TAR TOSCANA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.128 del 30-10-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con decreto datato 22.10.2012 il Presidente  della  Sez.I  del  TAR
Toscana ha autorizzato notifica per  pubblici  proclami  del  RICORSO
R.G.872/12 Orru' Sandra contro Ministero dell'Istruzione  Universita'
e  Ricerca  e  Ufficio  Scolastico  Regionale  della  Toscana  e  nei
confronti  di  Menicatti  Marco  per   l'annullamento   del   Decreto
Direttoriale U.S.R. Toscana n.38 del 15.05.2012 di pubblicazione  dei
candidati ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  del  concorso  per
dirigenti  scolastici;  dei  provvedimenti  di  determinazione  delle
tracce e in parte qua del Decreto del  13.07.2011  di  indizione  del
concorso de quo; del Decreto direttoriale U.S.R. Toscana  n.  27  del
2.4.2012 di modifica e integrazione della  Commissione  Giudicatrice;
MOTIVI AGGIUNTI contro  le  amministrazioni  e  il  controinteressato
intimati con il ricorso per l'annullamento dei processi verbali delle
operazioni di esame e delle  deliberazioni  prese  dalla  commissione
esaminatrice, SECONDI MOTIVI AGGIUNTI contro le amministrazioni e  il
controinteressato intimati con il ricorso, per  l'annullamento  delle
graduatorie di merito pubblicate in data 07/08/2012  e  22/08/2012  e
dei successivi atti di nomina e  contratti.  Motivi  di  ricorso:  1.
violazione dell'art.3 del D.P.R. n.140 del 10.07.2008, dell'art.1 del
D.P.R. n.487 del 09.05.1994, dell'art.35 comma 3 del D.Lgs n.165  del
30.3.2001,  violazione  dei  principi  di  cui  agli  artt.51  e   97
Costituzione, eccesso di potere per illogicita' manifesta, disparita'
di  trattamento.  2.Violazione  dell'art.10  del  D.P.R.  n.140   del
10.07.2008 e dell'art.7 del D.D.G. per il  Personale  Scolastico  del
13.7.2011 (bando concorsuale), violazione dell'art.35 comma 3 let  e)
del D.Lgs n.165 del  30.3.2001;  violazione  dell'art.3  della  legge
n.241/90 difetto di motivazione: l'iter  concorsuale  e'  illegittimo
per contrasto con le disposizioni che prevedono un unico concorso per
il reclutamento dei dirigenti scolastici  e  la  somministrazione  di
prove diverse su base regionale viola il principio di  imparzialita',
oggettivita' della valutazione e il  principio  costituzionale  della
par condicio tra concorrenti.  La  Commissione  esaminatrice  che  ha
operato dal 2.4.12 e'  illegittimamente  composta  per  mancanza  dei
requisiti del presidente e di uno  dei  commissari:  ne  consegue  la
illegittimita' di tutti gli atti compiuti dalla  Commissione.  Motivi
aggiunti: violazione del principio in  tema  di  natura  di  collegio
perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; violazione  del
principio dell'anonimato, violazione dell'art.14 comma 4 e 6 del  DPR
n.487  del  1994;  eccesso  di  potere  per  illogicita'   manifesta,
contraddittorieta', perplessita', disparita' di trattamento,  difetto
di motivazione; illegittimita' derivata: la Commissione ha operato in
violazione del principio del collegio perfetto effettuando la lettura
individuale degli elaborati scritti. Non risulta che  la  Commissione
abbia proceduto a staccare dalle  buste  la  linguetta  numerata  che
consentiva di  risalire  al  nominativo  del  candidato  violando  il
principio dell'anonimato. Le griglie di  valutazione  sono  illogiche
contraddittorie e arbitrarie come la valutazione degli elaborati.  La
graduatoria  di  merito  e  i  successivi  atti  e   contratti   sono
conseguentemente  illegittimi.  Pertanto  si  notifica  per  pubblici
proclami ai candidati inseriti nella graduatoria di merito pubblicata
dall'U.S.R. Toscana in data 22/08/2012. 

                         avv. Elisa Brocchi 

 
T12ABA15960
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