MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.42 del 9-4-2013)

 
                               Avviso 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, (omissis); 
  VISTO il decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  e  s.m.i.
(omissis); 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 e s.m.i. (omissis); 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il  Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  giugno
2012 che modifica il decreto 7 maggio 2009  di  individuazione  degli
Uffici di  livello  dirigenziale  non  generale  del  Ministero,  che
attribuisce con l'articolo 2, comma 2, la competenza di Ufficio unico
per gli espropri in materia di  energia  alla  Divisione  VIII  della
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; 
  VISTO il decreto 25 gennaio 2012 recante approvazione del  progetto
definitivo, dichiarazione di  pubblica  utilita'  con  riconoscimento
dell'urgenza  ed  indifferibilita'  dell'opera,  accertamento   della
conformita'  urbanistica  ed  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio   delle   aree    interessate    dalla    realizzazione
dell'impianto  di  regolazione   della   pressione,   al   punto   di
interconnessione del gasdotto  'Zimella-Cervignano  d'Adda'  DN  1400
(56'); 
  VISTA l'istanza in data  21.02.2013,  (omissis)  con  la  quale  la
societa' Snam Rete Gas  S.p.A.,  (omissis)  -  ha  chiesto  a  questa
Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 3, del  Testo
Unico, l'espropriazione di alcune aree agricole per la  realizzazione
dell'impianto  di  regolazione   della   pressione,   al   punto   di
interconnessione del gasdotto  'Zimella-Cervignano  d'Adda'  DN  1400
(56'), ubicate nel comune di Buttapietra, in provincia di Verona, con
determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  CONSIDERATO che (omissis); 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del
comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 25  gennaio
2012 ha determinato l'inizio del  procedimento  di  esproprio  e  che
nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del
Testo Unico in base  alla  quale  il  decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - i lavori per la realizzazione degli impianti di  intercettazione,
interconnessione, regolazione della pressione del gasdotto 'Zimella -
Cervignano D'Adda' DN 1400 (56'),  e  relative  opere  accessorie  in
comune di Buttapietra (VR) dovranno concludersi entro la data del  25
gennaio 2015; 
  -   le   indennita'   proposte    dalla    Societa'    beneficiaria
dell'espropriazione a favore delle Ditte  proprietarie  indicate  nel
piano particellare allegato, parte integrante del  presente  decreto,
sono superiori al valore agricolo  medio  di  riferimento  attribuito
alla regione agraria cui appartiene il comune di Buttapietra  e  sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria, 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A.  e'  disposta  l'espropriazione
dei  terreni,  in  comune  di  Buttapietra,  provincia   di   Verona,
interessati dalla realizzazione dell'impianto  di  regolazione  della
pressione,   al    punto    di    interconnessione    del    gasdotto
'Zimella-Cervignano  d'Adda'  DN   1400   (56'),   come   evidenziato
nell'allegata planimetria, con colore rosso.  La  Ditta  proprietaria
dei terreni sottoposti all'azione ablativa e'  indicata  nell'annesso
elenco particellare. 
  Articolo 2 
  Il trasferimento della proprieta' dei terreni a favore  della  Snam
Rete Gas S.p.A. e' sottoposto alla condizione  sospensiva  che  siano
ottemperati da parte della societa' beneficiaria  dell'espropriazione
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per   l'espropriazione   dei   terreni
enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere  congiuntamente
agli  aventi  diritto,  sono  state  determinate  in  modo   urgente,
(omissis). 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' registrato e trascritto senza indugio presso
i competenti Uffici a cura  e  spese  della  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,
nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa',  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'opposizione di  terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto
alla Ditta proprietaria (omissis). 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvedono  alla
stesura del verbale di immissione in possesso dei terreni,  redigendo
in  contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,  o  con  un  suo
rappresentante,  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni  sottoposti
all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza  dei  proprietari
invitati (omissis). 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo'  comunicare
a questa Amministrazione (omissis) l'accettazione delle indennita' di
espropriazione secondo lo schema  A  allegato  al  presente  decreto.
Questa stessa Amministrazione, (omissis) disporra' affinche' la  Snam
Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel  termine  dei
60 giorni successivi.(omissis). 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sulle indennita' provvisorie di espropriazione disposte dal  presente
decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data   dell'immissione   in
possesso,  gli  importi  saranno  depositati  presso  la   Ragioneria
Territoriale competente (omissis). 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivide le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente  decreto,  designandone  uno  di  sua   fiducia,   affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente (omissis). 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Roma, 8 marzo 2013 
  Ditta e beni da espropriare: COLOMBO Angelo - COMUNE di BUTTAPIETRA
(VR) foglio 17 mappale 281. 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
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