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Errata corrige
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Ricorso con istanza cautelare R.G. 929/14 Con ordinanza n. 5523 del 23 maggio 2014 il TAR Lazio, sez. III, in relazione al ricorso RGN 929/2014 presentato dal prof. Giovanni Bruno per l'annullamento della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore disciplinare 12-Al Diritto Privato ha disposto, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la notifica per pubblici proclami dei seguenti atti: a) conclusioni del ricorso: si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, disponendo la rinnovazione della valutazione della posizione del ricorrente ai fini della procedura di abilitazione per cui e' causa da parte di diversa Commissione o, in via subordinata, la complessiva riedizione della stessa in ragione dei vizi demolitori sollevati, e condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento del danno cagionato al ricorrente in forma specifica, attraverso la riedizione del procedimento allo stesso relativo e, in via subordinata, per l'equivalente monetario che sara' quantificato in corso di causa; b) oggetto istanza di accesso: 1) i tabulati attestanti tutti gli accessi (ex art. 8 c. 2 DPR n. 222/2011) per via telematica effettuati da ciascun commissario al fine di valutare le pubblicazioni di tutti i candidati alla funzione di professore di prima fascia con la specifica indicazione, per ogni pubblicazione, delle pagine visionate; 2) i tabulati attestanti la durata degli accessi telematici effettuati dai commissari per visionare le pubblicazioni di tutti i candidati alla funzione di professore di prima fascia; 3) nel caso in cui la commissione si sia avvalsa di «strumenti telematici di lavoro» (art. 8 c. 7 DPR n. 222/2011) l'originale della documentazione attestante: a) le modalita' di connessione telematica; b) il preciso momento temporale di ogni connessione; c) la durata di tutte le connessioni; d) eventuali verbalizzazioni su supporto magnetico di carattere non definitivo; 4) l'eventuale corrispondenza intercorsa tra la commissione ed il Ministero vigilante ai fini dello svolgimento della procedura di abilitazione per la prima fascia, compresa la richiesta di proroga dei termini al 30 settembre 2013, richiamata nel verbale dell'8 maggio 2013; 5) eventuali dichiarazioni di astensione dei commissari ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 per le ipotesi di incompatibilita' potenziale a valutare alcuni candidati; 6) i cronoprogrammi dei singoli commissari dai quali si possano evincere le modalita' e la scansione temporale delle verifiche e delle valutazioni sulle pubblicazioni dei candidati alla prima fascia, con eventuale differenziazione tra l'esame dei lavori monografici e di quelli a carattere non monografico; 7) i verbali relativi alle operazioni di sorteggio dei quattro commissari estratti tra i professori ordinari di diritto privato; 8) i verbali relativi alle operazioni di sorteggio del componente professore straniero presso universita' di Paesi OCSE diversi dall'Italia; 9) le domande di partecipazione alla commissione di valutazione presentate dagli aspiranti commissari in quota OCSE; 10) tutta la documentazione relativa al procedimento istruttorio con il quale e' stata adottata la delibera del Consiglio direttivo Anvur n. 3 del 9 gennaio 2013; 11) il modello sintetico di giudizio individuale approvato dalla commissione in data 8 maggio 2013; 12) tutte le pubblicazioni, presentate in formato elettronico ex art. 7 D.M. 7 giugno 2012, dai candidati alla I fascia della procedura di Diritto Privato; c) sunto esaustivo oggetto motivi: 1) l'illegittimita' del superamento dei termini fissati per la conclusione del procedimento; 2) l'illegittimita' dei criteri fissati in sede regolamentare con il D.M. n. 76/2012; 3) l'illegittimita' della composizione della Commissione, ed in particolare l'illegittimita' della nomina di un commissario straniero, appartenente a diverso settore disciplinare e privo del requisito di conoscenza della lingua italiana in cui erano redatte le pubblicazioni oggetto di valutazione; 4) l'illegittimita' di tutta la procedura selettiva in relazione, tra l'altro: a) alla sede di svolgimento dei lavori; b) alla carenza nei verbali degli elementi essenziali ed alla loro contraddittorieta' intrinseca; c) alla violazione della disciplina in materia di svolgimento delle riunioni in via telematica; d) all'effettivita' della contestuale partecipazione di tutti i membri alle riunioni; e) alla violazione delle specifiche disposizioni che prescrivono il rispetto delle garanzie di pubblicita'; f) alla assoluta autoreferenzialita' con la quale la Commissione ha operato anche nei rapporti con le strutture dell'universita' sede della procedura; g) all'omessa articolazione e distinzione delle procedure riferite alla I e alla II fascia in palese violazione della normativa di riferimento; 5) la violazione dell'obbligo di astensione da parte dei membri della Commissione che si trovavano in situazione di conflitto di interessi; 6) l'illegittimita' dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare; 7) l'illegittimita' del giudizio di inidoneita', in particolare in relazione alla carenza di motivazione sui singoli parametri di valutazione, nonche' al mancato analitico giudizio delle pubblicazioni presentate; 8) l'illegittimita' della valutazione per erroneita', tra l'altro, dei presupposti di fatto, con precipuo riferimento al superamento delle mediane da parte dei Prof. Bruno; 9) l'illogicita' e l'irragionevolezza del giudizio di inidoneita' sotto il profilo della disparita' di trattamento. prof. avv. Stefano Vinti - avv. Angelo Buongiorno TS14ABA7982