TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO
Sez. I

(GU Parte Seconda n.23 del 23-2-2013)

 
         RG. n. 11446/2012 - Notifica per pubblici proclami 
 

  La s.r.l. VIDEOREGIONE (CF 01525390405) con  sede  in  Forli',  ,in
persona  del  legale   rapp.te   p.t.   sig.ra   Oliviera   Olivucci,
rappresentata    e    difesa    dall'avv.prof.     Claudio     Chiola
(CHLCLD38D09H501K, p.i.  04865710588)  ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785,
ha proposto ricorso per  l'annullamento  della  graduatoria  relativa
all'assegnazione delle frequenze  televisive  alle  emittenti  locali
nella Regione Emilia Romagna  contro:  1)  Ministero  dello  Sviluppo
Economico - Dip.Comunicazioni, 2) Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo
Economico - Dip.Comunicazioni, e nei confronti di 3) Canale Italia  2
s.r.l.: 4) La 9 s.p.a.; 5) Tele Sol Regina s.r.l. 
  Il ricorso ha ad  oggetto  nota  MISE  -  Dip.Comunicazioni  DGSCER
n.98421 del 21.12.12; il bando per l'assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva digitale locale per la  Regione  Emilia
Romagna  (determina  Ministero   Sviluppo   Economico,   Dipartimento
Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n.103  del  5.9.2012)  nonche'  la
graduatoria del 21.12.2012 per la Regione Emilia Romagna. 
  I motivi del ricorso sono: 1. Violazione artt. 7 e 21 nonies  della
legge 7.8.90, n.241. giacche' e' stato omessa ogni  comunicazione  in
merito alla retrocessione di Video Regione in posizione non utile  in
graduatoria; 2. Violazione art. 2 lett.  "b"  bando  in  GURI  5.9.12
n.103 per  aver  assegnato  punti  "o"  al  criterio  dipendenti;  3.
Violazione dell'art.4, d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in l.  26.5.2011,
n.75)  -  Difetto  di  motivazione  -  Violazione  dei  principi   di
ragionevolezza, proporzionalita' e parita'  di  trattamento,  con  il
quale si e' censurata l'imposizione nel  bando  del  principio  della
separazione contabile in quanto ultra vires rispetto alla  previsione
legislativa e, comunque, rispettato da Video Regione  che,  pertanto,
si  e'  vista  ingiustamente  negare  ogni  punteggio  per  la   voce
"patrimonio"; 4. Falsa e incoerente  applicazione  dell'art.25  della
delibera AGCOM 353/11/Cons; Violazione  e  falsa  applicazione  degli
artt. 2423 e seg. c.c.; Violazione del principio  d'irretroattivita'.
Con  tale  motivo  si  censura  l'ulteriore  prescrizione  del  bando
relativa alla necessita' di  approvare  il  criterio  di  separazione
contabile nella delibera assembleare di approvazione del bilancio  in
quanto oscura perche' l'approvazione potrebbe  essere  riferita  alla
data di  pubblicazione  del  bando  (5.9.12),  oppure  a  quella  del
31.12.11, prevista per tutti i  bilanci;  irragionevole  perche'  due
emittenti su 67 hanno potuto  rispettarla;  illegittima  perche',  la
disciplina del bilancio e' contenuta negli artt. 2423 e  segg.  c.c.;
l'art.25 delibera AGCOM 353/11 non prevede alcun collegamento con  il
bilancio; ha fissato retroattivamente un requisito  che  pertanto  e'
impossibile  soddisfare;   5.   Violazione   della   delibera   AGCom
265/12/CONS - Incompetenza.  Il  bando  ha  escluso  illegittimamente
dalle frequenze assegnabili il canale 35; 6. Violazione degli artt.3,
21, 24, 41, 42 e  113  Cost.  E'  stata  denunciata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art.1, c.  13bis  l.  220/10;  l'irragionevolezza
della  disponibilita'  illimitata  di  frequenze  riconosciuta   alla
emittenza nazionale e non a quella locale; 7. Mancato indennizzo, per
l'esproprio   della    frequenza    legittimamente    utilizzata    e
dell'attivita' di operatore di rete: 8. Risarcimento del danno. 
  Il  TAR  Lazio  sez.  I,  con   ordinanza   collegiale   23.1.2013,
n.846/2013, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di
notifica  per  pubblici  proclami  a  tutti  i  soggetti  che   hanno
partecipato alla procedura per l'assegnazione alle  emittenti  locali
delle frequenze della televisione digitale terrestre per  la  Regione
Emilia  Romagna  indetta  ai  sensi  della  determina  del  direttore
generale della direzione generale  per  i  servizi  di  comunicazione
elettronica e di radiodiffusione  del  MiSE  pubblicata  in  G.U.R.I.
n.103 in data 5 settembre 2012. 
  Lo stesso TAR ha rinviato la discussione alla Camera  di  Consiglio
del 3 luglio 2013. Roma, 21 febbraio 2013 

                      avv. prof. Claudio Chiola 

 
T13ABA2108
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