> ISP OBG S.R.L.

Iscritta al n. 40388 dell'Elenco generale tenuto dall'Unita' di
Informazione Finanziaria istituita presso la dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e soggetta all'attivita' di direzione
e coordinamento di Intesa Sanpaolo

Sede Legale: Via Monte di Pieta' n. 8, 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano al n. 05936010965

> BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n. 5555
dell'Albo delle Banche tenuto dall'Unita' di Informazione Finanziaria
istituita presso la Banca d'Italia e appartenente al Gruppo Bancario
Intesa Sanpaolo


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo
Nazionale di Garanzia

Sede Legale: via Toledo, 177, 80132 Napoli
Registro delle imprese: Napoli al n. 04485191219
Partita IVA n. 04485191219

> CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario, al n.
5464dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e appartenente
al Gruppo Intesa Sanpaolo Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede Legale: corso Garibaldi 22/26, 35122 Padova
Registro delle imprese: Padova al n. 02089931204
Partita IVA n. 03591520287

(GU Parte Seconda n.144 del 11-12-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4  della  legge  numero  130  del  30
aprile 1999 (la Legge 130), dell'articolo 58 del  D.Lgs.  numero  385
del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e Informativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (il
        Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
 

  ISP OBG S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  di  un  programma  di
emissione di obbligazioni  bancarie  garantite  da  parte  di  Intesa
Sanpaolo S.p.A., in data 31 maggio 2012 ISP OBG  S.r.l.  ha  concluso
con Intesa Sanpaolo S.p.A. (Intesa Sanpaolo) e Banco di Napoli S.p.A.
(Banco di Napoli) un accordo quadro di cessione ai sensi  e  per  gli
effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo  Unico  Bancario
(l'Accordo  Quadro  di   Cessione).   Ai   sensi   delle   previsioni
dell'Accordo  Quadro  di  Cessione  potranno  aderire  al   contratto
ulteriori banche del  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  (i  Cedenti
Aggiuntivi). 
  In virtu' di tale  Accordo  Quadro  di  Cessione,  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. e/o Banco di Napoli S.p.A. e/o i Cedenti Aggiuntivi  cederanno
e ISP OBG S.r.l dovra' acquistare da Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o Banco
di Napoli S.p.A., e/o dai Cedenti  Aggiuntivi  periodicamente  e  pro
soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed
alle condizioni ivi specificate, in blocco ogni e  qualsiasi  credito
pecuniario   derivante   da:   (i)   mutui   ipotecari   aventi    le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  310  del  14
dicembre  2006  (il  Decreto  MEF)  (i  Mutui  Ipotecari),  e/o  (ii)
contratti di finanziamento o altri accordi aventi le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1 lett.  c),  del  Decreto  del  MEF  (i
Finanziamenti Pubblici), e/o (iii) titoli aventi  le  caratteristiche
di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  c)  del  Decreto  del  MEF  (i
Titoli Pubblici, e  congiuntamente  ai  Finanziamenti  Pubblici,  gli
Attivi Pubblici) (i Crediti). 
  In data 28 novembre 2012, Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.
(Cassa di Risparmio del Veneto, e congiuntamente al Banco di  Napoli,
i Cedenti) ha aderito quale Cedente Aggiuntivo all'Accordo Quadro  di
Cessione. 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 30 novembre 2012, ISP OBG S.r.l ha acquistato pro soluto
e in blocco dai Cedenti ogni e qualsiasi Credito, derivanti dai Mutui
Ipotecari, che rispettavano  i  seguenti  criteri  cumulativi  comuni
rispettivamente alla data del 10 settembre 2012 per Banco  di  Napoli
(la Prima Data di Individuazione del Portafoglio di Banco di  Napoli)
(come di seguito  definita)  e  del  16  agosto  2012  per  Cassa  di
Risparmio del Veneto (la Prima Data di Individuazione del Portafoglio
di Cassa di Risparmio del Veneto) (come di seguito definita): 
  CRITERI COMUNI 
  (1) nel caso di crediti ipotecari residenziali: 
  (a)  crediti  il  cui  ammontare  nominale,  sommato  all'ammontare
nominale residuo di eventuali precedenti  mutui  ipotecari  garantiti
dal medesimo immobile, non ecceda l'80% del valore dell'immobile; 
  (b) crediti in relazione ai  quali  il  periodo  di  consolidamento
della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa  essere
assoggettata a revocatoria ai  sensi  dell'Articolo  67  della  Legge
Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo
Unico Bancario; 
  (c) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  regolati
dalla legge italiana; 
  (d) crediti che non siano classificati come crediti in  sofferenza,
nell'accezione di cui alla Normativa Banca d'Italia; 
  (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita  su  immobili
siti in Italia; 
  (f)  derivano  da  mutui  che,  alla  data  della  stipula,   erano
denominati in Lire e/o in Euro; 
  (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; 
  (h) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  con  fondi  di
terzi; 
  (i) derivano da  mutui  che  non  sono  erogati  con  emissione  di
cartelle fondiarie; 
  (j)  crediti  in  relazione  ai  quali  i  debitori  sono  famiglie
consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di societa'
semplice, di fatto o impresa individuale); 
  (k) crediti derivanti da contratti di mutuo  ipotecario  che  siano
stati interamente erogati; 
  (l) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (m) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
siano in capo a dipendenti  di  societa'  facenti  parte  del  Gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi, 
  oppure 
  (2) nel caso di crediti ipotecari commerciali: 
  (a)  crediti  il  cui  ammontare  nominale,  sommato  all'ammontare
nominale residuo di eventuali precedenti  mutui  ipotecari  garantiti
dal medesimo immobile, non ecceda il 60% del valore dell'immobile; 
  (b) crediti in relazione ai  quali  il  periodo  di  consolidamento
della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non possa  essere
assoggettata a revocatoria ai  sensi  dell'Articolo  67  della  Legge
Fallimentare o, ove applicabile, dell'Articolo 39, comma 4, del Testo
Unico Bancario; 
  (c) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  regolati
dalla legge italiana; 
  (d) crediti che non siano classificati come crediti in  sofferenza,
nell'accezione di cui alle Normativa Banca d'Italia; 
  (e) derivano da mutui garantiti da ipoteca costituita  su  immobili
siti in Italia; 
  (f)  derivano  da  mutui  che,  alla  data  della  stipula,   erano
denominati in Lire e/o in Euro; 
  (g) derivano da mutui che non sono indicizzati a valuta estera; 
  (h) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  con  fondi  di
terzi; 
  (i) derivano da  mutui  che  non  sono  erogati  con  emissione  di
cartelle fondiarie; 
  (j) crediti derivanti da contratti di mutuo  ipotecario  che  siano
stati interamente erogati; 
  (k) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi; 
  (l) crediti derivanti da contratti  di  mutuo  ipotecario  che  non
siano in capo a dipendenti  di  societa'  facenti  parte  del  Gruppo
bancario Intesa Sanpaolo, o in contestazione con gli stessi; 
  oppure 
  (3) nel caso di crediti derivanti da  esposizioni  verso  pubbliche
amministrazioni: 
  crediti derivanti da finanziamenti il  cui  rimborso  e'  a  carico
degli enti di seguito indicati ovvero crediti garantiti dagli  stessi
con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito: 
  (a) le amministrazioni pubbliche di Stati appartenenti allo  Spazio
Economico  Europeo  e  la  Confederazione  Elvetica,  ivi  inclusi  i
Ministeri, gli enti pubblici  territoriali,  gli  enti  e  gli  altri
organismi pubblici, nazionali o  locali,  ai  quali  si  applichi  un
coefficiente di ponderazione del rischio  non  superiore  al  20  per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; 
  (b) le amministrazioni  pubbliche  di  paesi  diversi  dagli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica ai quali si applichi una ponderazione  pari  allo  zero  per
cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato; 
  (c) gli enti pubblici territoriali e gli altri  organismi  pubblici
non economici  nazionali  o  locali  di  paesi  diversi  dagli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico  Europeo  e  la  Confederazione
Elvetica ai quali si applichi una ponderazione non  superiore  al  20
per  cento  ai  sensi   della   Disciplina   prudenziale   -   metodo
standardizzato. 
  e che, alla rispettiva Data  di  Individuazione,  soddisfacevano  i
seguenti criteri specifici per ciascun Cedente: 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DAL BANCO DI NAPOLI 
  Saranno oggetto di cessione da Banco di Napoli S.p.A. (il  Cedente)
ad ISP OBG S.r.l. tutti i crediti (per capitale, interessi, anche  di
mora, maturati e maturandi a far tempo dalla  data  del  26  novembre
2012 (Data  di  Efficacia  Economica),  accessori,  spese,  ulteriori
danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti  concessi
in forza di contratti di mutuo ipotecario (in seguito, congiuntamente
i "Contratti di Mutuo Banco di Napoli" e ciascuno, singolarmente,  il
"Contratto di Mutuo Banco di Napoli") che 
  (1) al 10 settembre 2012  (la  Prima  Data  di  Individuazione  del
Portafoglio  di   Banco   di   Napoli)   presentavano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei  crediti  derivanti
dal relativo Contratto di  Mutuo  Banco  di  Napoli  o,  in  caso  di
frazionamento mediante accollo, la totalita' dei crediti  vantati  da
Banco di Napoli in relazione all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni; 
  c) derivano da mutui che non sono  garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Banco di Napoli nei confronti  del  relativo
debitore; 
  d) i  cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430, 481, 482, 490, 491 o 492) cosi'  come  risultante
dalle  informazioni  disponibili  per  i  debitori  presso  qualsiasi
Filiale di Banco di Napoli; 
  e) non sono classificati come crediti in sofferenza  o  incagliati,
nell'accezione di  cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i  debitori
presso qualsiasi Filiale di Banco di Napoli; 
  f) non presentano un ammontare arretrato a titolo di capitale e  di
interessi contrattuali dovuti e non pagati a  qualunque  titolo  (ivi
compresi  interessi  di  mora  ed  eventuali  spese)  dal  rispettivo
debitore, secondo le risultanze  contabili  di  Banco  di  Napoli  i)
superiore al 105% dell'ultima rata accertata nel caso di mutui aventi
periodicita' di  pagamento  rata  mensile  ovvero  ii)  di  qualunque
ammontare nel caso di mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata
semestrale; 
  g) derivano da Contratti di Mutuo Banco  di  Napoli  che  prevedono
contrattualmente accertamento delle rate mensile o semestrale; 
  h) derivano da Contratti di Mutuo Banco  di  Napoli  che  non  sono
stati stipulati nell'ambito di convenzioni con soggetti pubblici  e/o
privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtu' delle quali
la  banca  erogatrice  ha  finanziato  l'erogazione   dei   mutui   a
particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  i)  derivano  da  mutui  che  non   fruiscono   delle   particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  Gruppo  Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono  dipendenti  di
societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  o  in
contestazione con gli stessi 
  j) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  k) derivano da mutui erogati  anteriormente  al  31  dicembre  2011
incluso; 
  l) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al  31  dicembre
2012 escluso; 
  m) derivano da  mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati a titolo capitale sia superiore ad Euro 5.000  ed
inferiore o uguale ad Euro 7.000.000; 
  n) derivano da mutui  che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI  -
MEF'); 
  o) derivano da mutui  che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una facolta' derivante da disposti normativi ed in particolare da: 
  (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24  dicembre  2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre  2010  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  p) derivano da mutui che non stanno  fruendo  o  non  hanno  fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti  dovuti  a  seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante da disposti normativi ed  in
particolare da: 
  (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011; 
  (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici della regione Abruzzo; 
  (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio  2012)  e  del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del
20  maggio  2012  erano  in  capo  a  persone  fisiche  o  a  persone
giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012; 
  q) derivano da mutui che non  sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  le
cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  r) derivano  da  mutui  che  prevedono  l'accertamento  delle  rate
sull'ultimo giorno del mese, trimestre o semestre  di  riferimento  e
sono: 
  (i) a tasso fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
semestrale, ovvero 
  (ii) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  (A) Euribor 1 mese su base 360 o su  base  365  rilevato  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo di decorrenza e
periodicita' di accertamento  delle  rate  e  rilevazione  del  tasso
mensile, ovvero ad 
  (B) Euribor 6  mesi  su  base  360  rilevato  2  giorni  lavorativi
precedenti  rispetto  all'inizio  del  periodo  di  decorrenza  e  i)
frequenza di accertamento rata mensile con periodo di  validita'  del
tasso rilevato semestrale con arrotondamento dello  stesso  allo  0.1
superiore e maggiorazione del tasso Euribor di due punti  percentuali
ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad 
  (C) Euribor 6 mesi su base  360  ed  accertamento  rata  semestrale
prevista sul 30 giugno e sul 31 dicembre di ogni anno con rilevazione
del tasso i) 4 giorni lavorativi precedenti rispetto  all'inizio  del
periodo di  decorrenza  ed  arrotondamento  dello  stesso  allo  0,01
superiore oppure ii) 2 giorni lavorativi  prima  rispetto  all'inizio
del periodo di decorrenza ed arrotondamento  dello  stesso  allo  0,1
superiore e maggiorazione di 2 punti percentuali ovvero ad 
  (D) Euribor 6 mesi su base 360 ed  accertamento  rata  mensile  con
rilevazione semestrale del tasso di riferimento 4  giorni  lavorativi
precedenti  rispetto  all'inizio  del  periodo   di   decorrenza   ed
arrotondamento dello stesso allo 0,01 superiore; 
  s) non derivano da mutui che prevedono una o piu' volte  nel  corso
della vita del contratto l'opzione di variazione del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'); 
  t) non derivano da mutui che prevedono nel  corso  della  vita  del
contratto la previsione contrattuale di variazione del tipo di  tasso
da fisso a variabile; 
  u)  non  derivano  da  mutui  a  tasso  variabile  che   presentano
sull'intera vita del finanziamento o una sua sola porzione un  limite
massimo del tasso d'interesse applicabile al mutuatario; 
  v) non  derivano  da  mutui  che  hanno  piano  di  ammortamento  a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; 
  w) non derivano  da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  x) non derivano da mutui nei quali il rimborso dell'intero capitale
erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del relativo
Contratto di Mutuo Banco di Napoli; 
  y) non derivano da mutui che hanno un piano di ammortamento di tipo
flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale  deve
avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione  del
pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per il pagamento
degli interessi), avendo il  debitore  la  facolta'  di  decidere  la
frequenza e l'entita' dei pagamenti in linea capitale,  nel  rispetto
dell'obbligo di rimborso entro  le  predette  scadenze  (i  cosidetti
mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che alla  data  del  31  agosto  2012  (la  Seconda  Data  di
Individuazione del Portafoglio di Banco di Napoli) ed alla  data  del
30 novembre 2012 (la Terza Data di Individuazione del Portafoglio  di
Banco di Napoli) rispettino i) i requisiti di "attivita' cedibili" ai
sensi dell'articolo 7-bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e  delle
norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare  del
D.M. 14 dicembre 2006, n. 310, come vigente alle  sopra  citate  date
ii)  individualmente  indicati  in  un  apposito  elenco  informatico
consultabile a partire dal 30 novembre 2012 su richiesta dei relativi
debitori presso qualsiasi Filiale di Banco  di  Napoli;  e  che  alla
chiusura contabile del 29 novembre 2012 non siano  classificati  come
crediti in  sofferenza  o  incagliati,  nell'accezione  di  cui  alle
istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia,  come  risulta  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Banco di Napoli. 
  CRITERI SPECIFICI DEL PORTAFOGLIO CEDUTO DA CASSA DI RISPARMIO  DEL
VENETO 
  Saranno oggetto di cessione da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.
(il Cedente) ad  ISP  OBG  S.r.l.  tutti  i  crediti  (per  capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data
del 26 novembre 2012 (Data di Efficacia Economica), accessori, spese,
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di  contratti  di  mutuo  ipotecario  (in  seguito,
congiuntamente i "Contratti di Mutuo Cassa di Risparmio  del  Veneto"
e, ciascuno, singolarmente, il "Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio
del Veneto") che 
  (1) al  16  agosto  2012  (la  Prima  Data  di  Individuazione  del
Portafoglio  di  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto)  presentavano  le
seguenti  caratteristiche  (da  intendersi   cumulative   salvo   ove
diversamente previsto): 
  (a) ciascun credito rappresenta la totalita' dei crediti  derivanti
dal relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto  o,  in
caso di frazionamento mediante  accollo,  la  totalita'  dei  crediti
vantati  da  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto  S.p.A.  in  relazione
all'accollo interessato; 
  (b) derivano da mutui interamente  erogati  e  che  non  comportano
obblighi di ulteriori erogazioni; 
  (c) derivano da mutui che non sono garantiti  da  fideiussioni  del
tipo 'omnibus', ovvero da fideiussioni volte a garantire  anche  ogni
altro credito vantato da Cassa di Risparmio  del  Veneto  S.p.A.  nei
confronti del relativo debitore; 
  (d) i cui  debitori  sono  i)  persone  fisiche  appartenenti  alle
categorie famiglie consumatrici (SAE 600) o famiglie produttrici (SAE
614 e 615),  residenti  in  Italia,  oppure  ii)  imprese  produttive
private, variamente configurate, costituite ed aventi sede principale
in Italia (SAE 430, 482, 491  o  492)  cosi'  come  risultante  dalle
informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Cassa di Risparmio del Veneto ; 
  (e) non sono classificati come crediti in sofferenza o  incagliati,
nell'accezione di  cui  alle  istruzioni  di  Vigilanza  della  Banca
d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili per i  debitori
presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto; 
  (f) non presentano un ammontare arretrato dovuto  e  non  pagato  a
qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali  spese)
dal rispettivo debitore, secondo le risultanze contabili di Cassa  di
Risparmio del Veneto S.p.A i)  superiore  al  105%  dell'ultima  rata
accertata nel caso di mutui aventi  periodicita'  di  pagamento  rata
mensile ovvero ii) di qualunque ammontare nel caso  di  mutui  aventi
periodicita' di pagamento rata trimestrale o semestrale; 
  (g) derivano da Contratti di Mutuo Cassa di  Risparmio  del  Veneto
che non sono stati stipulati nell'ambito di convenzioni con  soggetti
pubblici e/o privati o  con  enti  nazionali  e/o  sovranazionali  in
virtu' delle quali la banca erogatrice ha finanziato l'erogazione dei
mutui a particolari categorie di debitori o a tassi particolari; 
  (h)  derivano  da  mutui  che  non  fruiscono   delle   particolari
agevolazioni concesse ai dipendenti di societa' del  Gruppo  Bancario
Intesa Sanpaolo ovvero i rispettivi debitori non sono  dipendenti  di
Societa'  appartenenti  al  Gruppo  Bancario  Intesa  Sanpaolo  o  in
contestazione con gli stessi; 
  (i) non derivano da operazioni di finanziamento in pool; 
  (j) derivano da mutui erogati anteriormente  al  31  dicembre  2011
incluso; 
  (k) derivano da mutui la cui scadenza e' successiva al 31  dicembre
2012 escluso; 
  (l) derivano da mutui  il  cui  capitale  residuo  al  netto  degli
eventuali arretrati sia superiore ad Euro 5.000 ed inferiore o uguale
ad Euro 10.500.000; 
  (m) derivano da mutui che  non  sono  stati  rinegoziati  ai  sensi
dell'art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd 'Convenzione ABI  -
MEF'); 
  (n) derivano da mutui che  non  stanno  fruendo  della  sospensione
totale o parziale dei pagamenti dovuti a  seguito  dell'esercizio  di
una facolta' derivante da disposti normativi in particolare da: 
  (i) Fondo di Solidarieta' istituito dalla Legge 24  dicembre  2007,
n. 244 (cd. Fondo Gasparrini); 
  (ii) Ordinanze n. 3906 del 13 novembre 2010  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e n. 4 del 24 novembre  2010  del  Commissario
delegato per il superamento  dell'emergenza  derivante  dagli  eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto  nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
  (o) derivano da mutui che non stanno fruendo  o  non  hanno  fruito
della sospensione totale o parziale dei pagamenti  dovuti  a  seguito
dell'esercizio di una facolta' derivante  da  disposti  normativi  in
particolare da: 
    
  (i) l'Avviso Comune ABI per la sospensione del debito delle PMI del
3 agosto 2009, cosi' come modificato dall'Accordo ABI per il  credito
alle PMI del 16 febbraio 2011; 
  (ii) il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella Legge
24 giugno 2009, n. 77a favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici della regione Abruzzo; 
  (iii) D.L. n. 74 del 6.06.2012 (Interventi urgenti in favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio  2012)  e  del
Decreto del 1.06.2012 (Differimento termini tributari), alla data del
20  maggio  2012  erano  in  capo  a  persone  fisiche  o  a  persone
giuridiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'allegato 1 del citato Decreto del 1.06.2012 ; 
  (p) derivano da mutui che non sono  stati  erogati  nell'ambito  di
finanziamenti concessi in base agli accordi quadro tra il  Cedente  o
altre banche appartenenti al Gruppo Bancario  Intesa  Sanpaolo  e  le
cooperative di Piccole Medie Imprese (cd "Confidi"); 
  (q) derivano da mutui che sono: 
  (i) a tasso fisso,  con  periodicita'  di  ammortamento  mensile  o
semestrale, ovvero 
  X) a tasso variabile, indicizzato puntualmente a: 
  (A) Euribor 1 mese su base 360 o su  base  365  rilevato  2  giorni
lavorativi precedenti rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di mutui con periodicita' di ammortamento mensile  ,  ovvero
ad 
  (B) Euribor 3  mesi  su  base  360  rilevato  il  penultimo  giorno
lavorativo precedente rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza
nel caso di periodicita' di ammortamento mensile o trimestrale ovvero
Euribor 3 mesi  su  base  360  arrotondato  allo  0.01%  superiore  e
rilevato  il  quart'ultimo  giorno  lavorativo  precedente   rispetto
all'inizio del periodo di decorrenza  nel  caso  di  periodicita'  di
ammortamento trimestrale, ovvero ad 
  (C) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 2 giorni  lavorativi  prima
rispetto all'inizio del periodo  di  decorrenza  e  i)  frequenza  di
accertamento rata mensile con periodo di validita' del tasso rilevato
semestrale e maggiorazione del tasso Euribor di due punti percentuali
ovvero ii) frequenza di accertamento rata semestrale, ovvero ad 
  (D) Euribor 6 mesi su base 360 rilevato 4 giorni  lavorativi  prima
rispetto all'inizio del periodo di  decorrenza  ed  arrotondato  allo
0,01 superiore con  i)  frequenza  di  accertamento  rata  mensile  e
periodicita' di validita' del tasso semestrale ovvero  ii)  frequenza
di accertamento rata semestrale 
  Y) A tasso variabile indicizzato alla media degli  Euribor  3  mesi
base  365  del  bimestre  precedente  la  data  di   riferimento   ed
arrotondato allo 0,01% superiore del tasso mensile purche'  il  mutuo
presenti   periodicita'   di   ammortamento   mensile    e    preveda
contrattualmente  che  per  tutta  la  durata  del  finanziamento  la
differenza tra il tasso massimo consentito e lo  spread  contrattuale
al netto di eventuali deroghe pattuite tra  Cassa  di  Risparmio  del
Veneto ed il debitore (di seguito 'strike finanziario cap') e  la  la
differenza tra il tasso minimo consentito e lo spread contrattuale al
netto di eventuali deroghe pattuite tra Cassa di Risparmio del Veneto
ed il debitore  (di  seguito  'strike  finanziario  floor')  assumano
contemporaneamente i seguenti valori: 
  (E) strike finanziario cap pari  al  10,55%  e  strike  finanziario
floor pari all'1.50%; 
  (F) strike finanziario cap pari  al  10,85%  e  strike  finanziario
floor pari all'1. 80%; 
  (G) strike finanziario cap pari  al  10,80%  e  strike  finanziario
floor pari all'1. 75%; 
  (H) strike finanziario cap pari  all'11,40%  e  strike  finanziario
floor pari all'1.50%; 
  (I) strike finanziario cap pari  all'11,60%  e  strike  finanziario
floor pari all'1.70%; 
  (J) strike finanziario cap pari  al  11,70%  e  strike  finanziario
floor pari all'1.80%; 
  (K) strike finanziario cap pari  al  11,70%  e  strike  finanziario
floor pari allo 0.0%; 
  (ii) a tasso fisso per una porzione di debito residuo  e,  a  tasso
variabile, indicizzato  all'Euribor  1  mese  o  all'Euribor  3  mesi
purche' rilevati il penultimo giorno del mese del mese precedente  di
quello di validita' del tasso, per la porzione di debito restante,  e
con periodicita' di ammortamento mensile; 
  (r) derivano da mutui che non prevedono, piu' volte nel corso della
vita del contratto, l'opzione di variazione  del  tipo  di  tasso  da
variabile a fisso o viceversa (cd prodotti 'multi opzione'), 
  (s) derivano da mutui che qualora  prevedano  contrattualmente  una
sola data di possibile  variazione  del  tipo  di  tasso  d'interesse
allora tale data risulta essere gia' trascorsa; 
  (t) derivano da mutui indicizzati puntualmente all'Euribor  1  mese
che  presentano  sull'intera  vita  del  finanziamento   uno   strike
finanziario del cap pari ad uno dei seguenti  valori:  3.40%,  3.60%,
3.70% o 3.85%; 
  (u) non derivano da mutui che prevedono sulla prima meta'  di  vita
del finanziamento un livello massimo del tasso d'interesse  applicato
al cliente; 
  (v) derivano da mutui che conferiscono una sola volta  al  debitore
l'opportunita' di  variazione  di  tasso  da  fisso  a  variabile  in
corrispondenza di una prefissata data e si presentano  alla  Data  di
Individuazione a tasso variabile; 
  (w) non derivano  da  mutui  che  hanno  piano  di  ammortamento  a
capitalizzazione semestrale e frequenza di pagamento mensile; 
  (x) non derivano da  mutui  con  piano  di  ammortamento  a  durata
variabile in funzione delle  dinamiche  dei  tassi  di  interesse  ed
eventuale ricalcolo rata; 
  (y) non  derivano  da  mutui  nei  quali  il  rimborso  dell'intero
capitale erogato avviene in unica soluzione alla data di scadenza del
relativo Contratto di Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto; 
  (z) non derivano da mutui che hanno un  piano  di  ammortamento  di
tipo flessibile, ai sensi del quale il rimborso delle quote  capitale
deve avvenire entro talune scadenza prefissate (anziche' in occasione
del pagamento di  ciascuna  rata  contrattualmente  prevista  per  il
pagamento  degli  interessi),  avendo  il  debitore  la  facolta'  di
decidere la frequenza e l'entita' dei pagamenti  in  linea  capitale,
nel rispetto dell'obbligo di rimborso entro le predette  scadenze  (i
cosidetti mutui "Domus flex" o "Domus libero"); 
  (2) e che alla  data  del  31  agosto  2012  (la  Seconda  Data  di
Individuazione del Portafoglio di Cassa di Risparmio del  Veneto)  ed
alla data del 30 novembre 2012 (la Terza Data di  Individuazione  del
Portafoglio di  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto)  rispettino  i)  i
requisiti di "attivita' cedibili" ai sensi dell'articolo 7-bis  della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e delle norme, anche  regolamentari,  ad
esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n.  310,
come vigente alle sopra citate date e ii) individualmente indicati in
un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 30 novembre
2012 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi  Filiale  di
Cassa di Risparmio del Veneto; e che alla chiusura contabile  del  29
novembre 2012 non siano classificati come  crediti  in  sofferenza  o
incagliati, nell'accezione di cui alle istruzioni di Vigilanza  della
Banca d'Italia, come risulta dalle  informazioni  disponibili  per  i
debitori presso qualsiasi Filiale di Cassa di Risparmio del Veneto. 
  ISP OBG S.r.l ha incaricato i Cedenti, ai sensi  della  Legge  130,
affinche' per suo conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  Crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute. 
  Per effetto di quanto precede, i debitori  ceduti  continueranno  a
pagare ai Cedenti ogni somma dovuta in  relazione  ai  Crediti  nelle
forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in  forza  di  legge  e
dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti. 
  Informativa ai sensi dell'articolo 13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte dei Cedenti, ai sensi e per  gli  effetti  del
suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni  di  credito
vantate  nei  confronti  dei   debitori   ceduti   relativamente   ai
finanziamenti a questi concessi, per  capitale,  interessi  e  spese,
nonche' dei relativi diritti accessori, azioni,  garanzie  reali  e/o
personali e quant'altro di ragione (i  Crediti  Ceduti),  comportera'
necessariamente  il  trasferimento  anche  dei   dati   personali   -
anagrafici, patrimoniali e  reddituali  -contenuti  nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti   come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali  in  essere  con  i  debitori  ceduti  (i  Dati
Personali). 
  Cio' premesso, ISP OBG S.r.l - tenuta a fornire ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l'informativa di  cui  all'articolo  13  del  Codice  in
materia di Protezione dei  Dati  Personali  -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
con provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio
2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24  del  30  gennaio  2007)  (il
Provvedimento). 
  ISP OBG S.r.l con sede legale in via Monte di Pieta'  n.  8,  20121
Milano  rende  la  presente  informativa  anche  nell'interesse   dei
seguenti soggetti che  tratteranno  i  Dati  Personali  dei  Soggetti
Interessati, congiuntamente a ISP OBG  S.r.l,  per  le  finalita'  di
seguito  indicate,   quali   autonomi   titolari:   Intesa   Sanpaolo
S.p.A.Intesa  Sanpaolo  Group  Services  s.c.p.a.,  Banco  di  Napoli
S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A, Reconta  Ernst  &  Young
S.p.A., in qualita' di revisore  di  ISP  OBG  S.r.l.,  Italfondiario
S.p.A., Deloitte  &  Touche  S.p.A.  in  qualita'  di  asset  monitor
(collettivamente i Titolari). 
  Il  trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  da   ogni
Titolare,  relativamente  allo   svolgimento   delle   sole   proprie
attivita', per le seguenti finalita': 
  -  gestione  e  amministrazione  dei  Crediti  e   della   relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei  Crediti  e
la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i
Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici; 
  - attivita' di recupero dei Crediti; 
  - revisione contabile e certificazioni di bilancio; 
  - adempimenti connessi alla gestione amministrativa della  Societa'
ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima  e
la gestione dei rapporti con qualsiasi ente; 
  - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle
autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione
a fini antiriciclaggio,  accertamenti  fiscali  e  tributari),  dalla
normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio:  Centrale  Rischi,  Sistemi  di
informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). 
  Il conferimento dei dati personali e' necessario per l'espletamento
delle suddette attivita'. 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi.  Vengono  inoltre  utilizzati
sistemi di  protezione,  costantemente  aggiornati  e  verificati  in
termini di affidabilita'. 
  I Titolari del trattamento, per il  perseguimento  delle  finalita'
sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti  anche
all'estero, nell'ambito di: 
  - servizi bancari, finanziari e assicurativi; 
  - sistemi di pagamento; 
  - acquisizione, registrazione e trattamento  di  dati  e  documenti
relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; 
  -  etichettatura,  trasmissione,  imbustamento  e  trasporto  delle
comunicazioni ai Soggetti Interessati; 
  -  archiviazione  della   documentazione   relativa   ai   rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati; 
  - gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il  controllo
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; 
  - rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio,  tramite  centrali
rischi private per finalita' di prevenzione e controllo  dei  rischio
di insolvenza); 
  - assistenza e consulenza. 
  I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  che
non  siano  stati  designati  incaricati  ovvero   responsabili   dai
rispettivi Titolari, utilizzeranno i dati in  qualita'  di  Titolari,
effettuando, per le finalita' sopra indicate, un trattamento autonomo
e correlato. 
  I Titolari designano  quali  incaricati  del  trattamento  tutti  i
lavoratori dipendenti  e  i  collaboratori,  anche  occasionali,  che
svolgono mansioni che comportano il trattamento  dei  dati  personali
relativi all'operazione. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni politiche, all'adesione  a  sindacati  ed  alle
convinzioni religiose dei  Soggetti  Interessati  (art.  4,  comma  1
lettera d, del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Si informa, infine, che l'articolo  7  del  Codice  in  Materia  di
Protezione dei Dati Personali  attribuisce  ai  Soggetti  Interessati
specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato  puo'
ottenere  dal  responsabile  o  da  ciascun  Titolare   la   conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni  circa
l'origine,  le  finalita'  e  le  modalita'   del   trattamento,   la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati trattati in violazione  di  legge  nonche'  l'aggiornamento,  la
rettifica o, se vi e' interesse,  l'integrazione  dei  dati.  Ciascun
Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi,  in  tutto  o  in
parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati  personali  che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta. 
  Le richieste relative all'esercizio di  tali  diritti  ovvero  alla
conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di  responsabili  per
conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche  mediante  lettera
raccomandata, fax o posta elettronica a: 
  ISP OBG S.r.l., Via Monte di Pieta' n. 8 20121 Milano; 
  Intesa Sanpaolo S.p.A. Tutela Aziendale Privacy, Piazza  San  Carlo
n.   156,   10121    Torino,    casella    di    posta    elettronica
privacy@intesasanpaolo.com; 
  Intesa Sanpaolo Group Services  S.c.p.A.,  presso  Intesa  Sanpaolo
S.p.A. - Tutela Aziendale - Privacy,  Piazza  San  Carlo  156,  20121
Torino, casella di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Banco di Napoli S.p.A., presso  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  Tutela
Aziendale - Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121  Torino,  casella
di posta elettronica privacy@intesasanpaolo.com; 
  Cassa di Risparmio del  Veneto  S.p.a.,  Segreteria  Generale,  Via
Trieste  57/59  -  35121  Padova;  casella  di   posta   elettronica:
segreteria.generale@crveneto.it; 
  Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Po 32,  00198  Roma,  casella  di
posta elettronica Privacy.Italy@it.ey.com; 
  Italfondiario S.p.A., Servizio Privacy,  Via  M.  Carucci  n.  131,
00143 Roma, casella di posta elettronica privacy@italfondiario.com. 
  Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona n. 25, 20144 Milano 
  Milano, 3 dicembre 2012 

                   ISP OBG S.r.l. - Il presidente 
                          Paolo Vantellini 

 
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