TAR LOMBARDIA
Sezione di Brescia

(GU Parte Seconda n.129 del 2-11-2013)

 
 Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami 
 

  Con ricorso n. 621/1998 Reg.  Ric.  pendente  avanti  il  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Lombardia,  Sezione  Staccata  di
Brescia, Sezione Seconda proposto da Kliner Paolo, con  1'Avv.  Maria
Ughetta Bini, domiciliato presso la stessa in Brescia, Via  Ferramola
n. 14 contro Regione Lombardia, con gli Avvocati  Pio  Dario  Vivone,
Ercole  Romano  e  Maria  Gabriella   Bertoli,   domiciliata   presso
quest'ultima in Brescia, P.zza Mercato n. 30 e nei confronti di Bruno
Biagio, Cannillo Leopanzio e Negretti Flora, non  costituiti,  Kliner
Paolo ha impugnato chiedendone l'annullamento in toto o parte qua: il
decreto del Presidente della  Giunta  Regionale  della  Lombardia  n.
C/51563 direzione generale n. 00234 del 3 febbraio 1998 con il  quale
e' stata approvata la graduatoria per  l'accesso  all'Area  Quadri  e
contestuale revoca del d.p.g.r. n. 51204 del 28 gennaio 1998  e  ogni
altro atto presupposto, connesso e/o conseguente compresi: la nota di
comunicazione di approvazione della graduatoria e  l'indicazione  dei
punteggi assegnati al ricorrente, la delibera della G.R. n.  VI/30626
dell'8  agosto  1997,  gli  atti  e  verbali  della  Commissione  per
l'accesso all'Area Quadri in particolare verbali n. 2 del 1° dicembre
1997 e n. 3 del 10 dicembre 1997 con i quali sono stati decisi  e  in
parte modificati i criteri della  valutazione  dei  curricula  e  dei
partecipanti alla selezione, i curricula e le schede  valutative  dei
partecipanti alla selezione  predisposti  dai  Direttori  Generali  e
specificatamente quelle del ricorrente. 
  Nel ricorso il ricorrente, risultato collocato in base al punteggio
attribuito (60,375) al 486° posto  della  graduatoria  relativa  alla
selezione approvata con decreto n. C/51563 del 3  febbraio  1998,  ha
censurato al II  motivo  di  gravame  la  mancata  valutazione  della
abilitazione professionale e l'attribuzione per questa  di  5  punti.
Ivi si sono censurati i provvedimenti impugnati  per  violazione  e/o
falsa applicazione di legge e delle regole del  procedimento  fissate
nell'accordo recepito dalla delibera della g.r.  n.  VI/30626  dell'8
agosto 1997, illegittimita' della modifica  delle  regole  nel  corso
della procedura (art. 16 accordo recepito  dalla  delibera  regionale
citata)  relativamente  alla  non   valutabilita'   dell'abilitazione
professionale, alla valutazione dell'idoneita' per dirigente  e  alla
fissazione della valutazione dei titoli e  delle  responsabilita'  di
U.O.O. al 9 dicembre 1997, difetto di  motivazione  di  tali  scelte,
illogicita'  manifesta,  disparita'  di  trattamento,  sviamento   di
potere,   violazione   del   principio   di   trasparenza   e   buona
amministrazione (art. 1 legge n. 241/90). Il ricorrente  ha  premesso
che la  Commissione  nella  valutazione  dei  titoli  ai  fini  della
formazione della graduatoria  doveva  tener  presente  il  titolo  di
studio, l'abilitazione professionale e la responsabilita'  di  unita'
operative organiche e che nella riunione del 12 novembre 1997 di  cui
al verbale  n.  1  aveva  stabilito  di  considerare  solo  i  titoli
acquisiti entro la data del 15 novembre 1997 attribuendo  al  diploma
di  laurea  15  punti  mentre  5   punti   erano   stati   attribuiti
all'abilitazione professionale con laurea e 2 a quella conseguente al
diploma di maturita', mentre  non  era  prevista  alcuna  valutazione
dell'idoneita' conseguita nei concorsi per  dirigenti.  Nella  seduta
del 1° dicembre 1997, confermata nella seduta del 10  dicembre  1997,
la Commissione ha stabilito nel 9 dicembre 1997  la  data  ultima  di
valutazione dei titoli e di aumentare a 16 punti la  valutazione  del
diploma di laurea, per dedotta diversificazione rispetto al diploma e
mancata valutazione dell'abilitazione. La decisione di  non  valutare
l'abilitazione  professionale,  introducendo  invece  la  valutazione
dell'idoneita' nei concorsi per  dirigenti  e'  stata  censurata  per
violazione  dell'espressa   previsione   dell'art.   16,   comma   IV
dell'accordo allegato alla  delibera  della  G.R.  n.  VI/30626,  per
difetto  di  motivazione  e  illogicita'  costituendo  l'abilitazione
dimostrazione di idoneita' nello specifico settore  e  valorizzazione
della professionalita'. Sono stati dedotti i vizi di incongruita'  di
motivazione e disparita' di trattamento sia per aumento  di  un  solo
punto  della  laurea  che  per  riduzione  del   punteggio   relativa
all'idoneita'  nei  concorsi  per  dirigente,   inserita   ex   novo,
violazione  del  principio  della  par  condicio   ed   imparzialita'
dell'Amministrazione,  nonche'  insufficienza  e  genericita'   della
motivazione per quanto attiene la decisione di  posticipare  la  data
del possesso dei titoli dal 15 novembre 1997 al 9 dicembre  1997  con
assegnazione di nomine di responsabile di  unita'  operative  a  vari
dipendenti  con  effetto  retroattivo,  chiedendo  disporsi,  in  via
istruttoria,  informazioni  all'Amministrazione  e   esibizione   dei
curricula di coloro ai quali sono stati riconosciuti i  punteggi  per
la responsabilita' di unita' operativa. 
  Con ordinanza n. 733/13 Reg. Provv. Coll. depositata il  27  agosto
2013 il TAR Lombardia Sezione di Brescia ha  disposto  l'integrazione
del contraddittorio mediante notifica a mezzo  pubblici  proclami  in
relazione  al  citato  II  motivo  di  gravame  con  notifica   quali
contraddittori necessari  ai  dipendenti  utilmente  collocati  nella
graduatoria per aver riportato un punteggio compreso tra punti 60,375
e 65,375 che sarebbero scavalcati per  effetto  dell'inserimento  del
ricorrente nella posizione in graduatoria richiesta  in  accoglimento
della censura incentrata sull'illegittima mancata attribuzione dei  5
punti per l'abilitazione professionale posseduta. 
  Si indicano nominativamente detti controinteressati: 
    Filetti  Sabrina,  Culatti  Paolo,   Fenaroli   Alessandro,   Voi
Alessandro, Romano Maria  Civita,  Mosconi  Paola,  Lampugnani  Maria
Grazia  Carla,  Gaspari  Flavio,  Alberti  Saverio,  Brigoni  Flavio,
Sicurello Francesco, Albanese Roberto, Riva Annalisa, Trapletti Maria
Laura,  Masi  Marialuisa,  Cautela  Giampietro,  Vianini  Alessandro,
Ferrari Domenico, Ferro Antonio, Catinella Graziano, Rocca Fabio,  Di
Raimondo Metallo Giuseppe, Tome' Daniela,  Demarchi  Clara,  Paneroni
Rosanna, Giliberti Gennaro, Martini  Marisa,  Rossi  Luciano,  Reggio
D'Aci Giovanna, Sangermani Pietro, Bolis Mauro,  Garavaglia  Alfredo,
Centrone Anna Maria, Spagnolo  Gianfranco,  Corsini  Mariapia,  Laffi
Roberto, Agostoni Stefano, Trevisani Vasco,  Sicheri  Nadia,  Maffeis
Clotilde, Leoni Pier Angela, Ferrari Daniela, Croci Piera,  Callegari
Angela, Santagostino Annalisa, Bigatti  Anna,  Franchi  Carlo,  Rossi
Girolamo, Bitetto Lorenza, De Capitani Vimercati Giovanna, Dal  Palu'
Francesco, Di Credico Maria Antonietta, Beretta Luca, Serra  Roberto,
Chiecca Gabriella, Azzoni Andrea, Garofalo  Roberta,  Lanella  Luigi,
Bottazzi  Giuliana,  Varelli   Gaetano,   Barlera   Giuseppe   Marco,
Fiorentini Rosella, Galante  Silvia,  Roggia  Cristina,  Domenichetti
Marcello, Cavallo Pietro Rocco, Mazzucchelli Franco, Ciaponi  Renato,
Tognazzi   Giovanmaria,   Garattini   Enrico,   Salamana    Maurizio,
Ghirardelli Luigi, Artero  Giovanni,  Rizzetti  Giancarlo,  Gafforini
Liliana,  Feraboli  Maria  Donata,  Triches  Danilo,  Ferrari  Mauro,
Crovato Francesco, De Simone  Mariano,  Zanoli  Cristina,  Di  Capita
Fulvio, Valera Susanna, Attinelli Mario, Chizzolini Mara,  De  Marchi
Paola, De Paulis Silvia, Brazzoli Laura, 
  Bianchi Laura, Rotondi Rosaria. 
  Il ricorrente con il presente atto adempie a  quanto  disposto  dal
TAR Lombardia, Sezione di Brescia, che con la medesima  ordinanza  ha
fissato l'udienza per la trattazione nel merito del  ricorso  per  il
giorno 12 marzo 2014 ore di rito. 
    Brescia, 24 ottobre 2013 

                       avv. Maria Ughetta Bini 

 
TC13ABA13266
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