TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

RG 1045/2014

(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2014)

 
       Ricorso ex artt. 669-bis e segg. 700 c.p.c. ante causam 
 

  Estratto del ricorso e dei relativi provvedimenti per la Dottoressa
Manuela  Olastri,  Curatore  del  Fallimento  della  Soc.   Ippodromi
Fiorentini S.r.l. in liquidazione, rappresentata e  difesa  dall'Avv.
Francesco Gaviraghi ed elettivamente domiciliata nel  suo  studio  in
Firenze, Via San Francesco di Paola n.c. 15. 
  CONTRO 
  Scuderia Eleonora di M. Capanna sas / Marco  Pellegrini  /  Bettini
Lucia / Sorelli Francesco Gusto Fiorentino / Scuderia Talos /  Querci
Samuele / 
  Scud.allegra Maria Loreta / Scuderia Betta '70 di  Benedetti  E.  /
Tacconi Patrizia / Visi Simone / Scud. Falcini Sandra / scud. Campani
Alessandro / scud. Rione di Pezzatini R. / Paterno' Francesco / Della
Maggiore Daniele / Serni Cesarina / Serni Cesarina - presso Cacchiani
Brunetto / Doroso Gabriella / Zonova Petra Ducci Piero presso comandi
Vigili a Cavallo Firenze. 
  In fatto 
  1) Il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento  della  Soc.
Ippodromi Fiorentini S.r.l. in liquidazione. 
  2) La soc. Fallita aveva in  gestione  la  struttura  Ippodromo  Le
Mulina. 
  3) All'interno  di  detta  struttura  risultano  ancora  ricoverati
numerosi cavalli da corsa di cui all'elenco elaborato a seguito delle
indicazioni fornite dal servizio Veterinario della ASL di Firenze. 
  4) Non esiste alcun rapporto contrattuale fra la soc. Fallita e  le
scuderie, i drivers, e comunque i proprietari  e  gli  allenatori  di
detti cavalli, che possa giustificare  la  permanenza  degli  animali
nella struttura 
  5) La struttura e' infatti inagibile priva dei requisiti minimi  di
sicurezza, e  la  pista  e'  in  corso  di  chiusura.  Nonostante  la
situazione in corso i numerosi  cavalli  ricoverati  nel  sito,  sono
quotidianamente fatti allenare sulla pista. 
  6) Il Comune di Firenze, ha emesso  3  determinazioni  dirigenziali
volte ad ottenere  la  liberazione  degli  immobili  da  parte  della
Curatela ricorrente. 
  7) In ogni caso il Curatore intende avvalersi del disposto  di  cui
all'art. 72 Regio Decreto n. 267/1942, dichiarando che  semmai  fosse
esistente un rapporto contrattuale fra  la  Societa'  fallita  e  gli
occupanti ... intende sciogliersi con effetto immediato. 
  8) In particolare semmai esistente un contratto di comodato con gli
occupanti, lo steso deve intendersi risolto, ed il presente atto vale
come richiesta di rilascio dei beni. 
  9) Al momento attuale la situazione sanitaria di detti  cavalli  e'
assolutamente precaria siccome le strutture sono fatiscenti, prive di
energia  elettrica,  e  con  il  rischio  della  interruzione   della
fornitura idrica. 
  10) In ogni  caso  la  situazione  e'  divenuta  non  ulteriormente
procrastinabile siccome il compito della  curatela  e'  quello  della
tutela dei creditori e tale compito  deve  essere  adempiuto  facendo
cessare l'aumento dei costi in corso, e restituendo la  struttura  al
Comune che ne e' proprietario. 
  11)  Gli  attuali  occupanti  della  struttura  non  hanno  neppure
risposto  alla  diffida  di  rilascio  inviata  da  questa  difesa  e
regolarmente ricevuta dalla maggior parte degli interessati. 
  IN DIRITTO 
  Lo stato di cose narrato e documentato nella premessa del  presente
atto, rende indifferibile agire (anche in via cautelare  ed  urgente)
per la liberazione del sito. 
  La curatela ritiene pertanto  necessario  procedere  giudizialmente
nei confronti di tutti gli interessati affinche' gli stessi  vengano,
anche in via d'urgenza, condannati a restituire  immediatamente  alla
curatela, gli immobili  occupati,  liberi  e  vacui  da  persone  (da
animali) e da cose. 
  Il ricorso ex art. 700 c.p.c.. La curatela  ricorrente  ritiene  di
poter adire la tutela urgente ex art. 700 siccome il tempo occorrente
a  fare  valere  le   ragioni   della   parte   ricorrente   potrebbe
compromettere in  modo  irreversibile  i  diritti  che  si  intendono
tutelare. 
  Il ricorso ex art. 700  e  le  eventuali  altre  tutele  "tipiche".
OMISSIS. 
  In punto di fumus boni juris, ..... appare  quanto  mai  chiaro  ed
indubitabile il diritto della curatela di ottenere la risoluzione del
contratto di comodato eventualmente esistente, e comunque ad ottenere
la restituzione del sito, libero e vacuo da persone, animali e cose. 
  Per i motivi sopra illustrati il Giudice dell'instauranda causa  di
merito non potra', che prendere atto della gravita' del comportamento
degli occupanti che,  nonostante  il  fallimento  della  societa'  di
gestione dell'impianto  continuano  ad  utilizzare  il  sito  per  il
ricovero dei cavalli e per l'allenamento degli stessi, in assenza  di
qualsivoglia  misura   di   sicurezza   e   dell'illegittimita'   del
comportamento degli occupanti  medesimi,  i  quali,  pur  consapevoli
della situazione in corso non hanno neppure preso contatto con questa
difesa dopo la diffida di rilascio. 
  I. In punto di periculum in mora, durante il tempo  occorrente  per
far valere i diritti di cui sopra, la curatela ricorrente,  subirebbe
un  irreparabile  pregiudizio  a  causa  dei  gravissimi  danni   che
deriverebbero: 
  - dalle pretese risarcitorie del Comune di Firenze proprietario del
sito; 
  - dall'ulteriore danno che potrebbe derivare  dalla  impossibilita'
del Comune di emettere un bando per l'assegnazione  del  sito  ad  un
nuovo gestore; 
  - dalla maturazione di oneri e costi (forniture idriche, oneri  per
la  sicurezza,   manutenzione   del   sito   etc.)   che   potrebbero
astrattamente  gravare  anche  in  pre  deduzione  sulla  Massa   dei
Creditori. 
  Si ricorda infine che l'impianto e' privo di misure di sicurezza in
regola con le vigenti norme  anti  incendio,  e  che  non  esiste  un
presidio medico, ne' un presidio veterinario, e che e'  altissimo  il
rischio per la incolumita' delle persone e per  gli  animali  che  lo
occupano e che vi sono ricoverati. 
  Ai sensi dell'art 669-ter c.p.c. il Tribunale adito e'  il  giudice
competente a  conoscere  il  merito  della  causa,  e'  il  Tribunale
Ordinario di Firenze. 
  II.  Necessita'  di  procedere  alla  notificazione  per   pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. e art 50 disp.  att.  c.p.c..  Come  puo'
facilmente evincersi dalla  narrativa  che  precede,  il  numero  dei
cavalli presenti nel sito e' altissimo e neppure la ASL  FIRENZE  che
pure dispone dell'elenco dei proprietari  dei  cavalli  correlato  al
MICRO CIP che ciascun cavallo ha installato su di se',  e'  stata  in
grado di fornire l'elenco completo dei proprietari. 
    
  Tutto cio' premesso e considerato, la ricorrente Dottoressa Manuela
Olastri, Curatore pro tempore del  Fallimento  della  Soc.  Ippodromi
Fiorentini 
  PRELIMINARMENTE 
  Dichiara e nuovamente precisa di ritenere  risolto  ogni  contratto
esistente inter partes (ed in particolare un eventuale  contratto  di
comodato relativo alla occupazione degli immobili destinati a  stalle
e box), e quindi 
  CHIEDE 
  Che l'Ecc.Mo Tribunale Ordinario di Firenze, rigettata ogni diversa
istanza,  eccezione  e  deduzione,  voglia  fissare   tempestivamente
l'udienza di comparizione personale  delle  parti  e  di  discussione
della causa, per ivi sentir accogliere in via d'urgenza le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  "Voglia  l'adito  Tribunale,  constatato  il  buon  diritto   della
ricorrente nonche' l'imminenza e l'irreparabilita' del danno: 
  PRELIMINARMENTE, autorizzare la notificazione  del  ricorso  e  del
emanando decreto di fissazione di udienza per  pubblici  proclami  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c. / 50 disp. att. c.p.c. e
quindi ed 
  IN TESI, provvedersi e procedere in conformita' al disposto di  cui
all'art. 700 c.p.c.  disponendo  l'immediata  restituzione  del  sito
(porzione della struttura ippodromo dedicata alle  corse  al  trotto,
denominata Ippodromo Le Mulina sita in Firenze, Via del  Pegaso  n.c.
1.,e piu' precisamente degli immobili siti sul  fronte  opposto  alle
tribune ed adibiti a stalle / box - ove risultano  ancora  ricoverati
numerosi cavalli da corsa ..... ovvero, ed 
  IN IPOTESI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  670  c.p.c.
disporre il sequestro giudiziario dello stesso sito, autorizzando  il
custode giudiziario ad attuare tutti quei provvedimenti ed azioni e/o
quanto necessario per eliminare e ridurre i gravi  rischi  a  cui  e'
esposto il sito stesso, ed autorizzando altresi' il nominando custode
a restituire il sito libero da persone, animali  e  cose,  ovvero  in
corso di liberazione, alla Amministrazione Comunale di Firenze; 
  IN  OGNI  CASO,  adottare,  comunque,  i  provvedimenti   d'urgenza
ritenuti piu' idonei a tutelare  i  diritti  della  ricorrente  e  ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. 
  Vittoria delle spese e dei compensi. 
  In via istruttoria OMISSIS 
  Con osservanza. 
  Provvedimento Del Presidente Del  Tribunale  ex  art.  150  c.p.c..
Visto si autorizza pubblicazione sulla sola  cronaca  fiorentina  del
quotidiano LA NAZIONE di Firenze  per  una  sola  volta.  Firenze  14
febbraio 2014. Il Presidente Dott. Enrico Ognibene. 
  Provvedimento Del Giudice  Dott.ssa  Breggia  assegnatario  per  la
trattazione del ricorso ex art. 700. 
  Il Giudice dott. Luciana Breggia, visti gli  atti  della  causa  n.
r.g.  1045/2014,  pendente  tra  Fallimento  Ippodromi  Fiorentini  -
Ricorrente, e Scuderia Eleonora Di Manlio Capanna E Sas  ed  altri  -
Resistenti letto il ricorso: - fissa udienza per  la  discussione  in
contradditorio per il 09/04/2014 ore 11:30. Firenze, 27 febbraio 2014
Il Giudice dott. Luciana Breggia. 

                            I richiedenti 
                      dott.ssa Manuela Olastri 
                      avv. Francesco Gaviraghi 

 
T14ABA3444
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