TAR DEL LAZIO - ROMA
Sez. III

(GU Parte Seconda n.23 del 23-2-2013)

 
                   Integrazione al contraddittorio 
 

  In esecuzione all'ordinanza n. SEZ. III 343/2013_del TAR DEL  LAZIO
- ROMA, SEZ. III, si procede alla notifica del ricorso  proposto  dai
sigg.ri D'ARPA ANNALISA + altri contro MIUR + altri (TAR LAZIO,  SEZ.
III, RG N. 10281/2012) nei confronti di  tutti  i  soggetti  inseriti
nelle singole graduatorie di tutte le  aggregazioni  territoriali  di
Atenei ex D.M. 196/2012:  Bari,  Foggia,  Molise,  Bologna,  Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, Politecnica  delle  Marche,  Brescia,  Pavia,
Verona,  Cagliari,  Sassari,  Catania,  Catanzaro  "Magna   Graecia",
Messina, Palermo, Chieti - "G. D'Annunzio" , L'Aquila, Perugia,  Roma
"Tor Vergata", Genova, Torino I Facolta', Torino II Facolta', Milano,
Milano  Bicocca,  Varese  "Insubria",  Vercelli  "Avogadro",   Napoli
"Federico II", Napoli Seconda Universita', Salerno, Padova,  Trieste,
Udine, Roma La Sapienza Med. e Farmacia  Policlinico  A  E,  Roma  La
Sapienza Med. e Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sapienza  Med
e Psicologia, Firenze, Parma,  Pisa,  Siena;  FORMATE  ALL'ESITO  DEL
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E  CHIRURGIA
ED IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA PER L'A.A. 2012-13; NONCHE' NEI
CONFRONTI DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE. 
  IN FORZA DELLA SU CITATA ORDINANZA I RICORRENTI HANNO CONSEGUITO IL
DIRITTO ALL'IMMATRICOLAZIONE CON RISERVA  "ALLE  RISPETTIVE  FACOLTA'
DELLE UNIVERSITA' DAGLI STESSI INDIVIDUATE COME PRIMA SCELTA" LA FASE
DI MERITO (UDIENZA PUBBLICA) SARA' FISSATA ALL'ESITO DELLA  PRONUNCIA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE SICCOME INVESTITA DAL CONSIGLIO  DI  STATO
CON  ORDINANZA  N.  3541  DEL  18-6-2012.  L'ESITO  DEL   RICORSO   E
L'ORDINANZA DEL TAR POSSONO  ESSERE  CONSULTATI  ACCEDENDO  AL  SITO:
www.giustizia-amministrativa.it,  TAR  LAZIO/ROMA,  COL  NUMERO   DEL
RICORSO. COPIA INTEGRALE DEL RICORSO E'  DEPOSITATA  PRESSO  LA  CASA
COMUNALE DI ROMA E PRESSO LA SEGRETERIA DEL TAR LAZIO. 
  ESTRATTO DEL RICORSO 
  On. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - ROMA - 
  RICORSO 
  dei sigg.ri D'Arpa  Annalisa,  Ferrara  Federica,  Montalbano  Anna
Rita,  Mazzara  Giulia,  Carreca   Anna   Paola,   Ballarino   Selene
Mariantonietta, Bonanno Marco, Bonanno Roberto,  Di  Modica  Alfredo,
Bonelli Adele, Bongiorno Brenda, Di Lorenzo Claudio, Lopes Antonella,
Di Piazza Giorgia, Lo Porto Maria Chiara,  Messina  Chiara,  Rizzotto
Angela,  rappresentati  e  difesi  dell'avv.  Alessandra  Faldetta  e
domiciliati in Roma, via Piemonte n. 32 presso  lo  studio  dell'Avv.
Giuseppe Spada 
  CONTRO 
  - Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca;
Commissione di esperti che ha redatto gli 80 quiz oggetto della prova
per l'accesso ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia e in  Odontoiatria  e
Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13; CINECA; Universita' degli  Studi
di Palermo; Universita' degli Studi  di  Catania;  Universita'  degli
Studi di Messina; Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
e nei confronti di:  GRANA'  NORMA  (studentessa  vincitrice  per  il
C.d.L. in Medicina e Chirurgia); IURATO CARBONE  MARTINA  (vincitrice
C.d.L. in Odont. e Protesi Dentaria); CAMPANELLA  GIUSEPPE  (studente
non vincitore che precede in graduatoria i ricorrenti) 
  PER L'ANNULLAMENTO 
  delle Delibere tutte adottate dagli Organi Accademici con le  quali
e' stata determinata l'OFFERTA FORMATIVA  degli  Atenei  di  Palermo,
Catania, Messina, Catanzaro per l'A.A.  2012-2013;  del  D.M.  (MIUR)
28.06.2012 n. 196 ; del D.M.  (MIUR)  28.06.2012  n.  197;  del  D.M.
(MIUR) 28.06.2012 n. 198; del Decreto  Rettorale  n.  D.R.  3002/2012
Universita' degli Studi di Palermo (bando di concorso);  del  Decreto
Rettorale n. D.R. 551/2012 Universita' degli Studi Magna  Graecia  di
Catanzaro  (bando  di  concorso);  del  Decreto  Rettorale  n.   D.R.
1772/2012 Universita' degli Studi di Messina (bando di concorso); del
Decreto Rettorale dell'Universita' degli Studi di Catania  (Bando  B)
(bando  di  concorso);  del  Decreto  Ministeriale,   ancorche'   non
conosciuto, con il quale ex art.  2  del  D.M.  28.06.2012  e'  stata
costituita un'apposita Commissione di esperti  per  la  redazione  di
ottanta quesiti a risposta multipla per la  prova  di  ammissione  ai
corsi di laurea per cui e' causa; dei VERBALI e degli ATTI, ancorche'
non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui al punto
precedente ha individuato gli 80 QUESITI per gli  aspiranti  studenti
in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi  Dentaria,  resi
per la prima volta noti ai ricorrenti in data  4  settembre  2012,  e
degli ATTI della predetta Commissione e del Miur con cui  sono  stati
resi esecutivi gli stessi quesiti; della MANCATA ATTIVAZIONE  di  una
PROCEDURA DI AMPLIAMENTO del contingente dei posti messi a  concorso,
alla  luce  delle  risultanze  della  seduta  del  25.07.2012   della
Conferenza Stato Regioni sulla Determinazione del Fabbisogno  per  il
Servizio Sanitario Nazionale  di  Medici  e  Odontoiatri  per  l'a.a.
2012-13; della MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE  DI  PASSAGGIO  AD
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO di quegli studenti  vincitori  del  concorso
per l'ammissione ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria
e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/13 che abbiano  gia'  maturato  un
certo  numero  di  crediti;  della  MANCATA  ATTIVAZIONE   DEL   C.D.
"SCORRIMENTO"   DELLA   "GRADUATORIA   UNICA"   del   concorso    per
l'immatricolazione al 1° anno dei C.d.L. Magistrali  in  Medicina  ed
Odontoiatria presso i quattro Atenei dell'Aggregazione  (PA-CT-ME-CZ)
per  l'a.a.  2012/13  in  relazione  ai  posti  a  qualsiasi   titolo
liberatisi  e/o  comunque  rimasti  vacanti  per  passaggi  ad   anni
successivi al 1° e/o in relazione ai  posti  residui  gia'  riservati
agli studenti extracomunitari; dei VERBALI  tutti  DELLE  COMMISSIONI
GIUDICATRICI E DELLE COMMISSIONI DI  VIGILANZA  RELATIVI  ALLA  PROVA
CONCORSUALE  SVOLTASI   PRESSO   L'ATENEO   PALERMITANO   (atti   non
conosciuti); delle effettive MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DELLA  PROVA
presso l'Ateneo Palermitano; della GRADUATORIA UNICA del Concorso per
l'ammissione ai  C.d.L.  magistrali  a  ciclo  unico  in  Medicina  e
Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria  per  l'a.a.  2012-13
pubblicata sul sito del MIUR - ACCESSO PROGRAMMATO - CINECA  in  data
14.09.2012 nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a
seguito degli scorrimenti, non ultimo quello del 02.11.2012; di tutti
i provvedimenti di PRESA D'ATTO della  GRADUATORIA  UNICA  NOMINATIVA
pubblicata dal CINECA operati dai  singoli  Atenei  dell'Aggregazione
(PA-CT-ME-CZ),  ove  esistenti;   di   TUTTI   I   PROVVEDIMENTI   DI
SCORRIMENTO, non ultimo quello del 02.11.2012 nella parte in cui  non
consentono l'immatricolazione dei  ricorrenti;  di  ogni  altro  atto
presupposto, connesso e conseguente. 
  FATTO: 
  I ricorrenti hanno partecipato al CONCORSO UNICO  per  l'ammissione
ad  entrambi  i  C.d.L.  (MEDICINA  ed   ODONTOIATRIA   -   ma,   non
classificandosi entro il numero dei  posti  messi  a  concorso,  sono
risultati esclusi dal diritto all'immatricolazione  anche  a  seguito
degli scorrimenti. 
  Impugnano  il  diniego  del  diritto  all'immatricolazione,  con  i
seguenti motivi: 
  1. ILLEGITTIMITA'  DELLE  MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DEL  CONCORSO
PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER: 
  - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:  -  DEL  D.M.  196/2012  CHE  HA
DETERMINATO, GIUSTA DELEGA EX L. 264/1999 LE "MODALITA' E I CONTENUTI
DELLE PROVE DI AMMISSIONE PER I CORSI DI LAUREA DE QUO"; - DEL  BANDO
DI  CONCORSO  D.R.  N.  3002/2012  dell'Universita'  degli  Studi  di
Palermo. 
  -  VIOLAZIONE  DEL  PRINCIPIO  DI  UGUAGLIANZA  EX  ART.  3  COST.:
DISPARTA' DI TRATTAMENTO 
  -  VIOLAZIONE  DELLE  NORME  GENERALI  REGOLATRICI   DEI   CONCORSI
PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART.  11,  COMMA  4  D.P.R.
487/1994. 
  La  prova  consiste  nella  soluzione  di  ottanta   quesiti.....da
risolversi nel tempo di due ore (ex D.M. D.M.  196/2012  e  bandi  di
concorso). A Palermo, tali disposizioni non sono state rispettate  in
molte aule nelle quali l'inizio della prova non e' avvenuto alle  ore
11.00, ma con un ritardo (da 10 a 15 min.) poi  non  recuperato.  (Il
tempo dell'esame e' stato inferiore alle 2 ore). I  ricorrenti  hanno
prodotto diverse dichiarazioni di atto  notorio  di  partecipanti  al
concorso, riservandosi di integrarle con le forme di cui all'art. 63,
comma 3, c.p.a. 
  2. ILLEGITTIMITA'  DELLE  MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DEL  CONCORSO
PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: 
  - DELL' ALLEGATO 1  E  2  AL  D.M.  196/2012  CHE  DETERMINANO,  LE
PROCEDURE DA  RISPETTARE  DURANTE  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  PROVA  NEI
SINGOLI ATENEI AGGREGATI. 
  Dall'allegato n. 1 del D.M.  28.05.2012  n.  196  che  sancisce  le
procedure da rispettare  durante  lo  svolgimento  della  prova,  per
garantirne la trasparenza, si rileva che in ciascuna  aula  di  prova
doveva essere consegnato un numero di plichi  sufficiente  al  numero
dei candidati in aula  o,  addirittura  superiore.  Al  contrario,  a
Palermo, in molte aule, il numero di plichi non e' risultato coerente
col  numero  dei  candidati,  con  il  conseguente  "spostamento"  di
commissari e plichi, in assenza di una  dovuta  scorta  (i  candidati
riferiscono che i commissari/responsabili  d'aula  -  durante  queste
operazioni - non sono stati  scortati  dalle  forze  dell'ordine).  I
ricorrenti producono dichiarazioni di atto notorio da integrarsi  con
le forme di cui all'art. 63, comma 3, c.p.a.. 
  3.  ILLEGITTIMITA'  DELLE  NORME  CHE  REGOLANO  LE  MODALITA'   DI
SVOLGIMENTO DELLA PROVA: D.M.  196/2012  e  D.R.  3002/2012,  NONCHE'
DELLA STESSA PROVA E DELLE MODALITA' DI CORREZIONE  DEGLI  ELABORATI,
PERCHE' IN CONTRASTO CON I CRITERI DI  TRASPARENZA  ED  IMPARZIALITA'
PREVISTI EX ART. 97 COST. E DALLA L. 241/90 
  La strutturazione stessa della prova d'esame e le sue modalita'  di
svolgimento e correzione  possono  consentire:  l'individuazione  del
candidato; la manomissione del compito da parte del  commissario  e/o
dell'operatore  informatico  compiacente;  l'impossibilita'  per   il
candidato,  eventualmente  danneggiato,  di   dimostrare   l'avvenuta
manomissione; l'assoluta impossibilita' di attribuire con certezza la
paternita' dell'elaborato. In buona sostanza, il codice  a  barre  di
ciascuna prova e'  fin  da  subito  conosciuto  dal  candidato  e  da
chiunque altri ne abbia interesse, attraverso la lettura del codice -
alfanumerico pure prestampato sulla prova.  Tale  codice  costituisce
segno di riconoscimento dell'elaborato e di riconducibilita'  al  suo
autore anche in sede di correzione. 
  4. ILLEGITTIMITA' COSTITUZ. DELLA L. 264/99 ART. 4 per: 
  - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE  EX  ART.  3,  1°
COMMA DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 34 Cost e DELL'ART. 97 COST.. 
  ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL D.M. 28.06.2012 n. 196  CON
RIFERIMENTO ALL'Art. 6 del D.M. 270/2004 
  Essendo le materie oggetto della prova d'esame (matematica, fisica,
chimica e biologia) tutte materie scientifiche, e'  naturale  che  vi
sia un diverso approccio con il  quiz,  a  seconda  che  lo  studente
provenga da un istituto ad indirizzo scientifico o, al contrario,  da
uno classico o  commerciale.  (violaz.  principio  uguaglianza).  Tra
l'altro dispone l'art. 6 del D.M. 270/2004 che per l'accesso ai corsi
di laurea e' necessario (oltre al diploma  di  scuola  superiore)  il
possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale sulla base  di
conoscenze richieste dalle stesse  Universita',  che  determinano  le
modalita'  di  verifica  al  termine,  eventualmente,  di   attivita'
formative   propedeutiche.   (predisposte,   quindi   dalle    stesse
Universita'). Nessuna delle disposizioni previste dall'art. 6,  comma
1 del D.M. 270/2004 e' stata rispettata dagli atti di  limitazione  e
regolamentazione dell'accesso al Corso di laurea per cui e' causa. 
  5. ILLEGITTIMITA': - DEL D.M. 196/2012 "MODALITA' E  CONTENUTI...."
e DELL' ALLEGATO A: Programmi Prove Area Sanitaria"; - DELLA PROVA  A
QUIZ SOMMINISTRATA AI CANDIDATI IL 04/09/2012 E DI TUTTI GLI ATTI CHE
NE HANNO COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: (Decreto Ministeriale,  ancorche'
non conosciuto, con il quale ex art. 2 del D.M. 28.06.2012  e'  stata
costituita un'apposita Commissione di esperti  per  la  redazione  di
ottanta quesiti a risposta multipla per la  prova  di  ammissione  ai
corsi di laurea per cui e'  causa;  Verbali  e  atti,  ancorche'  non
conosciuti, della Commissione  di  esperti  che  ha  predisposto  gli
ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia ed
in Odontoiatria e Protesi Dentaria, resi per la prima volta  noti  ai
ricorrenti in data 4 settembre 2012; atti della predetta  Commissione
e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti); 
  - VIOLAZIONE DELLA L. 264/99 PER ECCESSO DI DELEGA. 
  - VIOLAZIONE DELL'ART. 34 COST. CHE PREVEDE CHE "I  PIU'  CAPACI  E
MERITEVOLI HANNO DIRITTO DI  RAGGIUNGERE  I  PIU'  ALTI  GRADI  DEGLI
STUDI". 
  Si ravvisa, pure,  una  incongruenza  tra  i  quiz  proposti  e  le
prescrizioni della L. 264/99. Invero, non soltanto  i  "quiz  oggetto
della  prova"  non  possano  ritenersi  adeguati  ad   accertare   la
predisposizione per le discipline oggetto dei C.d.L. in  Medicina  ed
Odontoiatria ma, quel che e' peggio,  sono,  per  lo  piu',  quiz  di
ragionamento logico e non, invece di  cultura  generale.  Invero,  la
MATEMATICA non e' materia che si studia in entrambi i Corsi di Laurea
per cui e' causa e, le  domande  di  CULTURA  GENERALE  proposte,  si
concretizzano in domande di mero  nozionismo  fine  a  se  stesso  e,
sicuramente, per cio' solo, anche,  inidonee  a  selezionare  i  piu'
capaci e meritevoli di accedere al Corso di Laurea.  (VIOLAZIONE  L..
264/99, ART. 4 e VIOLAZIONE ART. 34 COST.). 
  6. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SELEZIONE: 
  - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA l. 264/99, art.  4,  comma  1
(ISTITUTIVA DEL "NUMERO CHIUSO"), nonche' di tutti gli  atti  che  ne
costituiscono l'attuazione: D.M. 28.06.2012 N. 196; 197; 198 e  BANDI
DI CONCORSO degli Atenei dell'Aggregazione, NELLA PARTE  IN  CUI  NON
PREVEDONO UN'UNICA GRADUATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
  - per violazione del generale PRINCIPIO MERITOCRATICO che sta  alla
base di tutte le  selezioni  per  pubblico  concorso  e,  quindi  per
violazione   dell'Art.   97   Cost.    sul    BUON    ANDAMENTO    ed
IMPARZIALITA'dell'Amministrazione;  -  per  violazione  dell'art.  34
Cost. III comma;  -  per  violazione  del  principio  di  uguaglianza
sostanziale ex ar. 3 Cost. 
  Lo strumento, utilizzato  per  accedere  alle  immatricolazioni  ai
Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico: Medicina  ed  Odontoiatria,
programmati  a  livello  nazionale,  non  risulta,  poi,   idoneo   a
selezionare  davvero  gli  studenti  piu'  meritevoli  presenti   nel
territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in  quanto  in
contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi  pubblici:
il PRINCIPIO MERITOCRATICO:  diramazione  del  piu'  ampio  principio
Costituzionale di BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA' nell'operato  della
P.A., garantito ex art. 97 Cost.; nonche' con  L'ART.  34,  II  COMMA
DELLA COST. (...i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere  i
gradi piu' alti degli studi). Invero, la  mancata  previsione  di  un
punteggio minimo da raggiungere per il superamento della prova, ed il
fatto  che  l'esame  si  svolge  nello  stesso  giorno  in  tutto  il
territorio nazionale, e che la prova e' identica per  tutte  le  sedi
universitarie,  senza  che  sia  predisposta  una  GRADUATORIA  UNICA
nazionale, comporta  un'illogica  discriminazione  tra  studenti  che
scelgono una sede universitaria piuttosto che un'altra. Sul punto  e'
pendente il  sindacato  di  illegittimita'  costituzionale  della  L.
264/99, art. 4, comma 1, giusta ordinanza  di  rimessione  del  Cons.
Stato, sez. VI, Ord. N. 3541/2012). Meritano,  pertanto,  il  diritto
all'immatricolazione i candidati  che  con  il  punteggio  realizzato
avrebbero  conseguito  l'immatricolazione  presso  un  altro   Ateneo
d'Italia. 
  7. ILLEGITTIMITA' DEI D.M. 197 E 198/2012,  nonche'  DEI  BANDI  DI
CONCORSO DEI 4  ATENEI  (PA-CT-ME-CZ)  E  DEGLI  ATTI  CHE  NE  HANNO
COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: DELIBERE DEGLI ORGANI ACCADEMICI CHE HANNO
DETERMINATO  L'OFFERTA  FORMATIVA,  PER:   -   VIOLAZIONE   E   FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART.  3,
2° C., E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; - ECCESSO  DI  POTERE  PER
DIFETTO DI ADEGUATA  ISTRUTTORIA  E  DI  CONGRUA  MOTIVAZIONE  E  PER
ILLOGICITA' MANIFESTA. 
  8. ILLEGITTIMITA' per VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1 L.264/99: 
  - DEI D.M. 197 E 198/2012 nella parte  in  cui  HANNO  DEFINITO  IL
NUMERO DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO PER I  C.D.L.  DE  QUO,  SENZA
CONOSCERE, ANCORA LE RILEVAZIONI SUL FABBISOGNO  DI  PROFESSIONALITA'
MEDICHE SUL TERRITORIO 
  - DEL D.M. 197/2012 CHE HA DETERMINATO IL NUMERO DEI POSTI  PER  IL
C.D.L. IN MEDICINA; 
  -  DEI  BANDI  DI   CONCORSO   DEI   4   ATENEI   DELL'AGGREGAZIONE
(PA-CT-ME-CZ); tutti, nella parte in cui non prevedono  di  aumentare
il numero dei posti contingentati in funzione delle  rilevazioni  SUL
FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA' MEDICHE SUL TERRITORIO,  come  sancite
nell'adunanza del 25.07.2012 della Conferenza Stato Regioni; 
  - DELLE  PROCEDURE  DI  SCORRIMENTO  DELLA  GRADUATORIA  UNICA  DEL
CONCORSO (AGGREGAZ.  ATENEI  PA-CT-ME-CZ)  nella  parte  in  cui  non
prevedono di far  scorrere  la  GRADUATORIA  UNICA  DEL  CONCORSO  in
funzione   delle   precitate   rilevazioni    sul    fabbisogno    di
professionalita' mediche sul territorio. 
  ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E  CONTRADDITTORIETA'  DELL'OPERATO
DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI  DI  BUON  ANDAMENTO  ED
IMPARZIALITA' DELL'OPERATO DELLA P.A.. (ART.  97  Cost.);  VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 33 E 4 COSTITUZ. 
  L'istruttoria seguita dagli Atenei per la determinazione del numero
dei posti da mettere a concorso e' illegittima perche'  in  contrasto
con i principi dettati dalla L. n. 264/1999. Non  e'  stata,  invero,
predisposta  dagli   Atenei   una   coerente   istruttoria   per   la
determinazione  dell'Offerta  Formativa  che,  al  contrario,  sembra
dettata  dal  caso  e/o,  comunque,  da  deliberazioni  incoerenti  e
contraddittorie; neppure  si  e'  tenuto  conto  della  richiesta  di
professionalita' mediche sul territorio - come sancita  nell'Adunanza
della Conferenza Stato Regioni del 25.07.2012 - anche perche' il D.M.
197/2012, che ha determinato  il  numero  degli  immatricolabili,  e'
stato emanato prima delle statuizioni della Conferenza; neppure si e'
dato corso ad un ampliamento  delle  contingentazioni,  proprio  alla
luce delle determinazioni sul  "fabbisogno"  della  Conferenza  Stato
Regioni. 
  9. ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA': 
  - dei D.M. 28.06.2012 n. 197 n. 198 
  - dei BANDI DI CONCORSO dei 4 Atenei dell'Aggregazione la' dove non
prevedono che gli Atenei hanno  l'obbligo  di  valutare  i  curricula
degli studenti vincitori  di  concorso  e,  ove  verificato  che  gli
stessi, abbiano di gia' conseguito un numero di crediti tali da poter
essere iscritti ad anni successivi al 1°,  disporre  in  conformita',
con cio' rendendo liberi altrettanti posti al 1° anno  da  assegnare,
successivamente, per scorrimento della graduatoria del concorso. 
  -  DELLA  MANCATA  PREVISIONE  E  ATTIVAZIONE  DELLE  PROCEDURE  DI
"PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL 1° e  successivo  "SCORRIMENTO",  da
parte di tutti e 4 gli Atenei dell'AGGREGAZIONE al fine di consentire
la copertura integrale di tutti i posti messi a concorso,  (comunque,
ed in qualsiasi momento liberatisi) ed in  particolare,  al  fine  di
consentire la copertura dei posti che si andrebbero  a  liberare  per
passaggio dei vincitori ad anni successivi al 1°;  nonche'  di  tutti
gli ATTI, ove  esistenti,  che  hanno  impedito  i  "PASSAGGI"  ed  i
consequenziali "SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO  per
l'AGGREGAZIONE DEI 4 ATENEI". 
  - della GRADUATORIA UNICA nella parte in cui, anche a seguito degli
scorrimenti non vede vincitori i ricorrenti; 
  - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'
DELL'OPERATO  DELLE  UNIVERSITA'  -  DISPARITA'  DI  TRATTAMENTO;   -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO  ALLO  STUDIO  EX
ART. 34 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.. 264/99;  -
VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO  ED  IMPARZIALITA'
DELL'OPERATO DELLA P.A.. 
  Non v'e' dubbio che mantenere al 1° anno di corso studenti che,  al
contrario, hanno sostenuto e superato (seppure in "Corsi  di  laurea"
affini) un gran numero  di  esami  convalidabili  per  il  C.d.L.  in
Medicina,  comporta,  altresi',  una  violazione  dei   principi   di
economicita' dell'operato della P.A..  e  la  inevitabile,  anche  se
riflessa, compressione ulteriore del numero  delle  immatricolazioni,
con  la  ulteriore  lesione  dell'interesse   dei   ricorrenti   allo
scorrimento della graduatoria per i posti che si  sarebbero  liberati
in funzione dei non eseguiti "passaggi". 
  10. Per gli stessi motivi di cui al MOTIVO 9, sono illegittimi  gli
atti impugnati, nella parte in cui NON PREVEDONO, solo PER IL  C.D.L.
IN ODONTOIATRIA di ASSEGNARE I POSTI RIMASTI VACANTI  RISERVATI  AGLI
STUDENTI  EXTRACOMUNITARI,  IN   FAVORE   DI   ALTRETTANTI   STUDENTI
COMUNITARI. 
  In forza dei su esposti motivi PROPONGONO: 
  ISTANZA CAUTELARE 
  volta ad ottenere l'ammissione - in  sovrannumero  -  con  riserva,
prioritariamente presso il C.d.L.  in  Medicina  e  Chirurgia  presso
l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, presso uno dei Corsi di Laurea
per cui  e'  causa,  secondo  l'ordine  delle  opzioni  espresse  con
riferimento agli Atenei dell'Aggregazione. 
  DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI ex art. 30, Cod. Amm. Vo 
  in forma specifica per ottenere l'immatricolazione in  sovrannumero
dei ricorrenti e/o, per ottenere, comunque, il  ristoro  di  tutti  i
danni subiti. 
  Voglia L'On.le Tribunale 
  Solo ove occorra e, risulti  questione  assolutamente  determinante
per l'accoglimento del  ricorso:  Ritenere  rilevanti  e  fondate  le
questioni d'illegittimita' Costituzionale della L. 264/99, art.  4  e
art 1 sollevate ai motivi 4 e 6  del  ricorso  con  riferimento  agli
artt. 3, 34 e 97 Cost. quindi sospendere il giudizio e rimettere  gli
atti  alla  Corte  e  nelle  more,   in   via   cautelare,   disporre
l'immatricolazione con riserva dei ricorrenti; 
  NEL MERITO: 
  previo  annullamento  dei  pertinenti   atti   impugnati,   ed   in
accoglimento  dei  relativi  motivi  di  ricorso,   disporre   (anche
azionando  procedure  di  ampliamento  delle   contingentazioni   e/o
scorrimento della graduatoria) l'immatricolazione dei  ricorrenti  in
sovrannumero, prioritariamente al  C.d.L.  in  Medicina  e  Chirurgia
presso l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, ad  uno  dei  Corsi  di
Laurea per cui e' causa, secondo l'ordine delle opzioni espresse  con
riferimento agli Atenei dell'Aggregazione. 
  Palermo, 05.11.2012 

                      avv. Alessandra Faldetta 

 
T13ABA2042
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