CONSIGLIO DI STATO
Sezione III

(GU Parte Seconda n.76 del 29-6-2017)

 
Integrazione  del  contraddittorio  a  mezzo  notifica  per  pubblici
                              proclami 
 

  Notifica per pubblici proclami del ricorso in appello proposto  dai
Sigg.ri Agresta Domenico e altri c/Ministero  della  Salute,  Regione
Sicilia, As-sessorato alla Salute Regione Sicilia  ed  altri  per  la
riforma della senten-za T.A.R. Lazio  Sez.  III  quater  n.  10952/16
(Consiglio di Stato Sez. III R.G. n. 9498/16)  a  tutti  i  candidati
ammessi a frequentare il corso triennale di formazione  specifica  in
medicina generale per il triennio 2014/17. 
  Oggetto:  mancata  ammissione  al  corso  triennale  di  formazione
specifica in medicina generale per  il  triennio  2014/17  presso  la
Regione Sicilia.Motivo 1. Violazione dell'art. 76 c.p.a. e  dell'art.
112 c.p.c. la sentenza e' errata nella parte  in  cui  ha  omesso  di
delibare la domanda di cessata materia del contendere o  sopravvenuta
carenza di interesse in ragione del fatto che  grazie  all'ammissione
cautelare gli appellanti avendo superato gli esami del  primo  e  del
secondo anno di corso hanno diritto all'applicazione dei prin-cipi di
consolidamento della propria posizione e/o dell'art. 4, comma 2  bis,
L. 17 agosto 2005 n. 168 avendo dimostrato di  possedere  l'idoneita'
richie-sta dalla legge per accedere al  corso.Motivo  2.Violazione  e
falsa applicazione degli artt. 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1 e 2 e
97 Cost, della L.n. 368/1999 e dell'art. 2 del protocollo  aggiuntivo
della CEDU. E' illegittimo che la prova somministrata sia nazionale e
si possa concorrere solo in una regione in una data prestabilita  dal
Ministero ma le graduatorie siano regionali dando vita ad  ammissione
in alcune regioni con un punteg-gio piu' basso di altre e consentendo
quindi che soggetti con  punteggio  su-periore  siano  esclusi  dalla
propria  regione  di  concorso  mentre  con  il  mede-simo  punteggio
avrebbero avuto accesso in altre. Richiesta  di  risarcimento  danni.
Ove non sia possibile accedere alla tutela in forma specifica  dovra'
riconoscersi il ristoro  di  tutti  i  danni  subiti.  Si  chiede  un
intervento cautelare che confermi l'ammissione con riserva  ai  corsi
essendo passati  ormai  oltre  due  anni  dall'ammissione.Domanda  di
annullamento  di   tutti   gli   atti   impugnati   sopra   indicati.
Roma,30/11/16. 

                avv.ti Santi Delia - Michele Bonetti 

 
TX17ABA6993
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