PREFETTURA DI FERRARA

(GU Parte Seconda n.88 del 26-7-2014)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Ferrara, 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1,  riguardante  la
proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi  di  chiusura
delle aziende di credito e  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali; 
  Atteso che la Sede della Banca d'Italia di Bologna, nel  comunicare
che gli sportelli della Banca Marche, Filiale di Ferrara, hanno avuto
una funzionalita' irregolare nei pomeriggi del 24,  26  e  27  giugno
2014, a causa  di  uno  sciopero  del  personale  dipendente,  chiede
l'emanazione  del  decreto  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato; 
  Considerato che la fattispecie in  esame  rientra  tra  le  ipotesi
previste dall'art. 1 del decreto legislativo citato; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n.  1,
l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui  in  premessa,  nei
giorni  suindicati,  e'   riconosciuto   come   causato   da   evento
eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
in parola e, pertanto, i  termini  legali  e  convenzionali  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ed
affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. 
    Ferrara, 10 luglio 2014 

                p.Il prefetto - Il capo di gabinetto 
                               Pirrone 

 
TC14ABP9433 (Gratuito)
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