PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.125 del 23-10-2012)

Protocollo: n. 19716/16.5/12/Gab.
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Bergamo, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Vista la nota n. 0724192/12 del 30 agosto  2012  con  la  quale  la
Banca d'Italia, sede di Milano, segnala che, a causa di uno sciopero,
non hanno funzionato regolarmente nella giornata del 27 luglio scorso
le dipendenze della Banca Monte dei Paschi  di  Siena  di  Bergamo  e
Provincia e, pertanto,  richiede  l'attestazione  dell'eccezionalita'
dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e  convenzionali
scaduti durante il predetto giorno; 
 
                               Decreta 
 
  nella giornata del 27 luglio 2012 le dipendenze della  Banca  Monte
dei Paschi di Siena di Bergamo e Provincia (Bergamo, Bergamo Ag. 1  ,
2 e 3. Provincia filiali di: Albino, Azzano S. Paolo,  Bonate  Sotto,
Calvenzano,  Caravaggio,  Castelli   Calepio,   Chiuduno,   Curnasco,
Dalmine, Ghisalba, Mozzo, Pradalunga, Ponteranica, Ranica, Romano  di
Lombardia, Suisio,  Torre  Boldone,  Trescore  Balneario,  Treviglio,
Viana di Nembro) si sono trovate nell'impossibilita' di  svolgere  la
normale attivita' e, pertanto, ai sensi del  decreto  legislativo  15
gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento  eccezionale
ai fini della proroga dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti
durante il predetto giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
    Bergamo, 1° ottobre 2012 

                             Il prefetto 
                              Andreana 

 
TC12ABP15501 (Gratuito)
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