PONTORMO RMBS S.R.L.
Societa' costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/1999


Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29
aprile 2011

Sede Legale: Via Cherubini n. 99 50053 Empoli (FI)
Capitale sociale: Euro 10.000 i.v.
Registro delle imprese: di Firenze 06272000487

(GU Parte Seconda n.126 del 25-10-2012)

 
Avviso di cessione di crediti pro soluto  ai  sensi  della  legge  n.
130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del
Testo  Unico  Bancario  -  ed  informativa  ai  debitori  ceduti  sul
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy"). 
 

  Pontormo RMBS S.r.l., societa' costituita ai sensi dell'articolo  3
della  Legge  sulla   Cartolarizzazione   ("Pontormo   RMBS"   o   la
"Societa'"),  comunica   che,   nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei   crediti   ai   sensi   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione, in forza di 5 (cinque) contratti  di  cessione  di
crediti pecuniari conclusi in data 17 ottobre  2012  ai  sensi  degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (i  "Contratti  di
Cessione"), ha acquistato a titolo oneroso, in blocco  e  pro  soluto
dalle seguenti  Banche  di  Credito  Cooperativo:  Banca  di  Credito
Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito  Cooperativo  di
Castagneto Carducci S.c.p.a., Banca Popolare  di  Lajatico  S.c.p.a.,
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a. e Banca di  Viterbo
Credito Cooperativo S.c.p.a. (collettivamente, le "Banche  Cedenti"),
con effetti economici dalle ore 23.59 del 29 giugno 2012 (la "Data di
Godimento Iniziale"), 5 portafogli di crediti individuabili in blocco
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, qualificabili  come  in
bonis  in  base  alla  normativa  emanata  dalla  Banca  d'Italia  ed
identificati  sulla  base  di  criteri  oggettivi  come  di   seguito
indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione  tutti  i
crediti per capitale residuo (compresa la quota capitale  delle  rate
scadute e non ancora pagate), interessi (anche di mora)  maturandi  a
partire dalla Data di  Godimento  Iniziale,  commissioni,  penali  ed
altri  pagamenti  a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei   mutui,
accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente
dovuta (collettivamente, i "Crediti") in  relazione  a  contratti  di
mutuo fondiario e ipotecario (i  "Contratti  di  Mutuo")  (nonche'  i
relativi crediti nascenti dalle  polizze  assicurative  stipulate  in
relazione ai Contratti di Mutuo "Crediti  da  Polizze  Assicurative")
che, alle ore 23.59 del 29 febbraio 2012, con riferimento ai  crediti
ceduti da Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.c.p.a.,  Banca
di  Credito  Cooperativo  di  Castagneto  Carducci  S.c.p.a.,   Banca
Popolare di Lajatico S.c.p.a.  e  Banca  di  Credito  Cooperativo  di
Cambiano S.c.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, e
alle ore 23.59 del 29 giugno 2012, con riferimento ai crediti  ceduti
da  Banca  di  Viterbo  Credito  Cooperativo   S.c.p.a.   nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione, (la "Data di  Valutazione"),  o
alla  diversa  data  indicata  in  relazione  al  relativo  criterio,
soddisfacevano i seguenti criteri generali comuni a tutte  le  Banche
Cedenti (i "Criteri  Generali")  ed,  altresi',  per  ciascuna  Banca
Cedente gli  ulteriori  criteri  specifici  (i  "Criteri  Specifici")
successivamente indicati in relazione a tale Banca Cedente: 
  Criteri Generali 
  (a) denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei  quali
non vi siano previsioni che ne permettano la conversione  in  diversa
valuta; 
  (b) derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; 
  (c)  erogati  a  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che,   in
conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla  Banca
d'Italia con circolare 140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'  come  in
seguito modificata), siano ricomprese in una delle seguenti categorie
SAE   (settore   di   attivita'   economica):   n.   600   ("famiglie
consumatrici");  n.   614   ("artigiani")   o   n.   615   ("famiglie
produttrici"); 
  (d) garantiti da Ipoteca su uno o piu' Beni  Immobili  ubicati  nel
territorio italiano ed in relazione ai quali  il  Bene  Immobile  sul
quale e' costituita l'Ipoteca (ovvero, nel caso  di  costituzione  di
una o piu' Ipoteche su piu' Beni Immobili  a  garanzia  dello  stesso
Mutuo, il Bene Immobile Prevalente) e' un Bene Immobile  residenziale
ad uso abitativo (rientrante nella categoria catastale  compresa  nel
"Gruppo A1- A8"); 
  (e) derivanti da contratti che prevedano il  pagamento  delle  Rate
con cadenza mensile, trimestrale o semestrale; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui con scadenza oltre il 19  luglio  2061  (ivi  compresi  i
Mutui a Rata fissa e durata  variabile,  in  relazione  ai  quali  si
intende per scadenza la data massima di  allungamento  del  piano  di
ammortamento del relativo Mutuo); 
  (ii) mutui derivanti da contratti agevolati o  comunque  usufruenti
di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  Debitore  Ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"); 
  (iii)  mutui  concessi  tramite  l'intermediazione  di   agenti   o
mediatori; 
  (iv) mutui erogati a favore di soggetti che siano amministratori  o
dipendenti della Banca Cedente; 
  (v)  mutui  concessi  a  favore   di   amministrazioni   pubbliche,
fondazioni, associazioni o enti religiosi; 
  (vi)  mutui  che  sono  stati   concessi   al   relativo   debitore
congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi compresa la
Banca Cedente (c.d mutui in pool) ovvero che siano stati  oggetto  di
sindacazione; 
  (vii) mutui non interamente erogati ai sensi del relativo contratto
di mutuo; 
  (viii) mutui in relazione ai quali  il  bene  immobile  oggetto  di
ipoteca non risulti interamente costruito; 
  (ix) mutui concessi a debitori che presentassero alla relativa Data
di Valutazione,  nei  confronti  della  Banca  Cedente:  (a)  partite
incagliate (come definite  nella  sezione  "B",  paragrafo  2,  della
circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio  2008  (Matrice  dei
Conti),  come  successivamente  modificata);  o   (b)   inadempimenti
persistenti (intendendosi per tali crediti scaduti con un ritardo nel
pagamento di almeno una rata superiore a 90 (novanta) giorni); 
  (x) mutui derivanti da  contratti  che  presentano,  alla  Data  di
Godimento Iniziale, rate scadute e non pagate da piu' di 90 giorni; 
  (xi) mutui derivanti da contratti che presentano, al  30  settembre
2012, rate scadute e non pagate da piu' di 30 giorni; 
  (xii) mutui i cui crediti siano alla Data di Godimento  Iniziale  o
siano stati classificati prima della Data di Godimento Iniziale dalla
Banca   Cedente   come    "sofferenze",    "incagli",    "esposizioni
ristrutturate" o "esposizioni scadute e/o  sconfinanti  da  oltre  90
giorni" ai sensi della normativa di  vigilanza  emanata  dalla  Banca
d'Italia di volta in volta applicabile. 
  Criteri Specifici 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Fornacette S.c.p.a. sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  relativa   Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) derivanti da contratti che prevedano un piano  di  ammortamento
cosiddetto "alla  francese",  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  Mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e Rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  Mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, il pagamento di Rate (in relazione al debito  residuo)  di
importo variabile, di modo  che  sia  rispettata  la  durata  massima
stabilita nel Contratto di Mutuo); 
  (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del  29  febbraio
2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo in  essere
al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 giugno 2012; 
  (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo  grado  economico  in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi  alla  Banca  Cedente),
oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore  della
Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla  quale
vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite
dalla quale non siano state  integralmente  soddisfatte)  iscritta  a
garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione  da
parte della Banca Cedente alla Societa'); 
  (d) in  relazione  ai  quali  sia  stata  pagata  almeno  una  Rata
(comprensiva di capitale e interessi); 
  (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore  o
uguale a Euro 1.000.000 (Euro un milione/00) in caso di Mutui erogati
a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione
adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991
(come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella  categoria
SAE   (settore   di   attivita'   economica)   n.   600    ("famiglie
consumatrici"); 
  (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente  (a)
a tasso variabile  e  che  siano  indicizzati  ad  uno  dei  seguenti
parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor  a  3  mesi  o
(iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10013704; n. 10955600; 
  (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento  Iniziale,
la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano  concluso  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale),  ancora  in
corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale
intendendosi la moratoria effettuata in conformita'  alle  previsioni
del piano (come di volta in volta prorogato)  approvato  in  data  21
ottobre  2009  dal  Comitato  Esecutivo  dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI)). 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Castagneto Carducci S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla  base
dei seguenti Criteri Specifici  applicabili  alla  relativa  Data  di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) derivanti da contratti che prevedano un piano  di  ammortamento
cosiddetto "alla  francese",  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  Mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e Rata  di  importo  iniziale
costante,  che  prevedano,  in  caso  di  aumento   dei   tassi   che
comporterebbe il mancato rimborso di tale  Mutuo  entro  la  data  di
allungamento  massima  del  piano  di  ammortamento  contrattualmente
stabilita, una "maxi rata" finale - ivi compresi quelli che prevedano
(i) ad intervalli prestabiliti, la variazione dell'importo delle Rate
in corso di ammortamento, e (ii) la facolta' per il Debitore  Ceduto,
per non piu' di  tre  volte  durante  l'intera  vita  del  Mutuo,  di
richiedere alla Banca Cedente la variazione dell'importo  delle  Rate
in corso di ammortamento); 
  (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del  29  febbraio
2012; 
  (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo  grado  economico  in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi  alla  Banca  Cedente),
oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore  della
Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla  quale
vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite
dalla quale non siano state  integralmente  soddisfatte)  iscritta  a
garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione  da
parte della Banca Cedente alla Societa'); 
  (d) in  relazione  ai  quali  sia  stata  pagata  almeno  una  Rata
(comprensiva di capitale e interessi); 
  (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore  a
Euro 650.000 (Euro seicentocinquantamila/00) in caso di Mutui erogati
a persone fisiche che in conformita' con i criteri di classificazione
adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991
(come di tempo in tempo modificata) siano ricomprese nella  categoria
SAE (settore di attivita' economica) n. 614 ("artigiani"); 
  (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente  (a)
a tasso variabile  e  che  siano  indicizzati  ad  uno  dei  seguenti
parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor  a  3  mesi  o
(iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui identificati dalla categoria n. 48,  come  riportata  nel
relativo contratto di mutuo; 
  (ii) mutui identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10348623; n.  10348638;
n. 10348763; n. 10351491; n. 10351553; n. 10354804; n.  10355503;  n.
10355815; n. 10394200; n. 10460766; n. 10464976. 
  I crediti ceduti  alla  Societa'  da  Banca  Popolare  di  Lajatico
S.c.p.a. sono stati selezionati anche sulla base dei seguenti Criteri
Specifici applicabili alla relativa  Data  di  Valutazione  (od  alla
specifica data indicata in relazione al relativo Criterio  Specifico)
ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) derivanti da contratti che prevedano un piano  di  ammortamento
cosiddetto "alla  francese",  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  Mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e Rata  di  importo  iniziale
costante, che prevedano alternativamente,  in  caso  di  aumento  dei
tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale  Mutuo  entro  la
data   di   allungamento   massima   del   piano   di    ammortamento
contrattualmente stabilita: (a) una  "maxi  rata"  finale  o  (b)  la
facolta'   per   il   Debitore   Ceduto,   alla   scadenza    massima
contrattualmente stabilita, di  scegliere  di  rimborsare  il  debito
residuo alla Banca Cedente secondo una  delle  modalita'  di  seguito
indicate: (i)  rimborso  in  un'unica  soluzione  dell'intero  debito
residuo alla scadenza del quarantesimo  anno  (oltre  al  periodo  di
preammortamento) dalla data di erogazione del relativo Mutuo; o  (ii)
rimborso in ulteriori massimo dieci  anni,  attraverso  un  piano  di
ammortamento a Rata variabile  calcolato  sulla  base  del  tasso  di
interesse contrattuale); 
  (b) derivanti da Contratti di Mutuo erogati prima del  29  febbraio
2012 e che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo in  essere
al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 giugno 2012; 
  (c) garantiti (a) da Ipoteca di primo  grado  economico  in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi  alla  Banca  Cedente),
oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore  della
Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla  quale
vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite
dalla quale non siano state  integralmente  soddisfatte)  iscritta  a
garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione  da
parte della Banca Cedente alla Societa'); 
  (d) in  relazione  ai  quali  sia  stata  pagata  almeno  una  Rata
(comprensiva di capitale e interessi); 
  (e) il cui importo erogato alla data di erogazione sia inferiore  o
uguale a Euro  800.000  (Euro  ottocentomila/00)  in  caso  di  Mutui
erogati a persone  fisiche  che  in  conformita'  con  i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600 ("famiglie consumatrici"); 
  (f) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente  (a)
a tasso variabile  e  che  siano  indicizzati  ad  uno  dei  seguenti
parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor  a  3  mesi  o
(iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 20075698; n.  20076195;
n. 30076013; 
  (ii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento  Iniziale,
la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano  concluso  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale),  ancora  in
corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale
intendendosi la moratoria effettuata in conformita'  alle  previsioni
del piano (come di volta in volta prorogato)  approvato  in  data  21
ottobre  2009  dal  Comitato  Esecutivo  dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI)). 
  I crediti ceduti alla Societa' da Banca di Credito  Cooperativo  di
Cambiano  S.c.p.a.  sono  stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  relativa   Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) derivanti da contratti che prevedano un piano  di  ammortamento
cosiddetto "alla  francese",  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi; 
  (b) identificati da una delle seguenti  categorie,  come  riportate
nella contabile di erogazione del relativo Mutuo: n.  59  (Mutui  con
opzione triennale),  n.  64  (Mutui  a  tasso  variabile  indicizzati
all'euribor 3 mesi) e n. 69  (Mutui  a  tasso  variabile  indicizzati
all'euribor 6 mesi); 
  (c) che (sulla base del piano di ammortamento del Mutuo  in  essere
al 29 febbraio 2012) abbiano scadenza successiva al 30 agosto 2012; 
  (d) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla data del 29  febbraio
2012, non abbiano alcuna Rata scaduta e non pagata; 
  (e) in  relazione  ai  quali  sia  stata  pagata  almeno  una  Rata
comprensiva di capitale e interessi; 
  (f) il cui  importo  erogato  alla  data  di  erogazione  sia:  (A)
inferiore a Euro 750.000 (Euro settecentocinquantamila/00) in caso di
Mutui erogati a persone fisiche che in conformita' con i  criteri  di
classificazione adottati  dalla  Banca  d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991 (come  di  tempo  in  tempo  modificata)  siano
ricomprese nella categoria SAE (settore di  attivita'  economica)  n.
600 ("famiglie consumatrici"); (B) inferiore o uguale a Euro  400.000
(Euro quattrocentomila/00) in caso di Mutui erogati a persone fisiche
che in conformita' con i criteri di  classificazione  adottati  dalla
Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (come di tempo
in tempo modificata) siano ricomprese nella categoria SAE (settore di
attivita' economica) n. 615 ("famiglie produttrici"); 
  (g) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente  (a)
a tasso variabile  e  che  siano  indicizzati  ad  uno  dei  seguenti
parametri: (i) all'Euribor a 3 mesi o (ii) all'Euribor a  6  mesi;  o
(b) a tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10000400; n.  10026500;
n. 10028900; n. 10094900; n. 10120200; n. 10127900; n.  10184000;  n.
10188600; n. 10189700; n. 10194200;  n.  10261300;  n.  10276900;  n.
10298200; n. 10321500; n. 10351400;  n.  10363200;  n.  10379100;  n.
10559500; n. 10592500; n. 10609600;  n.  10630816;  n.  10630867;  n.
10631056; n. 10631640; n. 10631785;  n.  10632377;  n.  10632378;  n.
10632398; n. 10632731; n. 10633241;  n.  10905200;  n.  10925400;  n.
20647200; n. 20671201; n. 20686700;  n.  20701700;  n.  20726500;  n.
20764300; n. 20830800; n. 20834700;  n.  20836501;  n.  20843283;  n.
20843559; n. 30050500; n. 30066800;  n.  30122700;  n.  30142600;  n.
30159500; n. 30168900; n. 30238400;  n.  30252300;  n.  30300800;  n.
30321900; n. 30327400; n. 30334001;  n.  30341700;  n.  30353100;  n.
30359100; n. 30390600; n. 30427100;  n.  30477648;  n.  30477820;  n.
30478693; n. 30479492; n. 30479493;  n.  30480217;  n.  30481092;  n.
30481348; n. 30481808; n. 30481875;  n.  30482111;  n.  30482833;  n.
30483450; n. 30484188; n. 30484213;  n.  30484282;  n.  30484695;  n.
30484735; n. 30484865; n. 30484954;  n.  30485023;  n.  30485191;  n.
30485592; n. 30516500; n. 30521100;  n.  30521200;  n.  30522400;  n.
30539600; n. 30543600; n. 30543800;  n.  30563900;  n.  30640300;  n.
30661300; n. 30721500; n. 30740000;  n.  30847100;  n.  30873700;  n.
30908500; n. 40016700; n. 40036600;  n.  40082773;  n.  40083243;  n.
40083566; n. 40083671; n. 40083767;  n.  40083948;  n.  40084217;  n.
40084268; n. 40084401; n. 40084908;  n.  40085675;  n.  40085741;  n.
40085797; n. 40086418; n. 40624301;  n.  40758500;  n.  40772800;  n.
40781600; n. 40825200; n. 40829400;  n.  40834900;  n.  40854500;  n.
40867900; n. 40885900; n. 40909300;  n.  40922200;  n.  40936800;  n.
40939400; n. 40942300; 
  (ii)  mutui  destinati   a   finalita'   (come   risultante   dalla
dichiarazione del debitore rilasciata all'atto  della  richiesta  del
relativo Mutuo ai fini dell'imposta sostitutiva) diverse da acquisto,
ristrutturazione o costruzione di immobili ad uso abitativo; 
  (iii) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento Iniziale,
la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano  concluso  un
accordo di moratoria che preveda la sospensione del  pagamento  delle
rate (integralmente o per la sola  componente  capitale),  ancora  in
corso, che sia diverso dalla cd. "Moratoria Piano Famiglie", per tale
intendendosi la moratoria effettuata in conformita'  alle  previsioni
del piano (come di volta in volta prorogato)  approvato  in  data  21
ottobre  2009  dal  Comitato  Esecutivo  dell'Associazione   Bancaria
Italiana (ABI)). 
  I  crediti  ceduti  alla  Societa'  da  Banca  di  Viterbo  Credito
Cooperativo S.c.p.a. sono stati  selezionati  anche  sulla  base  dei
seguenti  Criteri  Specifici  applicabili  alla  relativa   Data   di
Valutazione (od alla specifica data indicata in relazione al relativo
Criterio Specifico) ai mutui erogati da tale Banca Cedente: 
  (a) derivanti da contratti che prevedano un piano  di  ammortamento
cosiddetto "alla  francese",  per  tale  intendendosi  il  metodo  di
ammortamento progressivo per cui ciascuna Rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota interessi (ivi  inclusi  i  Mutui  a  durata
variabile, tasso di interesse variabile e Rata  di  importo  iniziale
costante, che prevedano alternativamente,  in  caso  di  aumento  dei
tassi che comporterebbe il mancato rimborso di tale  Mutuo  entro  la
data   di   allungamento   massima   del   piano   di    ammortamento
contrattualmente stabilita) il pagamento di  Rate  (in  relazione  al
debito residuo) di importo variabile, di modo che sia  rispettata  la
durata massima stabilita nel Contratto di Mutuo); 
  (b) il cui importo erogato alla data di erogazione sia superiore  a
Euro  5.000  (cinquemila/00)   ed   inferiore   ad   Euro   1.000.000
(unmilione/00); 
  (c) derivanti da Contratti di Mutuo erogati  prima  del  29  giugno
2012; 
  (d) identificati da una delle seguenti  categorie,  come  riportate
nel relativo Contratto di Mutuo: n. 11, n. 12, n. 14, n. 20,  n.  70,
n. 71 e n. 73; 
  (e) garantiti (a) da Ipoteca di primo  grado  economico  in  favore
della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca  di  primo
grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo
grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che  di  grado  precedente,
nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al  primo  grado  legale
nel caso in cui tutte  le  ipoteche  aventi  grado  precedente  siano
iscritte a favore della Banca  Cedente  a  garanzia  di  crediti  che
soddisfino tutti gli altri  Criteri  relativi  alla  Banca  Cedente),
oppure (b) da una Ipoteca di secondo grado economico in favore  della
Banca Cedente (intendendosi per tale una Ipoteca rispetto alla  quale
vi sia una sola ipoteca di grado superiore (le obbligazioni garantite
dalla quale non siano state  integralmente  soddisfatte)  iscritta  a
garanzia di crediti che non siano oggetto della presente cessione  da
parte della Banca Cedente alla Societa'); 
  (f) in  relazione  ai  quali  sia  stata  pagata  almeno  una  Rata
(comprensiva di capitale e/o interessi); 
  (g) derivanti da Contratti di Mutuo che siano alternativamente  (a)
a tasso variabile  e  che  siano  indicizzati  ad  uno  dei  seguenti
parametri: (i) all'Euribor a 1 mese o (ii) all'Euribor  a  3  mesi  o
(iii) all'Euribor a 6 mesi o (iv) al Tasso BCE; o (b) a tasso fisso; 
  ad esclusione dei: 
  (i) mutui  identificati  dai  seguenti  numeri  di  rapporto,  come
riportati nel relativo contratto di mutuo: n. 10850002; n.  20114162;
n. 20116886; n. 20117844. 
  In virtu' dei Contratti di Cessione, Banca di  Credito  Cooperativo
di Fornacette S.c.p.a., Banca di Credito  Cooperativo  di  Castagneto
Carducci S.c.p.a. e Banca  Popolare  di  Lajatico  S.c.p.a.  si  sono
impegnate a trasferire a titolo oneroso, in blocco e pro  soluto,  ai
sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'articolo  1  e
dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,  alla  Societa',
che si e' impegnata ad acquistare, ciascuna un portafoglio  ulteriore
di crediti derivanti da contratti di mutuo  fondiario  e  ipotecario,
aventi le caratteristiche di cui ai Contratti di Cessione. 
  Unitamente ai Crediti ed ai Crediti da  Polizze  Assicurative  sono
stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi  dell'articolo  1263
del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' ad essi relativi)  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie  ed  i  privilegi
che assistono e garantiscono  i  Crediti  ed  i  Crediti  da  Polizze
Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo, il diritto ad eventuali altre somme dovute a  fronte
di tutte le garanzie reali e personali da  chiunque  prestate,  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. 
  Pontormo RMBS  ha  conferito  incarico  a  ciascuna  Banca  Cedente
affinche' in suo nome e per suo conto proceda all'incasso delle somme
dovute in relazione al portafoglio di Crediti  da  ciascuna  di  esse
ceduto. Pertanto, i debitori ceduti, i  loro  garanti,  successori  o
aventi causa, sono legittimati a  pagare  presso  la  relativa  Banca
Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai  Crediti  ed  ai  relativi
Crediti da  Polizze  Assicurative,  nelle  forme  gia'  previste  dai
relativi Contratti di Mutuo o delle relative polizze  assicurative  o
in forza di legge, nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori
informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a  ciascuna
Banca di Credito Cooperativo, e  in  particolare:  Banca  di  Credito
Cooperativo di Fornacette S.c.p.a., con  sede  legale  in  Via  Tosco
Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca di Credito  Cooperativo
di Castagneto Carducci S.c.p.a., con  sede  legale  in  Via  Vittorio
Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI),  Banca  Popolare  di  Lajatico
S.c.p.a., con sede legale in Via G. Guelfi 2,  56030  Lajatico  (PI),
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., con sede legale in
Piazza Giovanni XXIII 6,  50051  Castelfiorentino  (FI)  e  Banca  di
Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a.,  con  sede  legale  in  Via  A.
Polidori 72, 01100 Viterbo (VT). 
  Inoltre, a  seguito  della  cessione,  Pontormo  RMBS  e'  divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e  dei  relativi  Crediti  da  Polizze
Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento  dei  dati
personali relativi ai  debitori  ceduti;  si  precisa,  infatti,  che
ciascuna Banca Cedente rimane  titolare  dei  relativi  Contratti  di
Mutuo e, di conseguenza, "Titolare" in quell'ambito  del  trattamento
dei dati personali dei debitori ceduti,  per  i  quali  rimane  ferma
l'informativa gia' a suo tempo resa. 
  Tanto premesso, Pontormo RMBS, anche per conto  di  ciascuna  Banca
Cedente, in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali
ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai
debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo  dei  dati
personali. 
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  della   Privacy   (in
particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 13),  Pontormo  RMBS  od  il
soggetto  da  essa  incaricato  non  trattera'  dati  definiti   come
"sensibili". Pontormo RMBS trattera' i dati personali  per  finalita'
connesse  e  strumentali  alla  gestione   ed   amministrazione   del
portafoglio  di  Crediti  e   dei   relativi   Crediti   da   Polizze
Assicurative; al recupero del  Credito  e  del  relativo  Credito  da
Polizze Assicurative (ad es.:  conferimento  a  legali  dell'incarico
professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti
da leggi, da regolamenti e dalla normativa  comunitaria,  nonche'  da
disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e  da
organi di vigilanza e controllo. 
  Per il trattamento per le suestese finalita' non  e'  richiesto  il
consenso dei  debitori  ceduti,  mentre  l'eventuale  opposizione  al
trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  dati
personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e
recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze  Assicurative,
Pontormo RMBS od il soggetto da essa a cio' incaricato comunichera' i
dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i
dati", a persone, societa', associazioni o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza o consulenza  in  materia  legale  e
societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali  soggetti
e' disponibile presso la sede di Pontormo RMBS, come sotto indicato. 
  I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i  dati  del
cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai  sensi
del Codice  della  Privacy,  in  piena  autonomia,  essendo  estranei
all'originario trattamento effettuato presso Pontormo RMBS. I diritti
previsti all'articolo 7 del  Codice  della  Privacy  potranno  essere
esercitati anche mediante richiesta scritta al  "Titolare",  Pontormo
RMBS S.r.l., da inviarsi a Pontormo RMBS S.r.l.,  Via  Cherubini,  99
50053 Empoli (FI), all'attenzione del dott. Luigi Furore. 
  Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente  richiesta  presso
le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per  iscritto
a: Banca di Credito Cooperativo  di  Fornacette  S.c.p.a.,  con  sede
legale in Via Tosco Romagnola 101/a, 56012 Fornacette (PI), Banca  di
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.p.a., con sede  legale
in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci (LI), Banca Popolare
di Lajatico S.c.p.a., con sede legale  in  Via  G.  Guelfi  2,  56030
Lajatico (PI), Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a., con
sede legale in Piazza Giovanni XXIII 6, 50051 Castelfiorentino (FI) e
Banca di Viterbo Credito Cooperativo S.c.p.a., con sede legale in Via
A.  Polidori  72,  01100  Viterbo  (VT),  ciascuna  in  qualita'   di
"Responsabile" designato dalla Societa' in relazione  ai  Crediti  da
ciascuna di esse ceduti ai sensi dell'articolo 29  del  Codice  della
Privacy. 
  Pontormo RMBS S.r.l. 

                       L'amministratore unico 
                            Luigi Furore 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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