BPL MORTGAGES S.R.L.

Societa' con socio unico

Sede Legale: via Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso)
Capitale sociale: Euro 12.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Treviso al n. 04078130269
Partita IVA n. 04078130269
societa' interamente posseduta da SVM Securitisation Vehicles
Management S.r.l..

(GU Parte Seconda n.145 del 13-12-2012)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n.  130  in
materia  di  cartolarizzazioni  di  crediti  (la   "Legge   130")   e
dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario"), corredato dall'informativa ai  sensi  dell'articolo
13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  (il
"Codice  in  materia  di  Protezione  dei  Dati  Personali")  e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                   Personali del 18 gennaio 2007. 
 

  La societa' BPL Mortgages S.r.l., (la "Societa'") con  sede  legale
in  Via  Alfieri,  1,  31015  Conegliano  (Treviso)   comunica   che,
nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione  ai  sensi
della Legge 130, relativa a crediti ceduti rispettivamente  da  BANCO
POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, una banca costituita ed  operante  con
la  forma  giuridica  di  societa'  cooperativa   a   responsabilita'
limitata, con sede legale in Piazza Nogara, 2, 37121, Verona, Italia,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Verona,  n.  03700430238,  iscritta  all'albo  delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 5668 e capogruppo del Gruppo Bancario Banco  Popolare,
iscritto all'albo del gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario al n. 5034.4, capitale sociale  Euro  4.294.145.865,63,
integralmente versato ("Banco  Popolare")  e  da  CREDITO  BERGAMASCO
S.P.A., una banca costituita ed operante con la  forma  giuridica  di
societa' per azioni, con sede legale in Largo Porta Nuova, 2,  24122,
Bergamo, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero  di  iscrizione
presso il registro delle imprese di Bergamo n. 00218400166,  iscritta
all'albo  delle  banche  tenuto  dalla  Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 3336, appartenente al Gruppo
Bancario Banco Popolare iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi
dell'articolo 64 del T.U. Bancario al  n.  5034.4,  capitale  sociale
Euro 185.180.541,00, integralmente versato, ("Credito  Bergamasco"  e
collettivamente con Banco Popolare, le "Banche Cedenti"e ciascuna una
"Banca Cedente") in forza di due contratti di cessione (i  "Contratti
di Cessione") di crediti, "individuabili  in  blocco"  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, conclusi  in
data 7 dicembre 2012, ha acquistato a titolo oneroso pro-soluto dalle
Banche Cedenti tutti i crediti nella titolarita'  delle  stesse  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi,  accessori,
spese, danni, indennizzi e quant'altro) con effetti economici  a  far
tempo dal 19 novembre 2012 (incluso) derivanti da contratti di  mutuo
ipotecario ovvero  mutui  stipulati  ai  sensi  della  normativa  sul
credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del T.U. Bancario
(i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 19 novembre 2012 alle ore
00.01 (inclusa) (la "Data di Valutazione"), (ovvero alla diversa data
indicata in relazione al relativo criterio) presentavano le  seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto, i "Criteri"): 
  1. mutui erogati dalla Banca Cedente ovvero erogati da altre banche
e successivamente confluiti nella Banca Cedente a seguito di fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano soggetti (i) che, in  conformita'
con i criteri di classificazione adottati dalla  Banca  d'Italia  con
circolare  140  dell'11  febbraio  1991  (cosi'   come   in   seguito
modificata), siano ricompresi in una  delle  seguenti  categorie  SAE
(settore di attivita' economica): n. 600  ("famiglie  consumatrici"),
n. 614  ("artigiani")  o  n.  615  ("famiglie  produttrici")  e  (ii)
residenti (se persone fisiche) o  aventi  sede  legale  (se  societa'
semplici) in Italia; 
  3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo
o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  4. mutui denominati in euro; 
  5. mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione  e  (ii)
il valore di stima dell'immobile rivalutato in prossimita' della Data
di Cessione e' pari  o  inferiore  al  130%.  Ai  fini  del  presente
criterio, per "valore di stima dell'immobile rivalutato"  si  intende
il  valore   di   stima   determinato   sulla   base   di   parametri
tecnico-economici utilizzati dalla banca  mutuante  nel  processo  di
monitoraggio dei valori  degli  immobili.  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al   presente   criterio,   ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,
conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  6. mutui derivanti da  contratti  di  mutuo  regolati  dal  diritto
italiano; 
  7. se mutui concessi a soggetti che, in conformita' con  i  criteri
di classificazione adottati dalla Banca d'Italia  con  circolare  140
dell'11 febbraio 1991  (cosi'  come  in  seguito  modificata),  siano
ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di  attivita'
economica): n. 614 ("artigiani") o n. 615  ("famiglie  produttrici"):
mutui garantiti da ipoteca su  immobili  localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana aventi  caratteristiche  residenziali,  per
tali intendendosi i rapporti prevalentemente  garantiti  da  immobili
che, alla data di stipulazione  del  relativo  mutuo,  ricadevano  in
almeno una delle seguenti categorie catastali: A-1,  A-2,  A-3,  A-4,
A-5, A-6, A-7, A-8, A-9,A-11; 
  8. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a  tasso  fisso"  si  intendono
quei mutui il cui  tasso  di  interesse  applicato,  contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta  la  durata  residua  del
finanziamento; 
  (b) mutui a tasso variabile (inclusi i mutui in relazione ai  quali
e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap)). Per "mutui  a  tasso
variabile"  si  intendono  quei  mutui  il  cui  tasso  di  interesse
applicato   sia   parametrato   ad   un   indice    di    riferimento
contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua  del
finanziamento ; 
  (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una modalita' di calcolo degli  interessi  a  tasso  variabile,  e
viceversa; 
  (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d.  "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra  (i)
il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di
esercizio da parte del mutuatario della facolta'  di  modifica  della
modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di  applicazione
della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso  scelto  dal
medesimo   mutuatario   (ii)    la    maggiorazione    (o    spread),
contrattualmente  stabilita,  sopra  l'indice  di  riferimento   come
determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. 
  9. mutui: 
  (i) ipotecari non fondiari per cui  la  data  di  stipulazione  del
relativo contratto di mutuo  sia  compresa  tra  il  28  giugno  1996
(incluso) ed il 18 maggio 2012 (incluso); o 
  (ii) stipulati ai sensi della normativa sul  credito  fondiario  di
cui all'articolo 38 e seguenti del decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del  relativo  contratto
di mutuo sia compresa tra il 1 agosto 1998 (incluso) ed il 25 ottobre
2012 (incluso); 
  10. mutui  le  cui  rate  scadute  al  19  ottobre  2012  risultino
interamente pagate; 
  11. mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fatti salvi
i mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto che si intendono
espressamente inclusi: 
  - 542943 
  - 570309; 
  12. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale; 
  13. mutui il cui debito residuo in linea capitale  sia  maggiore  o
uguale ad Euro 10.000; 
  14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia  inferiore  o
uguale ad Euro 10.000.000; 
  15. mutui che non  siano  stati  concessi,  anche  in  qualita'  di
cointestatari del relativo  mutuo,  a  soggetti  che,  alla  Data  di
Valutazione, erano dipendenti della Banca Cedente ovvero di qualsiasi
altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; 
  16. mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o  comunque
usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o
convenzioni; 
  17. mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  18. mutui  non  classificati  come  mutui  agrari  ai  sensi  degli
articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo  1  settembre  1993,  n.
385; fatti salvi i mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto
che si intendono espressamente inclusi: 
  i. 67911; 
  ii. 73840; 
  iii. 117726; 
  iv. 117747; 
  v. 2042111; 
  vi. 2042115; 
  vii. 2046938; 
  viii. 2049986; 
  ix. 3022181; 
  x. 3029781; 
  xi. 5020257; 
  xii. 5021343; 
  xiii. 7044025; 
  xiv. 7048293; 
  xv. 7049302; 
  xvi. 7051037; 
  xvii. 7051665; 
  xviii. 7054199; 
  xix. 7058054; 
  xx. 7058612; 
  xxi. 7058613; 
  19. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici; 
  20. mutui che non presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma
pagate anticipatamente in tutto o in parte alla Data di Valutazione; 
  21. mutui in relazione ai quali, al  19  novembre  2012,  la  Banca
Cedente ed il relativo debitore ceduto  non  abbiano  in  essere  una
moratoria  che  preveda  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate
(integralmente o per la sola componente capitale); 
  22.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  23. mutui in relazione ai quali  sono  decorsi  i  termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  Sono esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che,  alla
data del 19 Novembre 2012 pur presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano  altresi'  alla  medesima   data   (salvo   ove
diversamente previsto) tutte le caratteristiche indicate ai punti  da
(i) a (xv) e non presentano alcuna delle caratteristiche indicate  ai
punti da (A) a (G): 
  i. mutui erogati da Banco Popolare ovvero erogati da altre banche e
successivamente confluiti in Banco Popolare  a  seguito  di  fusione,
scissione, conferimento di ramo/i  d'azienda  o  cessione  di  ramo/i
d'azienda; 
  ii. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a  seguito
di accollo e/o frazionamento) siano una o  piu'  persone  fisiche,  e
risultano tutti residenti in Italia; 
  iii. mutui interamente erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  iv. mutui denominati in euro; 
  v. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente
capitale, scaduta e pagata; 
  vi. mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 19 novembre 2012  e
(ii) il valore di stima dell'immobile di  cui  al  criterio  vii  che
segue, determinato in prossimita'  della  stipulazione  del  medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'80%. 
  vii. mutui in relazione ai quali il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo alla data del 19 novembre 2012  e
(ii)  il  valore  di  stima  attuale  dell'immobile  determinato   in
prossimita' della data del 19 novembre  2012,  e'  pari  o  inferiore
all'80%. 
  Ai fini del criterio vi, per "valore  di  stima  dell'immobile"  si
intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase
di istruttoria del  relativo  mutuo,  mentre  ai  fini  del  presente
criterio per "valore di stima attuale dell'immobile"  si  intende  il
valore aggiornato dell'immobile in possesso della banca mutuante alla
data piu' prossima al 19  novembre  2012.  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al   presente   criterio,   ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,
conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  viii. mutui derivanti da contratti di mutuo  regolati  dal  diritto
italiano; 
  ix.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,  A9,
A11; 
  x. mutui che presentino un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  a. mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non  sia  inferiore
all'uno per cento su base annua e non sia superiore all'otto  virgola
cinque per cento  su  base  annua.  Per  "mutui  a  tasso  fisso"  si
intendono  quei  mutui  il  cui   tasso   di   interesse   applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata residua del finanziamento; 
  b. mutui a tasso variabile: 
  1. la cui maggiorazione (o spread) sopra  l'indice  di  riferimento
sia superiore allo zero per cento su base annua e pari o inferiore al
quattro per cento su base annua; o 
  2. in relazione ai quali e' previsto un tasso  d'interesse  massimo
(cap). 
  Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui  tasso
di interesse sia parametrato all'euribor; 
  c. mutui c.d. "misti". Per mutui c.d.  "misti"  si  intendono  quei
mutui  che  prevedono  un  passaggio  obbligatorio   contrattualmente
stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a  tasso  fisso
ad una  modalita'  di  calcolo  degli  interessi  a  tasso  variabile
parametrato all'euribor; 
  d. mutui c.d. "modulari. Per mutui  c.d.  "modulari"  si  intendono
quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione  di  modificare,
anche piu' volte durante la  durata  residua  del  finanziamento,  la
modalita' di calcolo degli interessi (A) da  una  modalita'  a  tasso
variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso  fisso
pari alla somma tra (i) il tasso  swap  del  periodo  di  riferimento
(IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario  della
facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino  alla  scadenza
del  periodo  di  applicazione  della  modalita'  di  calcolo   degli
interessi a tasso  fisso  scelto  dal  medesimo  mutuatario  (ii)  la
maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra  l'indice
di riferimento come  determinato  ai  sensi  del  paragrafo  (i)  che
precede; 
  xi. mutui le  cui  rate  scadute  al  19  novembre  2012  risultino
interamente pagate; 
  xii. mutui il cui pagamento rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
trimestrale o semestrale; 
  xiii. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore  o
uguale ad Euro 40.000; 
  xiv. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore  o
uguale ad Euro 1.500.000; 
  xv.  mutui  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  economico  su
immobili, intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano interamente estinte. 
  A. mutui che hanno una o piu' rate insolute (per tale  intendendosi
una rata che sia scaduta e non pagata interamente alla  data  del  19
novembre 2012); 
  B. mutui classificati alla data di stipulazione come  mutui  agrari
ai sensi degli articoli  43,  44  e  45  del  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  C. mutui che siano stati concessi a una o piu' societa' semplici; 
  D.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio della Regione Abruzzo; 
  E. mutui in relazione ai quali non sono decorsi i  termini  per  la
revocatoria della  costituzione  delle  relative  ipoteche  ai  sensi
dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  F. mutui che non rispettino i requisiti previsti dalla Circolare n.
263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006: Titolo II Cap. 1 Parte
Prima Sez. IV. Al fine di valutare la conformita' del  proprio  mutuo
al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia' di tale informazione, conoscere se il proprio mutuo  rispetti  o
meno  tali  requisiti  rivolgendosi  alla  filiale  presso  la  quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  G. mutui in relazione ai quali (i)  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, mediante invio a  mezzo  posta  della  lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale  della  banca  mutuante,  alla  proposta  di   rinegoziazione
formulata ai sensi del  decreto  legge  n.  93  del  27  maggio  2008
convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008  e  della  convenzione
stipulata  tra  il  Ministero  dell'Economia  e   delle   Finanze   e
l'Associazione Bancaria Italiana e (ii) tale  rinegoziazione  sia  in
corso alla data del 19 novembre 2012. 
  In relazione ai criteri esposti nei paragrafi  che  precedono,  per
"data  di  stipulazione"  deve  intendersi  la  data  originaria   di
effettiva stipulazione  del  mutuo,  indipendentemente  da  eventuali
accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero,  in  caso  di
frazionamento, la data del relativo frazionamento. 
  Unitamente ai crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti a BPL  Mortgages  S.r.l.,  senza  ulteriori  formalita'  o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto  dell'articolo  4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti - derivanti a ciascuna Banca Cedente dai Contratti di Mutuo -
che assistono e garantiscono il pagamento  dei  crediti  oggetto  del
summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso  accessori,
ivi incluse  le  garanzie  ipotecarie,  le  altre  garanzie  reali  e
personali, i privilegi, gli  accessori  e,  piu'  in  generale,  ogni
diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. 
  Ciascuna Banca  Cedente  ha  ricevuto  incarico  da  BPL  Mortgages
S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima  ed  anche
avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai
crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti  ceduti
ai sensi della Legge 130. In virtu'  di  tale  incarico,  i  debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,  sono
legittimati a pagare ogni somma dovuta  in  relazione  ai  crediti  e
diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era
a loro consentito per contratto o in  forza  di  legge  anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia
della relativa Banca Cedente presso la quale risultano domiciliati  i
pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello  di
ogni giorno lavorativo bancario. 
  Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice  in  materia  di
Protezione dei Dati Personali 
  La cessione da parte di ciascuna delle Banche Cedenti  ai  sensi  e
per gli effetti dei rispettivi Contratti di  Cessione,  di  tutte  le
ragioni  di  credito  vantate  nei  confronti  dei  debitori   ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale,  interessi  e
spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant'altro  di  ragione  (i  "Crediti  Ceduti"),  ha
comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati  personali
- anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei  documenti  e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi  ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). 
  Cio' premesso, BPL Mortgages S.r.l. - tenuta a fornire ai  debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro  successori  ed  aventi  causa
(gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13  del  Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali -  assolve  tale  obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei  Dati  Personali  emessa
nella  forma  prevista  dal  provvedimento  emanato  dalla   medesima
Autorita' in data 18 gennaio 2007. 
  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali, BPL Mortgages S.r.l.  -  in
nome e per conto proprio nonche' di ciascuna Banca  Cedente  e  degli
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver  ricevuto  da
ciascuna Banca Cedente, nell'ambito della cessione dei crediti di cui
al  presente  avviso,  Dati  Personali  relativi   agli   Interessati
contenuti nei documenti e nelle  evidenze  informatiche  connesse  ai
Crediti Ceduti. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, in particolare, che i Dati  Personali
saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale  attivita',
secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale  di
BPL Mortgages S.r.l. stessa, e quindi: 
  1. per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorita'  a
cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e 
  2. per finalita' strettamente connesse e strumentali alla  gestione
del rapporto con i debitori/garanti  ceduti  (es.  gestione  incassi,
esecuzione  di  operazioni  derivanti   da   obblighi   contrattuali,
verifiche  e  valutazione  sulle  risultanze  e  sull'andamento   dei
rapporti, nonche' sui rischi connessi e  sulla  tutela  del  credito)
nonche' all'emissione di titoli da parte della societa'  ovvero  alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti. 
  Resta inteso che  non  verranno  trattati  dati  "sensibili".  Sono
considerati sensibili i dati relativi,  ad  esempio,  allo  stato  di
salute, alle opinioni  politiche  e  sindacali  ed  alle  convinzioni
religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra
menzionate e, comunque, in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei Dati Personali stessi. 
  I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati  -  in  ogni
momento - da BPL  Mortgages  S.r.l.  a  ciascuna  Banca  Cedente  per
trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori
finalita'  delle  quali  gli  Interessati  siano  stati   debitamente
informati da quest'ultima e per le quali ciascuna Banca Cedente abbia
ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. 
  I Dati Personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi  appartenenti
all'Unione Europea. 
  L'elenco completo ed  aggiornato  dei  soggetti  ai  quali  i  Dati
Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a  conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento   (i
"Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno  messi
a disposizione presso le filiali di ciascuna Banca Cedente. 
  BPL Mortgages S.r.l. - in nome  e  per  conto  proprio  nonche'  di
ciascuna Banca Cedente e degli altri  soggetti  sopra  individuati  -
informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati  a
societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i  sistemi  di
informazione creditizia). In  virtu'  di  tale  comunicazione,  altri
istituti di credito  e  societa'  finanziarie  saranno  in  grado  di
conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti  (ad
es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 
  Nell'ambito dei  predetti  sistemi  di  informazioni  creditizie  e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati  attraverso  strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e  la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche  di
comunicazione  a  distanza  nell'esclusivo  fine  di  perseguire   le
finalita' sopra descritte. 
  Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti  dello  svolgimento  delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie  dei
consulenti e dei  dipendenti  delle  societa'  esterne  nominate  dai
Responsabili, ma sempre e comunque  nei  limiti  delle  finalita'  di
trattamento di cui sopra. 
  Titolare del  trattamento  dei  Dati  Personali  e'  BPL  Mortgages
S.r.l.,  con  sede  legale  in  via  Alfieri,  1,  31015   Conegliano
(Treviso). 
  I Responsabili del  trattamento  dei  Dati  Personali  sono:  Banco
Popolare Societa' Cooperativa, una banca costituita ed  operante  con
la forma giuridica di societa' cooperativa,  sede  legale  in  Piazza
Nogara, 2, 37121, Verona,  Italia,  codice  fiscale,  partita  IVA  e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese  di  Verona  n.
03700430238, e Credito Bergamasco  S.p.A,  una  banca  costituita  ed
operante con la forma giuridica di  societa'  per  azioni,  con  sede
legale in Largo  Porta  Nuova,  2,  24122,  Bergamo,  Italia,  codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro  delle
imprese di Bergamo n. 00218400166. 
  BPL Mortgages S.r.l. informa, infine, che la  legge  attribuisce  a
ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui  all'articolo
7 del Codice in materia di Protezione  dei  Dati  Personali;  a  mero
titolo esemplificativo e non esaustivo,  il  diritto  di  chiedere  e
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  Gli Interessati hanno il diritto di accedere  in  ogni  momento  ai
propri Dati  Personali,  rivolgendosi  al  preposto  pro-tempore  del
Servizio Risorse e Servizi, presso ciascuna Banca Cedente. 
  Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la  correzione,
l'aggiornamento o l'integrazione  dei  dati  inesatti  o  incompleti,
ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione
di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi  legittimi  da
evidenziare nella richiesta (ai  sensi  dell'art.  7  del  Codice  in
materia di Protezione dei Dati Personali). 

   Per BPL Mortgages S.r.l. - In qualita' di amministratore unico 
                      dott.ssa Claudia Calcagni 

 
T12AAB17893
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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