TRIBUNALE DI CHIETI

(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2017)

 
              Ricorso in riassunzione - R.G. 1038/2015 
 

  Nell'interesse di BLU PARKING Soc. Coop. gia' ECOESSE S.C. a  r.l.,
p. iva 02429190693, in persona del legale rappresentante pro tempore,
il Sig. Marcotullio ALFIERO (C.F. MRC LFR 58H21 H422S), con  sede  in
Chieti (CH), Via Gran Sasso sn - Terminal Scala mobile, rappresentata
e  difesa  dall'Avv.  Maurizio  MILILLI  (C.F.  MLLMRZ72B18G141X)  ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ortona alla  Piazza
Porta Caldari, n. 26 (Fax e PEC presso cui ricevere le  comunicazioni
di  rito:  0859061462  ovvero  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata  avvmauriziomililli@pec.ordineavvocatichiet.it)  come  da
procura in atti - attrice in riassunzione - Nella causa n.  1038/2015
pendente innanzi il Tribunale di Chieti-Giudice Dott. Valletta Nicola
- Contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop.  gia'  SERFINA
BANCA Spa, in persona del  l.r.p.t.,  con  sede  legale  e  direzione
generale in Modena alla Via San Carlo n. 8-20, gia'  rappresentata  e
difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo; - convenuta - e nei  confronti
di SERFINA BANCA Spa IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore  pro
tempore con sede in Via Raffaello Sanzio n. 21  65021  Pescara  (P.I.
01537370692) gia' rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Di Biase,
- convenuta - autorizzata alla notifica nei confronti dei soci  della
Serfina Banca Spa in Liquidazione,  con  la  modalita'  per  pubblici
proclami ai sensi dell'art.150 c.p.c. con provvedimento  del  giudice
del  Tribunale  di  Chieti  Dott.  Nicola  Valletta  all'udienza  del
12/01/2017,e  successivo  provvedimento  n.   cron.   2148/2017   del
20/03/2017 del Presidente del  Tribunale  di  Chieti,  a  seguito  di
istanza proposta per l'autorizzazione alla notifica senza indicazione
dei nominativi degli interessati. 
  Tutto cio' premesso, la BLUPARKING cita tutti i soci della  estinta
SERFINA BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE, davanti all'intestato Tribunale di
Chieti all'udienza del 04/05/2017, ore 9,00 e seguenti, con  l'invito
a  costituirsi  in  giudizio  nel  termine  di  venti  giorni   prima
dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.  166  c.p.c.,
con l'espresso avvertimento che la  costituzione  oltre  il  suddetto
termine comporta le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.  e
con l'invito a ivi comparire innanzi al Giudice designato per sentire
accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'intestato  Tribunale,
per quanto dedotto in premessa, accertata e dichiarata, sui  rapporti
di  conto   corrente   per   cui   e'   causa,   congiuntamente   e/o
alternativamente: 
  1. accertare e dichiarare la nullita' della clausola relativa  alla
determinazione  degli  interessi  convenzionali  passivi  in   misura
ultralegale e/o comunque  l'inefficacia  dei  relativi  addebiti  per
difetto  della  necessaria  forma  scritta  ovvero,   in   subordine,
l'inefficacia delle condizioni peggiorative  eventualmente  applicate
rispetto  a  quelle  eventualmente  pattuite   originariamente,   per
mancanza delle prescritte comunicazioni ex lege; 
  2. accertare e  dichiarare  la  nullita'  e/o  l'inefficacia  degli
addebiti effettuati per C.M.S. e spese non pattuite; 
  3. la  nullita'  e/o  comunque  l'inefficacia  degli  addebiti  per
interessi applicati ultra tasso soglia; 
  4.  rideterminate  le  valute  secondo  le  effettive  date   delle
operazioni  contabilizzate,  condannare  la  convenuta   Banca   alla
restituzione in favore dell'attrice della complessiva somma  di  Euro
141.965,61 - ovvero di quell'altra  somma,  maggiore  o  minore,  che
sara' ritenuta di giustizia -, per le casuali  esposte  in  premessa,
considerando pari a zero, in  difetto  dell'integrale  produzione  ex
adverso di tutti gli estratti conto, il saldo del primo e/c  prodotto
in giudizio, tenendo conto degli interessi attivi, in misura pari  al
tasso legale ovvero quello contrattuale, sui  saldi  che,  tempo  per
tempo, risultassero eventualmente a  credito  di  parte  attrice  per
effetto della depurazione dal conto dell'indebito arricchimento sopra
indicato, oltre accessori come per legge; 
  In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio. 
 
  Ortona li', 21/03/2017 

                        avv. Maurizio Mililli 

 
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