CONSIGLIO DI STATO
Sezione III

(GU Parte Seconda n.76 del 29-6-2017)

 
Integrazione  del  contraddittorio  a  mezzo  notifica  per  pubblici
                              proclami 
 

  Notifica per pubblici proclami del ricorso in appello proposto  dai
Sig.ri Alemanno Riccardo e altri c/Ministero  della  Salute,  Regione
Puglia, Assessorato alla  Salute  Regione  Puglia  ed  altri  per  la
riforma della sen-tenza T.A.R. Lazio  Sez.  III  quater  n.  10417/16
(Consiglio di Stato Sez. III R.G. n. 9496/16)  a  tutti  i  candidati
ammessi a frequentare il corso triennale di formazione  specifica  in
medicina generale per il triennio 2014/17. 
  Oggetto:  mancata  ammissione  al  corso  triennale  di  formazione
specifica in medicina generale per  il  triennio  2014/17  presso  la
Regione Puglia.Motivo 1. Violazione dell'art. 76 c.p.a.  e  dell'art.
112 c.p.c. la sentenza e' errata nella parte in cui ha  rigettato  la
domanda di cessata materia del contendere o sopravvenuta  carenza  di
interesse  per  tutti  quei  ricorrenti  che  grazie   all'ammissione
cautelare avendo superato gli esami del primo e del secon-do anno  di
corso   avevano   diritto   all'applicazione    dei    principi    di
consoli-damento della propria posizione e/o dell'art. 4, comma 2 bis,
L. 17 agosto 2005 n. 168 avendo dimostrato di  possedere  l'idoneita'
richiesta dalla legge per accedere  al  corso.Motivo  2.Violazione  e
falsa applicazione degli artt. 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1 e 2 e
97 Cost, della L.n. 368/1999 e dell'art. 2 del protocollo  aggiuntivo
della CEDU. E' illegittimo che la prova somministrata sia nazionale e
si possa concorrere solo in una regione in una data prestabilita  dal
Ministero ma le graduatorie siano regionali dando vita ad  ammissione
in alcune regioni con un punteggio piu' basso di altre e  consentendo
quindi che soggetti con  punteggio  superiore  siano  esclusi  dal-la
propria  regione  di  concorso  mentre  con  il  medesimo   punteggio
avrebbe-ro avuto accesso in altre.Richiesta di risarcimento danni.Ove
non sia possibile accedere alla  tutela  in  forma  specifica  dovra'
riconoscersi  il  ristoro  di  tutti  i  danni  subiti.Si  chiede  un
intervento cautelare che confermi l'ammissione con riserva  ai  corsi
essendo passati  ormai  oltre  due  anni  dall'ammissione.Domanda  di
annullamento    di     tutti     gli     atti     impugnati     sopra
indicati.Roma,30/11/2016. 

                avv.ti Santi Delia - Michele Bonetti 

 
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