TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
Sez. I

(GU Parte Seconda n.23 del 23-2-2013)

 
         RG. n. 11513/2012 - Notifica per pubblici proclami 
 

  La s.r.l. RADIO TV PARMA CF 00576000343)  con  sede  in  Parma,  in
persona del legale rapp.te p.t. sig. Federico Costa, rappresentata  e
difesa  dall'avv.prof.   Claudio   Chiola   (CHLCLD38D09H501K,   p.i.
04865710588)  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio   di
quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785, ha proposto ricorso
per l'annullamento della graduatoria relativa all'assegnazione  delle
frequenze televisive  alle  emittenti  locali  nella  Regione  Emilia
Romagna   contro:   1)   Ministero   dello   Sviluppo   Economico   -
Dip.Comunicazioni,  2)  Direzione   generale   per   i   servizi   di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo
Economico - Dip.Comunicazioni, e nei confronti di 3) Canale Italia  2
s.r.l.: 4) La 9 s.p.a.; 5) Tele Sol Regina s.r.l. 
  Il ricorso ha ad  oggetto  nota  MISE  -  Dip.Comunicazioni  DGSCER
n.98421 del 21.12.12; il bando per l'assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva digitale locale per la  Regione  Emilia
Romagna  (determina  Ministero   Sviluppo   Economico,   Dipartimento
Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n.103  del  5.9.2012)  nonche'  la
graduatoria del 21.12.2012 per la Regione Emilia Romagna. 
  I motivi del ricorso sono: 1. Violazione artt. 7 e 21 nonies  della
legge 7.8.90, n.241. giacche' e' stato omessa ogni  comunicazione  in
merito alla retrocessione di Radio TV Parma in posizione non utile in
graduatoria; 2. Violazione art.2 lett. "b" bando in GURI 5.9.12 n.103
per aver assegnato punti "o" al criterio  dipendenti;  3.  Violazione
dell'art.4, d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in  l.  26.5.2011,  n.75)  -
Difetto di motivazione - Violazione dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita' e  parita'  di  trattamento,  con  il  quale  si  e'
censurata l'imposizione nel bando  del  principio  della  separazione
contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione  legislativa
e, comunque, rispettato da Radio TV Parma che, pertanto, si e'  vista
ingiustamente negare ogni punteggio  per  la  voce  "patrimonio";  4.
Falsa e incoerente  applicazione  dell'art.25  della  delibera  AGCom
353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt.2423  e  seg.
c.c.; Violazione del principio d'irretroattivita'. Con tale motivo si
censura l'ulteriore prescrizione del bando relativa  alla  necessita'
di approvare il criterio  di  separazione  contabile  nella  delibera
assembleare di approvazione del bilancio  in  quanto  oscura  perche'
l'approvazione potrebbe essere riferita alla  data  di  pubblicazione
del bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12.11, prevista per  tutti
i bilanci; irragionevole perche' due emittenti  su  67  hanno  potuto
rispettarla; illegittima  perche',  la  disciplina  del  bilancio  e'
contenuta negli artt.2423  e  segg.  c.c.;  l'art.25  delibera  AGCOM
353/11 non prevede alcun collegamento con  il  bilancio;  ha  fissato
retroattivamente un requisito che pertanto e' impossibile soddisfare;
5. Irragionevolezza dell'art.2, c. 6 del bando. Il bando, attribuendo
a tutte le emittenti che occasionalmente utilizzano lo stesso  canale
il punteggio piu' alto conseguito da  un'emittente  dell'aggregazione
forzosa  e'   manifestamente   irragionevole   e   fonte   di   gravi
discriminazioni; 6. Violazione della  delibera  AGCom  265/12/CONS  -
Incompetenza. Il bando ha escluso  illegittimamente  dalle  frequenze
assegnabili il canale 35; 7. Violazione degli artt.3, 21, 24, 41,  42
e 113  Cost.  E'  stata  denunciata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.1,   c.   13bis   l.   220/10;   l'irragionevolezza    della
disponibilita' illimitata di frequenze  riconosciuta  alla  emittenza
nazionale  e  non  a  quella  locale;  8.  Mancato  indennizzo,   per
l'esproprio   della    frequenza    legittimamente    utilizzata    e
dell'attivita' di operatore di rete: 9. Risarcimento del danno. 
  Il  TAR  Lazio  sez.  I,  con   ordinanza   collegiale   23.1.2013,
n.848/2013, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di
notifica  per  pubblici  proclami  a  tutti  i  soggetti  che   hanno
partecipato alla procedura per l'assegnazione alle  emittenti  locali
delle frequenze della televisione digitale terrestre per  la  Regione
Emilia  Romagna  indetta  ai  sensi  della  determina  del  direttore
generale della direzione generale  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica e di radiodiffusione del MiSE pubblicata in  G.U.R.I.  n.
103 in data 5 settembre 2012. 
  Lo stesso TAR ha rinviato la discussione alla Camera  di  Consiglio
del 3 luglio 2013. Roma, 21 febbraio 2013 

                      avv. prof. Claudio Chiola 

 
T13ABA2105
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.