> UBI FINANCE S.R.L.

Iscritta al numero 40685 dell'elenco generale tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di
Banche Italiane S.c.p.A.


Sede sociale in Foro Buonaparte, 70, 20121 Milano, Italia

Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale numero 06132280964

> BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.

iscritta al numero 301 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 appartenente al gruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 03111.2 nell'albo tenuto presso la Banca d'Italia in
ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede Legale: Via Don A. Battistoni, 4 - 60035 Jesi (AN), Italia
Registro delle imprese: di Ancona e Codice fiscale numero 00078240421

> BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.

iscritta al numero 5560 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 appartenente al gruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 03111.2 nell'albo tenuto presso la Banca d'Italia in
ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede Legale: Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: di Milano e Codice fiscale numero 03910420961

> BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.

iscritta al numero 6906.2 nell'albo delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993 e parte del gruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 03111.2 nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede Legale: Via Roma, 13 Cuneo, Italia
Registro delle imprese: di Cuneo e Codice fiscale numero 01127760047

> BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.

iscritta al numero 83 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993 appartenente al gruppo Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
iscritto al n. 03111.2 nell'albo tenuto presso la Banca d'Italia in
ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede Legale: Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia
Registro delle imprese: di Brescia e Codice fiscale numero
00283770170

> BANCO DI SAN GIORGIO S.P.A.

Iscritta al numero 5004 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane
S.c.p.A., iscritto al n. 03111.2 nell'albo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993


Sede sociale in Via C.R. Ceccardi, 1, 16121 Genova, Italia

Registro delle imprese: di Genova e Codice fiscale numero 02942940103

(GU Parte Seconda n.121 del 13-10-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999  (la  "Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie  Garantite"),
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre  1993  (il  "Testo
Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del  30  giugno
                     2003 (il "Codice Privacy"). 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  56  del  13  maggio
2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 28 settembre 2012, UBI
Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banca Popolare  di  Ancona
S.p.A. ("BPA") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui  ipotecari
in bonis erogati da BPA (i "Crediti  BPA")  derivante  dai  Contratti
stipulati con i propri clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA") che alla  data  del
31 agosto  2012  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i  seguenti
criteri cumulativi: 
  (1)che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di  Ancona
S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal
relativo contratto o che dispongono  che  il  consenso  del  relativo
debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare  di
Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9)che sono stati interamente erogati; 
  (10)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (11)che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (12)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (13)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca  Popolare  di  Ancona  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle ipoteche di grado  superiore  e'  Banca  Popolare  di
Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  (14)che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;  tasso
misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  (15)che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2011; 
  (16)che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2013; 
  (17)in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2012; 
  (18)finanziamenti che  non  siano  (i)  mutui  concessi  con  forma
tecnica SISBA  diversa  da  MT010;  (ii)  mutui  ABACO;  (iii)  mutui
cartolarizzati; (iv) mutui erogati tramite broker per i  quali  viene
riconosciuta una provvigione alla scadenza; 
  (19)Crediti derivanti da Contratti di Mutuo BPA che non abbiano una
o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  (A)(a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;
( 
  (B)(a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  (C)la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  (D)l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da  UBI  Finance  S.r.l.
che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra
elencati    e'    disponibile     presso     il     sito     internet
http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare  di  Ancona
S.p.A.. 
    
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122  del  14  ottobre
2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  128
del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l.  comunica  che,  in  data  28
settembre 2012, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  ("BPCI")  ogni  e  qualsiasi
credito derivante da mutui ipotecari in  bonis  erogati  da  BPCI  (i
"Crediti BPCI")  derivante  dai  Contratti  stipulati  con  i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BPCI") che alla data del 31 agosto 2012 ("Data di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1)che sono crediti ipotecari residenziali (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  (2)rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  (3)che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare  Commercio
e Industria S.p.A.; 
  (4)che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5)che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6)che non prevedono clausole  che  limitano  la  possibilita'  per
Banca Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  di  cedere  i  crediti
derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del
relativo debitore sia necessario ai fini di  tale  cessione  e  Banca
Popolare Commercio e Industria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 
  (7)che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  (8)che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9)che sono stati interamente erogati; 
  (10)che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  (11)che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  (12)che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  (13)garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare Commercio  e  Industria
S.p.A. e rispetto  alla  quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale
ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o  (B)
un'ipoteca di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il
creditore garantito  dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca
Popolare Commercio e  Industria  S.p.A.  (anche  se  le  obbligazioni
garantite  dalle  ipoteche  di  grado  superiore   non   sono   state
interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche  di
grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 
  (14)che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;  tasso
misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  (15)che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2011; 
  (16)che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 settembre 2013; 
  (17)in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2012; 
  (18)finanziamenti che  non  siano  (i)  mutui  concessi  con  forma
tecnica SISBA  diversa  da  MT010;  (ii)  mutui  ABACO;  (iii)  mutui
cartolarizzati; (iv) mutui erogati tramite broker per i  quali  viene
riconosciuta una provvigione alla scadenza;; 
  (19)che non siano mutui identificati con uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi  o  documento  di  sintesi  annuale:  "Gruppo  WL3,  Mutuo
Tecnocasa", "Gruppo WL4 Tecnocasa", "Gruppo WL5  Tecnocasa",  "Gruppo
WL6 Tecnocasa". 
  (20)Crediti derivanti da Contratti di Mutuo BPCI  che  non  abbiano
una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A.(a) l'ammontare per cui  la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B.(a) il valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C.la differenza tra il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D.l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto  di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banco Popolare Commercio e Industria S.p.A. 
    
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del 1 luglio  2008,
come  gia'  rettificato  mediante  avviso  pubblicato  a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del
15 luglio 2008 e n.  85  del  19  luglio  2008,  UBI  Finance  S.r.l.
comunica che, in data  28  settembre  2012,  UBI  Finance  S.r.l.  ha
acquistato pro soluto da Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE")  ogni
e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati  da
BRE (i "Crediti BRE") derivante dai Contratti stipulati con i  propri
clienti nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Contratti di Mutuo BRE") che alla data del 31 agosto 2012 ("Data  di
Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o acquistati da  Banca  Regionale  Europea
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca
Regionale Europea S.p.A. di cedere i crediti derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca Regionale Europea  S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado  e'  Banca  Regionale  Europea  S.p.A.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  Regionale
Europea S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche  di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14.che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;  tasso
misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15.che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2011; 
  16.che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
30 settembre 2013; 
  17.in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 30 settembre 2012; 
  18.finanziamenti che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica
SISBA diversa da MT010; (ii) mutui ABACO; (iii) mutui cartolarizzati;
(iv) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta  una
provvigione alla scadenza;; 
  19.che non siano mutui identificati con  uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi  o  documento  di  sintesi  annuale:  "Gruppo  BB1,  Mutuo
Tecnocasa", "Gruppo WA0 Tecnocasa", "Gruppo WA1  Tecnocasa",  "Gruppo
WA2 Tecnocasa",  "Gruppo  WA3  Tecnocasa",  "Gruppo  WA4  Tecnocasa",
"Gruppo WA5 Tecnocasa". 
  20.Crediti derivanti da Contratti di Mutuo BRE che non abbiano  una
o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A.(a) l'ammontare per cui  la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00; 
  B.(a) il valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  Contratto
di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad Euro 250.000,00; 
  C.la differenza tra il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  Data  di  Valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
Euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  Data  di  Valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00. 
  D.l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto  di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banco Regionale Europea S.p.A. 
    
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122  del  14  ottobre
2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a  nome  della
Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  128
del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l.  comunica  che,  in  data  28
settembre 2012, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da  Banca
di Valle Camonica ("BVC") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui
ipotecari in bonis erogati da BVC (i  "Crediti  BVC")  derivante  dai
Contratti stipulati con i propri  clienti  nel  corso  della  propria
ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BVC") che  alla
data del 31  agosto  2012  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i
seguenti criteri cumulativi: 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o acquistati da Banca  di  Valle  Camonica
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca
di Valle Camonica S.p.A. di cedere i crediti derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banca di Valle Camonica  S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (a)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e'  Banca  di  Valle  Camonica  S.p.a.  e
rispetto alla quale le obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di
grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (b)  un'ipoteca
di secondo o  successivo  grado  rispetto  alla  quale  il  creditore
garantito dalle  ipoteche  di  grado  superiore  e'  Banca  di  Valle
Camonica S.p.a. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di
grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e  i  crediti
garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che
soddisfano i presenti criteri. 
  14.che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;  tasso
misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15.che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2011; 
  16.che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
30 settembre 2013; 
  17.in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore prima del 30 settembre 2012; 
  18.finanziamenti che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica
sisba diversa da mt010; (ii) mutui abaco; (iii) mutui cartolarizzati;
(iv) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta  una
provvigione alla scadenza; 
  19.che non siano mutui identificati con  uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi  o  documento  di  sintesi  annuale:  "gruppo  a01,  Mutuo
Tecnocasa". 
  20.crediti derivanti da Contratti di Mutuo BVC che non abbiano  una
o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  (A)(a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo contratto di mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla data di valutazione sia superiore ad euro 50.000,00; 
  (B)(a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla data di valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  contratto
di mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad euro 250.000,00; 
  (C)la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  data  di  valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  data  di  valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
euro 250.000,00. 
  (D)l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo contratto di
mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banca di Valle Camonica S.p.A.. 
    
  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II  n.  56  del  13  maggio
2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 28 settembre 2012, UBI
Finance S.r.l. ha acquistato pro  soluto  da  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A. ("BSG") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui  ipotecari
in bonis erogati da BSG (i "Crediti  BSG")  derivante  dai  Contratti
stipulati con i propri clienti  nel  corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BSG") che alla  data  del
31 agosto  2012  ("Data  di  Valutazione")  rispettavano  i  seguenti
criteri cumulativi: 
  1.che sono crediti ipotecari residenziali  (i)  aventi  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano  fattore  di
ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; 
  2.rispetto ai quali il periodo di consolidamento  applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3.che sono stati erogati o  acquistati  da  Banco  di  San  Giorgio
S.p.A.; 
  4.che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5.che sono in bonis e in relazione  ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6.che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banco
di San Giorgio S.p.A. di cedere  i  crediti  derivanti  dal  relativo
contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore  sia
necessario ai fini di tale cessione e Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.
abbia ottenuto tale consenso; 
  7.che prevedono il  pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8.che prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9.che sono stati interamente erogati; 
  10.che non sono stati erogati a persone fisiche che sono,  o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.A.; 
  11.che sono stati concessi a una persona fisica o  a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12.che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13.garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi  per
tale (i) un'ipoteca di primo grado  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dall'ipoteca di primo grado e' Banco di San Giorgio S.p.A. e rispetto
alla quale  le  obbligazioni  garantite  da  tale  ipoteca  di  grado
superiore sono state interamente soddisfatte,  o  (B)  un'ipoteca  di
secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito
dalle ipoteche di grado superiore e'  Banco  di  San  Giorgio  S.p.A.
(anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore
non sono state interamente soddisfatte)  e  i  crediti  garantiti  da
queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i
presenti criteri; 
  14.che prevedono il pagamento da parte del debitore  di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse:  tasso  fisso  puro;  tasso
variabile dopo piu' di  due  anni;  rinegoziazioni  con  variabilita'
periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;  tasso
misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro; 
  15.che sono stati interamente erogati entro e  non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2011; 
  16.che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al
30 settembre 2013; 
  17.in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore prima del 30 settembre 2012; 
  18.finanziamenti che non siano (i) mutui concessi con forma tecnica
SISBA diversa da mt010; (ii) mutui Abaco; (iii) mutui cartolarizzati;
(iv) mutui erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta  una
provvigione alla scadenza; 
  19.che non siano mutui identificati con  uno  dei  seguenti  codici
prodotto, come riportati nel relativo foglio  informativo,  documento
di sintesi  o  documento  di  sintesi  annuale:  "Gruppo  A01,  Mutuo
Tecnocasa". 
  20.crediti derivanti da Contratti di Mutuo BSG che non abbiano  una
o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  A.(a) l'ammontare per cui  la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo contratto di mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla data di valutazione sia superiore ad euro 50.000,00; 
  B.(a) il valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla data di valutazione sia maggiore di  5
volte l'importo erogato al debitore ai sensi del  relativo  contratto
di mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo  sia  maggiore  di
euro 10.000; e, congiuntamente,  (c)  la  differenza  tra  il  valore
dell'immobile ipotecato al momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il
valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica
sia superiore ad euro 250.000,00; 
  C.la differenza tra il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento
dell'ultima rivalutazione antecedente  alla  data  di  valutazione  e
l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia  superiore  a
euro 1.000.000,00; e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente alla  data  di  valutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
euro 250.000,00. 
  D.l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo contratto  di
mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati
sulla  base  del  rispettivo  codice  pratica)  che  alla   Data   di
Valutazione rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra  elencati  e'
disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it  e  presso
la sede di Banco di San Giorgio S.p.A. 
    
  BPA, BPCI, BRE, BVC e BSG sono di seguito congiuntamente denominati
i "Cedenti" e, ciascuno di essi, un "Cedente". 
  I Crediti BPA, i Crediti BPCI, i Crediti BRE, i Crediti  BVC  ed  i
Crediti BSG sono di seguito congiuntamente denominati i "Crediti"  e,
ciascuno di essi, un "Credito". 
  I Contratti di Mutuo BPA, i Contratti di Mutuo BPCI, i Contratti di
Mutuo BRE, i Contratti BVC e i Contratti di Mutuo BSG sono di seguito
congiuntamente denominati i "Contratti di Mutuo" e, ciascuno di essi,
un "Contratto di Mutuo". 
  UBI Finance S.r.l.  ha  conferito  incarico  ad  Unione  di  Banche
Italiane S.c.p.A., ai sensi della Legge sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute ed Unione di Banche Italiane  S.c.p.A.  ha  a  sua
volta demandato ai Cedenti lo svolgimento delle  suddette  attivita'.
Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti  ai  sensi  del
presente avviso (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a  pagare  ai
Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle  forme
previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e  dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai
debitori ceduti. 
  Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice  Privacy,
informiamo i Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. I dati personali in possesso di UBI Finance S.r.l. sono
stati raccolti presso  il  rispettivo  Cedente.  Ai  Debitori  Ceduti
precisiamo che non verranno  trattati  dati  <  sensibili  >  .  Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro  stato  di
salute, alle  Loro  opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  Loro
convinzioni  religiose  (articolo  4  del  Codice  Privacy).  I  dati
personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale
attivita' dei titolari del trattamento e,  precisamente,  per  quanto
riguarda UBI Finance S.r.l., per  finalita'  connesse  e  strumentali
alla gestione del portafoglio di  Crediti,  finalita'  connesse  agli
obblighi  previsti  da  leggi,  da  regolamenti  e  dalla   normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite  da  autorita'  a  cio'
legittimate dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del  credito  e,  per
quanto riguarda Unione di Banche  Italiane  S.c.p.A.,  per  finalita'
connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su  base  aggregata  dei  Crediti  oggetto  della
cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali  la
tenuta della documentazione relativa all'operazione di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati  personali
avviene mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  con
logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque,  in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  Si
precisa che i dati personali dei Debitori Ceduti in  nostro  possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad  un
obbligo di legge ovvero sono strettamente  funzionali  all'esecuzione
del rapporto contrattuale (per i quali il  consenso  dell'interessato
non e', quindi, richiesto). I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti
verranno comunicati ai destinatari della  comunicazione  strettamente
collegati  alle  sopraindicate  finalita'  del  trattamento   e,   in
particolare, a  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i  dati
possono essere comunicati utilizzeranno  i  dati  in  qualita'  di  <
titolari > ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei
all'originario  trattamento  effettuato.  I  Debitori  Ceduti  e  gli
eventuali  loro  garanti  potranno  rivolgersi  ai  titolari   e   al
responsabile del trattamento per esercitare  i  diritti  riconosciuti
loro   dall'articolo   13   del   Codice   Privacy    (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.): Unione di Banche Italiane S.c.p.A.,
Via Moscova 33,  20121  Milano,  Italia;  UBI  Finance  S.r.l.,  Foro
Buonaparte 70, 20121 Milano, Italia; Banca Popolare di Ancona S.p.A.,
Via Don Battistoni, 4, 60035, Jesi, Italia; Banco Popolare  Commercio
e Industria S.p.A., Via della Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banca
Regionale Europea S.p.A., Via Roma, 13 Cuneo, Italia, Banca di  Valle
Camonica S.p.A. Italia; Piazza della Repubblica 2, 25043 Breno  (BS),
Italia, Banco di San Giorgio S.p.A.,  Via  C.R.  Ceccardi,  1,  16121
Genova, Italia. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Unione di
Banche Italiane S.c.p.A., Via Moscova 33, 20121 Milano,  Italia;  UBI
Finance S.r.l., Foro  Buonaparte  70,  20121  Milano,  Italia;  Banca
Popolare di Ancona  S.p.A.,  Via  Don  Battistoni,  4,  60035,  Jesi,
Italia; Banco  Popolare  Commercio  e  Industria  S.p.A.,  Via  della
Moscova 33, 20121 Milano, Italia; Banca Regionale Europea S.p.A., Via
Roma, 13 Cuneo, Italia, Banca di Valle Camonica S.p.A. Italia; Piazza
della Repubblica 2, 25043 Breno (BS), Italia, Banco  di  San  Giorgio
S.p.A., Via C.R. Ceccardi, 1, 16121 Genova, Italia. 
  Milano, 10 ottobre 2012 

                  UBI FINANCE S.R.L. - Consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
T12AAB15239
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.