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Notifica per pubblici proclami Con decreto del 22.10.2012 il Presidente della Sez. I del TAR Toscana ha autorizzato notifica per pubblici proclami del RICORSO R.G.873/12 Caldarella Vincenzo contro Ministero dell'Istruzione Universita' e Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e nei confronti di Menicatti Marco per l'annullamento del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n.38 del 15.05.2012 di pubblicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per dirigenti scolastici; dei provvedimenti di determinazione delle tracce e i parte qua del Decreto del 13.07.2011 di indizione del concorso de quo; del Decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012 di modifica e integrazione della Commissione Giudicatrice; MOTIVI AGGIUNTI contro le amministrazioni e il controinteressato intimati con il ricorso per l'annullamento dei processi verbali delle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, SECONDI MOTIVI AGGIUNTI contro le amministrazioni e il controinteressato intimati con il ricorso, per l'annullamento delle graduatorie di merito pubblicate in data 07/08/2012 e 22/08/2012 e dei successivi atti di nomina e contratti. Motivi di ricorso: 1. violazione dell'art.3 del D.P.R. n.140 del 10.07.2008, dell'art.1 del D.P.R. n.487 del 09.05.1994, dell'art.35 comma 3 del D.Lgs n.165 del 30.3.2001, violazione dei principi di cui agli artt.51 e 97 Costituzione, eccesso di potere per illogicita' manifesta, disparita' di trattamento. 2.Violazione dell'art.10 del D.P.R. n.140 del 10.07.2008 e dell'art.7 del D.D.G. per il Personale Scolastico del 13.7.2011 (bando concorsuale), violazione dell'art.35 comma 3 let e) del D.Lgs n.165 del 30.3.2001; violazione dell'art.3 della legge n.241/90 difetto di motivazione: l'iter concorsuale e' illegittimo per contrasto con le disposizioni che prevedono un unico concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e la somministrazione di prove diverse su base regionale viola il principio di imparzialita', oggettivita' della valutazione e il principio costituzionale della par condicio tra concorrenti. La Commissione esaminatrice che ha operato dal 2.4.12 e' illegittimamente composta per mancanza dei requisiti del presidente e di uno dei commissari: ne consegue la illegittimita' di tutti gli atti compiuti dalla Commissione. Motivi aggiunti: violazione del principio in tema di natura di collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; violazione del principio dell'anonimato, violazione dell'art.14 comma 4 e 6 del DPR n.487 del 1994; eccesso di potere per illogicita' manifesta, contraddittorieta', perplessita', disparita' di trattamento, difetto di motivazione; illegittimita' derivata: la Commissione ha operato in violazione del principio del collegio perfetto effettuando la lettura individuale degli elaborati scritti. Non risulta che la Commissione abbia proceduto a staccare dalle buste la linguetta numerata che consentiva di risalire al nominativo del candidato violando il principio dell'anonimato. Le griglie di valutazione sono illogiche contraddittorie e arbitrarie come la valutazione degli elaborati. La graduatoria di merito e i successivi atti e contratti sono conseguentemente illegittimi. Pertanto si notifica per pubblici proclami ai candidati inseriti nella graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. Toscana in data 22/08/2012. avv. Elisa Brocchi T12ABA15965