Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario Claris RMBS 2016 S.r.l. (la "Cessionaria") comunica di aver stipulato in data 10 novembre 2016 con Veneto Banca S.p.A., una banca costituita con la forma giuridica di societa' cooperativa per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Piazza G.B. Dall'Armi 1, 31044 Montebelluna (TV), capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (come di volta in volta modificato ed integrato, il "Testo Unico Bancario") con codice ABI n. 5035.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 00208740266 ("VB") e Banca Apulia S.p.A., una banca costituita con la forma giuridica di societa' per azioni ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Tiberio Solis, 40, 71016 San Severo (FG), Direzione Generale in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 112, iscritta all'albo delle banche, codice ABI 5787.7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia 00148520711, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca, societa' soggetta alla direzione e al coordinamento di VB ("BAP" e ciascuna tra VB e BAP, una "Cedente"), due contratti di cessione di crediti (ciascuno, un "Contratto di Cessione"), ai sensi dei quali ciascuna Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco alla Cessionaria, con effetti economici dalle ore 00:01 del 1° novembre 2016 (la "Data di Godimento"), ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, un portafoglio di crediti, esistenti e futuri, derivanti da contratti di mutuo stipulati dalla relativa Cedente con la propria clientela (i "Contratti di Mutuo"), unitamente ad ogni garanzia e altro diritto accessorio a tali crediti, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo: (a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei mutui alla Data di Godimento (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate); (b) tutti i crediti per interessi (anche di mora) maturati alla Data di Godimento e che matureranno a partire da tale data (con la sola esclusione dei ratei interessi maturati ma non ancora scaduti alla Data di Godimento); (c) tutti i crediti per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei Mutui, danni e indennizzi; (d) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie sostenute in relazione al recupero di detti crediti; (e) tutti i crediti della Cedente ai sensi ed in relazione alle polizze assicurative relativi agli ammontari di cui sopra, il tutto unitamente alle garanzie ipotecarie, alle altre garanzie reali e personali, ai privilegi, alle cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e a tutti gli altri accessori ad essi relativi (ad esclusione delle cosiddette fideiussioni omnibus); nonche', nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e al loro esercizio in conformita' alle previsioni dei Contratti di Mutuo e a ogni legge applicabile (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto della relativa Cedente in relazione alle rispettive polizze assicurative stipulate in relazione ai contratti di mutuo, ma rimanendo esclusi gli importi dovuti alla relativa Cedente ai sensi dei Contratti di Mutuo a titolo di commissioni di incasso di ogni singola rata dovuta in relazione ai Contratti di Mutuo), che alla data del 26 settembre 2016 (la "Data di Valutazione") (o alla diversa data specificata nel relativo criterio) soddisfacevano i seguenti criteri comuni alle Cedenti (fermo restando quanto specificato ai criteri (i) e (ii) che seguono) (i "Crediti"): (i) in relazione ai soli Crediti ceduti da VB alla Cessionaria, mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano al Gruppo Intesa Sanpaolo; (ii) in relazione ai soli Crediti ceduti da BAP, mutui erogati da sportelli che, al momento dell'erogazione del mutuo, non appartenevano alla Banca di Credito Cooperativo Cassano delle Murge e Tolve o alla Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia; (iii) mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu' di due rate scadute e non pagate; (iv) mutui che alle ore 00.01 del 21 ottobre 2016 non presentino alcuna rata scaduta e non pagata ed abbiano almeno una rata (comprensiva di interessi e/o capitale) pagata; (v) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o superiore ad Euro 10.000 (diecimila); (vi) mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia uguale o inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni); (vii) mutui i cui crediti al 20 ottobre 2016 siano classificati dalla relativa Cedente in bonis e che non siano mai stati classificati a sofferenza (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (viii) mutui erogati a persone fisiche residenti in Italia che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), alla Data di Valutazione e alle ore 00.01 del 21 ottobre 2016, siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) 600 ("Famiglie Consumatrici"), 614 ("Artigiani") o 615 ("Altre Famiglie Produttrici"); (ix) mutui erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati tra il 1 gennaio 2000 (incluso) e il 31 Agosto 2016 (incluso); (x) mutui interamente erogati o per i quali non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni; (xi) mutui con scadenza compresa tra il 01 gennaio 2017 (incluso) e il 30 aprile 2056 (incluso); (xii) mutui che alla Data di Valutazione (i) se a tasso variabile o se a tasso con opzione in regime variabile, prevedano uno spread maggiore o uguale allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento); o (ii) se a tasso fisso o se a tasso con opzione in regime fisso, prevedano un tasso maggiore o uguale al 1,3% (uno virgola tre per cento); (xiii) mutui ipotecari e qualora si tratti di mutui ipotecari con sola garanzia di 1° grado che siano garantiti da ipoteca di primo grado economico (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale alla data di stipula erano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente che presentino: a. il rapporto tra l'importo erogato ed il valore di perizia degli immobili ipotecati ricompreso tra il 5% (cinque per cento) e il 100% (cento per cento) (estremi inclusi); e b. il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del finanziamento alla Data di Valutazione ed il valore di perizia degli immobili ipotecati inferiore o uguale all'85% (ottantacinque per cento); (xiv) mutui (a) denominati in Euro (e che al momento della stipula erano denominati in Lire italiane o Euro), e (b) privi di previsioni che ne permettano la conversione in altra valuta; (xv) mutui disciplinati dalla legge italiana; (xvi) mutui aventi un piano di ammortamento che, dopo un eventuale periodo di pre-ammortamento, prevedano che il rimborso del capitale avvenga in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali (a) con quote capitali crescenti (c.d. ammortamento alla francese) oppure (b) con rata costante (c.d. ammortamento elastico) (si dovranno pertanto considerare esclusi, a titolo esemplificativo, i finanziamenti con quote capitali costanti ovvero i finanziamenti con piano di ammortamento personalizzato); Con esclusione dei: (i) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore; (ii) mutui che siano stati concessi al cliente finale congiuntamente da un gruppo di banche/enti creditizi, ivi comprese VB e BAP (c.d mutui in pool); (iii) mutui derivanti da contratti qualificati come "credito agrario" ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario), anche qualora l'operazione di credito agrario sia stata effettuata mediante utilizzo di cambiale agraria; (iv) mutui in relazione ai quali, al 26 settembre 2016 o al 24 ottobre 2016, la relativa Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo scritto di moratoria (in forza di legge o su base volontaria) che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); (v) mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione , il relativo debitore stia beneficiando della rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e dalla Convenzione sottoscritta tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 giugno 2008; (vi) mutui concessi a favore di soggetti che alla Data di Valutazione siano amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti, quadri direttivi e impiegati) del Gruppo Veneto Banca; (vii) mutui che al 20 ottobre 2016 abbiano in essere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto n. 67 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato (la "Legge Fallimentare") o ai sensi dell'articolo 67, comma 3 lettera d), della Legge Fallimentare, oppure per i quali il debitore abbia richiesto alla relativa Cedente una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o dell'articolo 67, comma 3 lettera d), della Legge Fallimentare o che risultano come "posizioni ristrutturate" ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti della Banca d'Italia; (viii) mutui che, se a tasso variabile alla Data di Valutazione, prevedano un tasso massimo (cap) minore o uguale al 2,5% (due virgola cinque per cento); (ix) mutui il cui credito sia garantito da immobili di natura esclusivamente commerciale; (x) mutui assistiti da garanzia Confidi; (xi) mutui il cui debitore sia titolare di piu' di 2 (due) finanziamenti che rispettano tutti i criteri sopra elencati. La Cessionaria ha conferito incarico a VB ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e VB ha sub-delegato a BAP le attivita' di incasso relative ai Crediti ceduti da quest'ultima. Pertanto, i debitori continueranno a pagare alla relativa Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori. La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai relativi garanti (i "Dati Personali"). La Cessionaria, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai relativi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge sulla Privacy") ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge sulla Privacy e del citato Provvedimento dell'Autorita' Garante, la Cessionaria informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (a) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e (b) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli Interessati (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte della Cessionaria. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno altresi' essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le seguenti ulteriori finalita': (a) riscossione e recupero dei Crediti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; (c) emissione di titoli da parte della Cessionaria; (d) consulenza prestata alla Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (e) assolvimento di obblighi della Cessionaria connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; (f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dalla Cessionaria; (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. In particolare, i Dati Personali potranno altresi' essere comunicati a SEC Servizi Societa' Consortile per Azioni, a cui VB, operando in qualita' di servicer per la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, ha conferito un incarico di outsourcing informatico. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualita' di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla Privacy. In particolare, VB, operando in qualita' di servicer per la gestione dei Crediti e dei relativi incassi, trattera' i Dati Personali in qualita' di responsabile del trattamento (il "Responsabile del Trattamento"). Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. La Cessionaria informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Privacy (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi). I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi al Responsabile del Trattamento, con sede legale in Piazza G.B. Dall'Armi 1, 31044 Montebelluna (TV), Italia. La prescritta informativa viene resa dalla Cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, alla prima occasione utile successiva alla cessione dei Crediti, mediante invio di una comunicazione individuale agli Interessati. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti dalla relativa Cedente in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti e' altresi' possibile rivolgersi alla Cessionaria, presso la sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV). Conegliano (TV), 10 novembre 2016 Claris RMBS 2016 S.r.l. - Societa' Unipersonale - L'amministratore unico Andrea Fantuz TX16AAB10782