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Errata corrige
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Protocollo: n. 19716/16.5/12/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Bergamo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Vista la nota n. 0724192/12 del 30 agosto 2012 con la quale la Banca d'Italia, sede di Milano, segnala che, a causa di uno sciopero, non hanno funzionato regolarmente nella giornata del 27 luglio scorso le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena di Bergamo e Provincia e, pertanto, richiede l'attestazione dell'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno; Decreta nella giornata del 27 luglio 2012 le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena di Bergamo e Provincia (Bergamo, Bergamo Ag. 1 , 2 e 3. Provincia filiali di: Albino, Azzano S. Paolo, Bonate Sotto, Calvenzano, Caravaggio, Castelli Calepio, Chiuduno, Curnasco, Dalmine, Ghisalba, Mozzo, Pradalunga, Ponteranica, Ranica, Romano di Lombardia, Suisio, Torre Boldone, Trescore Balneario, Treviglio, Viana di Nembro) si sono trovate nell'impossibilita' di svolgere la normale attivita' e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Bergamo, 1° ottobre 2012 Il prefetto Andreana TC12ABP15501 (Gratuito)