Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami In esecuzione dell'ordinanza TAR Veneto Sez. 1, 13 settembre 2012, si notifica ai Signori: Causin Alessio, Ranuffi Francesco, Carrer Stefano, Panizzi Daniele, Bevilacqua Daniele, Galante Stefano, Dal Zennaro Cristiano, Passaler Giorgio, Mazzega Andrea, Carraro Alessandro, Costantini Filippo, Gasparini Mario, Forzutti Manolo, Lanza Manuele, Nordio Michele, Rizzi Roberto, Aldrigo Gianfranco, Modenese Marco, Tabacco Alessio, Vianello Mario, De Piccoli Alessandro, Tiozzo Davide, Mirra Alessandro, Battistuzzo Massimo, Caratti Roberto, Vianello Alberto, Bernardi Fabio, Dal Zennaro Matteo, Todesco Mario, Penso Daniele, Dalla Pieta' Andrea, Guarinoni Marco, Hadj Henni Ali', Santini Claudio, Dei Rossi Roberto, Benvenuti Francesco, Padoan Moreno, Scarpa Gabriele, Rosso Sebastiano, Ghezzo Alessandro, Canella Eros, Statua Marco, Mingardi Massimo, Mugnol Enrico, Rogante Guerrino, Torcellan Marco, Fava Marco, Bellotto Diego, Pompeo Fabiano, Bortolozzo Paride, Bigozzi Marco, Sambo Danilo, Fanello Tiziano, Vallotto Mattia, Rizzi Stefano, Zanon Samuele, Camuffo Lorenzo, Bacci Ugo, Vianello Federico, Durazzano Marco, Bullo Michele, De Lorenzi Manuel, Tussetto Davide, Magris Luca, Toso Alessandro, Dei Rossi Cristian, Casson Andrea, Desiderio Sebastiano, Scarpa Pietro, Bullo Gianfranco, Fabris Roberto, Piccoli Mattia, Dal Zennaro Andrea, Tenderini Michele, Rossetto Lucio, Esalini Paolo, Fabris Thomas, Manao Manuel, Gardi Tommy, Zancarlin Emiliano, Falconi Andrea, Volpe Giovambattista, Pagan Andrea, Cemolin Mattia, Erizzo Nicola, Naccari Piero Riccardo, Zennaro Sebastiano, Cortesi Tommaso, Bottion Moris, Bottion Fabio, Perale Ilves, Caporin Sebastiano, Miani Thomas, Gasparini Davide, Guarinoni Stefano, Pedrali Piero, Tranquillin Fabio, Pacchiani Isacco, Tognacci Marco, Marconi William, Bergamini Massimiliano, Codori Jacopo, Vianello Giuseppe, Trabujo Denis, Dal Pra' Marco, Regalini Marco, Dante Andrea, Paveggio Cristiano, Lacchin Francesco, Corras Tommaso, Muzzati Graziano, Gasparini Alvise, Agostinetti Marco, Bellati Pierangelo, Sara Davide, Prosdocimo Angelo, Paggiarin Daniele. Che avanti il TAR Veneto il sottoscritto avv. Antonella Pasini Perruccio con studio in Mestre (VE) Via Felisati n. 13/A ha presentato Ricorso n. RG 1195/2012 per il Sig. Manao Nerio, rispetto al quale i suddetti sono controinteressati. Intimato e' il Comune di Venezia in persona del Sindaco. Oggetto del ricorso e' l'annullamento dei provvedimenti 11/5/2012 n. 202594 e 10/9/2012 n. 376174 di approvazione della graduatoria del concorso per i rilascio di 25 licenze di taxi natanti a motore e di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenzali o comunque connessi, in particolare il bando e relative norme. I motivi di ricorso sono: 1) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - eccesso di potere per manifesta illogicita' - disparita' di trattamento - eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere la Commissione Giudicante escluso illegittimamente Manao Nerio dalla graduatoria. 2) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 07/08/1990 - disparita' di trattamento - eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per non aver la Commissione comunicato tempestivamente al ricorrente i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda di ammissione al bando e per avere posto in essere disparita' di trattamento ed eccesso di potere tra i partecipanti nelle graduatorie. 3) Violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Bando di Concorso - disparita' di trattamento - eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti della carenza di istruttoria della illogicita' e ingiustizia manifesta, per avere la Commissione deciso l'esclusione del ricorrente senza ottemperare a quanto previsto dall'art.12 del bando e quindi per avere posto in essere disparita' di trattamento ed eccesso di potere tra i partecipanti nelle graduatorie. 4) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per mancanza di istruttoria, per non avere la Commissione posto il ricorrente nella condizione di integrare il documento piuttosto che provvedere meramente alla sua esclusione. 5) Violazione di legge - Violazione dell'articolo 97 della Costituzione - violazione in materia di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa, per non avere la Commissione ottemperato ai principi di buon andamento e imparzialita' dell'Amministrazione, non permettendo integrazione della domanda del ricorrente. 6) Violazione di legge - ulteriore violazione degli articoli 2 e 4 del Bando, in relazione agli articoli 2 e 9 del Regolamento Comunale e dell'art. 36 della Costituzione - eccesso di potere nella forma del travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, della illogicita' e ingiustizia manifesta, per avere la Commissione illegittimamente attribuito un punteggio di anzianita' e aver invece ammesso alla graduatoria il Forzutti Manolo. 7) Violazione dell'art. 97 Costituzione - violazione dei principi in materia di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di presupposto, per avere la Commissione operato nell'esercizio delle sue funzioni e dell'attivita' valutativa discrezionale non in presenza di tutti i commissari del Collegio e in modo illegittimo. Il TAR Veneto Sez. 1, con l'ordinanza qui richiamata del 13 settembre 2012, depositata in Segreteria il 17/09/2012 e notificata a mezzo raccomandata, ha fissato la discussione nel merito per la prima udienza di gennaio 2013. avv. Antonella Pasini Perruccio T12ABA17113