion Fabio, Perale Ilves,  Caporin
Sebastiano,  Miani  Thomas,  Gasparini  Davide,  Guarinoni   Stefano,
Pedrali Piero, Tranquillin Fabio, Pacchiani Isacco,  Tognacci  Marco,
Marconi William,  Bergamini  Massimiliano,  Codori  Jacopo,  Vianello
Giuseppe, Trabujo  Denis,  Dal  Pra'  Marco,  Regalini  Marco,  Dante
Andrea,  Paveggio  Cristiano,  Lacchin  Francesco,  Corras   Tommaso,
Muzzati Graziano, Gasparini Alvise, Agostinetti Marco. 
  Che avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Veneto  e'
stato   proposto   un   ricorso   rispetto   al   quale   essi   sono
controinteressati. 
  Il ricorso ha il nrg. 1229/12,  il  ricorrente  e'  il  sig.  Fabio
Bernardi,  rappresentato  dall'avv.  Stella  Gidoni,  procuratrice  e
domiciliataria in Venezia-Mestre, Via Torino n. 186. 
  L'Amministrazione intimata e' il Comune di Venezia in  persona  del
Sindaco. 
  Oggetto del ricorso e'  l'annullamento  dei  provvedimenti  dell'11
maggio 2012 n. 202594 e 10 settembre 2012 n. 376174  di  approvazione
della graduatoria del concorso per il rilascio di 25 licenze di  taxi
con natanti a motore nonche' tutti gli  atti  della  procedura  e  le
correlate norme del bando. 
  I motivi di  ricorso  sono:  1)  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 9 della L. 21 del 1992, 20 della l.R. 63 del 1993 e 6 comma
V del regolamento comunale di attuazione per l'illegittima ammissione
alla graduatoria del concorrente Vianello Alberto  gia'  titolare  di
licenza di taxi trasferita a terzi. 2) Violazione dell'art. 2 comma 5
del regolamento comunale attuativo della L.R. 63 del 1993 e dell'art.
4 comma IV del bando per illegittima attribuzione  del  punteggio  di
anzianita' ai concorrenti Modenese e Battistuzzo per  servizi  svolti
quali collaboratori famigliari 3) Violazione degli artt. 2  e  4  del
bando in relazione agli artt. 2  e  9  del  regolamento  comunale  di
attuazione della L.R. 63 del 1993. per  illegittima  attribuzione  di
punteggio di anzianita' al  concorrente  Mirra  in  misura  eccedente
quella massima consentita per ferie e malattia del taxista sostituito
nel periodo da 2006 a 2010. 4) Violazione  del  bando  -  eccesso  di
potere per errore di fatto e difetto  di  presupposto  -  difetto  di
istruttoria per mancata valutazione di tutti i periodi di  anzianita'
maturati dal ricorrente in servizi  sostitutivi.  5)  Violazione  dei
principi sul funzionamento degli organi collegiali perfetti per  aver
deliberato i  criteri  di  valutazione  in  assenza  del  plenum  dei
commissari. 
  Il TAR Veneto Sez. I, con la citata ordinanza 13 settembre 2012  ha
fissato la discussione del ricorso nel merito per  la  prima  udienza
del mese di gennaio 2013. 

                           Il proc. e dom. 
                         avv. Stella Gidoni 

 
T12ABA15117
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