Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). Pontormo RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione ("Pontormo RMBS" o la "Societa'"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di 5 (cinque) contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 17 ottobre 2012 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i "Contratti di Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco e pro soluto dalle seguenti Banche di Credito Cooperativo: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. e Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. (collettivamente, le "Banche Cedenti"), con effetti economici dalle ore 23.59 del 29 giugno 2012 (la "Data di Godimento Iniziale"), 5 portafogli di crediti individuabili in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia ed identificati sulla base di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora) maturandi a partire dalla Data di Godimento Iniziale, commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta (collettivamente, i "Crediti") in relazione a contratti di mutuo fondiario e ipotecario (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti da Polizze Assicurative") che, alle ore 23.59 del 29 febbraio 2012, con riferimento ai crediti ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. e Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, e alle ore 23.59 del 29 giugno 2012, con riferimento ai crediti ceduti da Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, (la "Data di Valutazione"), o alla diversa data indicata in relazione al relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri generali comuni a tutte le Banche Cedenti (i "Criteri Generali") ed, altresi', per ciascuna Banca Cedente gli ulteriori criteri specifici (i "Criteri Specifici") successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: Criteri Generali (a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (c) erogati a persone fisiche residenti in Italia che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"); n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"); (d) garantiti da Ipoteca su uno o piu' Beni Immobili ubicati nel territorio italiano ed in relazione ai quali il Bene Immobile sul quale e' costituita l'Ipoteca (ovvero, nel caso di costituzione di una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili a garanzia dello stesso Mutuo, il Bene Immobile Prevalente) e' un Bene Immobile residenziale ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale compresa nel "Gruppo A1- A8"); (e) derivanti da contratti che prevedano il pagamento delle Rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; ad esclusione dei: (i) mutui con scadenza oltre il 19 luglio 2061 (ivi compresi i Mutui a Rata fissa e durata variabile, in relazione ai quali si intende per scadenza la data massima di allungamento del piano di ammortamento del relativo Mutuo); (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo Debitore Ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (iii) mutui concessi tramite l'intermediazione di agenti o mediatori; (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori o dipendenti della Banca Cedente; (v) mutui concessi a favore di amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni o enti religiosi; (vi) mutui che sono stati concessi al relativo debitore congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati oggetto di sindacazione; (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto di mutuo; (viii) mutui in relazione ai quali il bene immobile oggetto di ipoteca non risulti interamente costruito; (ix) mutui concessi a debitori che presentassero alla relativa Data di Valutazione, nei confronti della Banca Cedente: (a) partite incagliate (come definite nella sezione "B", paragrafo 2, della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata); o (b) inadempimenti persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni); (x) mutui derivanti da contratti che presentano, alla Data di Godimento Iniziale, rate scadute e non pagate da piu' di 90 giorni; (xi) mutui derivanti da contratti che presentano, al 30 settembre 2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; (xii) mutui i cui crediti siano alla Data di Godimento Iniziale o siano stati classificati prima della Data di Godimento Iniziale dalla Banca Cedente come "sofferenze", "incagli", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni" ai sensi della normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia di volta in volta applicabile. Criteri Specifici I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i Mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e Rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale Mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita, il pagamento di Rate (in relazione al debito residuo) di importo variabile, di modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo); (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 29 febbraio 2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo in essere al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 giugno 2012; (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente alla Societa'); (d) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata (comprensiva di capitale e interessi); (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore o uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a 3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; ad esclusione dei: (i) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10013704; n. 10955600; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento Iniziale, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale intendendosi la moratoria effettuata in conformita' alle previsioni del piano (come di volta in volta prorogato) approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)). I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i Mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e Rata di importo iniziale costante, che prevedano, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale Mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita, una "maxi rata" finale - ivi compresi quelli che prevedano (i) ad intervalli prestabiliti, la variazione dell'importo delle Rate in corso di ammortamento, e (ii) la facolta' per il Debitore Ceduto, per non piu' di tre volte durante l'intera vita del Mutuo, di richiedere alla Banca Cedente la variazione dell'importo delle Rate in corso di ammortamento); (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 29 febbraio 2012; (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente alla Societa'); (d) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata (comprensiva di capitale e interessi); (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore a Euro 650.000 (Euro seicentocinquantamila/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 614 ("artigiani"); (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a 3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; ad esclusione dei: (i) mutui identificati dalla categoria n. 48, come riportata nel relativo contratto di mutuo; (ii) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10348623; n. 10348638; n. 10348763; n. 10351491; n. 10351553; n. 10354804; n. 10355503; n. 10355815; n. 10394200; n. 10460766; n. 10464976. I crediti ceduti alla Societa' da Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i Mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e Rata di importo iniziale costante, che prevedano alternativamente, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale Mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita: (a) una "maxi rata" finale o (b) la facolta' per il Debitore Ceduto, alla scadenza massima contrattualmente stabilita, di scegliere di rimborsare il debito residuo alla Banca Cedente secondo una delle modalita' di seguito indicate: (i) rimborso in un'unica soluzione dell'intero debito residuo alla scadenza del quarantesimo anno (oltre al periodo di preammortamento) dalla data di erogazione del relativo Mutuo; o (ii) rimborso in ulteriori massimo dieci anni, attraverso un piano di ammortamento a Rata variabile calcolato sulla base del tasso di interesse contrattuale); (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 29 febbraio 2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo in essere al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 giugno 2012; (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente alla Societa'); (d) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata (comprensiva di capitale e interessi); (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore o uguale a Euro 800.000 (Euro ottocentomila/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a 3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; ad esclusione dei: (i) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 20075698; n. 20076195; n. 30076013; (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento Iniziale, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale intendendosi la moratoria effettuata in conformita' alle previsioni del piano (come di volta in volta prorogato) approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)). I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi; (b) identificati da una delle seguenti categorie, come riportate nella contabile di erogazione del relativo Mutuo: n. 59 (Mutui con opzione triennale), n. 64 (Mutui a tasso variabile indicizzati all'euribor 3 mesi) e n. 69 (Mutui a tasso variabile indicizzati all'euribor 6 mesi); (c) che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo in essere al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 agosto 2012; (d) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla data del 29 febbraio 2012, non abbiano alcuna Rata scaduta e non pagata; (e) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata comprensiva di capitale e interessi; (f) il cui importo erogato alla data di erogazione sia: (A) inferiore a Euro 750.000 (Euro settecentocinquantamila/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (B) inferiore o uguale a Euro 400.000 (Euro quattrocentomila/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); (g) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 3 mesi o (ii) all'Euribor a 6 mesi; o (b) a tasso fisso; ad esclusione dei: (i) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10000400; n. 10026500; n. 10028900; n. 10094900; n. 10120200; n. 10127900; n. 10184000; n. 10188600; n. 10189700; n. 10194200; n. 10261300; n. 10276900; n. 10298200; n. 10321500; n. 10351400; n. 10363200; n. 10379100; n. 10559500; n. 10592500; n. 10609600; n. 10630816; n. 10630867; n. 10631056; n. 10631640; n. 10631785; n. 10632377; n. 10632378; n. 10632398; n. 10632731; n. 10633241; n. 10905200; n. 10925400; n. 20647200; n. 20671201; n. 20686700; n. 20701700; n. 20726500; n. 20764300; n. 20830800; n. 20834700; n. 20836501; n. 20843283; n. 20843559; n. 30050500; n. 30066800; n. 30122700; n. 30142600; n. 30159500; n. 30168900; n. 30238400; n. 30252300; n. 30300800; n. 30321900; n. 30327400; n. 30334001; n. 30341700; n. 30353100; n. 30359100; n. 30390600; n. 30427100; n. 30477648; n. 30477820; n. 30478693; n. 30479492; n. 30479493; n. 30480217; n. 30481092; n. 30481348; n. 30481808; n. 30481875; n. 30482111; n. 30482833; n. 30483450; n. 30484188; n. 30484213; n. 30484282; n. 30484695; n. 30484735; n. 30484865; n. 30484954; n. 30485023; n. 30485191; n. 30485592; n. 30516500; n. 30521100; n. 30521200; n. 30522400; n. 30539600; n. 30543600; n. 30543800; n. 30563900; n. 30640300; n. 30661300; n. 30721500; n. 30740000; n. 30847100; n. 30873700; n. 30908500; n. 40016700; n. 40036600; n. 40082773; n. 40083243; n. 40083566; n. 40083671; n. 40083767; n. 40083948; n. 40084217; n. 40084268; n. 40084401; n. 40084908; n. 40085675; n. 40085741; n. 40085797; n. 40086418; n. 40624301; n. 40758500; n. 40772800; n. 40781600; n. 40825200; n. 40829400; n. 40834900; n. 40854500; n. 40867900; n. 40885900; n. 40909300; n. 40922200; n. 40936800; n. 40939400; n. 40942300; (ii) mutui destinati a finalita' (come risultante dalla dichiarazione del debitore rilasciata all'atto della richiesta del relativo Mutuo ai fini dell'imposta sostitutiva) diverse da acquisto, ristrutturazione o costruzione di immobili ad uso abitativo; (iii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento Iniziale, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano concluso un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale), ancora in corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale intendendosi la moratoria effettuata in conformita' alle previsioni del piano (come di volta in volta prorogato) approvato in data 21 ottobre 2009 dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)). I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri Specifici applicabili alla relativa Data di Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: (a) derivanti da contratti che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "alla francese", per tale intendendosi il metodo di ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e' suddivisa in una quota capitale che cresce nel tempo destinata a rimborsare il prestito ed in una quota interessi (ivi inclusi i Mutui a durata variabile, tasso di interesse variabile e Rata di importo iniziale costante, che prevedano alternativamente, in caso di aumento dei tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale Mutuo entro la data di allungamento massima del piano di ammortamento contrattualmente stabilita) il pagamento di Rate (in relazione al debito residuo) di importo variabile, di modo che sia rispettata la durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo); (b) il cui importo erogato alla data di erogazione sia superiore a Euro 5.000 (cinquemila/00) ed inferiore ad Euro 1.000.000 (unmilione/00); (c) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del 29 giugno 2012; (d) identificati da una delle seguenti categorie, come riportate nel relativo Contratto di Mutuo: n. 11, n. 12, n. 14, n. 20, n. 70, n. 71 e n. 73; (e) garantiti (a) da Ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi alla Banca Cedente), oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla quale vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite dalla quale non siano state integralmente soddisfatte) iscritta a garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione da parte della Banca Cedente alla Societa'); (f) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una Rata (comprensiva di capitale e/o interessi); (g) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente (a) a tasso variabile e che siano indicizzati ad uno dei seguenti parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor a 3 mesi o (iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; ad esclusione dei: (i) mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10850002; n. 20114162; n. 20116886; n. 20117844. In virtu' dei Contratti di Cessione, Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a. e Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a. si sono impegnate a trasferire a titolo oneroso, in blocco e pro soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, alla Societa', che si e' impegnata ad acquistare, ciascuna un portafoglio ulteriore di crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario e ipotecario, aventi le caratteristiche di cui ai Contratti di Cessione. Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a fronte di tutte le garanzie reali e personali da chiunque prestate, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Pontormo RMBS ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme dovute in relazione al portafoglio di Crediti da ciascuna di esse ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso la relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a ciascuna Banca di Credito Cooperativo, e in particolare: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede legale in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI), Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Via G. Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI), Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., con sede legale in Piazza Giovanni XXIII 6, 50051 Castelfiorentino (FI) e Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a., con sede legale in Via A. Polidori 72, 01100 Viterbo (VT). Inoltre, a seguito della cessione, Pontormo RMBS e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti; si precisa, infatti, che ciascuna Banca Cedente rimane titolare dei relativi Contratti di Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito del trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, per i quali rimane ferma l'informativa gia' a suo tempo resa. Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 13), Pontormo RMBS od il soggetto da essa incaricato non trattera' dati definiti come "sensibili". Pontormo RMBS trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del Credito e del relativo Credito da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, Pontormo RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso Pontormo RMBS. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Pontormo RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo RMBS S.r.l., Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI), all'attenzione del dott. Luigi Furore. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a: Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con sede legale in Via Tosco Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede legale in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI), Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a., con sede legale in Via G. Guelfi 2, 56030 Lajatico (PI), Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., con sede legale in Piazza Giovanni XXIII 6, 50051 Castelfiorentino (FI) e Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a., con sede legale in Via A. Polidori 72, 01100 Viterbo (VT), ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di esse ceduti ai sensi dell'articolo 29 del Codice della Privacy. Pontormo RMBS S.r.l. L'amministratore unico Luigi Furore T12AAB15713