TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

(GU Parte Seconda n.148 del 20-12-2012)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Maria Rita Antonini, Carlo Di Folco, Tulliana De Carolis, Gabriella
Giriboni, Caterina Testa, Davide Tabelli,  Giovanni  Battista  Camia,
tutti rappresentati e  difesi  dall'avv.  Sergio  Galleano,  nel  cui
studio legale in Roma, Via Germanico 172, sono dom.ti,  AVVISANO  che
hanno proposto ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale ordinario
di Roma, annotato al n. 47453/11 R.G., la  cui  prossima  udienza  e'
fissata per il 30.01.2013, dinanzi al Giudice del Lavoro, dott.ssa La
Marra, contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  con
gli  avv.ti  Sami  Guido  Zammar  e  Paola  Barile,  funzionari   del
Ministero, per l'accertamento e la declaratoria, in  via  principale,
del diritto dei  ricorrenti  ad  essere  inseriti  nella  graduatoria
definitiva per la  posizione  economica  C3  unitamente  ai  colleghi
provenienti dalla posizione economica C2 e ad occupare il posto C3  a
loro spettante, ordinando al Ministero convenuto di  regolarizzare  a
tutti gli effetti la loro  posizione  di  C3  sia  sotto  il  profilo
normativo  che  sotto  quello  economico,  con  corresponsione  delle
retribuzioni arretrate dal 1° gennaio 2002 o dalla diversa  data  che
si riterra' di giustizia oltre interessi e  rivalutazione  monetaria;
in via  gradata  i  ricorrenti  hanno  chiesto  l'accertamento  e  la
declaratoria di nullita-illegittimita-inefficacia della previsione di
cui all'allegato 1 del contratto integrativo al ccnl 1998/2001 per il
personale del Ministero dei  Trasporti  e  della  navigazione,  nella
parte in cui non prevede la possibilita' per  gli  appartenenti  alla
posizione economica C1 di concorrere  alla  posizione  economica  C3,
nonche' l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a
concorrere alla posizione economica C3, giusto il disposto  dell'art.
15 ccnl  applicabile  inter  partes;  in  via  meramente  subordinata
ordinare all'amministrazione convenuta  di  stabilire,  eventualmente
con le modalita' proprie previste dalle leggi e  dai  contratti,  che
una percentuale dei posti di C3 da  ricoprire  siano  riservati  alla
posizione economica C1; spese rifuse. La particolarita' del  presente
procedimento e' data dal fatto che  i  lavoratori  ricorrenti,  tutti
inquadrati nella posizione economica C1, con ricorso ex art. 700  cpc
accolto con ordinanza del 23.11.2001, venivano ammessi a  partecipare
alle selezioni per l'accesso alla posizione economica C3. Esaurita la
procedura selettiva, l'amministrazione, adducendo un intervento della
Corte  costituzionale  (sent.   1/99   e   194/2002),   asseritamente
impeditivo del passaggio tra due posizioni  economiche  (cd.  "doppio
salto"), aveva utilizzato la loro graduatoria per  inquadrarli  nella
posizione economica C2 anziche' per la superiore  C3,  per  la  quale
erano risultati vincitori. Nel frattempo veniva riassunto il giudizio
presso il Tribunale di Roma e la causa veniva assegnata  al  giudice,
dott.ssa  Foscolo,  il  quale  dichiarava  il  proprio   difetto   di
giurisdizione. Avverso tale  pronuncia  veniva  proposto  ricorso  in
appello deciso con  sentenza  335/07,  la  quale,  in  riforma  della
sentenza impugnata, rimetteva le parti dinanzi al  giudice  di  primo
grado. La causa veniva, dunque, riassunta con ricorso  depositato  il
12.10.07 ed assegnata nuovamente al giudice Foscolo, che con sentenza
12979/08 rigettava il ricorso. Contro tale sentenza  veniva  proposto
appello. Con sentenza del 16.11.11 la Corte  d'appello  rimetteva  le
parti  avanti  al  giudice  di  primo  grado  per  integrazione   del
contraddittorio. La causa veniva nuovamente riassunta ed assegnata al
giudice, dott.ssa La Marra, la quale ha disposto  l'integrazione  del
contraddittorio con la notifica per pubblici proclami  nei  confronti
dei dipendenti inclusi nella  graduatoria  del  personale  che  hanno
partecipato con  esito  positivo  alla  selezione  per  la  posizione
economica  C3  e  precisamente  nei  confronti  dei  sigg.ri.   Fazio
Alessandro, Sagnotti Giuseppe,  Sagnotti  Alfredo,  Vaudo  Giacomino,
Grassitelli Vito,  Calatri  Luigi,  Meffe  Giuseppe,  Amoroso  Paolo,
Macri' Carmelo, Radino Salvo, Giupponi Ettore, Milani Massimo, D'anzi
Pasquale, Piazza Roberto, Marrocco Michele, Albanese Luigi, Marazzita
Santo, Napolitano Salvatore, Di Donato  Gennaro,  Vindigni  Giuseppe,
Cupini Paolo,  Iurato  Valentino,  Logiurato  Giovanni,  De  Lorenzis
Pierluigi,  Benedetti  Marco,  Pecoraro  Alfredo,  Marturano  Pietro,
Minorenti Alessandro, Marinaro  Francesco,  Pettinari  Laura,  Biferi
Roberto, Aielli Francesca, Laurenti Loris,  Cherubini  Silvia,  Lopez
Angelo. Belladoanna Roberto, Montefusco Aldo,  Volpato  Rita,  Pirone
Antonella, Corbi Vincenzo, Parente Antonio, Pagliaro Luciana,  Intini
Mauro, Lo Russo Regina, Cesarale Francesca,  Nardelli  Miriam,  Iorio
Luciana, Panizzolo Elena,  Menichino  Antonella,  Marco  Maria  Rosa,
Borsci Paola, Torres Marcello, De Nisco  Giampiero,  Guarra  Alfredo,
Valentini Vittorio, Brizi Maria  Rosaria,  Pantellini  Isotta,  Genga
Regina, Diana Antonio Gerardo,  Migliori  Monica,  Vincenti  Daniela,
Foresta  Francesco,  Pedone  Lauriel  Giuseppe,  Cerritelli   Elvira,
Scaffidi Lallaro  Amelia,  Loffredo  Monica,  Di  Domenico  Cristina,
Ferrelli  Giovanni,  Tuzzolo  Giuseppe,  Mesirca  Giulia,   Ristuccia
Bernardo, Rizzo Adriana Giovanna, Mascellari  Andrea,  Dimita  Fabio,
Squitieri Patrizia 
 
  Roma, 10.12.2012 

                        avv. Sergio Galleano 

 
T12ABA18272
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