Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami Con ricorso n. 621/1998 Reg. Ric. pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione Seconda proposto da Kliner Paolo, con 1'Avv. Maria Ughetta Bini, domiciliato presso la stessa in Brescia, Via Ferramola n. 14 contro Regione Lombardia, con gli Avvocati Pio Dario Vivone, Ercole Romano e Maria Gabriella Bertoli, domiciliata presso quest'ultima in Brescia, P.zza Mercato n. 30 e nei confronti di Bruno Biagio, Cannillo Leopanzio e Negretti Flora, non costituiti, Kliner Paolo ha impugnato chiedendone l'annullamento in toto o parte qua: il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. C/51563 direzione generale n. 00234 del 3 febbraio 1998 con il quale e' stata approvata la graduatoria per l'accesso all'Area Quadri e contestuale revoca del d.p.g.r. n. 51204 del 28 gennaio 1998 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente compresi: la nota di comunicazione di approvazione della graduatoria e l'indicazione dei punteggi assegnati al ricorrente, la delibera della G.R. n. VI/30626 dell'8 agosto 1997, gli atti e verbali della Commissione per l'accesso all'Area Quadri in particolare verbali n. 2 del 1° dicembre 1997 e n. 3 del 10 dicembre 1997 con i quali sono stati decisi e in parte modificati i criteri della valutazione dei curricula e dei partecipanti alla selezione, i curricula e le schede valutative dei partecipanti alla selezione predisposti dai Direttori Generali e specificatamente quelle del ricorrente. Nel ricorso il ricorrente, risultato collocato in base al punteggio attribuito (60,375) al 486° posto della graduatoria relativa alla selezione approvata con decreto n. C/51563 del 3 febbraio 1998, ha censurato al II motivo di gravame la mancata valutazione della abilitazione professionale e l'attribuzione per questa di 5 punti. Ivi si sono censurati i provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e delle regole del procedimento fissate nell'accordo recepito dalla delibera della g.r. n. VI/30626 dell'8 agosto 1997, illegittimita' della modifica delle regole nel corso della procedura (art. 16 accordo recepito dalla delibera regionale citata) relativamente alla non valutabilita' dell'abilitazione professionale, alla valutazione dell'idoneita' per dirigente e alla fissazione della valutazione dei titoli e delle responsabilita' di U.O.O. al 9 dicembre 1997, difetto di motivazione di tali scelte, illogicita' manifesta, disparita' di trattamento, sviamento di potere, violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione (art. 1 legge n. 241/90). Il ricorrente ha premesso che la Commissione nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria doveva tener presente il titolo di studio, l'abilitazione professionale e la responsabilita' di unita' operative organiche e che nella riunione del 12 novembre 1997 di cui al verbale n. 1 aveva stabilito di considerare solo i titoli acquisiti entro la data del 15 novembre 1997 attribuendo al diploma di laurea 15 punti mentre 5 punti erano stati attribuiti all'abilitazione professionale con laurea e 2 a quella conseguente al diploma di maturita', mentre non era prevista alcuna valutazione dell'idoneita' conseguita nei concorsi per dirigenti. Nella seduta del 1° dicembre 1997, confermata nella seduta del 10 dicembre 1997, la Commissione ha stabilito nel 9 dicembre 1997 la data ultima di valutazione dei titoli e di aumentare a 16 punti la valutazione del diploma di laurea, per dedotta diversificazione rispetto al diploma e mancata valutazione dell'abilitazione. La decisione di non valutare l'abilitazione professionale, introducendo invece la valutazione dell'idoneita' nei concorsi per dirigenti e' stata censurata per violazione dell'espressa previsione dell'art. 16, comma IV dell'accordo allegato alla delibera della G.R. n. VI/30626, per difetto di motivazione e illogicita' costituendo l'abilitazione dimostrazione di idoneita' nello specifico settore e valorizzazione della professionalita'. Sono stati dedotti i vizi di incongruita' di motivazione e disparita' di trattamento sia per aumento di un solo punto della laurea che per riduzione del punteggio relativa all'idoneita' nei concorsi per dirigente, inserita ex novo, violazione del principio della par condicio ed imparzialita' dell'Amministrazione, nonche' insufficienza e genericita' della motivazione per quanto attiene la decisione di posticipare la data del possesso dei titoli dal 15 novembre 1997 al 9 dicembre 1997 con assegnazione di nomine di responsabile di unita' operative a vari dipendenti con effetto retroattivo, chiedendo disporsi, in via istruttoria, informazioni all'Amministrazione e esibizione dei curricula di coloro ai quali sono stati riconosciuti i punteggi per la responsabilita' di unita' operativa. Con ordinanza n. 733/13 Reg. Provv. Coll. depositata il 27 agosto 2013 il TAR Lombardia Sezione di Brescia ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica a mezzo pubblici proclami in relazione al citato II motivo di gravame con notifica quali contraddittori necessari ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria per aver riportato un punteggio compreso tra punti 60,375 e 65,375 che sarebbero scavalcati per effetto dell'inserimento del ricorrente nella posizione in graduatoria richiesta in accoglimento della censura incentrata sull'illegittima mancata attribuzione dei 5 punti per l'abilitazione professionale posseduta. Si indicano nominativamente detti controinteressati: Filetti Sabrina, Culatti Paolo, Fenaroli Alessandro, Voi Alessandro, Romano Maria Civita, Mosconi Paola, Lampugnani Maria Grazia Carla, Gaspari Flavio, Alberti Saverio, Brigoni Flavio, Sicurello Francesco, Albanese Roberto, Riva Annalisa, Trapletti Maria Laura, Masi Marialuisa, Cautela Giampietro, Vianini Alessandro, Ferrari Domenico, Ferro Antonio, Catinella Graziano, Rocca Fabio, Di Raimondo Metallo Giuseppe, Tome' Daniela, Demarchi Clara, Paneroni Rosanna, Giliberti Gennaro, Martini Marisa, Rossi Luciano, Reggio D'Aci Giovanna, Sangermani Pietro, Bolis Mauro, Garavaglia Alfredo, Centrone Anna Maria, Spagnolo Gianfranco, Corsini Mariapia, Laffi Roberto, Agostoni Stefano, Trevisani Vasco, Sicheri Nadia, Maffeis Clotilde, Leoni Pier Angela, Ferrari Daniela, Croci Piera, Callegari Angela, Santagostino Annalisa, Bigatti Anna, Franchi Carlo, Rossi Girolamo, Bitetto Lorenza, De Capitani Vimercati Giovanna, Dal Palu' Francesco, Di Credico Maria Antonietta, Beretta Luca, Serra Roberto, Chiecca Gabriella, Azzoni Andrea, Garofalo Roberta, Lanella Luigi, Bottazzi Giuliana, Varelli Gaetano, Barlera Giuseppe Marco, Fiorentini Rosella, Galante Silvia, Roggia Cristina, Domenichetti Marcello, Cavallo Pietro Rocco, Mazzucchelli Franco, Ciaponi Renato, Tognazzi Giovanmaria, Garattini Enrico, Salamana Maurizio, Ghirardelli Luigi, Artero Giovanni, Rizzetti Giancarlo, Gafforini Liliana, Feraboli Maria Donata, Triches Danilo, Ferrari Mauro, Crovato Francesco, De Simone Mariano, Zanoli Cristina, Di Capita Fulvio, Valera Susanna, Attinelli Mario, Chizzolini Mara, De Marchi Paola, De Paulis Silvia, Brazzoli Laura, Bianchi Laura, Rotondi Rosaria. Il ricorrente con il presente atto adempie a quanto disposto dal TAR Lombardia, Sezione di Brescia, che con la medesima ordinanza ha fissato l'udienza per la trattazione nel merito del ricorso per il giorno 12 marzo 2014 ore di rito. Brescia, 24 ottobre 2013 avv. Maria Ughetta Bini TC13ABA13266