Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Tribunale Civile di Chiavari Giudizio R.G. n. 2233/ 1 /2010 proposto dai Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini, domiciliata a Lugano (Svizzera), Riva Caccia n. 1B (Cod. fisc. GLM NGL 44H52 B729I) e del Signor Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, residente in Rapallo, C.so Cristoforo Colombo 54/56 (c.F. SCG RMM 38T20205B), difesi dagli Avv.ti Giovanni Gerbi, Riccardo Salvadori e Francesca Maccio' e domiciliati presso l'Avv. Francesca Maccio' in Chiavari, Galleria Corso Garibaldi n. 22/1, contro i Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada, avente ad oggetto: l'accertamento che il fabbricato di proprieta' dei Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, censito a catasto al Foglio 35 particella 162, contraddistinto con il civico n. 56 di Corso Cristoforo Colombo a Rapallo, e' intercluso non essendo dotato ne' potendo essere dotato di accesso carraio sulla pubblica via; l'accertamento del diritto degli attori di ottenere la costituzione in via coattiva di una servitu' di passo carrabile sulla confinante Via Privata Magellano con ubicazione, dimensioni e caratteristiche costruttive dell'accesso conformi al progetto approvato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484; per gli effetti, pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi degli articoli 1051 e/o 1052 cod. civ. Gli attori deducono infatti che il fabbricato e' intercluso essendo privo di accesso carrabile sulla pubblica via. Esso, infatti, e' dotato solo di un accesso pedonale su Corso Cristoforo Colombo (insuscettibile di essere adibito o trasformato in accesso carrabile) e non ha altri accessi carrabili su strade pubbliche. Il codice civile ammette la possibilita' di ottenere la costituzione, in via coattiva, di una servitu' di passaggio non soltanto nel caso di fondo totalmente intercluso ma anche nel caso di fondo non intercluso o solo relativamente intercluso. Non solo, il Signor Erasmo Mino Scognamiglio Pasini, proprietario di unita' immobiliari nel fabbricato e residente nel medesimo, e' invalido motorio al 100% essendo afflitto da un gravissimo handicap fisico che lo costringe su una sedia a rotelle; atteso quanto sopra, la domanda veniva formulata anche ai sensi della L. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). A tal fine per garantire l'accesso al suddetto immobile, e' stato depositato ricorso ex art. 700 CPC onde accertare il diritto degli attori a mantenere il cancello carrabile Con ordinanza 27 maggio 2011, l'Ill.mo Giudice Unico Dott.ssa Casella ha ordinato la chiamata in causa di altri soggetti, oltre ai Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada, gia' convenuti in giudizio, che risultassero comproprietari della strada oggetto di causa in relazione all'accoglimento delle seguenti conclusioni. Tutto cio' premesso, i Signori Angela Maria Galmanini in Scognamiglio Pasini e Erasmo Mino Scognamiglio Pasini Invitano e citano i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova) a comparire nanti il Tribunale Civile di Chiavari, Giudice Unico Dott.ssa Casella, all'udienza che dalla stessa sara' tenuta nella consueta sala di sue sedute in Chiavari, Piazza Mazzini 20, il giorno 11 gennaio 2013, ore 14,00, invitandoli a costituirsi nelle forme e nei termini di legge, per ivi sentire accogliere in loro contraddittorio le seguenti conclusioni: che il Tribunale adito voglia, in via di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: autorizzare provvisoriamente, nelle more della decisione di merito, il transito carrabile e pedonale sulla Via Privata Magellano e l'accesso, carrabile e pedonale, al fabbricato di Corso Cristoforo Colombo n. 56 attraverso il varco gia' esistente nel muro di confine tra la proprieta' dei ricorrenti e la suddetta strada, autorizzato dal Comune di Rapallo con il permesso di costruire 1 ottobre 2004 n. 484; conseguentemente, ordinare ai Signori Maria Olga Strada e Giancarlo Strada e/o altri eventuali comproprietari della suddetta strada privata di astenersi da qualsiasi atto o comportamento volto ad impedire od ostacolare il passaggio pedonale e carrabile, come autorizzato in via di urgenza attraverso la Via Privata Magellano e l'accesso al fabbricato di Corso Cristoforo Colombo n. 56; comunque adottare i provvedimenti di urgenza, ritenuti, secondo le circostanze, meglio idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito; con vittoria di spese e di onorari di giudizio. Con la presente pubblicazione, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Ill.mo Presidente del Tribunale di Chiavari in data 11 dicembre 2012, si notifica per pubblici proclami la pendenza del giudizio e l'invito a costituirsi nei termini di legge nel giudizio di cui sopra nei confronti di tutti i comproprietari della Via Privata Magellano sita in Comune di Rapallo (Genova) Genova - Chiavari, 13 dicembre 2012. avv. Riccardo Salvadori T12ABA18104