TAR LAZIO ROMA
Sez. I

(GU Parte Seconda n.129 del 3-11-2012)

 
          Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 9105/10 
 

  Sunto  dell'istanza  di  esecuzione  di   ordinanza   -   ordinanza
presidenziale n. 19760/12 del TAR Lazio di autorizzazione ai pubblici
proclami - per TELENORBA S.p.A.  di  Conversano  (BA),  difesa  dagli
avv.ti prof. Aldo Loiodice, prof.  Isabella  Loiodice,  Marco  Sabino
Loiodice e Pasquale Procacci contro -  Il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  -  l'A.G.C.O.M.  e  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti
assegnatari di frequenze per l'emittenza nazionale e per  l'emittenza
locale nelle Regioni Basilicata, Puglia e  Molise,  per  l'esecuzione
dell'ordinanza n. 2174/2012, Sez. I,  del  21.06.2012  resa  dal  TAR
Lazio - R.G. 9105/10 - 
  FATTO E DIRITTO - La societa' Telenorba con ricorso (RG n. 9105/10)
e con successivi ricorsi per motivi aggiunti (notificati per pubblici
proclami tramite pubblicazione in G.U. n. 67 del 9.06.2012 e  n.  121
del  13.10.12)  ha  impugnato  innanzi  al  TAR  Lazio  la   delibera
dell'AGCOM n. 300/10/CONS (recante il Piano Nazionale di Assegnazione
delle frequenze) e gli atti ad essa consequenziali,  ivi  compresi  i
bandi e le assegnazioni provvisorie e definitive di frequenze emanati
dal Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  per  i  seguenti  motivi:
Violazione dell'art. 7 comma 2 L. 112/2004 - degli artt. 8, 15, 32  e
42 d.lgs. 177/2005 - dell'art. 2 comma 6 lett. f)  della  L.  249/97,
dell'art.  12  comma  3  L.  112/2004,  delle  direttive  2002/21/CE,
2002/20/CE e 2002/77/CE - Violazione  artt.  49,  82  e  86  del  TUE
-Eccesso di potere sotto vari  profili.  -  Il  TAR  Lazio,  in  sede
cautelare, con ordinanza n. 2174/12, ha ritenuto  "provato  il  danno
sofferto dalla societa' Telenorba" e, pertanto, (canali nn. 6 e  10),
ha ordinato al Ministero dello Sviluppo  Economico  di  assegnare  le
frequenze c.d. Cerotto (canali nn.  6  e  10),  alla  ricorrente.  La
ricorrente ha  trasmesso  la  citata  ordinanza  al  Ministero  dello
Sviluppo  Economico,  rinnovando   per   due   volte   l'istanza   di
assegnazione delle frequenze cerotto. Il Ministero e' rimasto inerte. 
  Tale  condotta   costituisce   violazione/elusione   dell'ordinanza
collegiale n. 2174/12 del TAR Lazio. - CHIEDE - che  l'Ecc.mo  T.A.R.
disponga l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 2174/12,  ordinando
l'assegnazione alla ricorrente delle frequenze cerotto (canali nn.  6
e 10) e nominando il Commissario ad acta affinche' provveda  in  caso
di ulteriore inerzia. 

                      prof. avv. Aldo Loiodice 
                    prof. avv. Isabella Loiodice 
                     avv. Marco Sabino Loiodice 
                       avv. Pasquale Procacci 

 
T12ABA16050
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