Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). ISP OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ISP OBG S.r.l. ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A. (Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'Accordo Quadro di Cessione). Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro di Cessione potranno aderire al contratto ulteriori banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (i Cedenti Aggiuntivi). In virtu' di tale Accordo Quadro di Cessione, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi cederanno e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A., e/o dai Cedenti Aggiuntivi periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante da: (i) mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il Decreto MEF) (i Mutui Ipotecari), e/o (ii) contratti di finanziamento o altri accordi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), del Decreto del MEF (i Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del MEF (i Titoli Pubblici, e congiuntamente ai Finanziamenti Pubblici, gli Attivi Pubblici) (i Crediti). In data 28 novembre 2012, Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (Cassa di Risparmio del Veneto, e congiuntamente al Banco di Napoli, i Cedenti) ha aderito quale Cedente Aggiuntivo all'Accordo Quadro di Cessione. Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 30 novembre 2012, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto e in blocco dai Cedenti ogni e qualsiasi Credito, derivanti dai Mutui Ipotecari, che rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni rispettivamente alla data del 10 settembre 2012 per Banco di Napoli (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) (come di seguito definita) e del 16 agosto 2012 per Cassa di Risparmio del Veneto (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) (come di seguito definita): CRITERI COMUNI (1) nel caso di crediti ipotecari residenziali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile; (b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alla Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di societa' semplice, di fatto o impresa individuale); (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (m) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi, oppure (2) nel caso di crediti ipotecari commerciali: (a) crediti il cui ammontare nominale, sommato all'ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile; (b) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell'Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario; (c) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana; (d) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell'accezione di cui alle Normativa Banca d'Italia; (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita su immobili siti in Italia; (f) derivano da mutui che, alla data della stipula, erano denominati in Lire e/o in Euro; (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; (h) derivano da mutui che non sono stati erogati con fondi di terzi; (i) derivano da mutui che non sono erogati con emissione di cartelle fondiarie; (j) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che siano stati interamente erogati; (k) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli interessi; (l) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che non siano in capo a dipendenti di societa' facenti parte del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi; oppure (3) nel caso di crediti derivanti da esposizioni verso pubbliche amministrazioni: crediti derivanti da finanziamenti il cui rimborso e' a carico degli enti di seguito indicati ovvero crediti garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito: (a) le amministrazioni pubbliche di Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; (b) le amministrazioni pubbliche di paesi diversi dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; (c) gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. e che, alla rispettiva Data di Individuazione, soddisfacevano i seguenti criteri specifici per ciascun Cedente: CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 novembre 2012 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i "Contratti di Mutuo Banco di Napoli" e ciascuno, singolarmente, il "Contratto di Mutuo Banco di Napoli") che (1) al 10 settembre 2012 (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Banco di Napoli in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; c) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Banco di Napoli nei confronti del relativo debitore; d) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430, 481, 482, 490, 491 o 492) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; e) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; f) non presentano un ammontare arretrato a titolo di capitale e di interessi contrattuali dovuti e non pagati a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Banco di Napoli i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata semestrale; g) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che prevedono contrattualmente accertamento delle rate mensile o semestrale; h) derivano da Contratti di Mutuo Banco di Napoli che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; i) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in contestazione con gli stessi j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; k) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2011 incluso; l) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre 2012 escluso; m) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati a titolo capitale sia superiore ad Euro 5.000 ed inferiore o uguale ad Euro 7.000.000; n) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); o) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi ed in particolare da: (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; p) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi ed in particolare da: (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011; (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009, n. 77 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo; (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del 20 maggio 2012 erano in capo a persone fisiche o a persone giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012; q) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e le cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); r) derivano da mutui che prevedono l'accertamento delle rate sull'ultimo giorno del mese, trimestre o semestre di riferimento e sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale, ovvero (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: (A) Euribor 1 mese su base 360 o su base 365 rilevato 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e periodicita' di accertamento delle rate e rilevazione del tasso mensile, ovvero ad (B) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e i) frequenza di accertamento rata mensile con periodo di validita' del tasso rilevato semestrale con arrotondamento dello stesso allo 0.1 superiore e maggiorazione del tasso Euribor di due punti percentuali ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad (C) Euribor 6 mesi su base 360 ed accertamento rata semestrale prevista sul 30 giugno e sul 31 dicembre di ogni anno con rilevazione del tasso i) 4 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed arrotondamento dello stesso allo 0,01 superiore oppure ii) 2 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed arrotondamento dello stesso allo 0,1 superiore e maggiorazione di 2 punti percentuali ovvero ad (D) Euribor 6 mesi su base 360 ed accertamento rata mensile con rilevazione semestrale del tasso di riferimento 4 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed arrotondamento dello stesso allo 0,01 superiore; s) non derivano da mutui che prevedono una o piu' volte nel corso della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'); t) non derivano da mutui che prevedono nel corso della vita del contratto la previsione contrattuale di variazione del tipo di tasso da fisso a variabile; u) non derivano da mutui a tasso variabile che presentano sull'intera vita del finanziamento o una sua sola porzione un limite massimo del tasso d'interesse applicabile al mutuatario; v) non derivano da mutui che hanno piano di ammortamento a capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; w) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; x) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Banco di Napoli; y) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che alla data del 31 agosto 2012 (la Seconda Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) ed alla data del 30 novembre 2012 (la Terza Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 novembre 2012 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; e che alla chiusura contabile del 29 novembre 2012 non siano classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli. CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Saranno oggetto di cessione da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (il Cedente) ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 26 novembre 2012 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente i "Contratti di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto" e, ciascuno, singolarmente, il "Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto") che (1) al 16 agosto 2012 (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti derivanti dal relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto o, in caso di frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti vantati da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. in relazione all'accollo interessato; (b) derivano da mutui interamente erogati e che non comportano obblighi di ulteriori erogazioni; (c) derivano da mutui che non sono garantiti da fideiussioni del tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire anche ogni altro credito vantato da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. nei confronti del relativo debitore; (d) i cui debitori sono i) persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE 614 e 615), residenti in Italia, oppure ii) imprese produttive private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale in Italia (SAE 430, 482, 491 o 492) cosi' come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto ; (e) non sono classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto; (f) non presentano un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A i) superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso di mutui aventi periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; (g) derivano da Contratti di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; (h) derivano da mutui che non fruiscono delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono dipendenti di Societa' appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo o in contestazione con gli stessi; (i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; (j) derivano da mutui erogati anteriormente al 31 dicembre 2011 incluso; (k) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre 2012 escluso; (l) derivano da mutui il cui capitale residuo al netto degli eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000 ed inferiore o uguale ad Euro 10.500.000; (m) derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI - MEF'); (n) derivano da mutui che non stanno fruendo della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; (o) derivano da mutui che non stanno fruendo o non hanno fruito della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti a seguito dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del 3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011; (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge 24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo; (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012) e del Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del 20 maggio 2012 erano in capo a persone fisiche o a persone giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012 ; (p) derivano da mutui che non sono stati erogati nell'ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il Cedente o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e le cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); (q) derivano da mutui che sono: (i) a tasso fisso, con periodicita' di ammortamento mensile o semestrale, ovvero X) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: (A) Euribor 1 mese su base 360 o su base 365 rilevato 2 giorni lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile , ovvero ad (B) Euribor 3 mesi su base 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale ovvero Euribor 3 mesi su base 360 arrotondato allo 0.01% superiore e rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo di decorrenza nel caso di periodicita' di ammortamento trimestrale, ovvero ad (C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e i) frequenza di accertamento rata mensile con periodo di validita' del tasso rilevato semestrale e maggiorazione del tasso Euribor di due punti percentuali ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni lavorativi prima rispetto all'inizio del periodo di decorrenza ed arrotondato allo 0,01 superiore con i) frequenza di accertamento rata mensile e periodicita' di validita' del tasso semestrale ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale Y) A tasso variabile indicizzato alla media degli Euribor 3 mesi base 365 del bimestre precedente la data di riferimento ed arrotondato allo 0,01% superiore del tasso mensile purche' il mutuo presenti periodicita' di ammortamento mensile e preveda contrattualmente che per tutta la durata del finanziamento la differenza tra il tasso massimo consentito e lo spread contrattuale al netto di eventuali deroghe pattuite tra Cassa di Risparmio del Veneto ed il debitore (di seguito 'strike finanziario cap') e la la differenza tra il tasso minimo consentito e lo spread contrattuale al netto di eventuali deroghe pattuite tra Cassa di Risparmio del Veneto ed il debitore (di seguito 'strike finanziario floor') assumano contemporaneamente i seguenti valori: (E) strike finanziario cap pari al 10,55% e strike finanziario floor pari all'1.50%; (F) strike finanziario cap pari al 10,85% e strike finanziario floor pari all'1. 80%; (G) strike finanziario cap pari al 10,80% e strike finanziario floor pari all'1. 75%; (H) strike finanziario cap pari all'11,40% e strike finanziario floor pari all'1.50%; (I) strike finanziario cap pari all'11,60% e strike finanziario floor pari all'1.70%; (J) strike finanziario cap pari al 11,70% e strike finanziario floor pari all'1.80%; (K) strike finanziario cap pari al 11,70% e strike finanziario floor pari allo 0.0%; (ii) a tasso fisso per una porzione di debito residuo e, a tasso variabile, indicizzato all'Euribor 1 mese o all'Euribor 3 mesi purche' rilevati il penultimo giorno del mese del mese precedente di quello di validita' del tasso, per la porzione di debito restante, e con periodicita' di ammortamento mensile; (r) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della vita del contratto, l'opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), (s) derivano da mutui che qualora prevedano contrattualmente una sola data di possibile variazione del tipo di tasso d'interesse allora tale data risulta essere gia' trascorsa; (t) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor 1 mese che presentano sull'intera vita del finanziamento uno strike finanziario del cap pari ad uno dei seguenti valori: 3.40%, 3.60%, 3.70% o 3.85%; (u) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta' di vita del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse applicato al cliente; (v) derivano da mutui che conferiscono una sola volta al debitore l'opportunita' di variazione di tasso da fisso a variabile in corrispondenza di una prefissata data e si presentano alla Data di Individuazione a tasso variabile; (w) non derivano da mutui che hanno piano di ammortamento a capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; (x) non derivano da mutui con piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse ed eventuale ricalcolo rata; (y) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto; (z) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facolta' di decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette scadenze (i cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); (2) e che alla data del 31 agosto 2012 (la Seconda Data di Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) ed alla data del 30 novembre 2012 (la Terza Data di Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del Veneto) rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle sopra citate date e ii) individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 novembre 2012 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto; e che alla chiusura contabile del 29 novembre 2012 non siano classificati come crediti in sofferenza o incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto. ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i Crediti Ceduti), comportera' necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i Dati Personali). Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento). ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta' n. 8, 20121 Milano rende la presente informativa anche nell'interesse dei seguenti soggetti che tratteranno i Dati Personali dei Soggetti Interessati, congiuntamente a ISP OBG S.r.l, per le finalita' di seguito indicate, quali autonomi titolari: Intesa Sanpaolo S.p.A.Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., Banco di Napoli S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A, Reconta Ernst & Young S.p.A., in qualita' di revisore di ISP OBG S.r.l., Italfondiario S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. in qualita' di asset monitor (collettivamente i Titolari). Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato da ogni Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita', per le seguenti finalita': - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Societa' ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono inoltre utilizzati sistemi di protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. I Titolari del trattamento, per il perseguimento delle finalita' sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di: - servizi bancari, finanziari e assicurativi; - sistemi di pagamento; - acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; - etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati; - archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati; - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalita' di prevenzione e controllo dei rischio di insolvenza); - assistenza e consulenza. I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che non siano stati designati incaricati ovvero responsabili dai rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in qualita' di Titolari, effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato. I Titolari designano quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei dati personali relativi all'operazione. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato puo' ottenere dal responsabile o da ciascun Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalita' e le modalita' del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonche' l'aggiornamento, la rettifica o, se vi e' interesse, l'integrazione dei dati. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste relative all'esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a: ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo 156, 20121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Banco di Napoli S.p.A., presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., Segreteria Generale, Via Trieste 57/59 - 35121 Padova; casella di posta elettronica: segreteria.generale@crveneto.it; Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32, 00198 Roma, casella di posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com; Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy, Via M. Carucci n. 131, 00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano Milano, 3 dicembre 2012 ISP OBG S.r.l. - Il presidente Paolo Vantellini T12AAB17656